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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4596/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4596/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
RICCARDO ZAMPERIN ed EMANUEL FOGALE
ATTRICE contro
(C.F. ), difesa dagli avv.ti ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
GIRARDI e GABRIELLA CESARI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
In via principale:
1 Accertarsi la responsabilità della società per il sinistro subito dalla Controparte_1 sig.ra di cui in atti e, per l'effetto, condannarsi la società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Madonna di
[...]
Campiglio (TN) – 38086, via Presanella, 12 – c.f. e p.i. , al risarcimento di tutti i P.IVA_1 conseguenti danni, patiti e patendi, dalla ricorrente pari alla somma complessiva di € 97.451,20 costituita per € 14.488,75 a titolo di invalidità temporanea, per € 60.080,00 a titolo di invalidità permanente, per € 18.973,00 a titolo di personalizzazione/maggiorazione, per € 1.713,45 a titolo di spese mediche, per € 1.830,00 per la perizia medico-legale del dr. , per € 366,00 per la Persona_1 perizia medico-legale del dr. e per € 97,60 a titolo di spese di avvio del Persona_2
procedimento di mediazione, o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio o essere ritenuta di giustizia dal Giudice, anche secondo equità, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro (22/12/2017) alla data di deposito del ricorso (26/7/2023) e degli ulteriori interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data di deposito del ricorso (26/7/2023) al saldo ex art. 1284, co. 4 c.c..
In ogni caso:
Spese e compenso professionale di causa, sia della precedente fase di mediazione ex d.lgs. 28/2010 che di C.T.U. interamente rifusi giusta nota spese giudiziale che si allega.
NI : Controparte_1
In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante alla ricorrente tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio con ricorso semplificato Parte_1 Controparte_1
invocandone la responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o ex artt. 2051 e 2043 c.c., per la
[...] caduta verificatasi in data 22.12.2017 alle ore 11.30 presso l'impianto sciistico di cui l'odierna convenuta è gestrice e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti, quantificati in complessivi € 104.834,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, salva la diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1 Si è tempestivamente costituita chiedendo, in via principale, il Controparte_1
rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. a fronte della concorrente condotta colposa della ricorrente e il contenimento delle domande nei limiti della prova del danno raggiunta.
1.2 All'esito della prima udienza, considerate le trattative già intercorse tra le parti nella fase stragiudiziale, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del
29.11.2023; vista la mancata accettazione da parte della convenuta, la causa è stata istruita con assunzione di testi e ctu medico-legale e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, del custode talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (cfr. fra le più recenti Cass.
n. 26142 del 2023). La natura pericolosa della cosa o le sue caratteristiche intrinseche non sono, invece, elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma possono rilevare “sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto
3 più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. 12663 del
20241).
Sul custode, invece, grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass.
SS.UU. 20943 del 2022).
Può escludere la responsabilità del custode anche la condotta del danneggiato, che sia connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (sempre SS.UU. 20943 del 2022). Due recenti pronunce della Cassazione, poi, la n. 14228 del 2023 e la n. 2376 del 2024, ponendosi espressamente in contrasto e superamento di Cass. 26524 del 2020 e 4035 del 2021, hanno escluso che la condotta del danneggiato, per avere una rilevanza causale o esclusiva, debba presentarsi anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
2.1. Ciò premesso in diritto, l'istruttoria svolta e la documentazione dimessa hanno consentito di accertare la derivazione causale tra la cosa in custodia e il danno.
L'attrice ha sostenuto di essere caduta nel tratto finale della pista “Raccordo-Nambino”, in corrispondenza del punto di risalita della seggiovia, a causa della scarsa visibilità, dell'assenza di segnaletica che indicasse il restringimento della pista – quest'ultimo realizzato al fine di consentire agli atleti, presenti nella località sciistica per la gara di slalom speciale in notturna, di allenarsi – e della presenza di una buca, non segnalata e non spianata, creata dagli sciatori, atleti e non, che arrestavano bruscamente la loro discesa.
La caduta è riscontrata dal rapporto della Guardia di Finanza (cfr. doc. 4 parte convenuta) che, intervenuta nell'immediatezza dei fatti, accertava la presenza dell'attrice sulla pista (“l'infortunata veniva trovata supina sul pianoro antistante la partenza della , con accanto il Controparte_2 cognato sig. Questi comunicava che la sig.ra fosse caduta accidentalmente”) e CP_3 Per_3 constatava l'esistenza di “perdita di memoria a breve termine a seguito del trauma cranico subito (non ricordava l'accaduto); confusione psico-motoria e ripetitiva;
ematoma sotto occhio sinistro e dolore nella parte bassa della gamba destra poco sopra la caviglia”.
