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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12926/2024 , introdotta da
TRA
(NAPOLI (NA), 22/05/1999), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BUCCARELLA ANTONIIO;
E
(MESSICO, 11/06/2000), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BUCCARELLA ANTONIIO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 31/03/2023 a
OM AB (RM) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
OM AB (atto n.00005, P. I, anno 2023), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (NAPOLI Parte_1
(NA), 22/05/1999) e (MESSICO, Controparte_1 CP_1
11/06/2000), che hanno contratto matrimonio in data 31/03/2023 a OM AB (RM) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OM AB (atto n.00005, P. I, anno 2023), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12926/2024 , introdotta da
TRA
(NAPOLI (NA), 22/05/1999), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BUCCARELLA ANTONIIO;
E
(MESSICO, 11/06/2000), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BUCCARELLA ANTONIIO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 31/03/2023 a
OM AB (RM) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
OM AB (atto n.00005, P. I, anno 2023), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (NAPOLI Parte_1
(NA), 22/05/1999) e (MESSICO, Controparte_1 CP_1
11/06/2000), che hanno contratto matrimonio in data 31/03/2023 a OM AB (RM) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OM AB (atto n.00005, P. I, anno 2023), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi