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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/07/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4798/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente
dott.ssa Floriana Consolante Giudice
dott.ssa Enrica Nasti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4798 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, vertente
TRA
e rappresentati e difesi giusta mandato in atti dall'avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2
Schicchi, elettivamente domiciliati in Benevento alla via Ennio Goduti n. 27;
attori
E
, elettivamente domiciliata in Cautano alla via Trento 16, presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Giovanni Nicola Procaccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
pagina 1 di 10 MOTIVE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio , onde ottenere, quali figli subentranti per rappresentazione a Controparte_1
la reintegra della quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni Controparte_2
testamentarie con cui aveva disposto di tutto il proprio compendio ereditario. Controparte_3
In particolare, gli attori deducevano che in data 14.10.2014 era deceduto Controparte_3
che lasciava a sé superstiti le due figlie, e che il de cuius con Controparte_1 CP_2
testamento olografo del 1.6.14 disponeva di tutti i propri beni in favore della convenuta,
pretermettendo completamente l'altra figlia che aveva rinunciato all'eredità paterna con atto del
3.12.2014; che pertanto in ragione di detta rinuncia erano divenuti eredi del de cuius in luogo della madre, legittimaria pretermessa.
Si costituiva in giudizio spiegando domanda riconvenzionale di Controparte_1
usucapione di tutti i beni facenti parte del compendio ereditario, per aver goduto degli stessi da oltre venti anni, prima in una situazione di compossesso con i genitori e poi in una situazione di possesso esclusivo;
chiedeva in via gradata la restituzione delle somme prestate in vita ai propri genitori, come da scritture private del 20 gennaio 2004 e del 3 maggio 2012 con cui rispettivamente la madre e il padre riconoscevano di avere dei debiti nei confronti della stessa, oltre al rimborso delle spese sostenute per un giudizio civile n. 3482 del 2005, delle spese sopportate per gli immobili dell'asse ereditario, delle somme corrisposte per i mutui che il de cuius aveva contratto con la stessa e di quelle corrisposte per le spese funebri.
Cio premesso, in via preliminare deve riconoscersi la legittimazione attiva degli attori, essendo gli stessi eredi legittimari succeduti in rappresentazione alla figlia ( del de cuius CP_2
). Controparte_3
E' noto che, ai sensi dell'art. 557 cc, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa,
pagina 2 di 10 essendo tra l'altro pacifico che l'azione in questione, in quanto azione avente natura patrimoniale, è
cedibile e trasmissibile agli eredi.
È stato infatti precisato che a norma dell'art. 557, primo comma, cod. civ., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull'accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce (Cass. n. 26254 del 30/10/2008).
Quanto all'onere di allegazione, lo stesso è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario - e nella specie l'erede - assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni effettuate in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova (Cassazione civile sez. II, 16/12/2022).
Ancora è stato precisato che tale onere di allegazione si attenui quando, come nel caso de quo,
l'erede sia stato integralmente pretermesso (Cass. n. 5458/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, deve senz'altro ritenersi che parte attrice abbia pagina 3 di 10 compiutamente adempiuto all'onere di allegazione derivante a suo carico dall'azione di riduzione proposta, avendo adeguatamente descritto la consistenza dell'asse ereditario ed avendo chiaramente individuato l'entità della lesione.
Né colgono nel segno, al fine determinare il difetto di legittimazione attivo degli attori, le generiche contestazioni concernenti una eventuale diseredazione di non sussistendo Persona_1
elementi da cui desumere la volontà inequivocabile del de cuius di escludere, anche solo in modo implicito, una figlia dall'eredità e non potendosi la volontà destitutiva evincere esclusivamente dall'attribuzione delle proprie sostanza all'altra figlia.
Ciò posto, va esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta,
stante l'incidenza della stessa sulla determinazione della massa ereditaria.
Giova sul punto rilevare che, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così
determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 06/11/2023, n.30765).
Nella specie, la condotta della convenuta -che deduce di aver sempre utilizzato i beni del compendio ereditario, prima in una situazione di compossesso con i propri genitori e, dopo la loro morte, in via esclusiva- non appare idonea a legittimare la maturazione dell'usucapione, atteso che il mero utilizzo del bene in compossesso non è sufficiente a integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione, dovendo il carattere esclusivo del possesso risultare da atti che manifestino l'intenzione del condividente di detenere il bene come proprietario unico, precludendo ogni ingerenza o godimento da parte degli altri compossessori.
pagina 4 di 10 Del tutto generiche ed inconferenti sono sul punto le circostanze di cui ai capi di prova articolati dalla convenuta, ritenuti inammissibili, in quanto inidonei a fornire la prova della trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, mirando solo a documentare il godimento protratto nel tempo del bene.
Né, volendo ritenere come dies a quo del possesso esclusivo il momento del decesso del de
cuius (verificatosi in data 14.10.2014), risulta decorso il termine utile per usucapire, a fronte di un giudizio introdotto nel 2019.
In definitiva, la domanda riconvenzionale di usucapione deve essere rigettata.
Va invece accolta la domanda di riduzione.
Al fine di determinare la quota di legittima e l'eventuale lesione deve essere ricostituito l'asse ereditario di , da valutare al momento dell'apertura della successione. Controparte_3
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum,
costituito dai beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui esso ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione). Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui il defunto poteva disporre.
Nella specie, il c.t.u. all'uopo nominato ha ricostruito il valore della massa ereditaria al momento di apertura della successione di , indicando tutti gli immobili compresi Controparte_3
nel compendio immobiliare, rilevando la presenza di un immobile con valore venale stimato in
282.500,00 euro e di un terreno con valore venale stimanto in euro 2.600,00, entrambi situati in SC
NI, oltre ad un diritto di credito pari ad euro 358.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per un importo complessivo pari ad euro 630.741,80 derivante da una sentenza n. 1519/2019
-definitivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.2439 resa in data
27.01.2022- che ha rettificato in aumento il risarcimento danni in favore del de cuius già
pagina 5 di 10 precedentemente disposto dal Tribunale di Benevento con sentenza recante Rg 245/2014 resa in data
25.02.2014.
Il valore della massa ereditaria facente capo a , al netto delle spese Controparte_3
sostenute dalla convenuta, è quindi pari ad 910.000,00 euro.
Va sul punto rilevato che, ai fini della determinazione della massa ereditaria, il ctu correttamente non ha considerato le scritture private -contenenti presunti riconoscimenti di debito- del
20.1.2004 e del 3.5.2012 a firma rispettivamente di madre della convenuta, e Persona_2
del de cuius.
Ed invero, quanto alla scrittura a firma della come già evidenziato nell'ordinanza Per_2
del 7.5.21, il presunto riconoscimento di credito ivi contenuto è irrilevante ai fini di causa, avendo gli attori agito in rappresentazione rispetto all'eredità del padre, a nulla quindi rilevando il presunto credito vantato dalla convenuta nei confronti della madre.
E' appena il caso di rilevare che l'efficacia probatoria della scrittura privata di cui all'art. 2702
cc trova applicazione solo rispetto al documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto e non anche con riguardo alla scrittura privata proveniente da un terzo (Cass. n. 9328 del 2024).
Quanto alla scrittura privata del 3.5.2012 a firma del de cuius, la stessa deve ritenersi inutilizzabile a fronte del disconoscimento effettuato dagli attori, in assenza di tempestiva istanza di verificazione da parte della convenuta, come già evidenziato nella richiamata ordinanza.
E' noto invero che l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta deve essere ordinariamente proposta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16915 del 02/08/2011; Sez. 3,
Sentenza n. 2411 del 07/02/2005).
Nella specie alcuna istanza di verificazione risulta proposta dalla convenuta nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Ed invero, come si evince agevolmente dagli atti di causa, a fronte del tempestivo pagina 6 di 10 disconoscimento effettuato dagli attori, la convenuta si è limitata a rilevare di essere in possesso degli originali delle scritture, impegnandosi a produrle presso la Cancelleria (cfr. verbale del 14 febbraio
2020).
E' evidente come, pur potendo l'istanza di verificazione essere implicita, non possa tuttavia desumersi dal contegno processuale tenuto dalla convenuta - in particolare dalla mera richiesta di deposito degli orginali - la volontà inequivocabile di voler chiedere la verificazione.
Così individuati i beni oggetto della massa il ctu ha poi predisposto un progetto divisionale.
In particolare, quanto al bene immobile, il ctu ha precisato che lo stesso è comodamente
divisibile in quanto la divisione è fisicamente possibile;
infatti, frazionando tale immobile si vengono a
creare due porzioni di fabbricato aventi ognuna una propria autonomia, ossia due ingressi, più servizi
igienici, ecc… Ciò è possibile anche dal punto di vista urbanistico;
l'immobile, infatti, si trova in una
zona in cui è possibile ottenere il rilascio di permesso a costruire in sanatoria per cambiare la
destinazione d'uso degli ambienti costituenti il piano terra dell'immobile, attualmente adibiti a
deposito. Ciò implicherebbe certamente dei costi, oltre che per la variazione urbanistica, anche per
l'adeguamento degli impianti e altri costi accessori.
Nella predisposizione del progetto divisionale ha quindi previsto l'assegnazione ad ognuno degli eredi di un piano abitativo dell'immobile in comune e, in particolare, una quota di spettanza degli attori composta dal Piano primo (sub 3) pari a 123.500,00 euro, dal Piano sottotetto (sub 4) pari a
50.000,00 euro, dal Terreno 2.600,00 euro, con un Conguaglio di 126.900,00 euro, per un totale di euro
303.000,00, pari alla quota di 1/3 della massa ereditaria, spettante ai germani Pt_1
In definitiva, accertata la lesione della quota di legittima nella misura di euro 303.000,00 e previa dichiarazione di inefficacia parziale del testamento nei confronti di e Parte_1 Pt_2
poiché lesivo della quota di legittima, deve essere accolta la domanda di riduzione e di
[...]
reintegrazione della quota di legittima mediante assegnazione, in favore degli attori, della quota 1
meglio identificata nella relazione ctu alla quale integralmente si rimanda, composta dal Piano primo pagina 7 di 10 (sub 3) 123.500,00 euro, dal Piano sottotetto (sub 4) 50.000,00 euro, dal Terreno 2.600,00 euro, e della somma di euro 126.900,00 euro, a titolo di conguaglio necessario a integrare la quota di legittima degli attori, oltre interessi e rivalutazione.
E' noto invero che, qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, trattandosi di credito di valore e non di valuta, deve essere adeguato al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto,
affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendosi pertanto procedere alla relativa rivalutazione
(cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2013, n. 14449, nonché Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2010,
n. 6709).
Sulla somma devalutata, calcolata alla data di apertura della successione, rivalutata anno per anno secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr.,
più di recente, v. Cass. 24/3/2003) sono dovuti gli interessi legali fino alla data di deposito della presente sentenza.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione,
infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione avente natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza, Cass. civ., sez. III, 3
dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Devono essere invece rigettate le domande riconvenzionali volte ad ottenere il rimborso delle spese effettuate, a prescindere dalla genericità delle stesse, in assenza di alcuna prova circa l'avvenuto versamento di tali somme.
Attesa la peculiarità della questione, le spese – anche quella relative alla fase cautelare -
pagina 8 di 10 devono essere integralmente compensate.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di tutte le parti come da decreto di liquidazione in atti.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, previa dichiarazione di inefficacia nei confronti degli attori del testamento del 1.6.2014, pubblicato in data 20.1.2015 nella misura necessaria ai fini della reintegra della quota di riserva dei legittimari lesi, dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i beni meglio identificati nella relazione peritale del 12 giugno 2023 a firma dell'Ing.
[...]
alla quale integralmente si rimanda;
Persona_3
-assegna agli attori la proprietà esclusiva del piano primo (sub 3) e piano sottotetto (sub 4)
dell'immobile sito in SC NI (fl 19, p.rt.lla 1592), nonché del terreno sito in SC NI (fl.
19, p.lla 1459), costituenti la quota 1 meglio identificata nella relazione peritale in atti cui si rimanda;
-condanna la convenuta al versamento nei confronti degli attori della somma di euro 126.900,00 a titolo di conguaglio, oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione, nonché interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare;
-pone le spese di ctu a carico di tutte le parti come da separato decreto;
-onera le parti a provvedere a proprie spese alle volture catastali.
Benevento, 18 luglio 2025 pagina 9 di 10 Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente
dott.ssa Floriana Consolante Giudice
dott.ssa Enrica Nasti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4798 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, vertente
TRA
e rappresentati e difesi giusta mandato in atti dall'avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2
Schicchi, elettivamente domiciliati in Benevento alla via Ennio Goduti n. 27;
attori
E
, elettivamente domiciliata in Cautano alla via Trento 16, presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Giovanni Nicola Procaccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
pagina 1 di 10 MOTIVE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio , onde ottenere, quali figli subentranti per rappresentazione a Controparte_1
la reintegra della quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni Controparte_2
testamentarie con cui aveva disposto di tutto il proprio compendio ereditario. Controparte_3
In particolare, gli attori deducevano che in data 14.10.2014 era deceduto Controparte_3
che lasciava a sé superstiti le due figlie, e che il de cuius con Controparte_1 CP_2
testamento olografo del 1.6.14 disponeva di tutti i propri beni in favore della convenuta,
pretermettendo completamente l'altra figlia che aveva rinunciato all'eredità paterna con atto del
3.12.2014; che pertanto in ragione di detta rinuncia erano divenuti eredi del de cuius in luogo della madre, legittimaria pretermessa.
Si costituiva in giudizio spiegando domanda riconvenzionale di Controparte_1
usucapione di tutti i beni facenti parte del compendio ereditario, per aver goduto degli stessi da oltre venti anni, prima in una situazione di compossesso con i genitori e poi in una situazione di possesso esclusivo;
chiedeva in via gradata la restituzione delle somme prestate in vita ai propri genitori, come da scritture private del 20 gennaio 2004 e del 3 maggio 2012 con cui rispettivamente la madre e il padre riconoscevano di avere dei debiti nei confronti della stessa, oltre al rimborso delle spese sostenute per un giudizio civile n. 3482 del 2005, delle spese sopportate per gli immobili dell'asse ereditario, delle somme corrisposte per i mutui che il de cuius aveva contratto con la stessa e di quelle corrisposte per le spese funebri.
Cio premesso, in via preliminare deve riconoscersi la legittimazione attiva degli attori, essendo gli stessi eredi legittimari succeduti in rappresentazione alla figlia ( del de cuius CP_2
). Controparte_3
E' noto che, ai sensi dell'art. 557 cc, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa,
pagina 2 di 10 essendo tra l'altro pacifico che l'azione in questione, in quanto azione avente natura patrimoniale, è
cedibile e trasmissibile agli eredi.
È stato infatti precisato che a norma dell'art. 557, primo comma, cod. civ., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull'accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce (Cass. n. 26254 del 30/10/2008).
Quanto all'onere di allegazione, lo stesso è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario - e nella specie l'erede - assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni effettuate in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova (Cassazione civile sez. II, 16/12/2022).
Ancora è stato precisato che tale onere di allegazione si attenui quando, come nel caso de quo,
l'erede sia stato integralmente pretermesso (Cass. n. 5458/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, deve senz'altro ritenersi che parte attrice abbia pagina 3 di 10 compiutamente adempiuto all'onere di allegazione derivante a suo carico dall'azione di riduzione proposta, avendo adeguatamente descritto la consistenza dell'asse ereditario ed avendo chiaramente individuato l'entità della lesione.
Né colgono nel segno, al fine determinare il difetto di legittimazione attivo degli attori, le generiche contestazioni concernenti una eventuale diseredazione di non sussistendo Persona_1
elementi da cui desumere la volontà inequivocabile del de cuius di escludere, anche solo in modo implicito, una figlia dall'eredità e non potendosi la volontà destitutiva evincere esclusivamente dall'attribuzione delle proprie sostanza all'altra figlia.
Ciò posto, va esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta,
stante l'incidenza della stessa sulla determinazione della massa ereditaria.
Giova sul punto rilevare che, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così
determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 06/11/2023, n.30765).
Nella specie, la condotta della convenuta -che deduce di aver sempre utilizzato i beni del compendio ereditario, prima in una situazione di compossesso con i propri genitori e, dopo la loro morte, in via esclusiva- non appare idonea a legittimare la maturazione dell'usucapione, atteso che il mero utilizzo del bene in compossesso non è sufficiente a integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione, dovendo il carattere esclusivo del possesso risultare da atti che manifestino l'intenzione del condividente di detenere il bene come proprietario unico, precludendo ogni ingerenza o godimento da parte degli altri compossessori.
pagina 4 di 10 Del tutto generiche ed inconferenti sono sul punto le circostanze di cui ai capi di prova articolati dalla convenuta, ritenuti inammissibili, in quanto inidonei a fornire la prova della trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, mirando solo a documentare il godimento protratto nel tempo del bene.
Né, volendo ritenere come dies a quo del possesso esclusivo il momento del decesso del de
cuius (verificatosi in data 14.10.2014), risulta decorso il termine utile per usucapire, a fronte di un giudizio introdotto nel 2019.
In definitiva, la domanda riconvenzionale di usucapione deve essere rigettata.
Va invece accolta la domanda di riduzione.
Al fine di determinare la quota di legittima e l'eventuale lesione deve essere ricostituito l'asse ereditario di , da valutare al momento dell'apertura della successione. Controparte_3
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum,
costituito dai beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui esso ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione). Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui il defunto poteva disporre.
Nella specie, il c.t.u. all'uopo nominato ha ricostruito il valore della massa ereditaria al momento di apertura della successione di , indicando tutti gli immobili compresi Controparte_3
nel compendio immobiliare, rilevando la presenza di un immobile con valore venale stimato in
282.500,00 euro e di un terreno con valore venale stimanto in euro 2.600,00, entrambi situati in SC
NI, oltre ad un diritto di credito pari ad euro 358.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per un importo complessivo pari ad euro 630.741,80 derivante da una sentenza n. 1519/2019
-definitivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.2439 resa in data
27.01.2022- che ha rettificato in aumento il risarcimento danni in favore del de cuius già
pagina 5 di 10 precedentemente disposto dal Tribunale di Benevento con sentenza recante Rg 245/2014 resa in data
25.02.2014.
Il valore della massa ereditaria facente capo a , al netto delle spese Controparte_3
sostenute dalla convenuta, è quindi pari ad 910.000,00 euro.
Va sul punto rilevato che, ai fini della determinazione della massa ereditaria, il ctu correttamente non ha considerato le scritture private -contenenti presunti riconoscimenti di debito- del
20.1.2004 e del 3.5.2012 a firma rispettivamente di madre della convenuta, e Persona_2
del de cuius.
Ed invero, quanto alla scrittura a firma della come già evidenziato nell'ordinanza Per_2
del 7.5.21, il presunto riconoscimento di credito ivi contenuto è irrilevante ai fini di causa, avendo gli attori agito in rappresentazione rispetto all'eredità del padre, a nulla quindi rilevando il presunto credito vantato dalla convenuta nei confronti della madre.
E' appena il caso di rilevare che l'efficacia probatoria della scrittura privata di cui all'art. 2702
cc trova applicazione solo rispetto al documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto e non anche con riguardo alla scrittura privata proveniente da un terzo (Cass. n. 9328 del 2024).
Quanto alla scrittura privata del 3.5.2012 a firma del de cuius, la stessa deve ritenersi inutilizzabile a fronte del disconoscimento effettuato dagli attori, in assenza di tempestiva istanza di verificazione da parte della convenuta, come già evidenziato nella richiamata ordinanza.
E' noto invero che l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta deve essere ordinariamente proposta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16915 del 02/08/2011; Sez. 3,
Sentenza n. 2411 del 07/02/2005).
Nella specie alcuna istanza di verificazione risulta proposta dalla convenuta nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Ed invero, come si evince agevolmente dagli atti di causa, a fronte del tempestivo pagina 6 di 10 disconoscimento effettuato dagli attori, la convenuta si è limitata a rilevare di essere in possesso degli originali delle scritture, impegnandosi a produrle presso la Cancelleria (cfr. verbale del 14 febbraio
2020).
E' evidente come, pur potendo l'istanza di verificazione essere implicita, non possa tuttavia desumersi dal contegno processuale tenuto dalla convenuta - in particolare dalla mera richiesta di deposito degli orginali - la volontà inequivocabile di voler chiedere la verificazione.
Così individuati i beni oggetto della massa il ctu ha poi predisposto un progetto divisionale.
In particolare, quanto al bene immobile, il ctu ha precisato che lo stesso è comodamente
divisibile in quanto la divisione è fisicamente possibile;
infatti, frazionando tale immobile si vengono a
creare due porzioni di fabbricato aventi ognuna una propria autonomia, ossia due ingressi, più servizi
igienici, ecc… Ciò è possibile anche dal punto di vista urbanistico;
l'immobile, infatti, si trova in una
zona in cui è possibile ottenere il rilascio di permesso a costruire in sanatoria per cambiare la
destinazione d'uso degli ambienti costituenti il piano terra dell'immobile, attualmente adibiti a
deposito. Ciò implicherebbe certamente dei costi, oltre che per la variazione urbanistica, anche per
l'adeguamento degli impianti e altri costi accessori.
Nella predisposizione del progetto divisionale ha quindi previsto l'assegnazione ad ognuno degli eredi di un piano abitativo dell'immobile in comune e, in particolare, una quota di spettanza degli attori composta dal Piano primo (sub 3) pari a 123.500,00 euro, dal Piano sottotetto (sub 4) pari a
50.000,00 euro, dal Terreno 2.600,00 euro, con un Conguaglio di 126.900,00 euro, per un totale di euro
303.000,00, pari alla quota di 1/3 della massa ereditaria, spettante ai germani Pt_1
In definitiva, accertata la lesione della quota di legittima nella misura di euro 303.000,00 e previa dichiarazione di inefficacia parziale del testamento nei confronti di e Parte_1 Pt_2
poiché lesivo della quota di legittima, deve essere accolta la domanda di riduzione e di
[...]
reintegrazione della quota di legittima mediante assegnazione, in favore degli attori, della quota 1
meglio identificata nella relazione ctu alla quale integralmente si rimanda, composta dal Piano primo pagina 7 di 10 (sub 3) 123.500,00 euro, dal Piano sottotetto (sub 4) 50.000,00 euro, dal Terreno 2.600,00 euro, e della somma di euro 126.900,00 euro, a titolo di conguaglio necessario a integrare la quota di legittima degli attori, oltre interessi e rivalutazione.
E' noto invero che, qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, trattandosi di credito di valore e non di valuta, deve essere adeguato al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto,
affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendosi pertanto procedere alla relativa rivalutazione
(cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2013, n. 14449, nonché Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2010,
n. 6709).
Sulla somma devalutata, calcolata alla data di apertura della successione, rivalutata anno per anno secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr.,
più di recente, v. Cass. 24/3/2003) sono dovuti gli interessi legali fino alla data di deposito della presente sentenza.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione,
infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione avente natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza, Cass. civ., sez. III, 3
dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Devono essere invece rigettate le domande riconvenzionali volte ad ottenere il rimborso delle spese effettuate, a prescindere dalla genericità delle stesse, in assenza di alcuna prova circa l'avvenuto versamento di tali somme.
Attesa la peculiarità della questione, le spese – anche quella relative alla fase cautelare -
pagina 8 di 10 devono essere integralmente compensate.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di tutte le parti come da decreto di liquidazione in atti.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, previa dichiarazione di inefficacia nei confronti degli attori del testamento del 1.6.2014, pubblicato in data 20.1.2015 nella misura necessaria ai fini della reintegra della quota di riserva dei legittimari lesi, dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i beni meglio identificati nella relazione peritale del 12 giugno 2023 a firma dell'Ing.
[...]
alla quale integralmente si rimanda;
Persona_3
-assegna agli attori la proprietà esclusiva del piano primo (sub 3) e piano sottotetto (sub 4)
dell'immobile sito in SC NI (fl 19, p.rt.lla 1592), nonché del terreno sito in SC NI (fl.
19, p.lla 1459), costituenti la quota 1 meglio identificata nella relazione peritale in atti cui si rimanda;
-condanna la convenuta al versamento nei confronti degli attori della somma di euro 126.900,00 a titolo di conguaglio, oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione, nonché interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare;
-pone le spese di ctu a carico di tutte le parti come da separato decreto;
-onera le parti a provvedere a proprie spese alle volture catastali.
Benevento, 18 luglio 2025 pagina 9 di 10 Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
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