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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1634/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PAOLETTI GAETANO GASPARE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Causa in punto di compensi professionali, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avvocato in intestazione ha esposto di essere stato nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari in data
15.09.2021 difensore d'ufficio del convenuto;
di aver ricevuto in tale veste l'avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis c.p.c., la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione di udienza preliminare;
di aver rappresentato il sia in questa CP_1
sede che in dibattimento fino alla pronuncia della sua condanna. Lamentando il mancato pagamento dei suoi onorari, ha chiesto di accertare il diritto a riscuoterli e di condannare il suo assistito al pagamento del complessivo importo di Euro 7.951,51 oltre Euro 34,14 per diritti di copia.
La causa, istruita nella contumacia del convenuto solo con produzioni documentali, è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda può trovare accoglimento.
Le produzioni di causa danno riscontro del ruolo del ricorrente di difensore d'ufficio di nel procedimento penale indicato: di tanto vi è prova nel decreto ex art. CP_1
415 bis c.p.p., nel decreto di fissazione dell'udienza nanti al Giudice per l'udienza preliminare, nel verbale d'udienza preliminare, nei verbali di udienza dibattimentale e nella stessa sentenza 723/24 che ha definito il giudizio. E', così, dimostrata l'attività difensiva svolta in favore del convenuto che, tuttavia, non può riferirsi anche all'attività svolta davanti al Giudice per le indagini preliminari, di cui non vi è alcun riscontro;
né può ritenersi che per il sol fatto di aver ricevuto la notifica del decreto di conclusioni delle indagini sia stata svolta un'attività distinta ed ulteriore rispetto a quella di preparazione e studio, necessarie per le successive fasi svoltesi davanti al Giudice per l'udienza preliminare e al Giudice del dibattimento. Per queste ultime due si devono valorizzare sia la complessità del procedimento, come si può evincere dagli atti, che quanto richiesto dallo stesso ricorrente al prima del giudizio. Tali criteri CP_1
conducono a ritenere adeguata una liquidazione compresa tra il minimo (cui, appunto, ha fatto riferimento lo stesso ricorrente nella richiesta stragiudiziale di pagamento) e il medio dei parametri, così pervenendosi all'importo di Euro 1.702,00 per la parte di procedimento svoltasi nanti il Giudice per l'udienza preliminare (considerando le sole attività di studio e decisionale) e di Euro 2.269,00 per il dibattimento (per le quali si conteggiano le fasi di studio, istruttoria e decisionale che sono esattamente quelle di cui alla diffida di pagamento).
In conclusione, riconosciuto il diritto al compenso così quantificato, il deve CP_1
essere condannato al pagamento del complessivo importo di Euro 3.971,00, a cui dovranno aggiungersi il rimborso forfetario, gli accessori di legge e le spese vive documentate per Euro 34,14.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto dell'avvocato ai compensi derivanti dall'attività Parte_1
difensiva svolta in favore di nel procedimento penale di cui al ricorso;
CP_1
- condanna al pagamento in favore dell'avvocato dei CP_1 Parte_1
compensi liquidati in Euro 3.971,00, oltre rimborso forfetario, accessori di legge e spese vive per Euro 34,14;
- condanna alla rifusione in favore dell'avvocato delle CP_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1634/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PAOLETTI GAETANO GASPARE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Causa in punto di compensi professionali, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avvocato in intestazione ha esposto di essere stato nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari in data
15.09.2021 difensore d'ufficio del convenuto;
di aver ricevuto in tale veste l'avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis c.p.c., la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione di udienza preliminare;
di aver rappresentato il sia in questa CP_1
sede che in dibattimento fino alla pronuncia della sua condanna. Lamentando il mancato pagamento dei suoi onorari, ha chiesto di accertare il diritto a riscuoterli e di condannare il suo assistito al pagamento del complessivo importo di Euro 7.951,51 oltre Euro 34,14 per diritti di copia.
La causa, istruita nella contumacia del convenuto solo con produzioni documentali, è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda può trovare accoglimento.
Le produzioni di causa danno riscontro del ruolo del ricorrente di difensore d'ufficio di nel procedimento penale indicato: di tanto vi è prova nel decreto ex art. CP_1
415 bis c.p.p., nel decreto di fissazione dell'udienza nanti al Giudice per l'udienza preliminare, nel verbale d'udienza preliminare, nei verbali di udienza dibattimentale e nella stessa sentenza 723/24 che ha definito il giudizio. E', così, dimostrata l'attività difensiva svolta in favore del convenuto che, tuttavia, non può riferirsi anche all'attività svolta davanti al Giudice per le indagini preliminari, di cui non vi è alcun riscontro;
né può ritenersi che per il sol fatto di aver ricevuto la notifica del decreto di conclusioni delle indagini sia stata svolta un'attività distinta ed ulteriore rispetto a quella di preparazione e studio, necessarie per le successive fasi svoltesi davanti al Giudice per l'udienza preliminare e al Giudice del dibattimento. Per queste ultime due si devono valorizzare sia la complessità del procedimento, come si può evincere dagli atti, che quanto richiesto dallo stesso ricorrente al prima del giudizio. Tali criteri CP_1
conducono a ritenere adeguata una liquidazione compresa tra il minimo (cui, appunto, ha fatto riferimento lo stesso ricorrente nella richiesta stragiudiziale di pagamento) e il medio dei parametri, così pervenendosi all'importo di Euro 1.702,00 per la parte di procedimento svoltasi nanti il Giudice per l'udienza preliminare (considerando le sole attività di studio e decisionale) e di Euro 2.269,00 per il dibattimento (per le quali si conteggiano le fasi di studio, istruttoria e decisionale che sono esattamente quelle di cui alla diffida di pagamento).
In conclusione, riconosciuto il diritto al compenso così quantificato, il deve CP_1
essere condannato al pagamento del complessivo importo di Euro 3.971,00, a cui dovranno aggiungersi il rimborso forfetario, gli accessori di legge e le spese vive documentate per Euro 34,14.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto dell'avvocato ai compensi derivanti dall'attività Parte_1
difensiva svolta in favore di nel procedimento penale di cui al ricorso;
CP_1
- condanna al pagamento in favore dell'avvocato dei CP_1 Parte_1
compensi liquidati in Euro 3.971,00, oltre rimborso forfetario, accessori di legge e spese vive per Euro 34,14;
- condanna alla rifusione in favore dell'avvocato delle CP_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella