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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 662/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANICHINI GIOVANNI ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARTINI ROBERTO ( C.F._2 appellata
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 appellato contumace
Conclusioni: per «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello, previa reiezione dell'appello incidentale e della richiesta di CTU avanzata da tenuto presente quanto dichiarato Controparte_1 nelle note scritte per l'udienza del 24 ottobre 2023 e che il conto è tuttora aperto, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, riformare parzialmente la sentenza n. 938/2022 pronunciata dal GOT
[...] del Tribunale di Siena dott. Bonifacio Rossi, pubblicata l'8/11/22 e per
l'effetto accertare e dichiarare che i contratti oggetto di causa non sono viziati da anatocismo e che pertanto il saldo complessivo a debito della soc.
[...] alla data del 30 settembre 2013 ammontava ad € Controparte_1
146.626,38 (centoquarantaseimilaseicentoventisei/38) anziché ad €
29.029,43 (ventinovemilaventinove/43).
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio»;
per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Firenze, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello presentato da avverso la sentenza n. 938/2022 del Parte_1
Tribunale di Siena, siccome infondato in fatto e in diritto.
In accoglimento del presente appello incidentale, Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, preso atto della documentazione bancaria utilizzata per la redazione della CTU (versata in atti solo dopo il deposito della sentenza) e della rideterminazione dei saldi dei conti correnti n. 7098.47 e n. 8556.26 alla data del 30/9/2013, così come effettuata dal Giudice di prime cure, in parziale riforma della sentenza n.
938/2022 del Tribunale di Siena, condannare la alla Controparte_3 restituzione in favore de della somma Controparte_1 complessiva di € 175.932,72 (pari ad € 49.210,30 + € 126.722,42, come risultante dalla CTU), oltre interessi legali dal 30/9/2013 al saldo effettivo.
Voglia altresì, per quanto non oggetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di causa».
pag. 2/19 Rilevato Contr (nel prosieguo ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 938 del 2022 del Tribunale di Siena, con la quale sono state accolte delle domande – proposte da Controparte_1
(nel prosieguo e da (suo legale CP_1 Controparte_2 rappresentante) con riferimento ai conti correnti n. 7098.47 e n. 8556.26 intrattenuti tra le parti – di accertamento dell'illegittimità di addebiti per anatocismo, commissione di massimo scoperto (c.m.s.), interessi passivi e di accredito di quelli attivi, per euro 175.932,72. Di conseguenza, sono stati rideterminati i saldi dei medesimi conti, alla data del 30 settembre 2013, in complessivi euro 29.029,43 a debito della correntista. Il giudice di prime cure ha invece respinto la domanda di accertamento dell'usurarietà degli addebiti, sempre con riferimento a entrambi i conti.
Il Tribunale, per quanto ancora di interesse, ha preliminarmente rilevato che il conto n. 7098.47 era stato aperto il 10 marzo 2008 come conto Contr ordinario e che il documento negoziale prodotto in giudizio da prevedeva «a favore del cliente correntista un tasso di interesse creditori dello
0,050% con applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi ed un tasso di interesse debitori del 9,500% (TAE del 9,843%) per “sconfinamento
Sbf”, ed un tasso del 14,650% per “sconfinamenti e/o scoperti”, sempre in applicazione di capitalizzazione trimestrale;
prevedeva, inoltre, a carico del cliente, l'addebito di una commissione di massimo scoperto pari allo 0,75% e al 1,250% in caso di sconfinamento. Prevedeva, altresì, spese per la tenuta del conto (euro 15,00 a trimestre), spese forfettarie per la chiusura del conto
(euro 15,00) e altre spese contabili e per le comunicazioni (pattuite)». In relazione a tale conto le parti avevano stipulato un'apertura di credito fino a euro 350.000,00 per il periodo compreso tra il 17 marzo 2009 e il 1° luglio
2009.
Quanto al conto corrente n. 8556.26, aperto il 3 settembre 2009, il Contr relativo documento contrattuale – parimenti depositato da – «prevedeva pag. 3/19 a favore del cliente un tasso di interesse creditori pari allo 0,020% con applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed un tasso di interesse debitori del 7,650% (TAE 7,872%) per “sconfinamento Sbf”, ed un tasso per sconfinamento del 12,450%, sempre in applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
prevedeva, altresì, a carico del cliente, l'addebito di una commissione istruttoria trimestrale urgente per scaglioni, valute sui versamenti, spese per tenuta del conto, spese forfettarie trimestrali di chiusura del conto ed altre spese per comunicazioni (pattuite).
Le competenze trimestrali su tale conto venivano poi “girate in addebito” sul conto precedente n. 7098.47».
Il Tribunale ha poi ritenuto illegittimo l'anatocismo trimestrale degli interessi relativamente a entrambi i rapporti.
A tal proposito, in primo luogo, ha considerato che: l'art. 1283 c.c.
«limita la possibilità di esercitare l'anatocismo solo e tassativamente nelle ipotesi in cui ricorra una domanda giudiziale o, in alternativa, sussista una specifica convenzione che sia posteriore allo scadere degli interessi, ed in ogni caso sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi»; inoltre, il medesimo articolo «pone un divieto generale di anatocismo valevole erga omnes, come tale non derogabile dai regolamenti o dalle direttive amministrative, […] predisposte dall'A.B.I. ed avallate dalla Banca d'Italia»; pertanto, la normativa applicabile «è quella desumibile dal combinato disposto dell'art. 120, comma 2°, del T.U.B., introdotto dall'art. 25 del
Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 342, e delle disposizioni del C.I.C.R. del
9 febbraio 2000, ma limitatamente a quelle dirette ad integrare la disciplina codicistica»; in conseguenza solo nelle predette «ipotesi eccezionali» previste dal medesimo art. 1283 c.c. tale capitalizzazione sarebbe stata ammissibile e, quindi, nel caso in esame, risultava illegittima.
In secondo luogo, ha considerato che la pattuizione della capitalizzazione trimestrale contenuta nei contratti non «fosse dotata della pag. 4/19 specifica approvazione scritta da parte della società cliente».
Parimenti ha ritenuto illegittimi gli addebiti per c.m.s., per violazione della legge n. 2 del 2009, in quanto «la validità dell'apertura di credito era
[…] limitata espressamente fino alla data del 1° luglio 2009 (vale a dire per soli tre mesi e 15 giorni)» e quindi «tale commissione avrebbe dovuto essere rapportata e limitata alla prefissata durata e non suscettibile di alcuna capitalizzazione trimestrale».
Ha poi ritenuto che il superamento del tasso-soglia da parte del tasso effettivo globale (t.e.g.) andasse qualificato come “usura sopravvenuta”, come tale irrilevante.
Ha quindi aderito alla seconda ipotesi di ricalcolo del c.t.u., elaborata
«senza tenere conto di alcuna capitalizzazione degli interessi e senza tenere conto di nessuna commissione di massimo scoperto o di provvigioni sul fido, computando i tassi creditori e debitori ex art. 117 del T.U.B., avuto riguardo alla data di ogni singola operazione»; di conseguenza, il saldo del conto n.
8556.26, che al 30 settembre 2013 risultava pari a euro -60.332,60, a debito della correntista, è stato rideterminato, alla stessa data, in euro -11.122,30, sempre a suo debito (riaccreditando euro 49.210,30); il saldo del conto n.
7098.47, che alla predetta data del 30 settembre 2013 era pari a euro -
144.629,55, anch'esso a debito della correntista, è stato rideterminato alla stessa data in euro -17.907,13, sempre a suo debito (riaccreditando euro
126.722,42). Ha quindi ritenuto che «il complessivo saldo debitore della società attrice» ammontasse alla somma dei due saldi negativi, e che fosse quindi pari a euro -29.029,43.
Ha poi rigettato la domanda di compensazione avanzata da CP_1
«tra quanto preteso in eccesso dalla sulla base dei saldi contabili dei Pt_1 due conti correnti e quanto è risultato come ad essa dovuto in esito all'accertamento di consulenza», considerando che «non è dato di conoscere se ed in quale misura la società attrice ha pagato all'Istituto di credito i saldi pag. 5/19 passivi finali dei due conti correnti».
Per la stessa ragione ha inoltre rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla stessa attrice.
Contr Le spese di lite e quelle di c.t.u. sono state poste a carico di in applicazione del principio di soccombenza.
Contr L'appello proposto da è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto illegittimi gli addebiti per anatocismo con riferimento a entrambi i conti.
2. con il secondo si lamenta che il Tribunale abbia rideterminato il saldo dei conti aderendo alla seconda ipotesi di ricalcolo del c.t.u., invece che alla prima.
Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, affidato a un solo motivo, con il quale lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda di Contr condanna di alla restituzione degli importi addebitati e non dovuti. non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – e precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 7 agosto.
Considerato
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_2
non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocatovi.
[...]
Va inoltre rilevato che il medesimo, in proprio, è privo di legittimazione attiva nel processo, non avendo nemmeno allegato in base a quale titolo abbia proposto le domande di riaccertamento dei saldi di conti intestati a un pag. 6/19 soggetto giuridico differente, ossia che è una società a CP_1 responsabilità limitata di cui egli è il rappresentante legale. Tale difetto di legittimazione è stato sostanzialmente assunto per implicito anche dalla sentenza gravata, che, pur non statuendo espressamente sul punto, ha comunque accertato, nel dispositivo, unicamente la misura del «saldo complessivo a debito della società attrice , CP_1 Controparte_1 stante l'estraneità a tale rapporto del predetto personalmente. CP_2
Contr
2. Con il primo motivo dell'appello principale contesta che il
Tribunale abbia ritenuto illegittimi gli addebiti per anatocismo con riferimento a entrambi i conti. Sostiene a tal proposto che l'applicazione di detta voce di costo sarebbe avvenuta nel rispetto della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, in quanto «i rapporti di dare ed avere relativi ai conti oggetto di analisi, sia con saldo debitore o creditore, venivano regolati con identica periodicità», come emergerebbe sia dagli estratti conto, sia dai documenti negoziali, nella parte contenente le “Clausole contrattuali che regolano il servizio”. Sostiene inoltre che il Tribunale abbia erroneamente fatto riferimento alla legge n. 147 del 2013, al decreto-legge n. 91 del 2014 e all'art. 17-bis del decreto-legge n. 49 del 2016, trattandosi di disposizioni entrate in vigore successivamente alla chiusura dei conti. Di conseguenza avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di «compensazione [… di] quanto risulterà dovuto dalla comparente con quanto risulterà dovuto dall'attrice al termine del presente giudizio» in base agli importi indicati dal c.t.u. nella prima ipotesi di ricalcolo del saldo.
Con il secondo motivo d'appello principale – da trattare congiuntamente Contr al primo, stante l'intima connessione delle censure – contesta che il
Tribunale abbia accolto la domanda di , rideterminando «il saldo CP_1 complessivo a debito della società attrice […] dei conti correnti intercorsi» tra le parti, alla data del 30 settembre 2013, in euro 29.029,43. Lamenta che l'adesione alla seconda ipotesi di ricalcolo del c.t.u., elaborata «senza alcuna capitalizzazione degli interessi e nessuna commissione, computando i tassi pag. 7/19 creditori e debitori ex art. 117 del TUB” appare ingiusta e contraria alle risultanze contrattuali». Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare corretta la prima ipotesi di ricalcolo dei saldi – elaborata considerando le condizioni contrattualmente previste – e, in conseguenza, relativamente al conto n. 8556.26, avrebbe dovuto riaccreditare euro
14.908,31 e, su quello n. 7098.47, euro 43.427,46. Pertanto, il complessivo riaccredito a favore della correntista avrebbe dovuto limitarsi a euro
58.335,77 e il complessivo saldo dei due rapporti, sempre a debito della stessa correntista, avrebbe dovuto essere rideterminato in euro -146.626,38 al 30 settembre 2013.
