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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4755/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4755/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KORITARI DRITA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'ALOISO SALVATORE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesca Banchetti Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 premesso di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura inferiore al 67%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di invalidità, per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità.
Ha concluso chiedendo accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dello stato di invalido nella misura del 100% o, in subordine, del 67% con condanna dell a corrispondere tutti i benefici CP_1 economici connessi.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza CP_1 della domanda chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 2 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass. n.9681/2003; Cass. n. 13892/2002;
Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non è in possesso del requisito contributivo, risultando essere stati accreditati nel quinquennio i contributi per 105 settimane e non per 156, come previsto dalla legge.
Pertanto, in mancanza del requisito contributivo al fine del riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità, non sussiste l'interesse ad agire del ricorrente.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite, esse devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 06/05/2025 , nella causa iscritta al n. 4755 /2025 Controparte_1
R.G.A.C. così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
spese irripetibili.
Foggia, 18/09/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4755/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KORITARI DRITA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'ALOISO SALVATORE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesca Banchetti Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 premesso di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura inferiore al 67%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di invalidità, per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità.
Ha concluso chiedendo accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dello stato di invalido nella misura del 100% o, in subordine, del 67% con condanna dell a corrispondere tutti i benefici CP_1 economici connessi.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza CP_1 della domanda chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 2 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass. n.9681/2003; Cass. n. 13892/2002;
Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non è in possesso del requisito contributivo, risultando essere stati accreditati nel quinquennio i contributi per 105 settimane e non per 156, come previsto dalla legge.
Pertanto, in mancanza del requisito contributivo al fine del riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità, non sussiste l'interesse ad agire del ricorrente.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite, esse devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 06/05/2025 , nella causa iscritta al n. 4755 /2025 Controparte_1
R.G.A.C. così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
spese irripetibili.
Foggia, 18/09/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 2 di 2