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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2024, n. 43661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43661 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti con unico atto da: FI AL nato a [...] il [...] LL AR nato a [...] il [...] TT UI nato a [...] il [...] TT LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
sentite le conclusioni del PG GASPARE STURZO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di FI AL E LL AR per intervenuta rinuncia al ricorso e per l'improcedibilità per sopravvenuto decesso dei ricorsi di TT UI E TT LV. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il giudice per le indagini preliminari, investito con l'opposizione a norme dell'art.263, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del parziale rigetto di istanza di dissequestro rivolta al Pubblico Ministero, di un compendio di beni nell'ambito di un'indagine a carico dell'imputato AL RU, ha parzialmente accolto l'istanza disponendo il dissequestro e la restituzione di alcuni beni ed il mantenimento del vincolo su altri, in relazione ai Penale Sent. Sez. 2 Num. 43661 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 18/09/2024 9 ., quali non poteva escludersene a priori la pertinenzialità rispetto a reati di cui si può prospettare l'astratta configurabilità. 2. Con il ricorso cumulativo si formulano due motivi che deducono vizio motivazionale sotto tutti i profili della triade contemplata dall'art.606 c.p.p.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta che il provvedimento, in numerosi passaggi, è pronunciato in aliunde, con riferimento ad un caso ed ad una imputata (mentre qui vi è un imputato) che nulla hanno a che fare con il presente procedimento;
esso inoltre è contradittorio, laddove nega vi sia la possibilità di prospettare la ricettazione ma poi ne afferma il fumus;
né il sequestro può tenere dal punto di vista probatorio, dovendosi ritenere esaurite o non più coltivabili le esigenze di indagine a distanza di otto anni dal sequestro, senza che sia mai stata richiesta una proroga delle indagini e tanto meno la richiesta di rinvio a giudizio. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione poiché il g.i.p. ha disposto il dissequestro di una parte soltanto degli orologi fornendo una spiegazione (che il pubblico ministero in udienza avesse dichiarato il proprio disinteresse al mantenimento del sequestro in relazione a quelli poi dissequestrati e restituiti), che non trova riscontro nel testo del verbale dell'udienza, nel corso della quale il pubblico ministero si era opposto ad ogni dissequestro;
il rigetto appare altresì contraddittorio rispetto ad ulteriore materiale originariamente sequestrato ma progressivamente restituito. 3. L'udienza, inizialmente fissata al 10 maggio 2024, era stata rinviata, su richiesta del difensore dei ricorrenti in attesa della decisione del Tribunale di Reggio Emilia sulla istanza di dissequestro e restituzione degli stessi beni oggetto del presente ricorso. 4. Gli sviluppi successivi alla precedente udienza, comunicati dalla difesa dei ricorrenti, impongono la pronuncia della sentenza nei termini indicati nel dispositivo. Sono infatti pervenuti i certificati di decesso di UI ER, intervenuto il 25 novembre 2023, e di LV ER, intervenuto il 4 gennaio 2024. In relazione ai due ricorrenti va pertanto rilevata la improcedibilità dei rispettivi ricorsi (cfr. Sez.5, n.27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv.279472). In relazione alle posizioni degli ulteriori due ricorrenti, AL RU e LA NE, pervenuta la rinuncia al ricorso per cessazione dell'interesse al provvedimento, va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, senza aggravio di spese o sanzioni, attesa la tempestività della comunicazione e la natura dell'atto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibili i ricorsi di ER UI e dì ER &vano per sopravvenuta morte dei ricorrenti. Dichiara inammissibili i ricorsi di RU AL e di NE LA. Così deciso in Roma, 18 settembre 2024 Il Conigliere r latore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG GASPARE STURZO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di FI AL E LL AR per intervenuta rinuncia al ricorso e per l'improcedibilità per sopravvenuto decesso dei ricorsi di TT UI E TT LV. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il giudice per le indagini preliminari, investito con l'opposizione a norme dell'art.263, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del parziale rigetto di istanza di dissequestro rivolta al Pubblico Ministero, di un compendio di beni nell'ambito di un'indagine a carico dell'imputato AL RU, ha parzialmente accolto l'istanza disponendo il dissequestro e la restituzione di alcuni beni ed il mantenimento del vincolo su altri, in relazione ai Penale Sent. Sez. 2 Num. 43661 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 18/09/2024 9 ., quali non poteva escludersene a priori la pertinenzialità rispetto a reati di cui si può prospettare l'astratta configurabilità. 2. Con il ricorso cumulativo si formulano due motivi che deducono vizio motivazionale sotto tutti i profili della triade contemplata dall'art.606 c.p.p.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta che il provvedimento, in numerosi passaggi, è pronunciato in aliunde, con riferimento ad un caso ed ad una imputata (mentre qui vi è un imputato) che nulla hanno a che fare con il presente procedimento;
esso inoltre è contradittorio, laddove nega vi sia la possibilità di prospettare la ricettazione ma poi ne afferma il fumus;
né il sequestro può tenere dal punto di vista probatorio, dovendosi ritenere esaurite o non più coltivabili le esigenze di indagine a distanza di otto anni dal sequestro, senza che sia mai stata richiesta una proroga delle indagini e tanto meno la richiesta di rinvio a giudizio. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione poiché il g.i.p. ha disposto il dissequestro di una parte soltanto degli orologi fornendo una spiegazione (che il pubblico ministero in udienza avesse dichiarato il proprio disinteresse al mantenimento del sequestro in relazione a quelli poi dissequestrati e restituiti), che non trova riscontro nel testo del verbale dell'udienza, nel corso della quale il pubblico ministero si era opposto ad ogni dissequestro;
il rigetto appare altresì contraddittorio rispetto ad ulteriore materiale originariamente sequestrato ma progressivamente restituito. 3. L'udienza, inizialmente fissata al 10 maggio 2024, era stata rinviata, su richiesta del difensore dei ricorrenti in attesa della decisione del Tribunale di Reggio Emilia sulla istanza di dissequestro e restituzione degli stessi beni oggetto del presente ricorso. 4. Gli sviluppi successivi alla precedente udienza, comunicati dalla difesa dei ricorrenti, impongono la pronuncia della sentenza nei termini indicati nel dispositivo. Sono infatti pervenuti i certificati di decesso di UI ER, intervenuto il 25 novembre 2023, e di LV ER, intervenuto il 4 gennaio 2024. In relazione ai due ricorrenti va pertanto rilevata la improcedibilità dei rispettivi ricorsi (cfr. Sez.5, n.27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv.279472). In relazione alle posizioni degli ulteriori due ricorrenti, AL RU e LA NE, pervenuta la rinuncia al ricorso per cessazione dell'interesse al provvedimento, va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, senza aggravio di spese o sanzioni, attesa la tempestività della comunicazione e la natura dell'atto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibili i ricorsi di ER UI e dì ER &vano per sopravvenuta morte dei ricorrenti. Dichiara inammissibili i ricorsi di RU AL e di NE LA. Così deciso in Roma, 18 settembre 2024 Il Conigliere r latore Il Presidente