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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6474 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. Silvia Di Matteo Presidente estensore,
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere,
Dott. Renato Castaldo Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3969 del 2016 Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza ex art. 281 sexies c.p.c. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 1137/2015
e vertente tra
Parte_1
[...]
Parte_2
[...]
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. BEATRICE GIOVANNI appellante
e ORA Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTI
[...]
TI appellata
e
[...]
Controparte_3
[..
FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del
7/12/2022;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma
15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza In senso tecnico- giuridico) di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a
Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, 06/11/2025
Il presidente est.
(dott.ssa Silvia Di Matteo)