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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1308/2024 proposta in via congiunta da
, nato a [...] il [...]; Parte_1 agli avv.ti Alessandro Santomauro e Claudio Iafrate. e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Santomauro e Claudio Iafrate
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 15.05.2005, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2005, atto n. 00238, Parte 2, Serie A04 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
le figlie maggiorenne di anni 18, e minorenne di anni 14, vengono Persona_1 Persona_2 affidate ad entrambi i genitori: maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Le figlie vengono collocate presso entrambi i genitori, in modo paritario ed alternato tra gli stessi. In particolare, le figlie risiederanno una settimana presso il padre nella casa paterna in Fiumicino, Via Massimiliano Erasi n.69, ed una settimana presso la madre nella casa materna in Fiumicino, Via del Fontanile di Mezzaluna 281. I coniugi sono concordi nel considerare il calendario delle frequentazioni con flessibilità, pertanto, in un'ottica di collaborazione aperta e volta ad evitare turbamenti ai figli, stabiliscono che il calendario possa subire variazioni, in base ai rispettivi impegni e necessità, con la possibilità per l'uno o per l'altro di vedere e tenere con• sé le figlie anche in giorni e per periodi diversi, previa accordo con il genitore in quel momento collocatario. Fermo restando quanto sopra, le figlie:
1trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore con il medesimo, la Festa del Papà con il padre, la Festa della Mamma con la madre;
2durante le vacanze estive, potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 30 giorni, anche non consecutivi, da suddividersi in 2 periodi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
3)trascorreranno con ciascun genitore metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti il giorno di Natale o il primo dell'anno;
4)trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni le festività scolastiche pasquali, oppure tre giorni delle festività scolastiche pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
5)trascorreranno i propri compleanni con ciascun genitore, ad anni alterni. La casa coniugale sita in Fiumicino, alla Via Massimiliano Erasi n.69 di proprietà del sig.
[...] è assegnata allo stesso con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allont Pt_1 asportando i propri effetti personali. Pur essendo la sig.ra economicamente autosufficiente, il sig. Parte_2 [...] corrisponderà a favore della stessa, a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno Pt_1 i € 675,00 a partire dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fino al 30.11.2031. A partire dal 01.12.2031, il sig. non dovrà quindi Parte_1 versare più nulla alla sig.ra a titolo di Parte_2
Per il mantenimento delle figlie e i coniugi concordano di corrispondere un Per_1 Persona_2 importo mensile di € 400,00 (q e a versare nel conto cointestato n. 17147 presso filiale n. 15 entro i primi cinque giorni del mese. CP_2 II sig. tinuerà a corrispondere integralmente il premio annuale di € 4.257,80 per Parte_1
l'assicurazione sanitaria di tutto il nucleo familiare (madre e figlie). Le spese straordinarie per la prole definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma con l'Ordine degli Avvocati di Roma, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l' espatrio e per quelli delle figlie.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1308/2024 proposta in via congiunta da
, nato a [...] il [...]; Parte_1 agli avv.ti Alessandro Santomauro e Claudio Iafrate. e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Santomauro e Claudio Iafrate
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 15.05.2005, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2005, atto n. 00238, Parte 2, Serie A04 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
le figlie maggiorenne di anni 18, e minorenne di anni 14, vengono Persona_1 Persona_2 affidate ad entrambi i genitori: maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Le figlie vengono collocate presso entrambi i genitori, in modo paritario ed alternato tra gli stessi. In particolare, le figlie risiederanno una settimana presso il padre nella casa paterna in Fiumicino, Via Massimiliano Erasi n.69, ed una settimana presso la madre nella casa materna in Fiumicino, Via del Fontanile di Mezzaluna 281. I coniugi sono concordi nel considerare il calendario delle frequentazioni con flessibilità, pertanto, in un'ottica di collaborazione aperta e volta ad evitare turbamenti ai figli, stabiliscono che il calendario possa subire variazioni, in base ai rispettivi impegni e necessità, con la possibilità per l'uno o per l'altro di vedere e tenere con• sé le figlie anche in giorni e per periodi diversi, previa accordo con il genitore in quel momento collocatario. Fermo restando quanto sopra, le figlie:
1trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore con il medesimo, la Festa del Papà con il padre, la Festa della Mamma con la madre;
2durante le vacanze estive, potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 30 giorni, anche non consecutivi, da suddividersi in 2 periodi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
3)trascorreranno con ciascun genitore metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti il giorno di Natale o il primo dell'anno;
4)trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni le festività scolastiche pasquali, oppure tre giorni delle festività scolastiche pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
5)trascorreranno i propri compleanni con ciascun genitore, ad anni alterni. La casa coniugale sita in Fiumicino, alla Via Massimiliano Erasi n.69 di proprietà del sig.
[...] è assegnata allo stesso con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allont Pt_1 asportando i propri effetti personali. Pur essendo la sig.ra economicamente autosufficiente, il sig. Parte_2 [...] corrisponderà a favore della stessa, a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno Pt_1 i € 675,00 a partire dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fino al 30.11.2031. A partire dal 01.12.2031, il sig. non dovrà quindi Parte_1 versare più nulla alla sig.ra a titolo di Parte_2
Per il mantenimento delle figlie e i coniugi concordano di corrispondere un Per_1 Persona_2 importo mensile di € 400,00 (q e a versare nel conto cointestato n. 17147 presso filiale n. 15 entro i primi cinque giorni del mese. CP_2 II sig. tinuerà a corrispondere integralmente il premio annuale di € 4.257,80 per Parte_1
l'assicurazione sanitaria di tutto il nucleo familiare (madre e figlie). Le spese straordinarie per la prole definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma con l'Ordine degli Avvocati di Roma, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l' espatrio e per quelli delle figlie.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Roberta Nardone