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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 421/2024 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Leide Parte_1
Polci ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Macerata, Galleria del Commercio
n. 17; contro
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Andrea Bucciarelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Osimo, Piazza G.
Marconi n. 2;
e con l'intervento di
AVV. , in qualità di curatore speciale del minore , Controparte_2 Persona_1
che sta in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c..
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Nomina ai sensi dell'art. 473 bis.7 comma 2 c.p.c. dell'avv. quale Controparte_2
curatore del minore . Persona_1
Il minore avrà residenza abituale presso la mamma nella casa familiare di Osimo, Per_1
via Cingoli n. 4, che viene assegnata a che si farà carico dei costi ordinari Parte_1
del condominio.
- 1 - Il minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana e in un fine settimana la giornata del sabato dalle 10.00 alle 21.00 mentre nel fine settimana successivo la giornata della domenica dalle 10.00 alle 20.00.
Il minore proseguirà il percorso di psicoterapia, i cui costi continueranno ad essere Per_1
sostenuti integralmente dal padre.
I Servizi sociali del Comune di Osimo svolgeranno in favore del nucleo familiare attività di vigilanza, monitoraggio e supporto. A tal fine in particolare continueranno ad organizzare
l'educativa domiciliare, che avverrà sia presso la residenza materna che presso la residenza paterna (un pomeriggio presso il padre ed un pomeriggio presso la madre).
Entrambi i genitori proseguiranno nei percorsi di terapia individuale che già stanno seguendo. A tal fine i rispettivi terapeuti trasmetteranno al curatore una relazione di aggiornamento ogni tre mesi.
Il curatore, inoltre, potrà richiedere a qualsiasi professionista pubblico o privato che sta seguendo i componenti del nucleo familiare delle relazioni di aggiornamento, che in ogni caso dovranno essere trasmesse al curatore ogni tre mesi.
Qualora dovranno essere adottate per il minore decisioni relative alla salute, al percorso scolastico ed alle attività ludiche il curatore dovrà convocare i genitori per valutare
l'eventuale accordo tra loro. Qualora all'esito dell'incontro i genitori si troveranno su posizioni contrastanti la decisione verrà assunta dal curatore, sentito il parere degli insegnanti (per quanto riguarda l'aspetto scolastico), del pediatra o dell'eventuale specialista (per quanto riguarda l'aspetto della salute) del minore stesso per quanto riguarda l'aspetto ludico ricreativo.
Eventuali modifiche dei tempi di permanenza tra padre e figlio, compresa l'eventuale aggiunta del pernotto, verranno autorizzate dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare.
Il curatore ogni quattro mesi riferirà al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi ed i rapporti mantenuti dal minore con i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche disgiuntamente da ciascun genitore.
Per favorire la comunicazione tra i genitori ed il curatore verrà predisposto un apposito gruppo Whatsapp formato esclusivamente dalla signora dal signor e dal Pt_1 Per_1
curatore.
- 2 - , oltre a provvedere al pagamento delle utenze della casa familiare, Controparte_1
corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 600,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo
Distrettuale attualmente vigente. Anche l'eventuale costo relativo ad una baby sitter, qualora ne sorgesse l'esigenza, avverrà in conformità a quanto previsto nel protocollo.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da Parte_1
Revoca del provvedimento del Tribunale per i Minorenni nella parte in cui prevedeva la sospensione del signor dall'esercizio della responsabilità genitoriale ed il divieto Per_1
di avvicinamento e telefonate alla signora Pt_1
Spese di lite e di ctu compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.01.2024 ha l'affidamento esclusivo del figlio Parte_1 minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare Persona_1
di Osimo, via Cingoli n. 4 ed un contributo di euro 1.300 per il mantenimento del minore.
2. si è regolarmente costituito in giudizio ed ha chiesto di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso il genitore che sarà Per_1 ritenuto maggiormente idoneo e tutelante verso il minore all'esito di apposita ctu, la possibilità di poter visitare ed intrattenersi con secondo le modalità ed i tempi che Per_1
ritenuti congrui ed opportuni, assegnare la casa familiare alla signora qualora Pt_1
collocataria di , con oneri a suo carico relativamente alle utenze tutte e al condominio, Per_1
porre a suo carico un contributo per il mantenimento del figlio di euro 300 mensili.
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Nel corso del procedimento, inoltre, è stato nominato un curatore speciale al minore.
4. La causa è stata istruita con prove documentali, una ctu e relazioni dei Servizi Sociali.
Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo ed all'udienza del 22.1.2025 hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * * *
5. Le parti hanno concordato la nomina dell'avv. quale curatore del minore ex art. CP_2
473 bis.7 comma 2 c.p.c..
- 3 - Ebbene a tal proposito appare necessaria una premessa di carattere sistematico per poter poi comprendere quale sarà il campo di intervento del professionista individuato.
La figura del curatore disciplinata dall'articolo 473 bis.7 c.p.c. costituisce una delle principali novità della c.d. riforma Cartabia.
Tale istituto è da ricondurre nell'alveo dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (ex art. 333 c.c.). Nella prassi (così come nel caso di specie) si ricorre a questa misura in tutte le ipotesi in cui occorra superare difficoltà manifestate dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma allo stesso tempo non sia necessario sottrarre il minore dal contesto familiare. Ipotesi che può verificarsi quando sia elevata la conflittualità genitoriale e, a prescindere dalla imputabilità di questa condotta all'uno o all'altro genitore, occorra evitare che tale situazione, comportando un blocco decisionale, sia pregiudizievole per il minore.
Ratio di tale provvedimento è dunque evitare che la presenza di un conflitto possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per l'educazione e la crescita del minore, creando uno stallo che di fatto costringerebbe le parti a rivolgersi per ogni decisione al giudice ovvero finisca per creare, di fatto, una posizione di supremazia in capo al genitore collocatario, sottraendo l'altro genitore dal proprio ruolo e privando il figlio dell'equilibrato apporto di entrambi i genitori.
L'intervento normativo in esame ha avuto l'obiettivo di fornire nuovi strumenti che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più
“disegnati” sulle esigenze del caso concreto, al fine di aiutare i genitori a risolvere le difficoltà
e a garantire l'equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale.
Il curatore di cui all'art. 473 bis.7 c.p.c. è figura diversa rispetto al curatore speciale del minore di cui all'articolo successivo.
Il curatore speciale del minore di cui all'articolo 473 bis.8 c.p.c., infatti, è una figura processuale chiamata a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori ed esaurisce i suoi compiti, anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali, con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.
Il curatore del minore la cui nomina è prevista dall'articolo in esame è invece figura che appartiene all'ambito “sostanziale”, in quanto è chiamato a esercitare specifici compiti nel caso in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale.
- 4 - Al curatore, dunque, viene attribuito il compito di compiere gli atti di straordinaria amministrazione e comunque di assumere le decisioni di maggiore rilevanza per i figli di minore età, mantenendo in capo ai genitori la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori.
Proprio per questi limitati compiti attribuiti il curatore di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.7
c.p.c., potrà essere nominato solo all'esito del procedimento, poiché nel corso dello stesso, già sarà presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell'articolo 473 bis.8
c.p.c..
Il curatore del minore, di cui all'articolo in esame, in conclusione, è chiamato ad esercitare i poteri genitoriali attribuiti dal provvedimento del giudice al fine di garantire che, terminato il giudizio, la conflittualità o le difficoltà comunque presenti in capo ai genitori non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.
Con l'introduzione di questa figura è stato dunque offerto al giudice un ulteriore mezzo in grado di consentire il superamento delle situazioni in cui i genitori, pur essendo idonei a garantire l'accudimento quotidiano della prole, a causa del conflitto imputabile alla condotta di entrambi (con conseguente impossibilità di disporre l'affidamento esclusivo ad uno dei due), o a causa di altre difficoltà (comunque non tali da comportare la decadenza) non riescano ad assumere alcuna decisione di maggiore rilevanza per i figli, e la conflittualità sia così elevata da paralizzare, nella sostanza, diversi interventi quali l'affidamento al servizio sociale qualora disposto, con continui ricorsi all'autorità giudiziaria per “stallo” della capacità decisionale.
Ed infatti in alcuni casi in cui è stato disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali si è verificato che, anche a causa delle carenze di organico, i responsabili del servizio sociale affidatario non sono stati in grado di compiere le scelte relative al minore anche quando espressamente attribuite nel provvedimento giudiziale di nomina, con rimessione delle stesse all'autorità giudiziaria attraverso l'invito al genitore interessato alla decisione ad investire della stessa il tribunale, con realizzazione di situazioni di blocco decisionale che possono creare pregiudizio per il minore.
Il vantaggio di ricorrere alla figura del curatore, dunque, consiste proprio nella possibilità che tale figura possa assumere le decisioni con immediatezza, senza imporre l'istaurazione di veri e propri giudizi per superare continui conflitti tra i genitori.
6. Ciò premesso, nel caso di specie la nomina di un curatore è la soluzione maggiormente corrispondente agli interessi di , tenuto conto che le numerose criticità emerse nel corso Per_1
- 5 - del procedimento, anche relativamente alle capacità genitoriali seppur per ragioni differenti, allo stato sono tali da ostacolare la possibilità di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Poiché il procedimento è stato definito su accordo delle parti non appare necessario riportare nel presente provvedimento in maniera analitica tutto quanto è accaduto al nucleo familiare, essendo sufficiente richiamare per relationem le relazioni dei Servizi Sociali, i provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. resi nell'ambito di questo giudizio, le decisioni del Tribunale per i minorenni delle Marche e le valutazioni effettuate dal ctu, dott.ssa . Per_2
I compiti ed i poteri del curatore sono stati individuati in maniera dettagliata, con il duplice obiettivo di agevolare i genitori a recuperare ed eliminare le difficoltà relazionali che sono allo stato evidenti e allo stesso tempo fornire pieno sostegno e tutela al minore.
A tal proposito appare significativo evidenziare che:
- la figura dell'avv. è stata individuata in quanto si tratta di un soggetto esterno alla CP_2
famiglia, dunque assolutamente terzo e neutrale, che già conosce che ha ben Per_1
rappresentato nel corso del giudizio;
- il curatore dovrà assumere le decisioni più importanti nel caso in cui i genitori non riescano ad esprimere una volontà condivisa neppure con il supporto da quest'ultimo fornito. È stato infatti previsto che qualora dovranno essere assunte decisioni relative alla salute, al percorso scolastico ed alle attività ludiche il curatore dovrà convocare i genitori per favorire la condivisione della decisione. La principale finalità, infatti, è quella di far sì che le decisioni avvengano con il coinvolgimento di entrambi i genitori al di fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni. Nella denegata ipotesi in cui i genitori, malgrado la mediazione dell'avv. non riusciranno a raggiungere un accordo, la decisione verrà CP_2
presa dal curatore che nell'assumerla dovrà seguire il parere degli insegnanti (per quanto riguarda l'aspetto scolastico), del pediatra o dell'eventuale specialista (per quanto riguarda l'aspetto della salute) e di stesso per quanto riguarda l'aspetto ludico ricreativo;
Per_1
- entrambi i genitori stanno seguendo dei percorsi individuali di sostegno psicologico;
- il minore ha intrapreso una terapia ad orientamento psicoanalitico con sedute settimanali;
- il nucleo familiare continuerà ad essere seguito anche dai Servizi Sociali del Comune di
Osimo, al quale è stato attribuito un mandato di vigilanza, monitoraggio e supporto;
- proseguirà l'educativa domiciliare, che avverrà sia presso la residenza materna che presso la residenza paterna (un pomeriggio presso il padre ed un pomeriggio presso la madre).
- 6 - Sono dunque stati previsti plurime misure in favore del nucleo familiare che appaiono idonee a risolvere le difficoltà e a garantire l'equilibrata crescita di , proteggendolo dal Per_1
conflitto genitoriale.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite e di ctu, liquidate con separato decreto.