Quanto alla dinamica e, in particolare, alla correlazione con le condizioni della pista i testi di parte attrice, e , con dichiarazioni coerenti, concordanti e puntuali, hanno Tes_1 Testimone_2
riferito, il primo, che “in corrispondenza di tale imbuto si è formata la buca a causa di tutti gli sciatori che passavano. Io stesso passando sopra ho barcollato perché la buca non si vedeva” e ancora, ai capitoli di cui ai numeri 12 e 13, ha risposto che “la buca era creata dagli sciatori che si fermavano per salire in seggiovia”. Il sig. a sua volta, al capitolo di prova n. 14, ha rilevato che “il solco Tes_2 non era segnalato”.
Quanto riferito dai testi di parte attrice è avvallato, pur in termini di plausibilità, anche dal testimone di parte convenuta, dipendente della società con la qualifica di addetto alla sicurezza e Testimone_3
5 presente personalmente sulle piste il giorno dell'incidente, che, in risposta al capitolo di prova n. 6 di parte convenuta, ha dato atto che “sicuramente con questa S che si era creata per rallentare e con il grande flusso di persone che c'erano, è plausibile che si fossero formati avvallamenti in prossimità dell'impianto”.
Il fatto, poi, che nel rapporto della Guardia di Finanza risulti che il fondo della pista fosse liscio e regolare (cfr. doc. 4 parte resistente) non confligge con quanto affermato dalla ricorrente: è infatti presumibile che la buca sia stata appianata e la pista ripristinata da un dipendente dell'impianto, in un momento immediatamente successivo alla verificazione del sinistro e antecedente all'arrivo del soccorso alpino (nello specifico, il teste in riposta ai capitoli 7 e 8, ha dichiarato che “Quando è CP_3 successo l'incidente io ho detto all'operatore dell'impianto sia di sistemare la buca, cosa che ha subito fatto” e il teste facente parte del soccorso alpino della Guardia di Finanza che è Testimone_4 intervenuto in data 22.12.2017, ha affermato che “di solito per intervenire passano 5-10 minuti dalla chiamata al nostro arrivo”).
Pur non avendo i testi assistito direttamente alla caduta, la condizione in cui è stata trovata la ricorrente e il concorde riferimento alla buca sulla pista sono pienamente compatibili e coerenti con la dinamica così come riportata nel ricorso introduttivo.
Il danno lamentato da , pertanto, risulta causalmente riconducibile alla caduta nel Parte_1 solco presente sulla pista “Raccordo-Nambino” in prossimità dell'impianto di risalita.
2.3 Accertati il rapporto di custodia e il nesso di causa, si ritiene che la condotta dell'attrice abbia parimenti contribuito in misura alla causazione del danno, da ricondursi pertanto non solo alla buca della pista, ma anche alla non adeguata attenzione prestata dall'attrice.
Premesso, infatti, che allo sciatore, nello svolgimento della propria attività sportiva, è richiesto sempre un quoziente di diligenza rapportato al “rischio (la cui accettazione deve ritenersi insita nell'uso della pista) connaturato alla pratica sciistica e all'ambiente in cui essa si svolge”2, si ritiene che la prudenza impiegata nell'attività sportiva in oggetto debba essere, a maggior ragione, commisurata alle condizioni del luogo e del momento, comprensive delle condizioni metereologiche e di visibilità, dell'eventuale affollamento e della confidenza con la pista che si percorre.
Nel caso di specie si ritiene che, a fronte delle circostanze allegate al ricorso e di quelle emerse in sede di istruttoria, non abbia impiegato tutte le precauzioni tese a evitare il rischio di Parte_1
incorrere in un sinistro.
Quanto alle condizioni di visibilità, la stessa attrice in atti e i testimoni assunti hanno affermato che, nella mattinata del sinistro, vi era visibilità “piatta” e foschia tali da non consentire “di avere una chiara percezione delle distanze e delle condizioni della pista” (cfr. teste , poiché “il sole non CP_3 riflette sulla neve e non dà punti di riferimento” (cfr. teste ). Tale circostanza avrebbe richiesto Tes_2
una maggior prudenza dell'attrice nell'affrontare la pista e non certo un aggravio dell'obbligo protettivo in capo al gestore delle piste. Solo in caso di eventi metereologici eccezionali – tra i quali certamente non vi è la presenza di nuvole o banchi di nebbia – è infatti esigibile da parte del gestore degli impianti un contegno volto a evitare le situazioni di pericolo che ne discendono.
A conferma della rilevanza soprattutto della scarsa visibilità, il teste in risposta alla domanda 11, CP_3
ha affermato che “la pista è fatta così, con questo restringimento, il problema non era la pista in sé, ma la neve e la scarsa visibilità”.
Il teste , a sua volta, in risposta al capitolo 14, ha dichiarato che “il solco non era segnalato e Tes_2 non era visibile per la foschia di quel giorno”.
Dagli atti di causa rileva altresì che la ricorrente impiegava quella pista – di difficoltà intermedia in quanto classificata come rossa –per la prima volta in assoluto (così il teste in risposta al Tes_2
capitolo 8).
Tale ultima circostanza è particolarmente rilevante in quanto la non conoscenza del tracciato – sommata all'asserita scarsa visibilità – pretendeva senza dubbio una particolare prudenza nell'affrontare la pista;
tanto più che l'incidente è avvenuto in prossimità dell'impianto di risalita – di certo visibile dal punto di caduta della ricorrente – tratto di pista notoriamente più affollato e che richiede una maggior attenzione e moderazione della velocità.
Quanto poi alla presenza di una gara e quindi di atleti, anche questa era circostanza nota all'attrice, in quanto ampiamente segnalata.
7 In ordine alle reti, vi sono state difformi testimonianze, da un lato quelli attorei che hanno escluso la loro presenza, dall'altro quella dei testi della convenuta che hanno invece confermato il regolare allestimento.
A conferma di tale ultima ricostruzione vi è il verbale della Guardia di Finanza, da cui è risultata la regolarità dell'allestimento della pista, avendo il teste facente parte del soccorso alpino Testimone_4
della Guardia di Finanza, a domanda circa il significato della mancata compilazione del campo denominato “segnaletica presente”, precisato che “la mancata compilazione equivale a assenza di irregolarità, ovvero a una condizione di presenza di rispetto della normativa sulla tenuta e allestimento delle piste da sci”.
Va altresì comunque osservato che rallentare in prossimità dell'ingresso all'impianto costituisce comportamento conforme a criteri di prudenza ed esperienza, ben esigibili in soggetto sciatore esperto come l'attrice, a prescindere da cartelli o segnalazioni.
Conclusivamente l'incidenza della condotta colposa dell'attrice va stimata nella percentuale del 50%, con corrispondente limitazione della responsabilità della resistente CP_1 Controparte_1
3. Venendo quindi alle pretese risarcitorie, partendo da quelle non patrimoniali, la ricorrente nel ricorso ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente del 20% con una personalizzazione del 39% e un'invalidità temporanea di 155 giorni complessivi, di cui 15 al 100%, 45 al 75%, 45 al 50% e 50 al 25%.
In comparsa conclusionale ha adeguato le proprie richieste risarcitorie alla diversa quantificazione operata dalla dott.ssa insistendo nella personalizzazione del danno nella misura del Persona_4
39%.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. 7513 del 2018).
8 Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso3.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 28988 del
2019, 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona). Circa il quantum della personalizzazione, la Suprema Corte ha altresì precisato che “in tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del
2017, è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed é immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non é possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile” (così ord. n. 2433 del 2024).
3.2 Venendo al merito delle richieste, l'ausiliaria dott.ssa nella relazione depositata in data Per_4
04.07.2024, ha accertato che, per effetto del sinistro (“lesività da ritenersi compatibili con la dinamica dei fatti occorsi”), la ricorrente ha riportato “un trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea limitata alla regione frontale sinistra e parietale destra, un trauma contusivo orbitario
e la frattura biossea della caviglia destra che richiedeva stabilizzazione e osteosintesi chirurgica”. “
Ne è conseguito un danno biologico temporaneo protrattosi complessivamente per 160 giorni, suddivisi in 15 giorni in forma totale al 100%, 45 giorni in forma parziale al 75%, 40 giorni in forma parziale al
50% ed ulteriori 60 giorni in forma minima al 25%.
Quanto ai postumi permanenti residuati, essi “configurano un danno biologico nella misura del 17%”.
Quanto al grado di sofferenza, ha valutato un grado di sofferenza soggettiva di grado medio in relazione sia al periodo di malattia che nel permanente.
Infine, quanto alle spese mediche e sostenute e documentati in atti, la CTU le ha ritenute congrue e pertinenti per un ammontare complessivo di euro 1.713,45, non ricomprensivo degli onorari per l'attività di consulenza medico-legale di parte.
I consulenti di parte non hanno svolto osservazioni.
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliaria relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, temporanea e permanente.
10 Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, si ritiene che la stessa sia ammissibile nella limitata misura del 10%, confermando, anche a seguito dell'istruttoria svolta, la percentuale individuata da questo Giudice con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 29.11.2023.
La richiesta della maggiorazione risulta supportata dall'allegazione di circostanze specifiche e idonee a provare che l'attrice ha patito conseguenze particolari ed eccezionali nella sua dimensione relazionale.
La ricorrente ha denunciato l'impossibilità di riprendere le numerose attività sportive che, come confermato dall'escussione dei testi e , contraddistinguevano le sue giornate CP_3 Tes_2 Tes_5
(la corsa, lo spinning e, in particolare, la partica dello sci); ha altresì lamentato, in sede di ctu, “un marcato disagio estetico non sollo per gli esiti chirurgici ma anche per il residuare di un'apprezzabile dismorfia da ingrossamento articolare che inficia finanche l'utilizzo di alcune calzature” (cfr. pagg. 20
e 21 ctu); ha altresì dichiarato, sempre in sede di ctu, di aver subito ripercussioni anche in ambito lavorativo, “lamentando disagio laddove sia richiesto il suo intervento nell'occasionale gestione dell'archivio per difficoltà a rimanere su una scala sentendosi precaria ed instabile” (cfr. pag. 19 ctu).
L'entità delle lesioni riportate, il grado di sofferenza medio, nell'acuto e nel permanente, ritenuto dalla ctu, la tendenza all'isolamento sociale (“non sono più quella di prima” cfr. pag. 20 ctu) e il disagio estetico conseguente ai postumi residuati portano a ritenere fornita anche la prova presuntiva delle sofferenze interiori patite dalla ricorrente. L'accertamento della loro esistenza non conduce tuttavia al riconoscimento né di un importo aggiuntivo a quello risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi, né, stante la scarsità delle allegazioni, del valore intero contemplato dalle suddette, andando invece riconosciuta la componente morale c.d. media del danno, così come già ricompresa dalle tabelle stesse4.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Stante la condivisione delle risultanze della ctu si liquidano, per il danno biologico permanente – considerati l'invalidità del 17%, l'età di 47 anni della ricorrente al momento del sinistro, la personalizzazione del danno, riconosciuta nei limiti del 10% sulla sola componente dinamico relazionale, e la componente del danno morale - euro 65.000,00 arrotondati.
Per il danno biologico temporaneo si riconoscono euro 11.725,00 (euro 140,00 al giorno per tener conto della sofferenza media, dell'intervento e dei cicli di terapia).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali a euro
76.725,00.
4. Passando ai danni patrimoniali, sono state riconosciute congrue dalla dott.ssa le spese Per_4
mediche nella misura di euro 1.713,45.
Spettano altresì le spese per le consulenze medico-legali stragiudiziali del dott. pari a euro Per_1
1.830,00 (doc. 19 parte ricorrente) e del dott. pari a euro 366,00 (doc. 18 parte Persona_2
ricorrente).
12 Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti un'attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite. In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017).
Appare arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato;
tale circostanza non ricorre nel caso in esame, essendo gli importi in linea con il tariffario SISMLA.
Né rileva la mancata produzione della prova del pagamento, atteso che le fatture in atti dimostrano adeguatamente l'assunzione della relativa obbligazione.
5. I danni risarcibili ammontano quindi a complessivi euro 80.634,45, di cui euro 76.725,0 per quelli non patrimoniali ed euro 3.909,45 per quelli patrimoniali.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, alla ricorrente è dovuta la somma di euro 40.318,00 arrotondati.
A detta somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi, al tasso legale, in difetto di allegazioni sul punto di parte attrice, sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e rivalutata poi anno per anno sino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma
13 non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, sentenza n. 1712 del 1995).
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità al valore medio per la fase dell'attivazione del procedimento di mediazione e per tutte e quattro le fasi del procedimento, tenuto conto della somma attribuita.
Le spese di avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 97,60, sono poste a carico della convenuta.
Le spese di ctu, così come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Quanto alle spese di assistenza del ctp in fase giudiziale, svolta dal dott. , la Suprema Persona_2
Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del
2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Seguono pertanto la regola della soccombenza anche i compensi del ctp dott. (fattura allegata Per_2 alle note conclusive della ricorrente) per l'assistenza durante le operazioni peritali che però si reputano congrui nei limiti di euro 150 omnia, considerato che il professionista aveva già redatto la perizia stragiudiziale e quindi conosceva il caso, e non risulta aver depositato osservazioni o svolto rilievi di sorta alla consulenza della dott.ssa Per_4
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parte obbligata è Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di nei limiti e per le ragioni di cui in Controparte_1
14 parte motiva, condanna a pagare ad a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni la somma di euro 40.318,00, oltre interessi come in parte motiva.
Condanna altresì parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro
8.152,00 (di cui 536,00 per la fase di mediazione e 7.616,00 per il presente giudizio) per compensi, € euro 97,60 per spese di avvio del procedimento di mediazione, euro 786,00 per anticipazioni ed euro
150,00 per spese di ctp, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 si precisa che nel caso di specie a risultare obbligata in proposito è Controparte_1
Padova, 14 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703).
4 2 Cass. n. 16223 del 2022.
6 3 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
9 4 Cfr. Cass. 25164 del 2020.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4596/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
RICCARDO ZAMPERIN ed EMANUEL FOGALE
ATTRICE contro
(C.F. ), difesa dagli avv.ti ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
GIRARDI e GABRIELLA CESARI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
In via principale:
1 Accertarsi la responsabilità della società per il sinistro subito dalla Controparte_1 sig.ra di cui in atti e, per l'effetto, condannarsi la società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Madonna di
[...]
Campiglio (TN) – 38086, via Presanella, 12 – c.f. e p.i. , al risarcimento di tutti i P.IVA_1 conseguenti danni, patiti e patendi, dalla ricorrente pari alla somma complessiva di € 97.451,20 costituita per € 14.488,75 a titolo di invalidità temporanea, per € 60.080,00 a titolo di invalidità permanente, per € 18.973,00 a titolo di personalizzazione/maggiorazione, per € 1.713,45 a titolo di spese mediche, per € 1.830,00 per la perizia medico-legale del dr. , per € 366,00 per la Persona_1 perizia medico-legale del dr. e per € 97,60 a titolo di spese di avvio del Persona_2
procedimento di mediazione, o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio o essere ritenuta di giustizia dal Giudice, anche secondo equità, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro (22/12/2017) alla data di deposito del ricorso (26/7/2023) e degli ulteriori interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data di deposito del ricorso (26/7/2023) al saldo ex art. 1284, co. 4 c.c..
In ogni caso:
Spese e compenso professionale di causa, sia della precedente fase di mediazione ex d.lgs. 28/2010 che di C.T.U. interamente rifusi giusta nota spese giudiziale che si allega.
NI : Controparte_1
In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante alla ricorrente tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio con ricorso semplificato Parte_1 Controparte_1
invocandone la responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o ex artt. 2051 e 2043 c.c., per la
[...] caduta verificatasi in data 22.12.2017 alle ore 11.30 presso l'impianto sciistico di cui l'odierna convenuta è gestrice e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti, quantificati in complessivi € 104.834,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, salva la diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1 Si è tempestivamente costituita chiedendo, in via principale, il Controparte_1
rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. a fronte della concorrente condotta colposa della ricorrente e il contenimento delle domande nei limiti della prova del danno raggiunta.
1.2 All'esito della prima udienza, considerate le trattative già intercorse tra le parti nella fase stragiudiziale, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del
29.11.2023; vista la mancata accettazione da parte della convenuta, la causa è stata istruita con assunzione di testi e ctu medico-legale e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, del custode talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (cfr. fra le più recenti Cass.
n. 26142 del 2023). La natura pericolosa della cosa o le sue caratteristiche intrinseche non sono, invece, elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma possono rilevare “sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto
3 più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. 12663 del
20241).
Sul custode, invece, grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass.
SS.UU. 20943 del 2022).
Può escludere la responsabilità del custode anche la condotta del danneggiato, che sia connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (sempre SS.UU. 20943 del 2022). Due recenti pronunce della Cassazione, poi, la n. 14228 del 2023 e la n. 2376 del 2024, ponendosi espressamente in contrasto e superamento di Cass. 26524 del 2020 e 4035 del 2021, hanno escluso che la condotta del danneggiato, per avere una rilevanza causale o esclusiva, debba presentarsi anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
2.1. Ciò premesso in diritto, l'istruttoria svolta e la documentazione dimessa hanno consentito di accertare la derivazione causale tra la cosa in custodia e il danno.
L'attrice ha sostenuto di essere caduta nel tratto finale della pista “Raccordo-Nambino”, in corrispondenza del punto di risalita della seggiovia, a causa della scarsa visibilità, dell'assenza di segnaletica che indicasse il restringimento della pista – quest'ultimo realizzato al fine di consentire agli atleti, presenti nella località sciistica per la gara di slalom speciale in notturna, di allenarsi – e della presenza di una buca, non segnalata e non spianata, creata dagli sciatori, atleti e non, che arrestavano bruscamente la loro discesa.
La caduta è riscontrata dal rapporto della Guardia di Finanza (cfr. doc. 4 parte convenuta) che, intervenuta nell'immediatezza dei fatti, accertava la presenza dell'attrice sulla pista (“l'infortunata veniva trovata supina sul pianoro antistante la partenza della , con accanto il Controparte_2 cognato sig. Questi comunicava che la sig.ra fosse caduta accidentalmente”) e CP_3 Per_3 constatava l'esistenza di “perdita di memoria a breve termine a seguito del trauma cranico subito (non ricordava l'accaduto); confusione psico-motoria e ripetitiva;
ematoma sotto occhio sinistro e dolore nella parte bassa della gamba destra poco sopra la caviglia”.
Quanto alla dinamica e, in particolare, alla correlazione con le condizioni della pista i testi di parte attrice, e , con dichiarazioni coerenti, concordanti e puntuali, hanno Tes_1 Testimone_2
riferito, il primo, che “in corrispondenza di tale imbuto si è formata la buca a causa di tutti gli sciatori che passavano. Io stesso passando sopra ho barcollato perché la buca non si vedeva” e ancora, ai capitoli di cui ai numeri 12 e 13, ha risposto che “la buca era creata dagli sciatori che si fermavano per salire in seggiovia”. Il sig. a sua volta, al capitolo di prova n. 14, ha rilevato che “il solco Tes_2 non era segnalato”.
Quanto riferito dai testi di parte attrice è avvallato, pur in termini di plausibilità, anche dal testimone di parte convenuta, dipendente della società con la qualifica di addetto alla sicurezza e Testimone_3
5 presente personalmente sulle piste il giorno dell'incidente, che, in risposta al capitolo di prova n. 6 di parte convenuta, ha dato atto che “sicuramente con questa S che si era creata per rallentare e con il grande flusso di persone che c'erano, è plausibile che si fossero formati avvallamenti in prossimità dell'impianto”.
Il fatto, poi, che nel rapporto della Guardia di Finanza risulti che il fondo della pista fosse liscio e regolare (cfr. doc. 4 parte resistente) non confligge con quanto affermato dalla ricorrente: è infatti presumibile che la buca sia stata appianata e la pista ripristinata da un dipendente dell'impianto, in un momento immediatamente successivo alla verificazione del sinistro e antecedente all'arrivo del soccorso alpino (nello specifico, il teste in riposta ai capitoli 7 e 8, ha dichiarato che “Quando è CP_3 successo l'incidente io ho detto all'operatore dell'impianto sia di sistemare la buca, cosa che ha subito fatto” e il teste facente parte del soccorso alpino della Guardia di Finanza che è Testimone_4 intervenuto in data 22.12.2017, ha affermato che “di solito per intervenire passano 5-10 minuti dalla chiamata al nostro arrivo”).
Pur non avendo i testi assistito direttamente alla caduta, la condizione in cui è stata trovata la ricorrente e il concorde riferimento alla buca sulla pista sono pienamente compatibili e coerenti con la dinamica così come riportata nel ricorso introduttivo.
Il danno lamentato da , pertanto, risulta causalmente riconducibile alla caduta nel Parte_1 solco presente sulla pista “Raccordo-Nambino” in prossimità dell'impianto di risalita.
2.3 Accertati il rapporto di custodia e il nesso di causa, si ritiene che la condotta dell'attrice abbia parimenti contribuito in misura alla causazione del danno, da ricondursi pertanto non solo alla buca della pista, ma anche alla non adeguata attenzione prestata dall'attrice.
Premesso, infatti, che allo sciatore, nello svolgimento della propria attività sportiva, è richiesto sempre un quoziente di diligenza rapportato al “rischio (la cui accettazione deve ritenersi insita nell'uso della pista) connaturato alla pratica sciistica e all'ambiente in cui essa si svolge”2, si ritiene che la prudenza impiegata nell'attività sportiva in oggetto debba essere, a maggior ragione, commisurata alle condizioni del luogo e del momento, comprensive delle condizioni metereologiche e di visibilità, dell'eventuale affollamento e della confidenza con la pista che si percorre.
Nel caso di specie si ritiene che, a fronte delle circostanze allegate al ricorso e di quelle emerse in sede di istruttoria, non abbia impiegato tutte le precauzioni tese a evitare il rischio di Parte_1
incorrere in un sinistro.
Quanto alle condizioni di visibilità, la stessa attrice in atti e i testimoni assunti hanno affermato che, nella mattinata del sinistro, vi era visibilità “piatta” e foschia tali da non consentire “di avere una chiara percezione delle distanze e delle condizioni della pista” (cfr. teste , poiché “il sole non CP_3 riflette sulla neve e non dà punti di riferimento” (cfr. teste ). Tale circostanza avrebbe richiesto Tes_2
una maggior prudenza dell'attrice nell'affrontare la pista e non certo un aggravio dell'obbligo protettivo in capo al gestore delle piste. Solo in caso di eventi metereologici eccezionali – tra i quali certamente non vi è la presenza di nuvole o banchi di nebbia – è infatti esigibile da parte del gestore degli impianti un contegno volto a evitare le situazioni di pericolo che ne discendono.
A conferma della rilevanza soprattutto della scarsa visibilità, il teste in risposta alla domanda 11, CP_3
ha affermato che “la pista è fatta così, con questo restringimento, il problema non era la pista in sé, ma la neve e la scarsa visibilità”.
Il teste , a sua volta, in risposta al capitolo 14, ha dichiarato che “il solco non era segnalato e Tes_2 non era visibile per la foschia di quel giorno”.
