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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 210/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 21 febbraio 2025, innanzi alla giudice, dott.ssa Marta Speciale, sono comparsi l'avv. BRUZZESE FRANCESCO per parte opponente, nonché l'avv. PERELLI FERDINANDO in sostituzione dell'avv. FATTORUSSO ANGELA MARIA per parte opposta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutono la causa.
La Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, viene pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente sentenza.
Nr. 210/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Bruzzese;
OPPONENTE
E
(c.f. e p.i. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. p. i. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Maria CP_2 P.IVA_2
Fattorusso;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva al decreto ingiuntivo nr. 42/2001 emesso in data 18 giugno
2001 dal Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo nr. 42/2001 emesso in data 18 giugno 2001 dal Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Intesa
Gestione Crediti SpA (già Carical SpA – Cassa di Risparmio Salernitana SpA), del pagamento della somma di € 28.580,94 (£ 55.340.425) in forza dei contratti bancari stipulati da
[...] garantiti da fideiussione prestata da CP_3 Parte_1
L'opponente, in particolare, proponeva opposizione tardiva invocando i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza nr. n. 9479 del 6 aprile 2023 in materia di tutela del consumatore.
quale cessionario del credito, si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 21.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.
2. L'opposizione tardiva proposta da ex art. 650 c.p.c. è inammissibile e deve Parte_1 essere, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, si evidenzia che gli unici motivi che l'opponente avrebbe potuto fare valere con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in applicazione della sentenza nr. 9479 del 6 aprile 2023 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sono quelli relativi alla eventuale violazione di norme del consumatore;
nessun altro motivo sarebbe, invero, ammissibile in questa sede essendo trascorsi più di vent'anni dall'emissione del decreto ingiuntivo e non essendo comunque stati fatti valere gli ulteriori motivi di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Ciò premesso, deve distinguersi tra le doglianze relative ai contratti bancari stipulati da e quelle relative alla fideiussione prestata da Controparte_3 Parte_1
2.1. Quanto ai contratti bancari stipulati da si rileva che, a prescindere Controparte_3 da ogni ulteriore valutazione, deve escludersi la qualifica di consumatore di Controparte_3
E', infatti, pacifico che i contratti de quibus sono stati conclusi nell'esercizio della sua attività professionale, come si evince dalla mancata contestazione di detto profilo da parte dell'opponente a fronte delle difese di parte opposta (v. art. 115 c.p.c.) e, comunque, dall'indicazione, in calce ad alcuni contratti, anche del numero di partita IVA di
[...]
senza considerare che uno dei contratti su cui si fonda il decreto ingiuntivo è un CP_3 contratto di conto anticipi fatture, che è tipicamente un contratto bancario stipulato da imprenditori/professionisti.
In ogni caso, è onere di chi agisce provare la qualità di consumatore, che costituisce presupposto dell'azione.
Peraltro, poiché le nullità per violazione delle norme in materia del consumatore sono tipiche nullità di protezione, possono essere fatte valere, eventualmente, solo dal contraente consumatore e non da soggetti terzi.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, spetta al consumatore che intenda far valere in giudizio l'inefficacia della clausola l'onere di allegare gli elementi costituitivi posti a fondamento
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dell'eccezione e, in particolare, la applicabilità della presunzione di vessatorietà prevista dal
Codice del Consumo (v. Cass. civ. nr. 24262/2008; Cass. civ. nr. 497/2021).
In sintesi:
a) la nullità di protezione è stata fatta valere da un soggetto diverso dal contraente asserito consumatore;
b) manca l'allegazione della qualità di consumatore da parte di chi agisce;
c) manca l'allegazione specifica dei profili di vessatorietà delle clausole.
L'opposizione tardiva in merito ai contratti bancari stipulati da deve, Controparte_3 dunque, ritenersi inammissibile.
2.2. L'opposizione tardiva è inammissibile anche in relazione alla fideiussione prestata da perché non sono state fatte valere nullità per violazione della normativa Parte_1 consumeristica come da sentenza nr. 9479/2023 Sezioni Unite della Corte di Cassazione, bensì
(esclusivamente) la violazione della diversa normativa Antitrust (sul punto, v. Trib. Monza sentenza nr. 1500 del 3/7/2023; Trib. Reggio Emilia sentenza n. 836 del 29/7/2024; trib. Verbania sentenza n. 836/2024).
2.3. In definitiva, per le ragioni esposte, l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile e conseguentemente rigettata.
In considerazione della preliminare pronuncia di inammissibilità, è superfluo l'esame di ogni ulteriore questione di merito sollevata dalle parti.
Il decreto ingiuntivo nr. 42/2001 emesso in data 18 giugno 2001 dal Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi deve, quindi, essere confermato con rigetto e/o assorbimento di ogni ulteriore domanda, eccezione o questione sollevata dalle parti.
3. In virtù del principio di soccombenza, le spese sono poste a carico di che Parte_1 deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, si liquidano nel valore minimo di €
[...]
3.809,00 (valore della causa compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dell'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr. 42/2001 emesso in data 18 giugno 2001 dal
Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi;
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso CP_1 forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Palmi, il 21 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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