TRIB
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 24.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 1075/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], residente a [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Guerra (C.F. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo in Misano Adriatico (RN), via Nino Bixio n.2, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1 attrice
Contro
C.F. P.I ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in C.so Como n.17, 20154 MILANO, PEC
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Carli, elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio sito in Bologna, via Santo Stefano 42, PEC: Email_3 giusta procura in atti;
convenuta
DOTT. (C.F. - P. IVA , nato a [...] il CP_2 C.F._3 P.IVA_3
24.09.1959 con studio in Rimini Via Flaminia 229/N, in qualità Custode giudiziario delle quote sociali della
(P.I. ), sottoposte a sequestro preventivo penale nominato Parte_2 P.IVA_4 con provvedimento del GIP presso il Tribunale di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Morri del Foro di Rimini (C.F. ) PEC: C.F._4 Email_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini 47923, Via Macanno 38/N, giusta procura in atti;
convenuto
pagina 1 di 5 (C.F. ) residente in [...] – 48015 Cervia CP_3 C.F._5
(RA)
Convenuto contumace
; Controparte_4
Convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 24.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
La sig.ra ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “Dichiarato totale responsabile dell'incidente de quo per non avere rispettato il CP_3 segnale di STOP causando la caduta della signora voglia l'On. le Tribunale adito, condannare lo stesso Parte_1
in solido con la società. “ e con compagnia al CP_3 Parte_2 Parte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, danni da quantificarsi in base alle risultanze processuali, come meglio specificato in parte narrativa o in quelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al saldo. Con vittoria di spese di causa da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non avendo riscosso acconti”.
A riguardo l'attrice ha riferito che in data 28.02.2023 mentre era alla guida della sua bicicletta è stata coinvolta in un sinistro stradale con un'auto FIAT 500 di titolarità della società Trasporti servizi srl che, omettendo di osservare il segnale di STOP, la ha colpita causandole delle gravi lesioni. Ha, infine, esposto la sig.ra che a causa del sinistro le sono derivati dei postumi invalidanti, accertati a Parte_1 mezzo di perizia medica, che incidono negativamente sia sulla sua capacità lavorativa che sulle sue abitudini di vita.
Si è costituita in giudizio la quale ha, in primo luogo, eccepito la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva di in quanto, all'epoca dell'asserito incidente, il veicolo FIAT 500 Parte_2 tg. GA853ND non era di proprietà della bensì era intestato al sig. Parte_3 [...]
In seguito, e sempre in via preliminare ha eccepito la improcedibilità della domanda per CP_4 mancata chiamata in giudizio del titolare del veicolo dal quale è originato il danno. Nel merito l'ente ha contestato la dinamica dei fatti così come ricostruita da parte attrice e in ordine alla richiesta risarcitoria ne ha escluso la prova, oltre alla natura sproporzionata. pagina 2 di 5 Da ultimo, si è costituito in giudizio il Dott. il quale ha, preliminarmente, eccepito il suo CP_2 difetto di legittimazione passiva, essendo custode Giudiziario delle sole quote sottoposte a sequestro preventivo penale, della società non rivestendo anche la carica di legale Parte_2 rappresentante pro tempore della società le cui quote sono sottoposte a sequestro preventivo penale.
In punto di diritto il Dott. ha evidenziato che ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., il CP_2 provvedimento di sequestro giudiziario e la nomina del custode non privano il contribuente della sua legittimazione processuale, con conseguente esclusione della legittimazione processuale del custode.
Pertanto, ha sottolineato il convenuto legittimato passivo sarebbe il sig. , ossia il legale CP_5 rappresentante della società.
Sotto il profilo della dinamica processuale, con decreto del 19.07.2024 il Giudice ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. , in qualità di titolare del veicolo Controparte_4 coinvolto nel sinistro. All'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice ha, preliminarmente, invitato le stesse a prendere posizione in ordine alle questioni di rito. L'Avv. Morri ha chiesto la estromissione dal presente giudizio con condanna dell'attore alle spese e l'Avv. Guerra non si è opposto alla domanda di estromissione ma in ordine alle spese di lite ne ha chiesto la compensazione. Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti in ordine alla estromissione e previa rinuncia al termine per note conclusive, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DOTT. CP_2
In termini generali, appare opportuno premettere che la legittimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso
(Cass. n. 14468/2008).
In punto di diritto giova evidenziare che l'art. 108 c.p.c. prevede che se “il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione.
Questa è disposta dal giudice con ordinanza;
ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso”. L'estromissione, pertanto, si sostanzia nell'uscita dal processo di una parte originaria o successivamente chiamata o intervenuta e si ricollega al rilievo del difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa, di solito il difetto di legittimazione della parte stessa. pagina 3 di 5 Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (Cassazione civile, sez. II, 28.06.2023, n. 18509).
Con riferimento all'ambito di applicazione dell'istituto in questione, ritiene il presente Tribunale di aderire alla tesi secondo la quale l'istituto della estromissione ha portata generale, non limitata alle ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore che hanno dunque carattere meramente esemplificativo. Le ipotesi previste dagli artt. 108, 109 e 111 sono ascrivibili alla categoria dell'estromissione “propria”, caratterizzate, dalla sopravvenuta carenza di legittimazione, che si contrappone alle fattispecie di estromissione “impropria”, determinate da una originaria carenza della stessa.
Orbene nel caso di specie dall'esame degli atti allegati emerge che il Dott. pur rivestendo la CP_2 qualifica di custode e amministratore giudiziario delle quote della società , è soggetto Parte_2 privo della legale rappresentanza. Dall'esame della visura depositata, infatti, risulta che amministratore e, pertanto legale rappresentate della stessa, è il sig. . Parte_4
Tanto precisato e decidendo con sentenza parziale diretta a risolvere solo la questione preliminare affrontata, si provvede con la reiezione delle domande svolte nei confronti del Dott. in ragione CP_2 della rilevata e non contestata carenza di legittimazione passiva e si dispone la sua estromissione dal presente giudizio ex art 108 c.p.c., stante la non opposizione al riguardo delle altre parti in causa.
SULLE SPESE DI LITE
Attesa la soccombenza nel rapporto con il Dott. parte attrice deve essere, pertanto, CP_2 condannata alla refusione, in favore dello stesso, delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, con applicazione dei relativi parametri alla sola fase di studio e introduttiva, rimettendosi la causa in istruttoria per il proseguimento del giudizio e l'esame del merito come da separata ordinanza. Si precisa che viene fatta applicazione dei mini tariffari tabellarmente previsti stante la non complessità della questione esaminata e la non opposizione alla estromissione della stessa parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, pronunciando sulla domanda proposta nei confronti del Dott. ogni altra CP_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara il difetto di legittimazione passiva del sig. rispetto alla domanda CP_2 proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, ne dispone la estromissione dal presente Parte_1 giudizio;
➢ Condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. delle spese Parte_1 CP_2
pagina 4 di 5 processuali che liquida in complessivi euro 1.453,00 oltre accessori come per legge;
➢ Con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria per la decisione in ordine alle restanti domande.
Si comunichi.
Rimini, 25 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 24.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 1075/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], residente a [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Guerra (C.F. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo in Misano Adriatico (RN), via Nino Bixio n.2, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1 attrice
Contro
C.F. P.I ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in C.so Como n.17, 20154 MILANO, PEC
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Carli, elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio sito in Bologna, via Santo Stefano 42, PEC: Email_3 giusta procura in atti;
convenuta
DOTT. (C.F. - P. IVA , nato a [...] il CP_2 C.F._3 P.IVA_3
24.09.1959 con studio in Rimini Via Flaminia 229/N, in qualità Custode giudiziario delle quote sociali della
(P.I. ), sottoposte a sequestro preventivo penale nominato Parte_2 P.IVA_4 con provvedimento del GIP presso il Tribunale di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Morri del Foro di Rimini (C.F. ) PEC: C.F._4 Email_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini 47923, Via Macanno 38/N, giusta procura in atti;
convenuto
pagina 1 di 5 (C.F. ) residente in [...] – 48015 Cervia CP_3 C.F._5
(RA)
Convenuto contumace
; Controparte_4
Convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 24.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
La sig.ra ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “Dichiarato totale responsabile dell'incidente de quo per non avere rispettato il CP_3 segnale di STOP causando la caduta della signora voglia l'On. le Tribunale adito, condannare lo stesso Parte_1
in solido con la società. “ e con compagnia al CP_3 Parte_2 Parte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, danni da quantificarsi in base alle risultanze processuali, come meglio specificato in parte narrativa o in quelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al saldo. Con vittoria di spese di causa da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non avendo riscosso acconti”.
A riguardo l'attrice ha riferito che in data 28.02.2023 mentre era alla guida della sua bicicletta è stata coinvolta in un sinistro stradale con un'auto FIAT 500 di titolarità della società Trasporti servizi srl che, omettendo di osservare il segnale di STOP, la ha colpita causandole delle gravi lesioni. Ha, infine, esposto la sig.ra che a causa del sinistro le sono derivati dei postumi invalidanti, accertati a Parte_1 mezzo di perizia medica, che incidono negativamente sia sulla sua capacità lavorativa che sulle sue abitudini di vita.
Si è costituita in giudizio la quale ha, in primo luogo, eccepito la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva di in quanto, all'epoca dell'asserito incidente, il veicolo FIAT 500 Parte_2 tg. GA853ND non era di proprietà della bensì era intestato al sig. Parte_3 [...]
In seguito, e sempre in via preliminare ha eccepito la improcedibilità della domanda per CP_4 mancata chiamata in giudizio del titolare del veicolo dal quale è originato il danno. Nel merito l'ente ha contestato la dinamica dei fatti così come ricostruita da parte attrice e in ordine alla richiesta risarcitoria ne ha escluso la prova, oltre alla natura sproporzionata. pagina 2 di 5 Da ultimo, si è costituito in giudizio il Dott. il quale ha, preliminarmente, eccepito il suo CP_2 difetto di legittimazione passiva, essendo custode Giudiziario delle sole quote sottoposte a sequestro preventivo penale, della società non rivestendo anche la carica di legale Parte_2 rappresentante pro tempore della società le cui quote sono sottoposte a sequestro preventivo penale.
In punto di diritto il Dott. ha evidenziato che ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., il CP_2 provvedimento di sequestro giudiziario e la nomina del custode non privano il contribuente della sua legittimazione processuale, con conseguente esclusione della legittimazione processuale del custode.
Pertanto, ha sottolineato il convenuto legittimato passivo sarebbe il sig. , ossia il legale CP_5 rappresentante della società.
Sotto il profilo della dinamica processuale, con decreto del 19.07.2024 il Giudice ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. , in qualità di titolare del veicolo Controparte_4 coinvolto nel sinistro. All'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice ha, preliminarmente, invitato le stesse a prendere posizione in ordine alle questioni di rito. L'Avv. Morri ha chiesto la estromissione dal presente giudizio con condanna dell'attore alle spese e l'Avv. Guerra non si è opposto alla domanda di estromissione ma in ordine alle spese di lite ne ha chiesto la compensazione. Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti in ordine alla estromissione e previa rinuncia al termine per note conclusive, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DOTT. CP_2
In termini generali, appare opportuno premettere che la legittimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso
(Cass. n. 14468/2008).
In punto di diritto giova evidenziare che l'art. 108 c.p.c. prevede che se “il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione.
Questa è disposta dal giudice con ordinanza;
ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso”. L'estromissione, pertanto, si sostanzia nell'uscita dal processo di una parte originaria o successivamente chiamata o intervenuta e si ricollega al rilievo del difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa, di solito il difetto di legittimazione della parte stessa. pagina 3 di 5 Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (Cassazione civile, sez. II, 28.06.2023, n. 18509).
Con riferimento all'ambito di applicazione dell'istituto in questione, ritiene il presente Tribunale di aderire alla tesi secondo la quale l'istituto della estromissione ha portata generale, non limitata alle ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore che hanno dunque carattere meramente esemplificativo. Le ipotesi previste dagli artt. 108, 109 e 111 sono ascrivibili alla categoria dell'estromissione “propria”, caratterizzate, dalla sopravvenuta carenza di legittimazione, che si contrappone alle fattispecie di estromissione “impropria”, determinate da una originaria carenza della stessa.
Orbene nel caso di specie dall'esame degli atti allegati emerge che il Dott. pur rivestendo la CP_2 qualifica di custode e amministratore giudiziario delle quote della società , è soggetto Parte_2 privo della legale rappresentanza. Dall'esame della visura depositata, infatti, risulta che amministratore e, pertanto legale rappresentate della stessa, è il sig. . Parte_4
Tanto precisato e decidendo con sentenza parziale diretta a risolvere solo la questione preliminare affrontata, si provvede con la reiezione delle domande svolte nei confronti del Dott. in ragione CP_2 della rilevata e non contestata carenza di legittimazione passiva e si dispone la sua estromissione dal presente giudizio ex art 108 c.p.c., stante la non opposizione al riguardo delle altre parti in causa.
SULLE SPESE DI LITE
Attesa la soccombenza nel rapporto con il Dott. parte attrice deve essere, pertanto, CP_2 condannata alla refusione, in favore dello stesso, delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, con applicazione dei relativi parametri alla sola fase di studio e introduttiva, rimettendosi la causa in istruttoria per il proseguimento del giudizio e l'esame del merito come da separata ordinanza. Si precisa che viene fatta applicazione dei mini tariffari tabellarmente previsti stante la non complessità della questione esaminata e la non opposizione alla estromissione della stessa parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, pronunciando sulla domanda proposta nei confronti del Dott. ogni altra CP_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara il difetto di legittimazione passiva del sig. rispetto alla domanda CP_2 proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, ne dispone la estromissione dal presente Parte_1 giudizio;
➢ Condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. delle spese Parte_1 CP_2
pagina 4 di 5 processuali che liquida in complessivi euro 1.453,00 oltre accessori come per legge;
➢ Con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria per la decisione in ordine alle restanti domande.
Si comunichi.
Rimini, 25 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5