Dagli atti di causa rileva altresì che la ricorrente impiegava quella pista – di difficoltà intermedia in quanto classificata come rossa –per la prima volta in assoluto (così il teste in risposta al Tes_2
capitolo 8).
Tale ultima circostanza è particolarmente rilevante in quanto la non conoscenza del tracciato – sommata all'asserita scarsa visibilità – pretendeva senza dubbio una particolare prudenza nell'affrontare la pista;
tanto più che l'incidente è avvenuto in prossimità dell'impianto di risalita – di certo visibile dal punto di caduta della ricorrente – tratto di pista notoriamente più affollato e che richiede una maggior attenzione e moderazione della velocità.
Quanto poi alla presenza di una gara e quindi di atleti, anche questa era circostanza nota all'attrice, in quanto ampiamente segnalata.
7 In ordine alle reti, vi sono state difformi testimonianze, da un lato quelli attorei che hanno escluso la loro presenza, dall'altro quella dei testi della convenuta che hanno invece confermato il regolare allestimento.
A conferma di tale ultima ricostruzione vi è il verbale della Guardia di Finanza, da cui è risultata la regolarità dell'allestimento della pista, avendo il teste facente parte del soccorso alpino Testimone_4
della Guardia di Finanza, a domanda circa il significato della mancata compilazione del campo denominato “segnaletica presente”, precisato che “la mancata compilazione equivale a assenza di irregolarità, ovvero a una condizione di presenza di rispetto della normativa sulla tenuta e allestimento delle piste da sci”.
Va altresì comunque osservato che rallentare in prossimità dell'ingresso all'impianto costituisce comportamento conforme a criteri di prudenza ed esperienza, ben esigibili in soggetto sciatore esperto come l'attrice, a prescindere da cartelli o segnalazioni.
Conclusivamente l'incidenza della condotta colposa dell'attrice va stimata nella percentuale del 50%, con corrispondente limitazione della responsabilità della resistente CP_1 Controparte_1
3. Venendo quindi alle pretese risarcitorie, partendo da quelle non patrimoniali, la ricorrente nel ricorso ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente del 20% con una personalizzazione del 39% e un'invalidità temporanea di 155 giorni complessivi, di cui 15 al 100%, 45 al 75%, 45 al 50% e 50 al 25%.
In comparsa conclusionale ha adeguato le proprie richieste risarcitorie alla diversa quantificazione operata dalla dott.ssa insistendo nella personalizzazione del danno nella misura del Persona_4
39%.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. 7513 del 2018).
8 Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso3.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 28988 del
2019, 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona). Circa il quantum della personalizzazione, la Suprema Corte ha altresì precisato che “in tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del
2017, è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed é immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non é possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile” (così ord. n. 2433 del 2024).
3.2 Venendo al merito delle richieste, l'ausiliaria dott.ssa nella relazione depositata in data Per_4
04.07.2024, ha accertato che, per effetto del sinistro (“lesività da ritenersi compatibili con la dinamica dei fatti occorsi”), la ricorrente ha riportato “un trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea limitata alla regione frontale sinistra e parietale destra, un trauma contusivo orbitario
e la frattura biossea della caviglia destra che richiedeva stabilizzazione e osteosintesi chirurgica”. “
Ne è conseguito un danno biologico temporaneo protrattosi complessivamente per 160 giorni, suddivisi in 15 giorni in forma totale al 100%, 45 giorni in forma parziale al 75%, 40 giorni in forma parziale al
50% ed ulteriori 60 giorni in forma minima al 25%.
Quanto ai postumi permanenti residuati, essi “configurano un danno biologico nella misura del 17%”.
Quanto al grado di sofferenza, ha valutato un grado di sofferenza soggettiva di grado medio in relazione sia al periodo di malattia che nel permanente.
Infine, quanto alle spese mediche e sostenute e documentati in atti, la CTU le ha ritenute congrue e pertinenti per un ammontare complessivo di euro 1.713,45, non ricomprensivo degli onorari per l'attività di consulenza medico-legale di parte.
I consulenti di parte non hanno svolto osservazioni.
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliaria relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, temporanea e permanente.
10 Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, si ritiene che la stessa sia ammissibile nella limitata misura del 10%, confermando, anche a seguito dell'istruttoria svolta, la percentuale individuata da questo Giudice con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 29.11.2023.
La richiesta della maggiorazione risulta supportata dall'allegazione di circostanze specifiche e idonee a provare che l'attrice ha patito conseguenze particolari ed eccezionali nella sua dimensione relazionale.
La ricorrente ha denunciato l'impossibilità di riprendere le numerose attività sportive che, come confermato dall'escussione dei testi e , contraddistinguevano le sue giornate CP_3 Tes_2 Tes_5
(la corsa, lo spinning e, in particolare, la partica dello sci); ha altresì lamentato, in sede di ctu, “un marcato disagio estetico non sollo per gli esiti chirurgici ma anche per il residuare di un'apprezzabile dismorfia da ingrossamento articolare che inficia finanche l'utilizzo di alcune calzature” (cfr. pagg. 20
e 21 ctu); ha altresì dichiarato, sempre in sede di ctu, di aver subito ripercussioni anche in ambito lavorativo, “lamentando disagio laddove sia richiesto il suo intervento nell'occasionale gestione dell'archivio per difficoltà a rimanere su una scala sentendosi precaria ed instabile” (cfr. pag. 19 ctu).
L'entità delle lesioni riportate, il grado di sofferenza medio, nell'acuto e nel permanente, ritenuto dalla ctu, la tendenza all'isolamento sociale (“non sono più quella di prima” cfr. pag. 20 ctu) e il disagio estetico conseguente ai postumi residuati portano a ritenere fornita anche la prova presuntiva delle sofferenze interiori patite dalla ricorrente. L'accertamento della loro esistenza non conduce tuttavia al riconoscimento né di un importo aggiuntivo a quello risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi, né, stante la scarsità delle allegazioni, del valore intero contemplato dalle suddette, andando invece riconosciuta la componente morale c.d. media del danno, così come già ricompresa dalle tabelle stesse4.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Stante la condivisione delle risultanze della ctu si liquidano, per il danno biologico permanente – considerati l'invalidità del 17%, l'età di 47 anni della ricorrente al momento del sinistro, la personalizzazione del danno, riconosciuta nei limiti del 10% sulla sola componente dinamico relazionale, e la componente del danno morale - euro 65.000,00 arrotondati.
Per il danno biologico temporaneo si riconoscono euro 11.725,00 (euro 140,00 al giorno per tener conto della sofferenza media, dell'intervento e dei cicli di terapia).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali a euro
76.725,00.
4. Passando ai danni patrimoniali, sono state riconosciute congrue dalla dott.ssa le spese Per_4
mediche nella misura di euro 1.713,45.
Spettano altresì le spese per le consulenze medico-legali stragiudiziali del dott. pari a euro Per_1
1.830,00 (doc. 19 parte ricorrente) e del dott. pari a euro 366,00 (doc. 18 parte Persona_2
ricorrente).
12 Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti un'attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite. In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017).
Appare arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato;
tale circostanza non ricorre nel caso in esame, essendo gli importi in linea con il tariffario SISMLA.
Né rileva la mancata produzione della prova del pagamento, atteso che le fatture in atti dimostrano adeguatamente l'assunzione della relativa obbligazione.
5. I danni risarcibili ammontano quindi a complessivi euro 80.634,45, di cui euro 76.725,0 per quelli non patrimoniali ed euro 3.909,45 per quelli patrimoniali.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, alla ricorrente è dovuta la somma di euro 40.318,00 arrotondati.
A detta somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi, al tasso legale, in difetto di allegazioni sul punto di parte attrice, sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e rivalutata poi anno per anno sino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma
13 non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, sentenza n. 1712 del 1995).
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità al valore medio per la fase dell'attivazione del procedimento di mediazione e per tutte e quattro le fasi del procedimento, tenuto conto della somma attribuita.
Le spese di avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 97,60, sono poste a carico della convenuta.
Le spese di ctu, così come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Quanto alle spese di assistenza del ctp in fase giudiziale, svolta dal dott. , la Suprema Persona_2
Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del
2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Seguono pertanto la regola della soccombenza anche i compensi del ctp dott. (fattura allegata Per_2 alle note conclusive della ricorrente) per l'assistenza durante le operazioni peritali che però si reputano congrui nei limiti di euro 150 omnia, considerato che il professionista aveva già redatto la perizia stragiudiziale e quindi conosceva il caso, e non risulta aver depositato osservazioni o svolto rilievi di sorta alla consulenza della dott.ssa Per_4
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parte obbligata è Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di nei limiti e per le ragioni di cui in Controparte_1
14 parte motiva, condanna a pagare ad a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni la somma di euro 40.318,00, oltre interessi come in parte motiva.
Condanna altresì parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro
8.152,00 (di cui 536,00 per la fase di mediazione e 7.616,00 per il presente giudizio) per compensi, € euro 97,60 per spese di avvio del procedimento di mediazione, euro 786,00 per anticipazioni ed euro
150,00 per spese di ctp, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 si precisa che nel caso di specie a risultare obbligata in proposito è Controparte_1
Padova, 14 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703).
4 2 Cass. n. 16223 del 2022.
6 3 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
9 4 Cfr. Cass. 25164 del 2020.
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