Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Perugia, composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de LISIO Consigliere rel.
Dott. Ombretta Paini Consigliere
sulle conclusioni agli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.543/2023 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia, presso la cui sede in Perugia, Via degli Offici 14, ope legis domicilia
-APPELLANTE -
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Massarella e Controparte_1 presso il cui studio in Perugia, via Danzetta 14 è elettivamente domiciliato
CP_2
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal
Tribunale di Perugia il 5.09.2023 avente ad oggetto ricorso avverso il decreto prefettizio di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari-congiunti UE.
pagina 1 di 11
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Controparte_1 ha impugnato l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di
Perugia 5.09.2023 avente ad oggetto ricorso avverso il decreto prefettizio di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari-congiunti UE, in quanto figlio di nata in [...]_1 il 29.07.1965, cittadina naturalizzata italiana.
Il Giudice di primo grado, con l'ordinanza impugnata, ha accolto il ricorso e dichiarato la sussistenza in favore del ricorrente dei presupposti per il rinnovo di permesso di soggiorno per ragioni familiari ex articolo 30 Dlvo
286/98.
Il ha proposto appello avverso detta ordinanza, denunciandone la Parte_1
“motivazione perplessa e contraddittoria in ordine alla affermata esistenza dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari”.
Secondo l'appellante la lettura della motivazione “rende palese l'errore esegetico e valutativo e le contraddizioni in cui è incorso il Tribunale, il quale pur dando atto della correttezza del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, fondato si badi bene anche su episodi di denunciata evasione avvenuti nel 2021 e quindi recentissimi, ha poi contraddittoriamente ritenuto di superarlo sulla scorta di una visione buonista che ha valorizzato solo i postumi comportamenti del suddetto ricorrente e peraltro per nulla sedimentati, finendo così con l'attribuire ai propri speranzosi e ottimistici auspici il connotato di un giudizio sulla sopravvenuta assenza della pericolosità sociale per nulla basato su fatti tangibili e oggettivi”.
Si è costituito in giudizio l'appellato, deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata.
Depositate le conclusionali, con ordinanza del 16.10.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con ordinanza del 13.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti il contraddittorio sulla produzione di nuovi documenti ed è stata fissata l'udienza del 18.12.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. pagina 2 di 11 All'udienza del 18.12.2024, esaurita la discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2.Ritiene la Corte che l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
2.1 Ed invero, occorre necessariamente prendere le mosse dall'ordinanza impugnata, laddove, il Giudice di prime cure ha affermato ““Sono allora due, essenzialmente, le questioni controverse sulla base delle quali valutare la legittimità della revoca del permesso di soggiorno disposta nei confronti del ricorrente : la sua pericolosità per l'ordine e sicurezza pubblica;
la proporzionalità tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e gli altri interessi del ricorrente tutelati dalla normativa europea appena citati. La Questura di Terni ha giustificato la sua decisione riferendosi ad una pluralità di dati di fatto ben individuati che sono stati riportati nella comparsa di costituzione del resistente, Parte_1 suffragati da relative allegazioni documentali. Tali dati sono relativi alle sentenze penali di condanna riportate nel tempo dal ricorrente e ad una serie di condotte ritenute non conformi all'ordinamento giuridico (in data 18.02.2006, quando era ancora minorenne, era stato denunciato in stato di libertà alla competente A.G. per i reati di cui agli artt. 337, 610 e
635 c.p. in quanto al termine dell'incontro di calcio , Parte_2 CP_3 valevole per il campionato di serie D, unitamente ad altri tifosi (ultras della ), danneggiava l'autovettura del direttore di gara, condotta Pt_2 da un dirigente della , il quale era costretto ad arrestare la Pt_2 marcia), nonché le autovetture in dotazione all'Arma dei Carabinieri. inoltre, usava violenza - consistita nell'ostruire la strada con una panchina di ferro con due grossi sassi ed un cestino di ferro - per opporsi al personale dell'Arma che cercavano di mettere in salvo la terna arbitrale con le autovetture di servizio;
in data 17.11.2012 era stato destinatario, mediante notifica, del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. D.A.SPO.), emesso dal Questore di Terni, la cui richiesta di revoca veniva rigettata dalla Autorità di Pubblica
Sicurezza con provvedimento del 14.03.2022; in data 18.09.2015 era stato destinatario, mediante notifica, della misura di prevenzione dell'Avviso
Orale emesso dal Questore di Terni, la cui richiesta di revoca veniva rigettata dalla autorità di Pubblica Sicurezza con provvedimento del
14.03.2022; in data 14.01.2021 era stato condannato dal Tribunale di Terni, pagina 3 di 11 nell'ambito del procedimento penale N. 2917/2015 RGNR e 662/2017 DIB, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, fatti commessi in Narni (TR) il
04.08.2015, alla pena di mesi 4 di reclusione ed alla multa pari ad euro
4.000,00; in data 16.12.2021, era stato deferito all'A.G. di Terni per il reato di cui all'art. 385 c.p. (evasione) in quanto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, disposti con ordinanza n. 487/21 RGNR e
1548/21 RG GIP, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Terni, con autorizzazione ad assentarsi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni, il giorno 07.12.2021, ore 09.15, a seguito controllo esperito da personale dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Narni, si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione;
in data 12.01.2022, con sentenza depositata in data 19.01.2022 e divenuta irrevocabile in data
29.01.2022, era stato condannato dal Tribunale di Terni alla pena della reclusione di anni 3 e della multa pari ad euro 14.000,00 per i gravi delitti di cui agli artt. 110 c.p. e 73, co. 1, d.P.R. 309/90 (spaccio di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” in concorso), commesso in Narni e altri luoghi il 12 aprile 2021 e di cui all'art.73, co. 1 e 4, d.P.R.
309/90 (cessione di sostanza stupefacente del tipo “hashish”), fatto commesso in data antecedente e prossima al 26.10.2021, fatti per i quali, attualmente si trova in stato di arresti domiciliari;
secondo quanto riscontrato nella nota Nr. 137/7 della Compagnia Carabinieri di Amelia datata 19.04.2022, il ricorrente sarebbe “(…) persona di pessima condotta morale e civile (…). In pubblico gode di scarsa stima e reputazione, è insofferente ai controlli delle FF.PP. ai quali spesso è sottoposto nonché inosservante verso le quali nutre profondo astio. La sua situazione economica e di tenore di vita risultano apparentemente modesti, non risulta che svolga regolare attività lavorativa (…). Il suo comportamento antisociale, caratterizzato negli ultimi anni da una escalation criminale di tutto rispetto, evidenzia in lui indubbia pericolosità sociale e indiscutibile propensione a delinquere tanto da farlo ritenere inquadrabile tra quelle persone di cui al D. Lgs. 159/2011 (…).”). Tanto premesso si osserva che, i motivi di ordine pubblico assunti nella motivazione della revoca del permesso di soggiorno non sono un mero effetto automatico della condanna definitiva riportata dal ricorrente nel 2021 e nel 2022 per reati inerenti alla detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, automatismo che sarebbe vietato dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 30/2007. Corretta e pagina 4 di 11 congruamente motivata dunque è da ritenersi la valutazione di pericolosità espressa nel provvedimento impugnato. Ritenuti sussistenti i motivi di ordine pubblico di cui all'art. 13, comma 1, TUI, questi vanno posti in bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela dello straniero, quali la durata della sua permanenza sul territorio e i suoi legami con la nazione ospitante, come previsto dai principi europei in materia. In questa prospettiva, tanto più lo straniero risulterà socialmente integrato, tanto più elevata dovrà essere la prognosi di pericolosità per giungere a un provvedimento espulsivo o al rifiuto di concedere un titolo di soggiorno.Nel corso della causa di merito il ricorrente ha documentato, nonostante i suoi trascorsi, rispetto al momento dell'adozione della revoca del permesso di soggiorno, di aver iniziato e proseguito nel corso degli anni 2022 e 2023, percorso di riabilitazione personale, di reinserimento sociale e lavorativo e di disintossicazione dall'utilizzo di sostanze stupefacenti. Dalla documentazione acquisita dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia ( cfr. allegati depositati dal ricorrente in data 22.3.2023) emerge che il ricorrente, attualmente, svolge regolare attività lavorativa presso la ditta individuale del sig. con un guadagno mensile Persona_2 di circa 1400-1500,00 euro, mantenendo sul luogo di lavoro condotta adeguata;
ha preso in locazione un piccolo appartamento ed ha iniziato e proseguito programma di disintossicazione e recupero presso il SERD territorialmente competente ( cfr. documentazione già citata). La valutazione di pericolosità sociale espressa al momento dell'adozione di provvedimento di revoca del titolo di soggiorno appare in parte attenuata e, comunque, priva di specifica attualità. Il rimpatrio allo stato in
Albania del ricorrente determinerebbe, nella situazione odierne una grave compromissione della sua vita familiare ( i genitori vivono in Italia) e privata, con compromissione dell'attività lavorativa svolta e del percorso di reinserimento avviato, non giustificata da una valutazione di pericolosità attuale. Si ritiene, pertanto, che alla luce delle circostanze sopravvenute afferenti l'attività lavorativa e personale del ricorrente in
Italia, che sussistano i presupposti per il riconoscimento di titolo di soggiorno per ragioni familiari.”