I motivi, unitamente trattati, sono fondati nei limiti che seguono.
Contr Va anzitutto considerato che il Tribunale, pur avendo rilevato che aveva prodotto in giudizio i documenti contrattuali attinenti a entrambi i conti dedotti e che essi contenevano la pattuizione di varie voci di costo – tra le quali, segnatamente, il tasso debitore e creditore, la capitalizzazione delle competenze e la c.m.s. – ha poi erroneamente aderito alla seconda ipotesi di ricalcolo del c.t.u., elaborata, come detto, assumendo il difetto della pattuizione scritta delle condizioni contrattuali ed economiche dei rapporti.
Ciò emerge, quanto al conto n. 7098.47, dalla relazione peritale del 5 luglio 2019 – integrativa di quella del 1° marzo 2018 – che, a pag. 19, riassume i calcoli del prospetto contenuto nell'allegato n. 15, sviluppati «non effettuando alcuna capitalizzazione degli interessi delle commissioni e delle spese», applicando «tassi creditori e debitori previst[i] dall'art 117, comma 7, lett. a) del TUB», «non considerando le CMS, CA, Sp. Fido e CIV» e «non considerando spese e commissioni».
Analogamente, quanto al conto n. 8556.26, tanto emerge dalla medesima relazione peritale integrativa, a pag. 17, ove vengono riassunti i calcoli sviluppati nel prospetto contenuto nell'allegato n. 10, «non effettuando alcuna capitalizzazione degli interessi delle commissioni e delle pag. 8/19 spese», applicando «tassi creditori e debitori previst[i] dall'art 117, comma 7, lett. a) del TUB», «non considerando il corrispettivo su accordato, […] spese e commissioni» e considerando come data valuta quella nella quale è stata effettuata «ogni singola operazione».
Contr Il Tribunale, quindi, come lamentato da nel secondo motivo di censura, avrebbe dovuto aderire alla prima ipotesi di ricalcolo, sviluppata sulla base delle pattuizioni contenute nei contratti prodotti in giudizio, epurando i saldi dei due rapporti degli addebiti di voci di costo non convenute o applicate in modo difforme da quanto stipulato.
Ciò emerge ancora dalla citata relazione peritale integrativa.
Infatti, rispetto al conto n. 7098.47, il c.t.u., alle pagg. 18 e 19, per l'elaborazione della prima ipotesi di ricalcolo, ha fatto riferimento alle
«condizioni economiche pattuite» nel contratto di apertura del rapporto (doc. Contr 2 e “A” fasc. di primo grado) e in quello dell'apertura di credito (doc. 1 e
“C”, ibidem), avendo considerato legittimi: l'anatocismo, in quanto nel contratto – che è stato stipulato «successivamente alla delibera CICR del
09/02/2000» – risulta «pattuito che i rapporti di dare e avere, siano essi debitori o creditori, vengono regolati con identica periodicità, con capitalizzazione trimestrale»; il tasso a credito, pattuito nella misura dello
«0,050%»; i giorni-valuta, le «spese forfettarie di chiusura tenuta conto e per operazioni» e quelle per «affidamenti e/o scoperti», parimenti pattuite.
Ha poi fatto riferimento, per il tasso a debito, a quello trimestrale medio applicato dalla banca – la cui misura è rappresentata, per ogni trimestre, nel prospetto contenuto nell'allegato n. 7, colonna “C” – verificando così
l'illegittimo addebito di euro 8.218,24, in quanto eccedente rispetto alla misura pattuita nel contratto di apertura del conto – indicato a pag. 8 della stessa relazione, ove è riportato il tasso «per sconfinamento Sbf 9,500% (TAE
9,843%), […] per sconfinamenti e/o scoperti 14,650% (TAE 15,474%)» – e rispetto alla misura pattuita nel contratto di apertura di credito, per il pag. 9/19 periodo in cui è stato accordato, tra il 7 aprile e il 1° luglio 2009, come indicato a pag. 9, ossia al «tasso nominale annuo del 13,55 % (TAEG del
14,25%) con capitalizzazione trimestrale, pari all'Euribor 3m/365 media mese in corso + 2».
Il c.t.u. – sempre nella prima ipotesi di ricalcolo – ha inoltre eliminato gli addebiti per c.m.s. – considerando la clausola indeterminata per avere previsto solo l'aliquota senza gli ulteriori criteri di applicazione – e quelli per c.a., per «spese pratica fido» e per commissione istruttoria veloce – voci di costo non pattuite – ammontanti ad euro 35.208,53.
Su tale rapporto n. 7098.47 pertanto ha rilevato addebiti illegittimi per complessivi euro 43.427,46 (= 8.218,24 + 35.208,53).
Analogamente, in relazione al conto n. 8556.26, il c.t.u., a pag. 16, ha fatto riferimento alle «condizioni economiche pattuite nel contratto del Contr 03/09/2009» (doc. 12 e “E” fasc. di primo grado), avendo considerato: legittimo l'anatocismo, in quanto nel contratto – che è stato stipulato
«successivamente alla delibera CICR del 09/02/2000» – è stato pattuito «che i rapporti di dare e avere, siano essi debitori o creditori, vengono regolati con identica periodicità, con capitalizzazione trimestrale»; che il tasso a credito è stato pattuito in misura pari allo «0,020%» così come le valute e le spese di tenuta conto e per operazioni.
Ha poi fatto riferimento, per il tasso a debito, a quello trimestrale medio applicato dalla banca – indicato per ogni trimestre nel prospetto contenuto nell'allegato n. 8 colonna “C” – calcolando che fossero stati addebitati in eccesso euro 308,26 rispetto alla misura pattuita, rilevata a pag. 9 della stessa relazione, ossia tasso a debito «per sconfinamento Sbf 7,650% (TAE
7,872%), […] per sconfinamento 12,450%».
Ha inoltre eliminato gli addebiti per c.m.s. e corrispettivo su accordato
(c.a.), trattandosi di voci di costo non pattuite, per un totale di euro
14.605,05.
pag. 10/19 Complessivamente, gli addebiti illegittimi su tale conto sono quindi pari a 14.908,31 (= 308,26 + 14.605,05).
