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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 3.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 3337/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Giampaolo D'Arcangelo, come da procura in Parte_1 atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12112/2024 pubblicata il 28.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2024 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di avere ottenuto, con decreto di omologa del 28.11.2023, il Parte_1 riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con CP_ decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
di avere notificato detto decreto all' il
13.12.2023, seguito il 9.1.2024 dall'inoltro della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione della prestazione;
che, ciononostante, l' aveva omessa di procedere CP_2 all'erogazione del trattamento nel successivo termine di 120 giorni.
1 Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei maturati e CP_2
maturandi, oltre interessi e rivalutazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo gli uffici amministrativi dell'Ente provveduto, in data 3.7.2024, alla comunicazione di avvenuta liquidazione della prestazione e, in data 22.7.2024, al pagamento della prestazione e degli importi arretrati.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava la cessazione della materia del
CP_ contendere;
compensava per la metà le spese di lite e condannava l' al pagamento della restante metà, liquidata in € 700,00, con distrazione.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando la violazione del D.M. n. Parte_1
55/2014 e successive modifiche, nella quale sarebbe incorso il giudice di primo grado, procedendo a una liquidazione delle spese legali al di sotto dei minimi legali, senza motivare tale decisione.
Al riguardo ha osservato come, ai fini della determinazione del valore della causa, si debba fare riferimento allo scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00, e che, pertanto, il compenso previsto, esclusa la fase istruttoria, sarebbe stato di € 1.775,00. CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da quantificarsi nella somma di € 1.775,00, con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado, oltre accessori, da distrarsi. CP_ Si è costituito tardivamente in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3.6.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
CP_ 2.1. Nella specie, il Tribunale ha correttamente individuato la parte soccombente nell' che ha condannato al pagamento della metà delle spese di lite, liquidata in € 700,00, compensando la restante metà con la seguente motivazione: per “l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della prestazione da parte dell'ente”, nonché per “la condotta dell' che ha provveduto al pagamento nelle more del CP_1 giudizio”.
Parte appellante ha lamentato esclusivamente che la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado è inferiore ai minimi tariffari, in violazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, ma non ha censurato la parziale compensazione delle spese di lite effettuata dal
Tribunale.
2.2. Ebbene, rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13,
2 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori dell'appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei da corrispondere), i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia, €
465,00; fase introduttiva del giudizio, € 389,00; fase istruttoria, € 832,00; fase decisoria, € 1.011,00.
Tanto chiarito, è necessario valutare se sia possibile o meno derogare i minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n.
55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815;
Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, primo comma, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in
3 questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne consegue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai
Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffari, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa
4 base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del D.M. citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti.
Ne consegue che i compensi per l'attività difensiva svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati nella misura minima richiesta da parte appellante, pari complessivamente a
€ 1.775,00 (per la fase di studio della controversia, € 442,50; per la fase introduttiva del giudizio, €
370,00; per la fase decisoria, euro 962,50), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria, comunque non richiesta da parte appellante.
3. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata,
CP_ che per il resto si conferma, l' va condannato al rimborso delle spese di lite del primo grado nella misura della metà, liquidata in € 887,50, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giampaolo D'Arcangelo, che si è dichiarato antistatario.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
5 A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 700,00 – intero € 1.400,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 887,50 (intero € 1.775,00) (Cass.
Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio nella misura della metà, liquidata in € 887,50 (in luogo della minor somma determinata dal
Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 3.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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