2.2 Ebbene, osserva la Corte che del tutto condivisibile, alla luce delle risultanze processuali, risulta la valutazione del Primo giudice allorchè ha ritenuto “Corretta e congruamente motivata[..] la valutazione di pagina 5 di 11 pericolosità espressa nel provvedimento impugnato” e sussistenti i motivi di ordine pubblico di cui all'art. 13, comma 1, TUI.
Parimenti, ugualmente condivisibile è la ritenuta opportunità di operare il doveroso bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela dello straniero, tenendo conto che – per consolidata giurisprudenza interna ed internazionale- tanto più lo straniero risulterà socialmente integrato, tanto più elevata dovrà essere la prognosi di pericolosità per giungere a un provvedimento espulsivo o al rifiuto di concedere un titolo di soggiorno.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha opportunamente valorizzato che il ricorrente ha documentato, nonostante i suoi trascorsi, rispetto al momento dell'adozione della revoca del permesso di soggiorno, di aver iniziato e proseguito nel corso degli anni 2022 e 2023, percorso di riabilitazione personale, di reinserimento sociale e lavorativo e di disintossicazione dall'utilizzo di sostanze stupefacenti;
di svolgere regolare attività lavorativa presso la ditta individuale del sig. con un Persona_2 guadagno mensile di circa 1400-1500,00 euro, mantenendo sul luogo di lavoro condotta adeguata;
di aver preso in locazione un piccolo appartamento ed iniziato e proseguito programma di disintossicazione e recupero presso il
SERD territorialmente competente. Sulla base di tali elementi sopravvenuti, il Tribunale ha, dunque, ritenuto in parte attenuata e, comunque priva di specifica attualità, la valutazione di pericolosità sociale espressa al momento dell'adozione di provvedimento di revoca del titolo di soggiorno rilevando come il rimpatrio in Albania del ricorrente determinerebbe, nella situazione odierna una grave compromissione della sua vita familiare ( i genitori vivono in Italia) e privata, con compromissione dell'attività lavorativa svolta e del percorso di reinserimento avviato.
3. Ritiene la Corte – per le ragioni che appresso si esporranno-che anche le emergenze processuali del presente grado di giudizio non consentono di concludere che l'appellante straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nell' art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).
pagina 6 di 11 3.1 Ed invero, in disparte l'ulteriore circostanza – in quanto riferita a fatti risalenti nel tempo- che con sentenza del 13.01.2023, dep. il
10.05.2023 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, commesso in Terni il 03/08/2015, ritenendo infondata la richiesta di riqualificazione al comma V dell'art. 73 del d.P.R. 309/90, il appellante ha documentato che, con Parte_1 provvedimento del 27.04.2024, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha disposto la sospensione della misura dell'affidamento in prova applicata nei confronti del in esecuzione della pena di cui alla sentenza Gip CP_1
Tribunale Terni del 12.01.2022, divenuta irrevocabile il 29.01.2022 e che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 23.05.2024, ha disposto la ratifica del provvedimento di sospensione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto e sostituito la misura in corso con quella della detenzione domiciliare, con autorizzazione ad allontanarsene due ore al giorno e recarsi una volta a settimana presso il locale presidio Serd per controlli e colloqui. Si legge nell'ordinanza in questione: ”Occorre ricordare che espia la pena sopra descritta in relazione a una CP_1 condanna per violazione legge stupefacenti, fatto commesso ad aprile ed ottobre 2021, in Narni ed altri luoghi, iscritto in un casellario in cui risulta soltanto una archiviazione per particolare tenuità del fatto con riferimento a episodi di evasione del dicembre 2021 (durante gli arresti domiciliari ancora in corso). Ai carichi pendenti risulta ancora altra violazione legge stupefacenti del 2015. Il Tribunale di sorveglianza di
Perugia gli concesse la misura dell'affidamento in prova, dagli arresti domiciliari divenuti esecutivi ex articolo 656 comma 10 cod. proc. Pen. con ordinanza in data 26.01.2023, per consentirgli di continuare a lavorare, con attività che già gli era stata autorizzata e per proseguire un percorso di recupero dalla dipendenza organizzato in accordo con il Serd. Dagli atti della sospensione si evince che le Forze dell'ordine riferivano come l'interessato il 25.04.2024 fosse stato identificato a seguito della segnalazione che lo stesso aveva recato molestie, e addirittura percosso,
l'avventore di un bar del centro cittadino di Narni. In occasione della identificazione ancora evidenziava alito marcatamente vinoso e CP_1 difficoltà nella deambulazione nel linguaggio e lui stesso affermava che, mentre forse era ubriaco, aveva ricevuto un pugno in viso. Anche le sommarie informazioni rese da terze persone confermavano quanto accaduto nel pomeriggio del 25 aprile, ed in particolare si descriveva un calcio pagina 7 di 11 lanciato da ai danni di un avventore del bar e minacce profferite CP_1 dall'affidato. A novembre 2023 l'interessato era stato già diffidato perché in orario non consentito lo stesso era stato trovato fuori dall'abitazione in stato di ebbrezza alcolica ed in quell'occasione lo stesso si era specialmente impegnato, per il prosieguo della misura, al rispetto delle prescrizioni impostegli. A fronte di questi elementi il magistrato di sorveglianza di Spoleto sospendeva la misura. Per l'odierna udienza sono in atti relazione che sostanzialmente raccoglie le discolpe di , Pt_3 CP_1 che si è detto particolarmente dispiaciuto per l'accaduto, ammette difficoltà a contenere agiti di rabbia, soprattutto in connessione con l'uso di sostanze alcoliche, ma aggiunge pure di esserne consapevole e intenzionato a proseguire nel percorso già intrapreso con il Parte_4 valutato dall come sin qui regolare e positivo. Risulta altresì Pt_3 pervenuta memoria difensiva con allegati, che sminuisce la portata del fatto pur riconosciuto come negativo avvenuto il 25 aprile, e sottolinea piuttosto l'impegno lavorativo dell'interessato e la frequenza dei controlli al Serd di cui pure si allega una relazione aggiornata che dà atto di una sostanziale adesione da parte dell'interessato. Anche
l'attività lavorativa appare confermata, nonostante la recente interruzione. A fronte degli elementi sin qui succinti, ratificato il provvedimento di provvisoria sospensione, ritiene il Tribunale di sorveglianza di non dover revocare la misura alternativa che, però, ai sensi dell'articolo 51 ter ord. Penit., in considerazione delle condotte non responsabili più di recente tenute da va tramutata in quella CP_1 più contenitiva della detenzione domiciliare, pur con spazi per proseguire quantomeno nel percorso di controlli e colloqui con il Serd, da condursi anche con una speciale attenzione la problematica alcoologica, che sembra essersi affiancata a quella già nota in relazione alle sostanze.
L'interessato ha mostrato comprensione rispetto al disvalore delle condotte agite e presenta un fine pena a breve, ma questi elementi non appaiono sufficienti a sostenere una riammissione alla più ampia misura a fronte di spazi di libertà che sino a data recente il condannato non ha saputo sfruttare adeguatamente. In tal senso, invece, la misura domiciliare appare la più idonea a contenere la residua pericolosità sociale dell'istante per come manifestatasi. Eventuali aperture orarie rispetto alla ripresa del lavoro potranno eventualmente essere valutate dal magistrato di sorveglianza competente nel prosieguo della detenzione domiciliare.” pagina 8 di 11 A ciò deve aggiungersi la circostanza che il Questore di Terni, in conseguenza di quanto accaduto il 25 aprile, in data 26.04.2024 ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici locali rientranti fra le categorie di esercizi pubblici di cui all'art. 5, lett. b) della L.
287/1991, nonché di stazionare nelle vicinanze di essi (c.d. o Per_3 Per_4
), provvedimento che risulta essere stato violato dal in data
[...] CP_1
29.09.2024, due mesi dopo il termine di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, come risulta dalla nota informativa della Compagnia
Carabinieri di Amelia del 30.09.2024 con la quale il predetto è stato denunciato in stato di libertà.
3.2 Ebbene, risulta del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale di sorveglianza allorchè ha ritenuto “non responsabili” ed indice di residua pericolosità le condotte recentemente tenute dal Tuttavia, il CP_1 predetto Tribunale ha ritenuto di non revocare la misura dell'affidamento in prova, pur sostituendola con la detenzione domiciliare, in considerazione di tutti gli elementi acquisiti, come la relazione dell'
dalla quale risulta che il è intenzionato a proseguire nel Pt_3 CP_1 percorso già intrapreso con il percorso valutato dall Parte_4 Pt_3 come sin qui regolare e positivo;
la memoria difensiva nella quale si sottolinea l'impegno lavorativo dell'interessato e la frequenza dei controlli al Serd di cui pure si allega una relazione aggiornata che dà atto di una sostanziale adesione da parte dell'interessato; la ripresa dell'attività lavorativa e la comprensione da parte dell'interessato del disvalore delle condotte agite.
Non può prescindersi, anche nel caso in esame, dai suindicati elementi e, ai fini che qui interessano, dal fatto che il nato in [...] nel CP_1
1991, vive in Italia da quando era pre-adolescente, ha qui la madre, cittadina naturalizzata italiana, ed il padre – affetto da grave patologia ingravescente – con i quali ha sempre convissuto fino ad epoca recente, è sempre stato in Italia e non ha sostanzialmente legami con il suo paese d'origine, dove risulta invece vivere il fratello Il Persona_5 CP_1 attualmente vive in un appartamento in locazione, risulta aver proseguito
(almeno fino al maggio 2024) con adesione e disponibilità il programma di disintossicazione e recupero presso il SERD territorialmente competente e attualmente svolge attività lavorativa presso la ditta Controparte_4
, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, percependo una retribuzione di circa €
[...]
1400,00 mensili. pagina 9 di 11 Il lunghissimo tempo di permanenza in Italia, ormai di oltre venti anni, dalla prima adolescenza ad oggi, implica necessariamente un forte radicamento sociale e culturale in Italia che, in uno con il legame familiare e affettivo con i genitori con i quali ha convissuto fino ad epoca recente, inducono a ritenere un eventuale rimpatrio dell'appellante fortemente pregiudizievole per diritti fondamentali dello stesso, la cui vita, tra l'altro, è risultata essere stata contrassegnata da un vissuto disgregante e doloroso, in un contesto di forte disagio a causa della malattia psichiatrica del padre e dove “Il background culturale di appartenenza nonché i tratti fragili e immaturi della personalità del soggetto avrebbero favorito la scelta di utilizzare sostanze stupefacenti oltre che il suo coinvolgimento in situazioni a limite della legalità, accrescendo in questo modo anche le problematiche giudiziarie” ( cfr. relazione del del 26.05.2022 agli atti del procedimento di Parte_4 primo grado).
4. Alla luce di tali complessivi elementi, ad avviso della Corte, deve osservarsi che la prognosi di pericolosità sociale del , posta a CP_1 fondamento del decreto prefettizio di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, pur se fondata su condotte antisociali e/o antigiuridiche tenute dal richiedente, episodiche quanto alla violazione della legge stupefacenti, e ancora attuali ove riferite alle molestie arrecate a terzi in luogo pubblico e in stato di ebbrezza alcoolica, non risulta assurgere ad un profilo di gravità tale da rendere recessive le ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» (Corte Cost. n. 217/2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE).
Da tanto consegue il rigetto dell'appello.
3. La peculiare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
-rigetta l'appello; pagina 10 di 11 -compensa le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 5.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 11 di 11