Si comunichi alle parti, all'avv. ed ai Servizi Sociali del Comune di Osimo. CP_2
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 421/2024 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Leide Parte_1
Polci ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Macerata, Galleria del Commercio
n. 17; contro
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Andrea Bucciarelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Osimo, Piazza G.
Marconi n. 2;
e con l'intervento di
AVV. , in qualità di curatore speciale del minore , Controparte_2 Persona_1
che sta in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c..
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Nomina ai sensi dell'art. 473 bis.7 comma 2 c.p.c. dell'avv. quale Controparte_2
curatore del minore . Persona_1
Il minore avrà residenza abituale presso la mamma nella casa familiare di Osimo, Per_1
via Cingoli n. 4, che viene assegnata a che si farà carico dei costi ordinari Parte_1
del condominio.
- 1 - Il minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana e in un fine settimana la giornata del sabato dalle 10.00 alle 21.00 mentre nel fine settimana successivo la giornata della domenica dalle 10.00 alle 20.00.
Il minore proseguirà il percorso di psicoterapia, i cui costi continueranno ad essere Per_1
sostenuti integralmente dal padre.
I Servizi sociali del Comune di Osimo svolgeranno in favore del nucleo familiare attività di vigilanza, monitoraggio e supporto. A tal fine in particolare continueranno ad organizzare
l'educativa domiciliare, che avverrà sia presso la residenza materna che presso la residenza paterna (un pomeriggio presso il padre ed un pomeriggio presso la madre).
Entrambi i genitori proseguiranno nei percorsi di terapia individuale che già stanno seguendo. A tal fine i rispettivi terapeuti trasmetteranno al curatore una relazione di aggiornamento ogni tre mesi.
Il curatore, inoltre, potrà richiedere a qualsiasi professionista pubblico o privato che sta seguendo i componenti del nucleo familiare delle relazioni di aggiornamento, che in ogni caso dovranno essere trasmesse al curatore ogni tre mesi.
Qualora dovranno essere adottate per il minore decisioni relative alla salute, al percorso scolastico ed alle attività ludiche il curatore dovrà convocare i genitori per valutare
l'eventuale accordo tra loro. Qualora all'esito dell'incontro i genitori si troveranno su posizioni contrastanti la decisione verrà assunta dal curatore, sentito il parere degli insegnanti (per quanto riguarda l'aspetto scolastico), del pediatra o dell'eventuale specialista (per quanto riguarda l'aspetto della salute) del minore stesso per quanto riguarda l'aspetto ludico ricreativo.
Eventuali modifiche dei tempi di permanenza tra padre e figlio, compresa l'eventuale aggiunta del pernotto, verranno autorizzate dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare.
Il curatore ogni quattro mesi riferirà al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi ed i rapporti mantenuti dal minore con i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche disgiuntamente da ciascun genitore.
Per favorire la comunicazione tra i genitori ed il curatore verrà predisposto un apposito gruppo Whatsapp formato esclusivamente dalla signora dal signor e dal Pt_1 Per_1
curatore.
- 2 - , oltre a provvedere al pagamento delle utenze della casa familiare, Controparte_1
corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 600,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo
Distrettuale attualmente vigente. Anche l'eventuale costo relativo ad una baby sitter, qualora ne sorgesse l'esigenza, avverrà in conformità a quanto previsto nel protocollo.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da Parte_1
Revoca del provvedimento del Tribunale per i Minorenni nella parte in cui prevedeva la sospensione del signor dall'esercizio della responsabilità genitoriale ed il divieto Per_1
di avvicinamento e telefonate alla signora Pt_1
Spese di lite e di ctu compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.01.2024 ha l'affidamento esclusivo del figlio Parte_1 minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare Persona_1
di Osimo, via Cingoli n. 4 ed un contributo di euro 1.300 per il mantenimento del minore.
2. si è regolarmente costituito in giudizio ed ha chiesto di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso il genitore che sarà Per_1 ritenuto maggiormente idoneo e tutelante verso il minore all'esito di apposita ctu, la possibilità di poter visitare ed intrattenersi con secondo le modalità ed i tempi che Per_1
ritenuti congrui ed opportuni, assegnare la casa familiare alla signora qualora Pt_1
collocataria di , con oneri a suo carico relativamente alle utenze tutte e al condominio, Per_1
porre a suo carico un contributo per il mantenimento del figlio di euro 300 mensili.
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Nel corso del procedimento, inoltre, è stato nominato un curatore speciale al minore.
4. La causa è stata istruita con prove documentali, una ctu e relazioni dei Servizi Sociali.
Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo ed all'udienza del 22.1.2025 hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * * *
5. Le parti hanno concordato la nomina dell'avv. quale curatore del minore ex art. CP_2
473 bis.7 comma 2 c.p.c..
- 3 - Ebbene a tal proposito appare necessaria una premessa di carattere sistematico per poter poi comprendere quale sarà il campo di intervento del professionista individuato.
La figura del curatore disciplinata dall'articolo 473 bis.7 c.p.c. costituisce una delle principali novità della c.d. riforma Cartabia.
Tale istituto è da ricondurre nell'alveo dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (ex art. 333 c.c.). Nella prassi (così come nel caso di specie) si ricorre a questa misura in tutte le ipotesi in cui occorra superare difficoltà manifestate dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma allo stesso tempo non sia necessario sottrarre il minore dal contesto familiare. Ipotesi che può verificarsi quando sia elevata la conflittualità genitoriale e, a prescindere dalla imputabilità di questa condotta all'uno o all'altro genitore, occorra evitare che tale situazione, comportando un blocco decisionale, sia pregiudizievole per il minore.
Ratio di tale provvedimento è dunque evitare che la presenza di un conflitto possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per l'educazione e la crescita del minore, creando uno stallo che di fatto costringerebbe le parti a rivolgersi per ogni decisione al giudice ovvero finisca per creare, di fatto, una posizione di supremazia in capo al genitore collocatario, sottraendo l'altro genitore dal proprio ruolo e privando il figlio dell'equilibrato apporto di entrambi i genitori.
L'intervento normativo in esame ha avuto l'obiettivo di fornire nuovi strumenti che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più
“disegnati” sulle esigenze del caso concreto, al fine di aiutare i genitori a risolvere le difficoltà
e a garantire l'equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale.
Il curatore di cui all'art. 473 bis.7 c.p.c. è figura diversa rispetto al curatore speciale del minore di cui all'articolo successivo.
Il curatore speciale del minore di cui all'articolo 473 bis.8 c.p.c., infatti, è una figura processuale chiamata a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori ed esaurisce i suoi compiti, anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali, con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.
Il curatore del minore la cui nomina è prevista dall'articolo in esame è invece figura che appartiene all'ambito “sostanziale”, in quanto è chiamato a esercitare specifici compiti nel caso in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale.
- 4 - Al curatore, dunque, viene attribuito il compito di compiere gli atti di straordinaria amministrazione e comunque di assumere le decisioni di maggiore rilevanza per i figli di minore età, mantenendo in capo ai genitori la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori.
Proprio per questi limitati compiti attribuiti il curatore di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.7
c.p.c., potrà essere nominato solo all'esito del procedimento, poiché nel corso dello stesso, già sarà presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell'articolo 473 bis.8
c.p.c..
Il curatore del minore, di cui all'articolo in esame, in conclusione, è chiamato ad esercitare i poteri genitoriali attribuiti dal provvedimento del giudice al fine di garantire che, terminato il giudizio, la conflittualità o le difficoltà comunque presenti in capo ai genitori non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.
Con l'introduzione di questa figura è stato dunque offerto al giudice un ulteriore mezzo in grado di consentire il superamento delle situazioni in cui i genitori, pur essendo idonei a garantire l'accudimento quotidiano della prole, a causa del conflitto imputabile alla condotta di entrambi (con conseguente impossibilità di disporre l'affidamento esclusivo ad uno dei due), o a causa di altre difficoltà (comunque non tali da comportare la decadenza) non riescano ad assumere alcuna decisione di maggiore rilevanza per i figli, e la conflittualità sia così elevata da paralizzare, nella sostanza, diversi interventi quali l'affidamento al servizio sociale qualora disposto, con continui ricorsi all'autorità giudiziaria per “stallo” della capacità decisionale.
Ed infatti in alcuni casi in cui è stato disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali si è verificato che, anche a causa delle carenze di organico, i responsabili del servizio sociale affidatario non sono stati in grado di compiere le scelte relative al minore anche quando espressamente attribuite nel provvedimento giudiziale di nomina, con rimessione delle stesse all'autorità giudiziaria attraverso l'invito al genitore interessato alla decisione ad investire della stessa il tribunale, con realizzazione di situazioni di blocco decisionale che possono creare pregiudizio per il minore.
Il vantaggio di ricorrere alla figura del curatore, dunque, consiste proprio nella possibilità che tale figura possa assumere le decisioni con immediatezza, senza imporre l'istaurazione di veri e propri giudizi per superare continui conflitti tra i genitori.
6. Ciò premesso, nel caso di specie la nomina di un curatore è la soluzione maggiormente corrispondente agli interessi di , tenuto conto che le numerose criticità emerse nel corso Per_1
- 5 - del procedimento, anche relativamente alle capacità genitoriali seppur per ragioni differenti, allo stato sono tali da ostacolare la possibilità di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Poiché il procedimento è stato definito su accordo delle parti non appare necessario riportare nel presente provvedimento in maniera analitica tutto quanto è accaduto al nucleo familiare, essendo sufficiente richiamare per relationem le relazioni dei Servizi Sociali, i provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. resi nell'ambito di questo giudizio, le decisioni del Tribunale per i minorenni delle Marche e le valutazioni effettuate dal ctu, dott.ssa . Per_2
I compiti ed i poteri del curatore sono stati individuati in maniera dettagliata, con il duplice obiettivo di agevolare i genitori a recuperare ed eliminare le difficoltà relazionali che sono allo stato evidenti e allo stesso tempo fornire pieno sostegno e tutela al minore.
A tal proposito appare significativo evidenziare che:
- la figura dell'avv. è stata individuata in quanto si tratta di un soggetto esterno alla CP_2
famiglia, dunque assolutamente terzo e neutrale, che già conosce che ha ben Per_1
rappresentato nel corso del giudizio;
- il curatore dovrà assumere le decisioni più importanti nel caso in cui i genitori non riescano ad esprimere una volontà condivisa neppure con il supporto da quest'ultimo fornito. È stato infatti previsto che qualora dovranno essere assunte decisioni relative alla salute, al percorso scolastico ed alle attività ludiche il curatore dovrà convocare i genitori per favorire la condivisione della decisione. La principale finalità, infatti, è quella di far sì che le decisioni avvengano con il coinvolgimento di entrambi i genitori al di fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni. Nella denegata ipotesi in cui i genitori, malgrado la mediazione dell'avv. non riusciranno a raggiungere un accordo, la decisione verrà CP_2
presa dal curatore che nell'assumerla dovrà seguire il parere degli insegnanti (per quanto riguarda l'aspetto scolastico), del pediatra o dell'eventuale specialista (per quanto riguarda l'aspetto della salute) e di stesso per quanto riguarda l'aspetto ludico ricreativo;
Per_1
- entrambi i genitori stanno seguendo dei percorsi individuali di sostegno psicologico;
- il minore ha intrapreso una terapia ad orientamento psicoanalitico con sedute settimanali;
- il nucleo familiare continuerà ad essere seguito anche dai Servizi Sociali del Comune di
Osimo, al quale è stato attribuito un mandato di vigilanza, monitoraggio e supporto;
- proseguirà l'educativa domiciliare, che avverrà sia presso la residenza materna che presso la residenza paterna (un pomeriggio presso il padre ed un pomeriggio presso la madre).
- 6 - Sono dunque stati previsti plurime misure in favore del nucleo familiare che appaiono idonee a risolvere le difficoltà e a garantire l'equilibrata crescita di , proteggendolo dal Per_1
conflitto genitoriale.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite e di ctu, liquidate con separato decreto.
Si comunichi alle parti, all'avv. ed ai Servizi Sociali del Comune di Osimo. CP_2
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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