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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3679/2023
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3679/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 2.10.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al C.F._2 fascicolo telematico, dall'avv. Maria RIVIEZZI, c.f.: , presso C.F._3 il cui studio sono elettivamente domiciliati in Potenza, alla Via F. Baracca, n. 16;
- Opponenti -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al C.F._4 fascicolo telematico, dall'avv. Giuseppe PACE, c.f.: , presso il C.F._5 cui studio è elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Vescovado n. 34;
- Opposto -
* * * * * * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
1 Conclusioni: come da atti introduttivi e comparse conclusionali
* * * * * * * * * * *
FATTO
Il sig. e la sig.ra hanno proposto opposizione ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 617 c.p.c. avverso gli atti di precetto notificati ad entrambi in data 21.09.2023 dal sig. con intimazione del pagamento della somma di € 102.917,09 Controparte_1 in base alla sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza.
Gli opponenti, oltre ad eccepire la mancata indicazione della data di notifica della sentenza appena richiamata, hanno rilevato che la stessa decisione nemmeno poteva essere posta a fondamento dei precetti notificati in quanto superata dalla sentenza n.
305/2018 della Corte di Appello di Potenza, resa nel giudizio di gravame iscritto al n.
530/2007 R.G. proposto avverso la sentenza n. 250/2005 (non definitiva) e, appunto, rispetto alla sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza.
Hanno precisato, infatti, che la sentenza di appello avrebbe sostituito la decisione di primo grado, così da diventare il titolo esecutivo da porre a base degli atti di precetto notificati, previa apposizione della formula esecutiva.
Di conseguenza, hanno chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia degli atti di precetto a loro notificati, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.02.2024, il sig. ha Controparte_1 contestato le argomentazioni difensive dedotte dagli opponenti atteso che - a suo dire - sia la sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza, sia la sentenza n. 305/2018 della
Corte di Appello di Potenza sarebbero state regolarmente munite di formula esecutiva e notificate.
Gli atti di precetto, quindi, sarebbero perfettamente validi ed efficaci, anche perché la mancata indicazione in essi della data di notifica del titolo esecutivo sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi e, inoltre, risulterebbe provata la conoscenza della sentenza n. 305/2018 della Corte di
Appello da parte dei sig.ri e avendone essi stessi curato il deposito Pt_1 Parte_2 nel presente giudizio.
Ha chiesto di rigettare l'opposizione per infondatezza dei motivi ivi proposti con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di causa e al risarcimento in via equitativa ai sensi dell'art 96 c.p.c., comma 3.
2 Con il deposito della memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., parte opponente ha ribadito che la sentenza n. 305/2018 della Corte di Appello di Potenza non è indicata negli atti di precetto opposti che, invece, si fondano sulla sentenza di primo grado;
questa mancanza, del resto, non potrebbe essere superata dal deposito nel presente giudizio della citata sentenza di appello.
All'udienza del 16.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, l'opposto ha segnalato la sentenza n. 991/2024, emessa dal Tribunale di Potenza nel giudizio iscritto al n.
4841/2024 R.G., in quanto ritenuta - a suo dire - identica per petitum e causa petendi e riportante la condanna degli opponenti.
Il suddetto richiamo è stato contestato da parte opponente secondo cui si tratterebbe di vicende processuali non identiche.
Successivamente, all'udienza del 2.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto proposta dai sig.ri e è fondata Parte_1 Parte_2
e deve essere accolta.
Ai fini della definizione della presente controversia, in linea con le esigenze di celerità, speditezza ed economia processuale correlate allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, trova applicazione il principio della ragione più liquida che consente di decidere la causa attraverso la soluzione di una questione assorbente di più rapida disamina.
Come rilevato da parte opponente, nei precetti notificati dal sig. non Controparte_1 viene fatto alcun richiamo alla sentenza n. 305/2018 della Corte di Appello di Potenza, resa nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 250/2005 (non definitiva) e la sentenza definitiva n. 541/2006 del Tribunale di Potenza.
Gli atti di precetto, infatti, richiamano e si basano soltanto sulla sentenza n. 541/2006 e sulla relativa ordinanza di correzione.
Senza alcun dubbio sono fondate le argomentazioni difensive degli opponenti secondo cui l'odierna parte opposta avrebbe dovuto notificare gli atti di precetto sulla base della sentenza n. 305/2018 della Corte di Appello di Potenza e non sulla decisione di primo grado.
In effetti, ai fini dell'indicazione del titolo esecutivo nei precetti notificati dal creditore opposto, la sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza risulta sostituita dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 305/2018, pure se in quest'ultima vengono confermate le decisioni sottoposte a gravame.
3 Tale assunto, infatti, trova costante riscontro in giurisprudenza, anche nel caso di conferma in appello della sentenza di primo grado impugnata.
In una recente sentenza, a conferma di un orientamento consolidato, la Cassazione ha ribadito “che in "materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa
Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2018, n. 29021, Rv. 651659-01). "L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta" - si legge ancora nel testè citato arresto di questa Corte - "che, ove
l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez.
3, sent. n. 29021 del 2018, cit.). Ne consegue, quindi, che, "ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado", giacché, in questo caso, "l'esigenza di chiarezza del contenuto delle obbligazioni
a carico della parte soccombente è comunque soddisfatta in quanto contenuto primario del precetto a pena di nullità è l'indicazione del contenuto dell'obbligo risultante dal titolo" (cfr., ancora una volta in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 29021 del 2018, cit.)”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza 14 novembre 2022, n. 33443).
Dunque, anche rispetto alla presente vicenda, non vi è dubbio che l'opposto avrebbe dovuto predisporre e notificare gli atti di precetto nei confronti dei sig.ri e Pt_1
sulla base della sentenza di appello giacché quest'ultima, pur confermando la Parte_2 decisione di primo grado, si è sostituita ad essa.
In ultimo, con riferimento alla sentenza n. 991/2024 del Tribunale di Potenza, richiamata e prodotta in giudizio da parte opposta, non si ravvisa la sussistenza dello stesso petitum
4 e della stessa causa petendi, atteso che il giudizio in questione verte sull'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo dato dalla sentenza n.
305/2018 della Corte di Appello di Potenza.
Semmai, trattandosi di opposizione avverso precetti notificati appunto in base alla sentenza della Corte di Appello e per lo stesso importo, risulta evidente che parte opposta ha provveduto successivamente ad intimare nuovamente il pagamento della somma nei confronti dei sig.ri e rispetto ai precetti notificati precedentemente in Pt_1 Parte_2 virtù della sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza.
Per i motivi esposti, l'opposizione agli atti esecutivi va accolta con conseguente annullamento degli atti di precetto notificati agli opponenti in data 21.09.2023.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi (minimi per la fase istruttoria) di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000), del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi iscritta al n. R.G. 3679/2023, proposta dal sig.
e dalla sig.ra nei confronti del sig. , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dai sig.ri e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, annulla gli atti di precetto ad essi notificati in data 21.09.2023 dall'opposto;
2) Condanna il sig. al pagamento in favore di parte opponente delle Controparte_1 spese processuali liquidate in € 195,00 per spese ed in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Potenza, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3679/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 2.10.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al C.F._2 fascicolo telematico, dall'avv. Maria RIVIEZZI, c.f.: , presso C.F._3 il cui studio sono elettivamente domiciliati in Potenza, alla Via F. Baracca, n. 16;
- Opponenti -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al C.F._4 fascicolo telematico, dall'avv. Giuseppe PACE, c.f.: , presso il C.F._5 cui studio è elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Vescovado n. 34;
- Opposto -
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Oggetto: Opposizione a precetto;
1 Conclusioni: come da atti introduttivi e comparse conclusionali
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FATTO
Il sig. e la sig.ra hanno proposto opposizione ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 617 c.p.c. avverso gli atti di precetto notificati ad entrambi in data 21.09.2023 dal sig. con intimazione del pagamento della somma di € 102.917,09 Controparte_1 in base alla sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza.
Gli opponenti, oltre ad eccepire la mancata indicazione della data di notifica della sentenza appena richiamata, hanno rilevato che la stessa decisione nemmeno poteva essere posta a fondamento dei precetti notificati in quanto superata dalla sentenza n.
305/2018 della Corte di Appello di Potenza, resa nel giudizio di gravame iscritto al n.
530/2007 R.G. proposto avverso la sentenza n. 250/2005 (non definitiva) e, appunto, rispetto alla sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza.
Hanno precisato, infatti, che la sentenza di appello avrebbe sostituito la decisione di primo grado, così da diventare il titolo esecutivo da porre a base degli atti di precetto notificati, previa apposizione della formula esecutiva.
Di conseguenza, hanno chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia degli atti di precetto a loro notificati, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.02.2024, il sig. ha Controparte_1 contestato le argomentazioni difensive dedotte dagli opponenti atteso che - a suo dire - sia la sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza, sia la sentenza n. 305/2018 della
Corte di Appello di Potenza sarebbero state regolarmente munite di formula esecutiva e notificate.
Gli atti di precetto, quindi, sarebbero perfettamente validi ed efficaci, anche perché la mancata indicazione in essi della data di notifica del titolo esecutivo sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi e, inoltre, risulterebbe provata la conoscenza della sentenza n. 305/2018 della Corte di
Appello da parte dei sig.ri e avendone essi stessi curato il deposito Pt_1 Parte_2 nel presente giudizio.
Ha chiesto di rigettare l'opposizione per infondatezza dei motivi ivi proposti con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di causa e al risarcimento in via equitativa ai sensi dell'art 96 c.p.c., comma 3.
2 Con il deposito della memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., parte opponente ha ribadito che la sentenza n. 305/2018 della Corte di Appello di Potenza non è indicata negli atti di precetto opposti che, invece, si fondano sulla sentenza di primo grado;
questa mancanza, del resto, non potrebbe essere superata dal deposito nel presente giudizio della citata sentenza di appello.
All'udienza del 16.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, l'opposto ha segnalato la sentenza n. 991/2024, emessa dal Tribunale di Potenza nel giudizio iscritto al n.
4841/2024 R.G., in quanto ritenuta - a suo dire - identica per petitum e causa petendi e riportante la condanna degli opponenti.
Il suddetto richiamo è stato contestato da parte opponente secondo cui si tratterebbe di vicende processuali non identiche.
Successivamente, all'udienza del 2.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto proposta dai sig.ri e è fondata Parte_1 Parte_2
e deve essere accolta.
Ai fini della definizione della presente controversia, in linea con le esigenze di celerità, speditezza ed economia processuale correlate allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, trova applicazione il principio della ragione più liquida che consente di decidere la causa attraverso la soluzione di una questione assorbente di più rapida disamina.
Come rilevato da parte opponente, nei precetti notificati dal sig. non Controparte_1 viene fatto alcun richiamo alla sentenza n. 305/2018 della Corte di Appello di Potenza, resa nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 250/2005 (non definitiva) e la sentenza definitiva n. 541/2006 del Tribunale di Potenza.
Gli atti di precetto, infatti, richiamano e si basano soltanto sulla sentenza n. 541/2006 e sulla relativa ordinanza di correzione.
Senza alcun dubbio sono fondate le argomentazioni difensive degli opponenti secondo cui l'odierna parte opposta avrebbe dovuto notificare gli atti di precetto sulla base della sentenza n. 305/2018 della Corte di Appello di Potenza e non sulla decisione di primo grado.
In effetti, ai fini dell'indicazione del titolo esecutivo nei precetti notificati dal creditore opposto, la sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza risulta sostituita dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 305/2018, pure se in quest'ultima vengono confermate le decisioni sottoposte a gravame.
3 Tale assunto, infatti, trova costante riscontro in giurisprudenza, anche nel caso di conferma in appello della sentenza di primo grado impugnata.
In una recente sentenza, a conferma di un orientamento consolidato, la Cassazione ha ribadito “che in "materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa
Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2018, n. 29021, Rv. 651659-01). "L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta" - si legge ancora nel testè citato arresto di questa Corte - "che, ove
l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez.
3, sent. n. 29021 del 2018, cit.). Ne consegue, quindi, che, "ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado", giacché, in questo caso, "l'esigenza di chiarezza del contenuto delle obbligazioni
a carico della parte soccombente è comunque soddisfatta in quanto contenuto primario del precetto a pena di nullità è l'indicazione del contenuto dell'obbligo risultante dal titolo" (cfr., ancora una volta in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 29021 del 2018, cit.)”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza 14 novembre 2022, n. 33443).
Dunque, anche rispetto alla presente vicenda, non vi è dubbio che l'opposto avrebbe dovuto predisporre e notificare gli atti di precetto nei confronti dei sig.ri e Pt_1
sulla base della sentenza di appello giacché quest'ultima, pur confermando la Parte_2 decisione di primo grado, si è sostituita ad essa.
In ultimo, con riferimento alla sentenza n. 991/2024 del Tribunale di Potenza, richiamata e prodotta in giudizio da parte opposta, non si ravvisa la sussistenza dello stesso petitum
4 e della stessa causa petendi, atteso che il giudizio in questione verte sull'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo dato dalla sentenza n.
305/2018 della Corte di Appello di Potenza.
Semmai, trattandosi di opposizione avverso precetti notificati appunto in base alla sentenza della Corte di Appello e per lo stesso importo, risulta evidente che parte opposta ha provveduto successivamente ad intimare nuovamente il pagamento della somma nei confronti dei sig.ri e rispetto ai precetti notificati precedentemente in Pt_1 Parte_2 virtù della sentenza n. 541/2006 del Tribunale di Potenza.
Per i motivi esposti, l'opposizione agli atti esecutivi va accolta con conseguente annullamento degli atti di precetto notificati agli opponenti in data 21.09.2023.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi (minimi per la fase istruttoria) di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000), del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi iscritta al n. R.G. 3679/2023, proposta dal sig.
e dalla sig.ra nei confronti del sig. , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dai sig.ri e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, annulla gli atti di precetto ad essi notificati in data 21.09.2023 dall'opposto;
2) Condanna il sig. al pagamento in favore di parte opponente delle Controparte_1 spese processuali liquidate in € 195,00 per spese ed in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Potenza, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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