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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/06/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.12.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Maria Elena Lombardi opponente nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._1 con l'avv. Manuela Esposito convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3204/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 7/8.11.2023 in favore dell'arch. per il pagamento della somma di euro 18.500,00, oltre CP_1 interessi, quale corrispettivo per prestazioni professionali.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva che le fatture azionate in via Parte_1 monitoria erano state arbitrariamente emesse dall'arch. nei propri confronti CP_1 per prestazioni professionali alla stessa non addebitabili. La chiedeva in Parte_1 via preliminare che fosse rigettata l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito e in via principale che l'opposizione fosse accolta e che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse accertata e dichiarata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del convenuto opposto con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla da quantificarsi Parte_1 in via equitativa ex art. 1226 c.c., per aver dovuto instaurare il presente giudizio di opposizione.
Veniva dichiarata la contumacia del convenuto opposto, che veniva revocata stante la sua costituzione con comparsa 23.2.2024, con la quale chiedeva che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Rimesse in termini entrambe le parti per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., venivano depositate dalle parti le relative memorie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla merita accoglimento. Parte_1
Risulta documentalmente che la in data 7.5.2022 sottoscriveva con la Parte_1 signora due contratti di appalto privato aventi ad oggetto lavori di Controparte_2 manutenzione straordinaria per un importo di euro 253.000,00 e consistenti nella realizzazione di sette unità immobiliari con destinazione ad uso residenziale presso l'immobile sito a Milano in Via Plinio 22 (doc.
2-3 fascicolo convenuta opposta).
Risulta, sempre documentalmente, che al punto 9 dei suddetti contratti di appalto veniva pattuita la facoltà della committente di nominare un direttore dei lavori, che la signora
[...] ndividuava nella persona del convenuto opposto, incaricato anche di eseguire un CP_2 controllo sull'operato della società per conto della committente. Parte_1
L'assunto sostenuto dal convenuto opposto che la segnalata alla signora Parte_1 dallo stesso arch. , volendo accettare l'appalto del Controparte_2 CP_1 cantiere di Via Plinio 22, Milano, ma essendo “priva di una propria struttura tecnica per sostenere l'appalto proposto” avrebbe proposto “verbalmente all'arch. di coadiuvarlo in CP_1 tutte le attività tecniche ed economiche (volendo sfruttare bonus ristrutturazione con il credito d'imposta e lo sconto in fattura)” non ha trovato alcun riscontro probatorio. Lo stesso dicasi relativamente all'assunto sostenuto dal convenuto opposto che le parti avrebbero concordato sempre verbalmente un compenso di complessivi euro 18.500,00 a favore dell'arch. CP_1
“per tutta l'attività extra che lo stesso avrebbe dovuto fare per la nel corso dei Parte_1 lavori”.
Dall'esame dei contratti di appalto sottoscritti da con la signora Parte_1 [...] non si rinviene alcun impegno che avrebbe assunto l'opponente di eseguire CP_2
“attività tecniche” per l'ottenimento del bonus ristrutturazione con credito di imposta e sconto in fattura. Al contrario all'art. 11 di entrambi i menzionati contratti si legge espressamente “Il committente dichiara che sono stati già emanati tutti i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge vigente ed esonera l'appaltatore da ogni responsabilità in merito”.
Anche nei computi metrici allegati ai menzionati contratti d'appalto non si evince alcun onere assunto dalla di eseguire attività tecniche/amministrative per cui Parte_1 l'opponente avrebbe richiesto l'ausilio dell'arch. . CP_1
Né il convenuto opposto ha fornito la prova di aver predisposto su richiesta dell'opponente la documentazione necessaria per la presentazione della (realizzazione di rilievi, Pt_2 restituzione grafiche bidimensionali, elaborazioni 3D, pratiche comunali), non essendo stato prodotto alcun documento, alcun grafico, alcuna richiesta e/o permesso amministrativo per l'esecuzione di opere, ma soltanto una serie di comunicazioni via mail provenienti sempre ed unicamente dall'arch. , non sufficienti a dimostrare la sussistenza di un CP_1 rapporto contrattuale tra le parti sia per quanto concerne l'an che il quantum. Come alcun valore probatorio può essere riconosciuto ai grafici prodotti dal convenuto opposto (v. doc. 14), in quanto risultano essere stati predisposti dall'ing. , e alle Persona_1 tavole prodotte sub. 3, 8 e 15 (fascicolo convenuto opposto), che riguardano la progettazione degli arredi, dell'impianto elettrico, della disposizione piani e della cassa scale degli appartamenti di Via Plinio 22, Milano, che erano stati inviati dall'arch. alla CP_1 per la loro realizzazione. Parte_1
Il convenuto opposto non è riuscito a fornire la prova nel presente giudizio della asserita attività professionale eseguita in favore della quali rilievi, elaborazioni Parte_1 grafiche bidimensionali e 3D, pratiche comunali, indicate genericamente nelle fatture azionate in via monitoria.
Pertanto la richiesta di pagamento dell'importo di euro 18.500,00, ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, risulta del tutto priva di fondamento.
Ne consegue, quindi, stante l'infondatezza della pretesa creditoria, che l'opposizione proposta dalla deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da rigettare è la domanda formulata dall'opponente di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in quanto sfornita di prova.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3204/2023 emesso in data 7/8.11.2023 dal Tribunale di
Monza;
3) Condanna l'arch. al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 della somma di euro 145,50 per anticipazioni e della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.12.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Maria Elena Lombardi opponente nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._1 con l'avv. Manuela Esposito convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3204/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 7/8.11.2023 in favore dell'arch. per il pagamento della somma di euro 18.500,00, oltre CP_1 interessi, quale corrispettivo per prestazioni professionali.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva che le fatture azionate in via Parte_1 monitoria erano state arbitrariamente emesse dall'arch. nei propri confronti CP_1 per prestazioni professionali alla stessa non addebitabili. La chiedeva in Parte_1 via preliminare che fosse rigettata l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito e in via principale che l'opposizione fosse accolta e che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse accertata e dichiarata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del convenuto opposto con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla da quantificarsi Parte_1 in via equitativa ex art. 1226 c.c., per aver dovuto instaurare il presente giudizio di opposizione.
Veniva dichiarata la contumacia del convenuto opposto, che veniva revocata stante la sua costituzione con comparsa 23.2.2024, con la quale chiedeva che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Rimesse in termini entrambe le parti per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., venivano depositate dalle parti le relative memorie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla merita accoglimento. Parte_1
Risulta documentalmente che la in data 7.5.2022 sottoscriveva con la Parte_1 signora due contratti di appalto privato aventi ad oggetto lavori di Controparte_2 manutenzione straordinaria per un importo di euro 253.000,00 e consistenti nella realizzazione di sette unità immobiliari con destinazione ad uso residenziale presso l'immobile sito a Milano in Via Plinio 22 (doc.
2-3 fascicolo convenuta opposta).
Risulta, sempre documentalmente, che al punto 9 dei suddetti contratti di appalto veniva pattuita la facoltà della committente di nominare un direttore dei lavori, che la signora
[...] ndividuava nella persona del convenuto opposto, incaricato anche di eseguire un CP_2 controllo sull'operato della società per conto della committente. Parte_1
L'assunto sostenuto dal convenuto opposto che la segnalata alla signora Parte_1 dallo stesso arch. , volendo accettare l'appalto del Controparte_2 CP_1 cantiere di Via Plinio 22, Milano, ma essendo “priva di una propria struttura tecnica per sostenere l'appalto proposto” avrebbe proposto “verbalmente all'arch. di coadiuvarlo in CP_1 tutte le attività tecniche ed economiche (volendo sfruttare bonus ristrutturazione con il credito d'imposta e lo sconto in fattura)” non ha trovato alcun riscontro probatorio. Lo stesso dicasi relativamente all'assunto sostenuto dal convenuto opposto che le parti avrebbero concordato sempre verbalmente un compenso di complessivi euro 18.500,00 a favore dell'arch. CP_1
“per tutta l'attività extra che lo stesso avrebbe dovuto fare per la nel corso dei Parte_1 lavori”.
Dall'esame dei contratti di appalto sottoscritti da con la signora Parte_1 [...] non si rinviene alcun impegno che avrebbe assunto l'opponente di eseguire CP_2
“attività tecniche” per l'ottenimento del bonus ristrutturazione con credito di imposta e sconto in fattura. Al contrario all'art. 11 di entrambi i menzionati contratti si legge espressamente “Il committente dichiara che sono stati già emanati tutti i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge vigente ed esonera l'appaltatore da ogni responsabilità in merito”.
Anche nei computi metrici allegati ai menzionati contratti d'appalto non si evince alcun onere assunto dalla di eseguire attività tecniche/amministrative per cui Parte_1 l'opponente avrebbe richiesto l'ausilio dell'arch. . CP_1
Né il convenuto opposto ha fornito la prova di aver predisposto su richiesta dell'opponente la documentazione necessaria per la presentazione della (realizzazione di rilievi, Pt_2 restituzione grafiche bidimensionali, elaborazioni 3D, pratiche comunali), non essendo stato prodotto alcun documento, alcun grafico, alcuna richiesta e/o permesso amministrativo per l'esecuzione di opere, ma soltanto una serie di comunicazioni via mail provenienti sempre ed unicamente dall'arch. , non sufficienti a dimostrare la sussistenza di un CP_1 rapporto contrattuale tra le parti sia per quanto concerne l'an che il quantum. Come alcun valore probatorio può essere riconosciuto ai grafici prodotti dal convenuto opposto (v. doc. 14), in quanto risultano essere stati predisposti dall'ing. , e alle Persona_1 tavole prodotte sub. 3, 8 e 15 (fascicolo convenuto opposto), che riguardano la progettazione degli arredi, dell'impianto elettrico, della disposizione piani e della cassa scale degli appartamenti di Via Plinio 22, Milano, che erano stati inviati dall'arch. alla CP_1 per la loro realizzazione. Parte_1
Il convenuto opposto non è riuscito a fornire la prova nel presente giudizio della asserita attività professionale eseguita in favore della quali rilievi, elaborazioni Parte_1 grafiche bidimensionali e 3D, pratiche comunali, indicate genericamente nelle fatture azionate in via monitoria.
Pertanto la richiesta di pagamento dell'importo di euro 18.500,00, ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, risulta del tutto priva di fondamento.
Ne consegue, quindi, stante l'infondatezza della pretesa creditoria, che l'opposizione proposta dalla deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da rigettare è la domanda formulata dall'opponente di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in quanto sfornita di prova.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3204/2023 emesso in data 7/8.11.2023 dal Tribunale di
Monza;
3) Condanna l'arch. al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 della somma di euro 145,50 per anticipazioni e della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia