Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza breve 21 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 21/10/2021, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 01247/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo della Questura di -OMISSIS- del 31.12.2020, notificato il 09.03.2021, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Con ricorso depositato in data 3.6.2021, munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile la domanda dal medesimo presentata diretta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, per ricerca lavoro-emersione 2020.
L’Amministrazione ha assunto il suddetto provvedimento in quanto il ricorrente non ha dimostrato di svolgere attività lavorativa prima del 31.10.2019 in uno dei settori individuati dal menzionato art. 103, atteso che la -OMISSIS-- indicata quale datore di lavoro e per la quale era stato fornito modello -OMISSIS- per assunzione effettuata il 15.7.2019 per il settore -OMISSIS-“-OMISSIS-” –è risultata iscritta alla CCIAA con -OMISSIS-–installazione di altre macchine e apparecchiature industriali-, codice non compreso tra quelli indicati dal decreto interministeriale 27.5.2020.
Il ricorrente, in estrema sintesi, ha evidenziato che la -OMISSIS-svolgerebbe anche un’attività secondaria consistente in “attività di supporto della -OMISSIS-”, con -OMISSIS-, che non sarebbe stata valutata dall’Amministrazione, e che sarebbe ricompresa in quelle indicate nel decreto interministeriale 27.5.2020.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale ha contestato le censure avversarie evidenziando in particolare che la comunicazione -OMISSIS- relativa all’asserito rapporto di lavoro era stata inoltrata solo in data 06.11.2020, ovvero appena pochi giorni dopo l’avvenuta comunicazione di “ avvio procedimento ” ex legge n. 241/1990 e che alla strumentalità della tempistica andava aggiunto che il codice Ateco della -OMISSIS- non era compreso tra quelli previsti dalla disciplina di settore. Nella relazione di data 4.6.2021 della Questura depositata in giudizio dalla difesa erariale era, altresì, specificato che in data 31.12.2020 era sottoscritta un’annotazione di servizio –trasmessa alla competente A.G.- relativa alla documentazione prodotta dal richiedente in relazione all-OMISSIS- di cui all’art. 103, comma 22, del D.L. n. 34/2020, per produzione di -OMISSIS- finalizzata a conseguire un permesso di soggiorno.
Con ordinanza n. 295, assunta alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2021, è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione cautelare, evidenziando che “appare fondata la censura relativa alla mancata valutazione da parte dell’Amministrazione dell’attività secondaria, svolta dalla -OMISSIS-– “attività di supporto alla -OMISSIS-”, come risultante dal certificato della CCIAA di -OMISSIS-”, con ordine alla Questura di -OMISSIS- di “adeguatamente valutare il suddetto elemento, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante nella vicenda per cui è causa, al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto” e disponendo il rinvio della causa per la prosecuzione della trattazione alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2021, alla luce delle determinazioni che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere entro la data ad essa assegnata.
In data 2.9.2021, in asserita ottemperanza a quanto disposto con l’ordinanza n. 295/2021, la difesa erariale ha depositato nota della Questura di -OMISSIS- di data 31.8.2021 con la quale, richiamata le precedente relazione del 4.6.2021, è stata ribadita la circostanza inerente alla tempistica di produzione della comunicazione -OMISSIS- e l’intervenuta annotazione di servizio relativa alla documentazione prodotta in relazione all-OMISSIS- di cui all’art. 103, comma 22, del D.L. n. 34/2020, per produzione di -OMISSIS- finalizzata a conseguire un permesso di soggiorno, ed è stata confermata l’inammissibilità dell’istanza.
Alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Come sopra precisato, il provvedimento gravato risulta fondato esclusivamente sulla mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, di aver svolto attività lavorativa (per il periodo richiesto) in uno dei settori individuati dalla specifica disciplina normativa, in quanto la -OMISSIS-- indicata quale datore di lavoro e per la quale era stato fornito modello -OMISSIS- per assunzione effettuata il 15.7.2019 per il settore -OMISSIS-“-OMISSIS-” – sarebbe risultata iscritta alla CCIAA con -OMISSIS-–installazione di altre macchine e apparecchiature industriali-, codice non compreso tra quelli indicati dal decreto interministeriale 27.5.2020.
A seguito delle censure articolate in ricorso sopra succintamente esposte (e della documentazione allegata agli atti del giudizio), con la ricordata ordinanza n. 295/2021 è stato disposto il riesame in relazione all’attività secondaria (con relativo codice Ateco) svolta dalla-OMISSIS-, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalla richiamata disciplina di settore di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020.
Orbene, in asserita ottemperanza alla suddetta ordinanza cautelare, l’Amministrazione si è limitata a depositare una nota con cui ha ribadito le circostanze di fatto già esplicitate nella precedente relazione depositata in occasione della propria costituzione in giudizio, evidenziando elementi che, peraltro, non sono stati posti a base del provvedimento di inammissibilità della domanda presentata dal ricorrente -come detto, fondato esclusivamente sulla mancata dimostrazione dell’attività lavorativa asseritamente prestata nei settori e nel periodo contemplati dalla disciplina di settore – e impugnato in questa sede.
L’Amministrazione, al contrario, avrebbe dovuto rivalutare la questione relativa all’attività secondaria posta in essere dalla -OMISSIS-. -OMISSIS- –come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio -, del relativo codice Ateco e della riconducibilità della stessa alle categorie individuate dal decreto interministeriale del 27.5.2020 e, ove avesse inteso porre a fondamento del nuovo diniego dell’istanza ulteriori elementi in precedenza non evidenziati (cioè non espressamente indicati nel provvedimento di inammissibilità qui contestato), avrebbe dovuto assumere un nuovo e distinto provvedimento, ivi specificando le ragioni che ostano al rilascio del chiesto permesso di soggiorno, non potendo limitarsi a produrre una semplice nota, in cui sono rappresentate motivazioni nuove e non contemplate nel provvedimento originario oggetto di impugnazione.
Per tali ragioni, il provvedimento in questa sede impugnato è illegittimo, in quanto inficiato da difetto di istruttoria in relazione alla tipologia di attività posta in essere dalla -OMISSIS-e, pertanto, va annullato, restando ovviamente salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, all’esito di una puntuale istruttoria, in ordine alla istanza presentata dal ricorrente.
Le spese di causa, stante la evidente peculiarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO