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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/08/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN0 La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 16.1.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 685/2023
pendente tra
Pt_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Marco Fallaci
e
CP_1
Avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani
Avente ad oggetto: giudizio di rinvio in esito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25205/2023, pubblicata il 24.8.2023, di riforma con rinvio della sentenza di questa Corte n. 394/2016 pubblicata il 21.4.2016
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' propone ricorso in riassunzione, ex art 392 c.p.c., in Pt_1 esito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25205/2023, pubblicata il 24.8.2023, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 394/2016 del 21.4.2016 di questo ufficio che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da contro l' , quale gestore del CP_1 Pt_1
Fondo di Tesoreria, diretta a ottenere dal Fondo la quota del T.F.R. maturata dalla lavoratrice alle dipendenze di
Decoritalia s.r.l. (nel periodo luglio 2007-febbraio 2009) e ivi accantonata a norma della L. n. 296/2006.
2. Questa Corte aveva accolto la domanda dell'assicurata sulla base di due considerazioni. Aveva, in primo luogo, ritenuto la natura retributiva e non previdenziale della prestazione e aveva quindi respinto l'eccezione di decadenza ex art. 47
D.P.R. n. 639 del 1970, sollevata dall' sul diverso Pt_1 presupposto della natura invece previdenziale della provvidenza, in analogia con quanto previsto per le erogazioni del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, art.
2. Nel merito poi, posto che l' non aveva contestato il proprio Pt_1 obbligo, ove fosse stato provato il mancato pagamento delle somme da parte del datore di lavoro, la Corte aveva ritenuto provata la circostanza negativa, per essere stato ammesso il credito della lavoratrice al passivo del fallimento della società, già datrice di lavoro, per l'intero TFR maturato (comprensivo quindi delle quote destinate al Fondo di Tesoreria), salvo che per una frazione che era stata oggetto di anticipazione. Il giudice d'appello aveva di conseguenza condannato l'istituto al pagamento della somma richiesta, maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria, in ragione della natura retributiva del credito.
3. Instaurato dall' il giudizio di legittimità, la Corte di Pt_1
Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell'istituto, con cui l'ente aveva censurato la soluzione ermeneutica raggiunta da questo ufficio, quanto alla natura retributiva della prestazione dovuta dal Fondo di tesoreria e alla conseguente inapplicabilità, in caso di ritardo nella sua corresponsione, del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi.
2 4. Il Giudice di nomofilachia, dopo avere esaminato la normativa primaria e secondaria di interesse (artt. 1 commi 755, 765,
757 della L. n. 296/2006, D.M. n. 30.01.2007), in discontinuità con i suoi precedenti, ha ritenuto la natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo di Tesoreria.
A favore di detta qualificazione ha argomentato che: 1) dal combinato disposto degli artt. 1 comma 756 L. n. 296/2006 e dell'art. 2 commi 2 e 4 D.M. 30.01.2007 deve dedursi che il
Fondo sia l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al
1° gennaio 2007, mentre il datore di lavoro risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo, o in subordine, agli altri enti previdenziali, secondo un meccanismo di anticipazione, salvo conguaglio, analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali;
2) deve di conseguenza ritenersi che la legge
296/2006 abbia istituito una gestione previdenziale obbligatoria, a norma dell'art. 2114 cod. civ., in quanto al
Fondo affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro con cinquanta o più dipendenti e grava sul
Fondo l'obbligo di erogare le relative prestazioni «secondo il principio della ripartizione»; 3) nello stesso senso è poi decisivo, secondo la Corte, l'argomento testuale dell'art. 1 comma 755 secondo periodo L. n. 296/2006, secondo cui il
Fondo stesso “garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756”, ove l'espressione “garantisce” implica che la protezione accordata è quella presidiata dall'art. 2116
c.c. e dal principio di automaticità, in forza del quale il Fondo
3 è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso.
5. Secondo la Corte, quindi, l'istituzione del Fondo sottrae ai datori di lavoro privati, che abbiano cinquanta o più dipendenti, la disponibilità diretta del risparmio forzoso, costituito dagli accantonamenti per il TFR, che il lavoratore non abbia destinato alla previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005 oppure all'opzione di cui all'art. 1, comma
756-bis, L. n. 296/2006, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758. Un fatto questo che
“mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità
(ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali)”, conferma, secondo la decisione rescindente, che “quella erogata dal Fondo è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.”.
6. Non osta a una simile ricostruzione, secondo la Corte, la circostanza che essa determini il frazionamento del TFR, in prestazioni aventi diversa natura e differenti debitori. Si tratta infatti, ad avviso del Giudice di legittimità, di una condizione che si dà anche altrimenti, quanto al medesimo credito per
TFR, che può non avere carattere unitario e comporsi di quote distinte - una facente capo al datore di lavoro privato e l'altra alla previdenza pubblica - anche in altri casi, quali quelli di intervento della cassa integrazione guadagni, in cui la quota
4 della prestazione maturata durante il periodo di CIG è dovuta dall'ente previdenziale.
7. La Corte ha, infine, escluso che le conclusioni così raggiunte pongano dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al diverso trattamento giuridico del TFR corrisposto dai datori di lavoro non tenuti all'applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 e segg. “L'istituzione di forme di previdenza obbligatorie” - si legge nella pronuncia rescindente - rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, che ben può ritenere, in relazione all'importanza economica di flussi di reddito cospicui come quelli concernenti il risparmio forzoso a fini previdenziali delle imprese con cinquanta o più dipendenti, di attrarli nell'orbita della disciplina pubblicistica;
e in quest'ottica, eventuali dubbi di legittimità costituzionale potrebbero a tutto concedere residuare per la diversa tutela accordata ai lavoratori dipendenti di imprese non altrettanto grandi, per i quali tuttavia soccorre, ricorrendone le condizioni, la supplenza del Fondo di garanzia di cui alla citata L. n. 297 del 1982”.
8. La Corte ha cassato quindi la decisione di questo ufficio, affermando, in dichiarata discontinuità rispetto all'orientamento espresso da Cass. nn. 27014/2017 e
11536/2019 e da Cass. nn. 12009/2018 e 24510/2021, il principio di diritto secondo cui “per un verso, … il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di
TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria
è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.
1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di
5 lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso”.
9. L' , con il ricorso in riassunzione, richiamata la natura Pt_1 previdenziale delle prestazioni del Fondo di Tesoreria, affermata dalla decisione rescindente, ha riproposto, in primo luogo, l'eccezione di decadenza, respinta da questa Corte sul presupposto della natura invece retributiva di quelle prestazioni.
10. In ipotesi, ha dedotto che comunque, in conseguenza del carattere previdenziale del beneficio, non fosse dovuto il cumulo di rivalutazione e interessi e dovesse applicarsi, al calcolo degli accessori, la disciplina prevista dall'art. 2 comma
4 D.M. 30.1.2007 e infine che le spese di giudizio dovessero essere regolate secondo la previsione dell'art.152 disp. att.
c.p.c. Ha concluso come segue: “dichiarare inammissibile la domanda di I grado – spese come per legge. In subordine applicare la condanna alla rivalutazione ed interessi applicando l'art. 16 della legge n. 412/1991 e quindi al più decorsi trenta giorni dalla data della domanda al FDT. Con compensazione delle spese o in subordine condanna nei limiti di legge (art. 152 disp. att. c.p.c.)”.
11. La parte privata si è costituita, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in riassunzione. Nel merito ha poi chiesto al collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina del Fondo di
Tesoreria, come interpretata dalla sentenza rescindente, per violazione dell'art. 3 Cost., in ragione della diversità di trattamento che si darebbe tra lavoratori, dipendenti di datori
6 di lavoro con meno di 50 dipendenti, per i quali la prescrizione del diritto al TFR decorre solo dalla cessazione del rapporto, e lavoratori dipendenti di datori di lavoro di maggiori dimensioni, il cui trattamento di fine rapporto “sconterebbe la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali e, quindi, con decorrenza in corso di rapporto di lavoro” (così testualmente la memoria di costituzione dell'assicurata), con il conseguente maggior rischio, per tali lavoratori, di perdita del TFR.
12. In ogni caso, secondo la difesa della parte privata, anche assunta la natura previdenziale della prestazione pretesa,
l'eccezione di decadenza formulata dall' sarebbe Pt_1 infondata, in quanto la causa estintiva prevista dall'art. 47 del
D.P.R. 639/1970 non sarebbe applicabile ai “crediti di natura previdenziale riconducibili al primo comma dell'art. 2116 c.c.”, quali sarebbero, secondo la ricostruzione della sentenza rescindente, le quote di TFR da accantonarsi presso il Fondo di tesoreria.
13. L'assicurata ha concluso quindi come segue: “sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Nel merito, condannare, in ogni caso, l' , così come in epigrafe, al pagamento in favore Pt_1 della ricorrente dell'importo di euro a titolo di TFR di competenza del Fondo Tesoreria per i motivi esposti, conformandosi al diverso principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte di Cassazione enunciato con la sentenza numero di raccolta 25205/2023, numero sezionale 2775/2023
e numero di registro generale 23982/2016, pubblicata in data
24.08.2023. Vinte le spese. In ipotesi, in caso di accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso in riassunzione, si chiede la compensazione delle spese legali”.
7 14. Le parti hanno redatto, a richiesta della Corte, note scritte, nelle quali hanno ribadito le proprie difese, la parte privata argomentando anche l'irriducibilità delle prestazioni del Fondo di Tesoreria alle prestazioni previdenziali non pensionistiche.
15. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, la Corte ha deciso come segue.
16. Così riassunta la presente vicenda processuale, deve essere preliminarmente esaminata, per il suo carattere in ipotesi assorbente, l'eccezione di tardività della riassunzione, proposta dalla parte privata. Essa è infondata. Dal fascicolo telematico di causa risulta infatti la pubblicazione della sentenza rescindente in data 24.8.2023, mentre il deposito del ricorso in riassunzione risale al 21.11.2023. Il termine di legge risulta quindi rispettato e l'eccezione va respinta. Deve di conseguenza esaminarsi il merito del giudizio.
17. E nel merito è indubitabile che questa Corte, quale giudice di rinvio, sia tenuta a dare applicazione al principio di diritto affermato dalla pronuncia rescindente e quindi a qualificare le provvidenze erogate dal Fondo di Tesoreria ai lavoratori assicurati come prestazioni previdenziali.
18. Né possono porsi dubbi di legittimità costituzionale delle norme di interesse, come interpretate dal Giudice di nomofilachia. La questione, di cui dice oggi la difesa della parte privata (l'assunta irragionevolezza che seguirebbe all'attribuzione di una diversa natura al TFR, dovuto ai dipendenti di datori di lavoro cui si applichi la disciplina del
Fondo di Tesoreria, rispetto a quello spettante ai dipendenti di datori di lavoro di minori dimensioni) è stata infatti già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità (dall'ordinanza n.
25208/2023, ma anche dalla decisione rescindente). Si è detto
8 infatti che l'istituzione d'una forma di previdenza obbligatoria, applicabile ai datori di maggiori dimensioni, dipende da una scelta discrezionale del legislatore, che non appare in concreto manifestamente irragionevole, considerate le differenze che in fatto intercorrono tra le imprese, in ragione del numero degli occupati e quindi dell'entità delle risorse correlate al TFR.
19. D'altra parte, l'argomento svolto dalla lavoratrice, secondo cui, per i lavoratori cui sia applicabile la disciplina del Fondo di Tesoreria, la prescrizione del TFR decorrerebbe in corso di rapporto, è infondato e muove da una sovrapposizione non condivisibile tra contributo dovuto dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria e prestazione dovuta dal
Fondo al lavoratore (una sovrapposizione anche altrimenti rilevante, nell'ambito delle difese della parte privata, come si dirà anche di seguito). La prescrizione, soggetta alle ordinarie regole previste dalla legge per i contributi previdenziali, riguarda infatti il contributo dovuto dal datore di lavoro, non la prestazione. Per contro, se è vero che la qualificazione come previdenziale della prestazione espone il lavoratore al rischio della prescrizione (non ex se della prestazione), ma dei contributi che ne costituiscono il presupposto, è pure indubitabile che una tale qualificazione offre la garanzia dell'automatismo, seppure entro i limiti della prescrizione, propria della gestioni previdenziali, sicuramente maggiore di quello rappresentata dell'ordinaria responsabilità patrimoniale del debitore datore di lavoro e operando comunque, per tutti lavoratori, in caso di insolvenza il diverso meccanismo del Fondo di garanzia.
20. Esclusi quindi i dedotti dubbi di costituzionalità e applicato il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, al collegio pare che, alla natura previdenziale
9 della prestazione, segua di necessità anche l'applicazione della decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970 e specificamente, trattandosi di una prestazione non pensionistica, del terzo comma della norma (il testo della disposizione, per quanto interessa, è il seguente: “1.Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articolo 459 e seguenti del codice di proceduta civile.
2.Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il temine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della
Gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma”).
21. Si tratta di una conclusione imposta dal carattere assolutamente generale della previsione dell'art. 24 della L.
88/1989, che il terzo comma dell'art. 47 richiama e che recita
“A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la
10 cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra- comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”. Sembra infatti alla Corte di una certa evidenza che, indipendentemente da ogni questione in ordine all'assimilabilità delle prestazioni del Fondo di tesoreria a quelle del Fondo di garanzia, espressamente menzionato dall'art. 24, la norma contenga comunque una disposizione di chiusura (“ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”), che non può che riferirsi anche alle prestazioni del Fondo di tesoreria, una volta qualificate come previdenziali, trattandosi certamente di una forma di previdenza che eroga prestazioni non pensionistiche.
22. Né è fondato l'assunto della parte privata, secondo cui l'applicazione della decadenza sarebbe esclusa dalla natura di contributi previdenziali obbligatori delle quote del TFR, secondo la lavoratrice affermata dalla decisione rescindente.
Anche sul punto, ad avviso del collegio, infatti le difese dell'assicurata operano quella sovrapposizione tra contributi dovuti al Fondo di tesoreria e prestazioni erogate dal Fondo, di cui si è già detto sopra. Una sovrapposizione non condivisibile, in quanto la circostanza che il Fondo eroghi i trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti operati e comunque dovuti, al Fondo stesso, dal datore di lavoro, il fatto cioè che la prestazione corrisponda, quanto al suo ammontare, al
11 contributo, non esclude il differente regime giuridico di quei versamenti (contributi previdenziali gli uni, prestazioni previdenziali le altre), soggetti ciascuno alla disciplina loro propria. Disciplina che, quanto alla generalità delle prestazioni previdenziali, include la previsione di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione diretta a ottenerle.
Termine - annuale per quanto interessa - che nella specie si è compiuto, come del tutto pacifico (non è contestato che la domanda amministrativa sia stata presentata il 23.9.2010 e l'azione giudiziaria introdotta, con il deposito del ricorso di primo grado, il 7.5.2013).
23. In accoglimento dell'eccezione dell' , l'azione Pt_1 giudiziaria della parte privata deve quindi dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza.
24. Le spese processuali dell'intero giudizio devono essere compensate, per avere assunto la pronuncia rescindente un indirizzo difforme da quello precedentemente consolidato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile la domanda della parte privata originaria attrice e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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