Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 15212/2024; rappresentata e difesa dall'avv. promossa da: Parte 1
Francesco Naty;
contro
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Concetta
Femiano,
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 28.6.2024, il ricorrente chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla percezione dell'assegno di invalidità fino a nuova eventuale visita di revisione e per l'effetto condannarsi l' CP_1 al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità dall'01.01.202
In data 20.2.2025, I' CP_1, regolarmente costituitosi, contestava le allegazioni del ricorrente ed in via preliminare proponeva eccezione di incompetenza territoriale, cui il ricorrente si associava
Va accolta la proposta eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Sulmona, sezione Lavoro e Previdenza, ai sensi dell'art 444 cpc.
Tale norma dispone:
"Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore". Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte: Cass.
Civ. ordinanza n. 4164 del 16-02-2017 "la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 comma 1 cpc in quanto il comma 3 dell'art. 444 cpc, non è suscettibile di
23690. E' stato ritenuto che "la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del d.lgs. 19 febbraio
1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non
è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma" (cfr. Cass.
7.11.2011 n. 23141, Cass. 9.11.2004, n. 21317, Cass. 22.6.2004 n. 11646, Cass.
25.11.2003 n. 18013).
Nella fattispecie sottoposta all' attenzione di chi scrive, il ricorrente agisce per rivendicare il proprio diritto alla percezione dell'assegno di invalidità e per ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità dall'01.01.2022.
Di conseguenza cui la competenza territoriale si individua con riferimento al Tribunale - in funzione del Giudice del Lavoro - nella cui circoscrizione risiede il ricorrente, in questo caso il Tribunale di Sulmona, nel cui territorio e risiede il signor Pt 1 ( detenuto presso il carcere di Sulmona) .
Data la natura della pronuncia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro, per essere competente il Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del lavoro.
-Assegna termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 7/3/2025.
il Giudice Dott. Maria Lucantonio