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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Riccardo Di Pasquale Relatore ed estensore
Dott.ssa Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERUTTI ENRICO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOLFIERI Controparte_1 C.F._2
VALENTINA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto liberi di risiedere dove meglio preferiscono per motivi personali o di lavoro.
2) La casa familiare sita in GN (MO) Via Alfredo Nobel num.17 di proprietà della moglie al 100% rimarrà alla stessa assegnata.
3) Le figlie minor resteranno affidate ad entrambi i genitori con il Per_1 Persona_2
criterio dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre sita in GN (MO) Via Alfredo Nobel num.17. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione,
formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto di quelle che sono le capacità, le aspirazioni e le inclinazioni naturali delle figlie.
I coniugi si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a
Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la potestà Per_3 Per_2
separatamente sulle figlie per questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Il diritto di visita e frequentazione delle figlie minori con i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, sarà così disciplinato: la prima e terza settimana di ogni mese trascorrerà con le bimbe il martedì dall'uscita da scuola di Pt_1
ore 16:30 sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola. Il venerdì Per_2
dall'uscita da scuola d ore 16:30 sino al sabato mattina, dove entro le ore 10 le figlie Per_2
dovranno essere accompagnate a casa della madre.
La seconda e quarta settimana di ogni mese trascorrerà con le bimbe martedì e Pt_1
giovedì dall'uscita da scuola d ore 16:30 sino alla mattina successiva con Per_2 accompagnamento a scuola. Il sabato dalle ore 14 sino alla domenica sera quando le riaccompagnerà alle ore 20 già cenate a casa della madre. Per la gestione d il Per_3
padre andrà a prenderla, nei giorni sovra indicati e di sua competenza, a casa della nonna materna alle ore 16:15 prima di recarsi a prender a scuola. I coniugi ad ogni modo, Per_2
se di comune accordo, potranno accordarsi liberamente di volta in volta per modificare gli accordi sopra riportati (doc.17).
5) Il sig a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, verserà alla signora Pt_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 200,00 CP_1
(duecentoeuro/00) a mezzo bonifico bancario sul conto personale intestato alla moglie già a conoscenza del marito. Tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat del costo della vita.
6) I coniugi ripartiranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in linea con il protocollo del Tribunale di Modena e qui di seguito trascritto:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare), che non richiedono preventivo accordo (a titolo esemplificativo tasse scolastiche e imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, tasse scolastiche imposte da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, mensa scolastica, tempo prolungato,
pre e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo)
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) acquisto e mantenimento autovettura ed acquisizione patente di guida.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a contributi al proprio personale mantenimento.
8) Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ogni genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi di anno in anno, entro il giorno 31 marzo.
Entro 72 ore dalla partenza dovrà essere comunicato all'altro genitore il nome del luogo e della struttura di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con le minori,
comunicandone l'esatto indirizzo.
9) Le figlie minori trascorreranno, ad anni alterni, 25/12 e 26/12 con un genitore e 24/12 e
31/12 con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua sarà gestito ad anni alterni, per l'annualità 2025
le bimbe staranno con il padre. In caso di sciopero, interruzione delle attività didattiche o durante le festività estive, invernali etc si seguirà la calendarizzazione già in atto.
10) I coniugi si prestano espressamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia quelli personali che quelli relativi alle figlie minor Il Per_3 Per_2 acconsente sin da ora affinché le figli effettuino un viaggio assieme Pt_1 Per_1 Per_2
alla madre in America il prossimo anno nel periodo primaverile (indicativamente dal
16/05/2025 al 25/05/2025).
11) Le spese legali relative al presente procedimento saranno a carico di ciascun coniuge.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 17/02/1985 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GN (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2021 , atto n.91, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale