Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
L'offerta della prestazione corrispettiva cui l'art. 2932 cod. civ. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., non può tuttavia consistere in una mera dichiarazione di intenti, quale l'astratta disponibilità dichiarata in comparsa di risposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AU AR, UC IU, UC RU, UC AF, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SIBILIO, difesi dall'avvocato ANTONINO SCARVACI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IMMOBILIARE ST S.a..s. IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL suo LIQUIDATORE, ROMANO RADAELLI, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO S.PIO V 16, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PORRETTA, che la difende unitamente all'avvocato MASSIMO FUMEO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 902/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 3-XII-1976 la s.a.s. Immobiliare LL convenne in giudizio avanti al Tribunale di Monza UC AC in azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare di vendita di appartamento sito in Monza, stipulato il 22-02-1973. Lamentò la società istante l'omesso versamento del prezzo convenuto - tranne un acconto di sole L. 1.900.000 - e persino degli oneri condominiali da parte del promissario acquirente, che già era stato immesso nel possesso del bene all'atto della stipula. Il UC, nel resistere alla domanda, dedusse di offrire, a saldo del prezzo dovuto, L. 4.411.172, chiedendo in riconvenzionale pronuncia ex art. 2932 c. Civ.. Il giudice adito, con sentenza non definitiva depositata il 26- 04-1982, dichiarò risolto il contratto per colpa del convenuto, la cui riconvenzionale - conseguentemente - rigettò. Con separata ordinanza la causa venne rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione.
Su appello del UC la Corte milanese, con sentenza dep. il 1^ Febb. 1985, in parziale riforma della impugnata sentenza, ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento del promissario, rigettò la domanda di risoluzione della società ma confermò la statuizione sulla riconvenzionale, sul riflesso che il predetto non ancora aveva provveduto al completo ed esatto adempimento della sua obbligazione. La s.a.s. Immobiliare LL in liquidazione impugnò tale ultima decisione con ricorso in Cassazione, cui resistè il UC con controricorso. Propose ricorso pure la s.p.a. "Immobiliare di Gottardo Prima", futuro acquirente dell'appartamento in questione. Mentre quest'ultimo ricorso è stato dichiarato inammissibile, con sentenza dep. Il 6-04-1991 n. 3595 questa Corte, in accoglimento dei tre motivi di ricorso della "LL", ha cassato la sentenza di II grado con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale.
Tanto perché era stata fatta errata applicazione dello art.1455 C. Civ. laddove, nella valutazione della gravità
dell'inadempimento del UC, non si era tenuto conto - oltre alla parte di prezzo inevasa e relativi interessi - delle somme ulteriormente convenute a titolo di rivalutazione del prezzo iniziale, aventi funzione ripristinatoria del valore del bene, nonché delle inadempienze relative al pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile ed agli oneri condominiali. Con citazione del 29-XI-1991 la Immobiliare LL -- unitamente alla Immobiliare del Gottardo Prima s.p.a. - ha riassunto la causa avanti al giudice del rinvio e nei confronti degli eredi di AC UC - nelle more deceduto -, eredi individuati in GI, AE e UN UC, nonché in IA UR ved. UC. Nel rituale contraddittorio di questi, costituiti anche in quella sede, la Corte d'Appello di Milano con sentenza depositata il 29-03-1996, dichiarato inammissibile l'intervento della s.p.a. I.re Del Gottardo, ha confermato integralmente la sentenza 19/02 - 26/04/1982, del Tribunale di Monza, originariamente appellata da AC UC, ponendo a carico degli eredi UC le spese di tutti i gradi di giudizio.
Ricorrono ancora per cassazione avverso tale sentenza, resa in sede di rinvio, i germani UC e la coerede madre AU AR, articolando tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la Imm.re LL in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c., 1453 e 1455 c. civ.. Sostengono all'uopo che, importando la domanda di risoluzione contrattuale la cristallizzazione, fino alla pronuncia definitiva, delle posizioni delle parti contraenti (sicché il giudice potrà accertare i termini dell'inadempimento solo con riguardo alle prestazioni già scadute, non anche a quelle ancora da scadere), l'inadempimento da valutare ai fini della domanda di risoluzione doveva ritenersi limitato alla somma di L. 2.251.865, pari ad un quinto del prezzo pattuito, senza tener conto di "altre somme dovute ad altro titolo".
Osserva questa Suprema Corte che il motivo è palesemente infondato, siccome contrastato dalla stessa sentenza di legittimità che ha cassato con rinvio la precedente sentenza (dep. 1-02-1985) della Corte territoriale. Ivi invero è affermato il principio che "in tema di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, l'inadempimento di una parte va valutato sotto ogni aspetto determinante un pregiudizio patrimoniale all'altro contraente e idoneo a provocare lo squilibrio nelle prestazioni rispettivamente assunte;
sempreché tali vari elementi dannosi costituiscano la diretta conseguenza ed il prevedibile effetto dell'inadempimento medesimo" (v. pag. 10 sent. dep. 6-04-91 n. 3595). Rettamente, pertanto, la sentenza ora impugnata, in osservanza di detto principio, nel calcolare la portata dell'inadempimento, vi ha aggiunto:
1) le somme ulteriormente convenute con successivo contratto scritto, a titolo di rivalutazione (sul prezzo originario);
2) le rate del mutuo gravante sull'immobile al cui pagamento pure il UC si era già sottratto (col rendere impossibile - per via del suo inadempimento - il trasferimento della proprietà attraverso la stipula del definitivo); 3) infine la quota condominiale insoluta, pur abitando l'immobile. Di tali voci, peraltro, trovasi espressa menzione - come componenti rilevanti dell'inadempimento - nella stessa sentenza di legittimità, che fa stato tra le parti.
Con altro motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 384 C.P.C.; 1453 e 1455 C. Civ., e tanto per avere, il giudice del rinvio, determinato in L.
4.000.000 la somma inevasa a titolo di prezzo, pur avendo nella precedente sentenza, la stessa corte di merito, definito in L.
2.251.865 esso inadempimento.
Peraltro, con la domanda di risoluzione, la società istante aveva mostrato di non aver più interesse all'adempimento. Anche questa censura è infondata.
La somma di L. 4.411.172 è stata tratta dalle stesse ammissioni del convenuto nella originaria comparsa di risposta in I grado, e tale somma - come inevasa sin all'atto della instaurazione del giudizio - con insindacabile giudizio di merito la sentenza impugnata ha ritenuto costituire di già inadempimento importante nella economia di un contratto, il cui prezzo originario era di L.12.200.000 (v. pag. 11 - 12 sent. imp.).
Con terzo, e ultimo, mezzo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 115, 116 C.P.C., 1220, 2932, 1453 e 1455 c. civ.. I ricorrenti si dolgono del rigetto della riconvenzionale, intesa alla pronuncia ex art. 2932 c. civ., pur avendo fatto tempestiva offerta non formale della loro prestazione.
Osserva questa Corte che rettamente la Corte milanese ha giudicato irrilevanti le mere dichiarazioni di intenti, non accompagnate da alcun gesto concreto di pagamento, quale la astratta disponibilità dichiarata in comparsa di risposta, gesto che invece si è avuto - esserva sempre il giudice di merito - tardivamente "dopo ben sette anni dall'inizio del giudizio", con la emissione di un assegno circolare.
Altro non doveva dire la Corte di merito, avendo accolto motivatamente la opposta domanda di risoluzione, la cui pronuncia è assorbente rispetto alla riconvenzionale ex art. 2932 c. civ.. rigetto, in definitiva, del ricorso e conseguente condanna delle parti ricorrenti, in solido, alle spese, da liquidare come in dispositivo (art. 385 c.p.c.).
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, pari a L. 484.400 in favore della società resistente, nonché degli onorari che si liquidano in L.
3.000.000. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999