Le risultanze della c.t.u. vanno condivise in quanto conformi alla documentazione disponibile in atti.
Infatti, relativamente al conto n. 7098.47 egli ha rilevato la pattuizione del tasso a credito e a debito – come emerge dalla parte del relativo documento negoziale che di seguito si riproduce – e correttamente considerato l'indeterminatezza della clausola per c.m.s. e la mancata pattuizione della c.a., delle «spese pratica fido» e per commissione istruttoria veloce:
Quanto alla c.m.s., va considerato che la sua pattuizione è effettivamente invalida, in quanto la clausola prevede soltanto l'aliquota, mentre non indica né i criteri per determinare la base di calcolo né il relativo periodo di riferimento, come emerge in altra parte del medesimo contratto, che di seguito si riproduce:
Parimenti, relativamente al n. 8556.26, le parti hanno pattuito le predette condizioni – e non quelle per c.m.s e c.a. – con il contratto del 3 settembre 2009, come emerge dalla porzione di documento che di seguito si riproduce:
pag. 11/19 La correttezza della prima ipotesi di ricalcolo è poi confortata dal fatto che – che, nel presente grado di giudizio, omette qualsiasi CP_1 confronto con tali documenti negoziali e con il loro contenuto – in primo grado, a pag. 2 e 3 della memoria ex art. 183 c.p.c. – successivamente alla produzione dei contratti da parte della banca in allegato alla comparsa di costituzione – si è limitata a prendere atto delle pattuizioni contenute in tali documenti, ossia i tassi a debito, quelli a credito, le valute e alcune spese, oltre all'anatocismo (peraltro, rinunciando alla domanda di accertamento dell'illegittimità di quest'ultima voce di costo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., di cui il giudice di prime cure non si è avveduto).
Le contestazioni da essa avanzate si sono infatti limitate, da un lato, alla mancata pattuizione di commissioni e di alcune spese – come detto eliminate dal c.t.u. nella prima ipotesi di ricalcolo – e, dall'altro, alla irregolare sottoscrizione dei contratti di apertura dei conti, per essere stati firmati unicamente nell'ultima pagina, e non in quelle corrispondenti alle singole sezioni che lo componevano, ossia il “documento di sintesi”, le
“norme contrattuali che regolano il servizio”, le “condizioni economiche” e le
“condizioni giuridiche”. quest'ultima, comunque da disattendere, CP_4 essendo la firma di ogni singola sezione non necessaria, trattandosi di due contratti unitari che, solo per ordine di esposizione e comodità di lettura pag. 12/19 sono suddivisi graficamente in sezioni, prive tuttavia di autonomia, essendo dedicate alla regolazione di profili attinenti allo stesso rapporto giuridico.
Ancora per completezza, va rilevato che l'anatocismo, rispetto a entrambi i conti dedotti in giudizio, è stato correttamente pattuito e applicato, come considerato del c.t.u. nell'elaborazione della citata prima ipotesi di ricalcolo, a differenza di quanto considerato dal Tribunale. I contratti, essendo stati stipulati, rispettivamente, nel 2008 (quanto al conto n. 7098.47) e nel 2009 (quanto al n. 8556.26), sono regolati dalle disposizioni della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120, comma 2, t.u.b. allora vigente – delibera che prevede, all'art. 2: «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». Ebbene, la specifica approvazione per iscritto emerge dai relativi contratti, all'ultima pagina dei medesimi, così come la previsione della pari periodicità, nel caso in esame trimestrale (come risulta dalle porzioni dei documenti contrattuali precedentemente riprodotte), cui la banca si è attenuta nell'applicazione di tale voce di costo, come riscontrato dal c.t.u., quanto al conto n. 7098.47, a pag. 18 della relazione integrativa, e, quanto a quello n. 8556.26, a pag. 16 della stessa.
In conclusione, la sentenza gravata dev'essere riformata e i saldi dei rapporti dedotti in giudizio vanno così accertati: quanto a quello del conto n.
7098.47, che alla data del 30 settembre 2013 risultava pari a euro -
144.629,55 a debito della correntista, esso va rideterminato, alla medesima data, in euro -101.202,09, sempre a suo debito, in conseguenza del riaccredito di euro 43.427,46 per addebiti risultati illegittimi. Quanto al pag. 13/19 saldo del conto n. 8556.26, che alla predetta data del 30 settembre 2013 risultava pari a -60.332,60, a debito della correntista, va rideterminato alla medesima data in euro -45.424,29 in conseguenza del riaccredito di euro
14.908,31, per addebiti illegittimi.
3. Passando all'unico motivo dell'appello incidentale, CP_1 contesta il rigetto della domanda di «condanna della alla restituzione Pt_1 delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati». Sostiene che, a differenza di quanto considerato dal Tribunale, secondo cui entrambi i conti correnti erano estinti al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, solo quello n. 8556.56 era realmente già chiuso, mentre quello n. 7098.47 era ancora aperto. Con riferimento al primo di essi lamenta che la banca avrebbe omesso il deposito
«di alcuni e/c trimestrali (come rilevato dal CTU) e […] tutta la documentazione relativa alla chiusura del conto 8556.26, avvenuta il Contr 14/10/2013»; domanda quindi che sia reiterato l'ordine di esibizione a di documenti «che attestavano la chiusura del rapporto a saldo 0, stante l'avvenuta “copertura” da parte de dello scoperto di c/c» o, in CP_1 subordine, richiede «l'autorizzazione a produrre tale documentazione per supplire all'inerzia della banca. In conseguenza domanda che questa sia condannata a pagarle la somma di cui il Tribunale ha accertato l'illegittimo addebito, pari ad euro 49.210,30. Con riferimento all'altro conto – n.
7098.47 – esso sarebbe stato ancora aperto al momento dell'apertura del conto (e anche al momento del deposito della comparsa di costituzione in appello) e, «non essendovi quindi possibilità di compensazione tra le somme spettanti in restituzione a ed il saldo attuale del Controparte_1 conto corrente, dovrà semplicemente provvedere alla integrale CP_3 restituzione della somma di euro 126.722,42, sulla base della rideterminazione del saldo al 30/9/2013». In conclusione, domanda che la banca sia condannata a pagarle complessivamente euro 175.932,72.
Il motivo è infondato.
pag. 14/19 Va anzitutto considerato che, all'esito dell'accoglimento Contr dell'impugnazione avanzata da la somma illegittimamente addebitata non risulta essere complessivamente pari a euro 175.932,72, ma piuttosto a euro 58.335,77 (= 43.427,46, relativa al conto n. 7098.47, + 14.908,31, relativa a quello n. 8556.26); tuttavia, nemmeno con riferimento a tale minor importo la banca può essere condannata al pagamento, dovendo invece procedere al suo riaccredito.
Con riferimento a entrambi i conti, va rilevato che il giudice di prime cure – a differenza di quanto asserito da nella propria censura – CP_1 ha assunto che nessuno dei due conti correnti fosse ancora chiuso al 30 settembre 2013, data del riaccertamento dei saldi, evidentemente sulla scorta dell'accertamento peritale, dal quale emergeva che entrambi, a tale momento, presentavano un saldo negativo e non zero, come sarebbe stato in caso contrario. Mancando l'estratto conto di chiusura di entrambi i rapporti, non era disponibile in atti alcun elemento che dimostrasse l'avvenuto pagamento delle competenze – pagamento necessario affinché il suo destinatario fosse obbligato alla restituzione – e, pertanto, il giudice di prime cure si è correttamente limitato a rilevare che i saldi erano comunque a debito della correntista e a rideterminarli in conseguenza del riaccredito degli addebiti illegittimi.
Tanto premesso, va considerato che per il periodo successivo al 30 settembre 2013, e fino al 18 giugno 2015, data di instaurazione del giudizio Contr di primo grado, ha effettivamente omesso di produrre in giudizio gli estratti periodici di entrambi i conti, dei quali il correntista aveva richiesto la consegna con istanza ai sensi dell'art. 119 t.u.b., cui era seguito l'ordine di esibizione da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Tuttavia, tale istanza risulta rinunciata da nel processo di CP_1 primo grado.
pag. 15/19 A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità relativa al mancato accoglimento di alcune richieste istruttorie da parte del giudice di primo grado – cui va fatto riferimento per identità di ratio nel caso in esame, in cui l'istanza sia stata accolta ma il relativo ordine sia rimasto inadempiuto – «la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi» (Cass.
12791 del 2025, in massima;
Cass. n. 33103 del 2021, sempre in massima).
Nel caso in esame, al momento della precisazione delle conclusioni nel processo di primo grado, il correntista, nel rassegnarle, ha richiamato, tra le altre, l'istanza istruttoria, formulata nella propria citazione in giudizio, di emissione dell'«ordine di esibizione […] di tutti gli estratti relativi ai rapporti di c/c indicati […] se inevasa la istanza ex art. 119 TUB avanzata con raccomandata»; tuttavia tale richiamo appare generico, in quanto l'inottemperanza della banca è addirittura prospettata con formula ipotetica
(«se inevasa») e, ciò anche alla luce del tenore complessivo delle “note scritte”, contenenti le citate conclusioni, nelle quali non vengono nemmeno indicati gli estratti conto mancanti. In tali “note”, anzi, il correntista dà contraddittoriamente atto di «come il CTU, sia nella prima relazione che nella successiva integrazione ha risposto compiutamente ai quesiti peritali, sulla base della documentazione versata in atti e quella successivamente acquisita dal CTU» e considera che non vi fosse «alcuna necessità di convocarlo nuovamente chiarimenti», così manifestando la propria accettazione rispetto al compendio probatorio formatosi.
pag. 16/19 Pertanto, non può accogliersi l'istanza di emissione di nuovo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione agli estratti conto di chiusura.
Va poi escluso che possano essere acquisiti gli estratti periodici depositati da con la comparsa di costituzione in appello, essendo CP_1 inammissibili ex art. 345 c.p.c., in base al quale «[n]on sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile»; circostanza, quest'ultima, nemmeno dedotta.
Non sussistendo in atti la documentazione asseritamente comprovante la chiusura dei conti, non vi è prova che il pagamento delle relative Contr competenze illegittimamente addebitate sia stato effettuato e, pertanto, non può essere condannata alla loro ripetizione, dovendo invece provvedere al loro riaccredito sui rispettivi conti correnti.
Il motivo va quindi respinto.
4. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente pag. 17/19 quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame sono state accolte le domande della correntista di illegittimo addebito di commissioni e spese e – con riferimento al solo conto n. 7098.47 – di interessi passivi, mentre sono state rigettate quelle di illegittimo addebito per anatocismo, per usura e di illegittime annotazioni per interessi attivi nonché quella di condanna al pagamento delle somme addebitate, ragioni che determinano reciproca soccombenza e, pertanto, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
Contr Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico di – la solidarietà prevista nel provvedimento di liquidazione vale solo limitatamente ai rapporti con l'ausiliario – in quanto tale consulenza si è resa necessaria per il ricalcolo del saldo dei conti, in conseguenza all'accoglimento dei capi della domanda, proposta dagli attori, relativi alle voci di costo invalidamente pattuite.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 938 del 2022 del Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 18/19 1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accerta e ridetermina in euro -101.202,09, a debito della correntista, il saldo, alla data del 30 settembre 2013, del conto corrente n. 7098.47, intrattenuto da con Controparte_1 [...]
saldo che, a detta data, risultava pari a euro Parte_1
-144.629,55, sempre a debito della prima;
3. accerta e ridetermina in euro -45.424,29, a debito della correntista, il saldo, alla data del 30 settembre 2013, del conto n. 8556.26, intrattenuto tra le stesse parti, saldo che, alla predetta data, risultava pari a -60.332,60, sempre a debito de Controparte_1
4. respinge l'appello incidentale di Controparte_1
5. conferma per il resto la sentenza impugnata;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
7. pone le spese di c.t.u. integralmente a carico di
[...]
Parte_1
8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de dell'ulteriore importo a titolo Controparte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 21 agosto 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 19/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANICHINI GIOVANNI ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARTINI ROBERTO ( C.F._2 appellata
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 appellato contumace
Conclusioni: per «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello, previa reiezione dell'appello incidentale e della richiesta di CTU avanzata da tenuto presente quanto dichiarato Controparte_1 nelle note scritte per l'udienza del 24 ottobre 2023 e che il conto è tuttora aperto, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, riformare parzialmente la sentenza n. 938/2022 pronunciata dal GOT
[...] del Tribunale di Siena dott. Bonifacio Rossi, pubblicata l'8/11/22 e per
l'effetto accertare e dichiarare che i contratti oggetto di causa non sono viziati da anatocismo e che pertanto il saldo complessivo a debito della soc.
[...] alla data del 30 settembre 2013 ammontava ad € Controparte_1
146.626,38 (centoquarantaseimilaseicentoventisei/38) anziché ad €
29.029,43 (ventinovemilaventinove/43).
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio»;
per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Firenze, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello presentato da avverso la sentenza n. 938/2022 del Parte_1
Tribunale di Siena, siccome infondato in fatto e in diritto.
In accoglimento del presente appello incidentale, Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, preso atto della documentazione bancaria utilizzata per la redazione della CTU (versata in atti solo dopo il deposito della sentenza) e della rideterminazione dei saldi dei conti correnti n. 7098.47 e n. 8556.26 alla data del 30/9/2013, così come effettuata dal Giudice di prime cure, in parziale riforma della sentenza n.
938/2022 del Tribunale di Siena, condannare la alla Controparte_3 restituzione in favore de della somma Controparte_1 complessiva di € 175.932,72 (pari ad € 49.210,30 + € 126.722,42, come risultante dalla CTU), oltre interessi legali dal 30/9/2013 al saldo effettivo.
Voglia altresì, per quanto non oggetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di causa».
pag. 2/19 Rilevato Contr (nel prosieguo ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 938 del 2022 del Tribunale di Siena, con la quale sono state accolte delle domande – proposte da Controparte_1
(nel prosieguo e da (suo legale CP_1 Controparte_2 rappresentante) con riferimento ai conti correnti n. 7098.47 e n. 8556.26 intrattenuti tra le parti – di accertamento dell'illegittimità di addebiti per anatocismo, commissione di massimo scoperto (c.m.s.), interessi passivi e di accredito di quelli attivi, per euro 175.932,72. Di conseguenza, sono stati rideterminati i saldi dei medesimi conti, alla data del 30 settembre 2013, in complessivi euro 29.029,43 a debito della correntista. Il giudice di prime cure ha invece respinto la domanda di accertamento dell'usurarietà degli addebiti, sempre con riferimento a entrambi i conti.
Il Tribunale, per quanto ancora di interesse, ha preliminarmente rilevato che il conto n. 7098.47 era stato aperto il 10 marzo 2008 come conto Contr ordinario e che il documento negoziale prodotto in giudizio da prevedeva «a favore del cliente correntista un tasso di interesse creditori dello
0,050% con applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi ed un tasso di interesse debitori del 9,500% (TAE del 9,843%) per “sconfinamento
Sbf”, ed un tasso del 14,650% per “sconfinamenti e/o scoperti”, sempre in applicazione di capitalizzazione trimestrale;
prevedeva, inoltre, a carico del cliente, l'addebito di una commissione di massimo scoperto pari allo 0,75% e al 1,250% in caso di sconfinamento. Prevedeva, altresì, spese per la tenuta del conto (euro 15,00 a trimestre), spese forfettarie per la chiusura del conto
(euro 15,00) e altre spese contabili e per le comunicazioni (pattuite)». In relazione a tale conto le parti avevano stipulato un'apertura di credito fino a euro 350.000,00 per il periodo compreso tra il 17 marzo 2009 e il 1° luglio
2009.
Quanto al conto corrente n. 8556.26, aperto il 3 settembre 2009, il Contr relativo documento contrattuale – parimenti depositato da – «prevedeva pag. 3/19 a favore del cliente un tasso di interesse creditori pari allo 0,020% con applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed un tasso di interesse debitori del 7,650% (TAE 7,872%) per “sconfinamento Sbf”, ed un tasso per sconfinamento del 12,450%, sempre in applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
prevedeva, altresì, a carico del cliente, l'addebito di una commissione istruttoria trimestrale urgente per scaglioni, valute sui versamenti, spese per tenuta del conto, spese forfettarie trimestrali di chiusura del conto ed altre spese per comunicazioni (pattuite).
Le competenze trimestrali su tale conto venivano poi “girate in addebito” sul conto precedente n. 7098.47».
Il Tribunale ha poi ritenuto illegittimo l'anatocismo trimestrale degli interessi relativamente a entrambi i rapporti.
A tal proposito, in primo luogo, ha considerato che: l'art. 1283 c.c.
«limita la possibilità di esercitare l'anatocismo solo e tassativamente nelle ipotesi in cui ricorra una domanda giudiziale o, in alternativa, sussista una specifica convenzione che sia posteriore allo scadere degli interessi, ed in ogni caso sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi»; inoltre, il medesimo articolo «pone un divieto generale di anatocismo valevole erga omnes, come tale non derogabile dai regolamenti o dalle direttive amministrative, […] predisposte dall'A.B.I. ed avallate dalla Banca d'Italia»; pertanto, la normativa applicabile «è quella desumibile dal combinato disposto dell'art. 120, comma 2°, del T.U.B., introdotto dall'art. 25 del
Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 342, e delle disposizioni del C.I.C.R. del
9 febbraio 2000, ma limitatamente a quelle dirette ad integrare la disciplina codicistica»; in conseguenza solo nelle predette «ipotesi eccezionali» previste dal medesimo art. 1283 c.c. tale capitalizzazione sarebbe stata ammissibile e, quindi, nel caso in esame, risultava illegittima.
In secondo luogo, ha considerato che la pattuizione della capitalizzazione trimestrale contenuta nei contratti non «fosse dotata della pag. 4/19 specifica approvazione scritta da parte della società cliente».
Parimenti ha ritenuto illegittimi gli addebiti per c.m.s., per violazione della legge n. 2 del 2009, in quanto «la validità dell'apertura di credito era
[…] limitata espressamente fino alla data del 1° luglio 2009 (vale a dire per soli tre mesi e 15 giorni)» e quindi «tale commissione avrebbe dovuto essere rapportata e limitata alla prefissata durata e non suscettibile di alcuna capitalizzazione trimestrale».
Ha poi ritenuto che il superamento del tasso-soglia da parte del tasso effettivo globale (t.e.g.) andasse qualificato come “usura sopravvenuta”, come tale irrilevante.
Ha quindi aderito alla seconda ipotesi di ricalcolo del c.t.u., elaborata
«senza tenere conto di alcuna capitalizzazione degli interessi e senza tenere conto di nessuna commissione di massimo scoperto o di provvigioni sul fido, computando i tassi creditori e debitori ex art. 117 del T.U.B., avuto riguardo alla data di ogni singola operazione»; di conseguenza, il saldo del conto n.
8556.26, che al 30 settembre 2013 risultava pari a euro -60.332,60, a debito della correntista, è stato rideterminato, alla stessa data, in euro -11.122,30, sempre a suo debito (riaccreditando euro 49.210,30); il saldo del conto n.
7098.47, che alla predetta data del 30 settembre 2013 era pari a euro -
144.629,55, anch'esso a debito della correntista, è stato rideterminato alla stessa data in euro -17.907,13, sempre a suo debito (riaccreditando euro
126.722,42). Ha quindi ritenuto che «il complessivo saldo debitore della società attrice» ammontasse alla somma dei due saldi negativi, e che fosse quindi pari a euro -29.029,43.
Ha poi rigettato la domanda di compensazione avanzata da CP_1
«tra quanto preteso in eccesso dalla sulla base dei saldi contabili dei Pt_1 due conti correnti e quanto è risultato come ad essa dovuto in esito all'accertamento di consulenza», considerando che «non è dato di conoscere se ed in quale misura la società attrice ha pagato all'Istituto di credito i saldi pag. 5/19 passivi finali dei due conti correnti».
Per la stessa ragione ha inoltre rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla stessa attrice.
Contr Le spese di lite e quelle di c.t.u. sono state poste a carico di in applicazione del principio di soccombenza.
Contr L'appello proposto da è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto illegittimi gli addebiti per anatocismo con riferimento a entrambi i conti.
2. con il secondo si lamenta che il Tribunale abbia rideterminato il saldo dei conti aderendo alla seconda ipotesi di ricalcolo del c.t.u., invece che alla prima.
Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, affidato a un solo motivo, con il quale lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda di Contr condanna di alla restituzione degli importi addebitati e non dovuti. non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – e precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 7 agosto.
Considerato
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_2
non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocatovi.
[...]
Va inoltre rilevato che il medesimo, in proprio, è privo di legittimazione attiva nel processo, non avendo nemmeno allegato in base a quale titolo abbia proposto le domande di riaccertamento dei saldi di conti intestati a un pag. 6/19 soggetto giuridico differente, ossia che è una società a CP_1 responsabilità limitata di cui egli è il rappresentante legale. Tale difetto di legittimazione è stato sostanzialmente assunto per implicito anche dalla sentenza gravata, che, pur non statuendo espressamente sul punto, ha comunque accertato, nel dispositivo, unicamente la misura del «saldo complessivo a debito della società attrice , CP_1 Controparte_1 stante l'estraneità a tale rapporto del predetto personalmente. CP_2
Contr
2. Con il primo motivo dell'appello principale contesta che il
Tribunale abbia ritenuto illegittimi gli addebiti per anatocismo con riferimento a entrambi i conti. Sostiene a tal proposto che l'applicazione di detta voce di costo sarebbe avvenuta nel rispetto della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, in quanto «i rapporti di dare ed avere relativi ai conti oggetto di analisi, sia con saldo debitore o creditore, venivano regolati con identica periodicità», come emergerebbe sia dagli estratti conto, sia dai documenti negoziali, nella parte contenente le “Clausole contrattuali che regolano il servizio”. Sostiene inoltre che il Tribunale abbia erroneamente fatto riferimento alla legge n. 147 del 2013, al decreto-legge n. 91 del 2014 e all'art. 17-bis del decreto-legge n. 49 del 2016, trattandosi di disposizioni entrate in vigore successivamente alla chiusura dei conti. Di conseguenza avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di «compensazione [… di] quanto risulterà dovuto dalla comparente con quanto risulterà dovuto dall'attrice al termine del presente giudizio» in base agli importi indicati dal c.t.u. nella prima ipotesi di ricalcolo del saldo.
Con il secondo motivo d'appello principale – da trattare congiuntamente Contr al primo, stante l'intima connessione delle censure – contesta che il
Tribunale abbia accolto la domanda di , rideterminando «il saldo CP_1 complessivo a debito della società attrice […] dei conti correnti intercorsi» tra le parti, alla data del 30 settembre 2013, in euro 29.029,43. Lamenta che l'adesione alla seconda ipotesi di ricalcolo del c.t.u., elaborata «senza alcuna capitalizzazione degli interessi e nessuna commissione, computando i tassi pag. 7/19 creditori e debitori ex art. 117 del TUB” appare ingiusta e contraria alle risultanze contrattuali». Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare corretta la prima ipotesi di ricalcolo dei saldi – elaborata considerando le condizioni contrattualmente previste – e, in conseguenza, relativamente al conto n. 8556.26, avrebbe dovuto riaccreditare euro
14.908,31 e, su quello n. 7098.47, euro 43.427,46. Pertanto, il complessivo riaccredito a favore della correntista avrebbe dovuto limitarsi a euro
58.335,77 e il complessivo saldo dei due rapporti, sempre a debito della stessa correntista, avrebbe dovuto essere rideterminato in euro -146.626,38 al 30 settembre 2013.
I motivi, unitamente trattati, sono fondati nei limiti che seguono.
Contr Va anzitutto considerato che il Tribunale, pur avendo rilevato che aveva prodotto in giudizio i documenti contrattuali attinenti a entrambi i conti dedotti e che essi contenevano la pattuizione di varie voci di costo – tra le quali, segnatamente, il tasso debitore e creditore, la capitalizzazione delle competenze e la c.m.s. – ha poi erroneamente aderito alla seconda ipotesi di ricalcolo del c.t.u., elaborata, come detto, assumendo il difetto della pattuizione scritta delle condizioni contrattuali ed economiche dei rapporti.
Ciò emerge, quanto al conto n. 7098.47, dalla relazione peritale del 5 luglio 2019 – integrativa di quella del 1° marzo 2018 – che, a pag. 19, riassume i calcoli del prospetto contenuto nell'allegato n. 15, sviluppati «non effettuando alcuna capitalizzazione degli interessi delle commissioni e delle spese», applicando «tassi creditori e debitori previst[i] dall'art 117, comma 7, lett. a) del TUB», «non considerando le CMS, CA, Sp. Fido e CIV» e «non considerando spese e commissioni».
Analogamente, quanto al conto n. 8556.26, tanto emerge dalla medesima relazione peritale integrativa, a pag. 17, ove vengono riassunti i calcoli sviluppati nel prospetto contenuto nell'allegato n. 10, «non effettuando alcuna capitalizzazione degli interessi delle commissioni e delle pag. 8/19 spese», applicando «tassi creditori e debitori previst[i] dall'art 117, comma 7, lett. a) del TUB», «non considerando il corrispettivo su accordato, […] spese e commissioni» e considerando come data valuta quella nella quale è stata effettuata «ogni singola operazione».
Contr Il Tribunale, quindi, come lamentato da nel secondo motivo di censura, avrebbe dovuto aderire alla prima ipotesi di ricalcolo, sviluppata sulla base delle pattuizioni contenute nei contratti prodotti in giudizio, epurando i saldi dei due rapporti degli addebiti di voci di costo non convenute o applicate in modo difforme da quanto stipulato.
Ciò emerge ancora dalla citata relazione peritale integrativa.
Infatti, rispetto al conto n. 7098.47, il c.t.u., alle pagg. 18 e 19, per l'elaborazione della prima ipotesi di ricalcolo, ha fatto riferimento alle
«condizioni economiche pattuite» nel contratto di apertura del rapporto (doc. Contr 2 e “A” fasc. di primo grado) e in quello dell'apertura di credito (doc. 1 e
“C”, ibidem), avendo considerato legittimi: l'anatocismo, in quanto nel contratto – che è stato stipulato «successivamente alla delibera CICR del
09/02/2000» – risulta «pattuito che i rapporti di dare e avere, siano essi debitori o creditori, vengono regolati con identica periodicità, con capitalizzazione trimestrale»; il tasso a credito, pattuito nella misura dello
«0,050%»; i giorni-valuta, le «spese forfettarie di chiusura tenuta conto e per operazioni» e quelle per «affidamenti e/o scoperti», parimenti pattuite.
Ha poi fatto riferimento, per il tasso a debito, a quello trimestrale medio applicato dalla banca – la cui misura è rappresentata, per ogni trimestre, nel prospetto contenuto nell'allegato n. 7, colonna “C” – verificando così
l'illegittimo addebito di euro 8.218,24, in quanto eccedente rispetto alla misura pattuita nel contratto di apertura del conto – indicato a pag. 8 della stessa relazione, ove è riportato il tasso «per sconfinamento Sbf 9,500% (TAE
9,843%), […] per sconfinamenti e/o scoperti 14,650% (TAE 15,474%)» – e rispetto alla misura pattuita nel contratto di apertura di credito, per il pag. 9/19 periodo in cui è stato accordato, tra il 7 aprile e il 1° luglio 2009, come indicato a pag. 9, ossia al «tasso nominale annuo del 13,55 % (TAEG del
14,25%) con capitalizzazione trimestrale, pari all'Euribor 3m/365 media mese in corso + 2».
Il c.t.u. – sempre nella prima ipotesi di ricalcolo – ha inoltre eliminato gli addebiti per c.m.s. – considerando la clausola indeterminata per avere previsto solo l'aliquota senza gli ulteriori criteri di applicazione – e quelli per c.a., per «spese pratica fido» e per commissione istruttoria veloce – voci di costo non pattuite – ammontanti ad euro 35.208,53.
Su tale rapporto n. 7098.47 pertanto ha rilevato addebiti illegittimi per complessivi euro 43.427,46 (= 8.218,24 + 35.208,53).
Analogamente, in relazione al conto n. 8556.26, il c.t.u., a pag. 16, ha fatto riferimento alle «condizioni economiche pattuite nel contratto del Contr 03/09/2009» (doc. 12 e “E” fasc. di primo grado), avendo considerato: legittimo l'anatocismo, in quanto nel contratto – che è stato stipulato
«successivamente alla delibera CICR del 09/02/2000» – è stato pattuito «che i rapporti di dare e avere, siano essi debitori o creditori, vengono regolati con identica periodicità, con capitalizzazione trimestrale»; che il tasso a credito è stato pattuito in misura pari allo «0,020%» così come le valute e le spese di tenuta conto e per operazioni.
Ha poi fatto riferimento, per il tasso a debito, a quello trimestrale medio applicato dalla banca – indicato per ogni trimestre nel prospetto contenuto nell'allegato n. 8 colonna “C” – calcolando che fossero stati addebitati in eccesso euro 308,26 rispetto alla misura pattuita, rilevata a pag. 9 della stessa relazione, ossia tasso a debito «per sconfinamento Sbf 7,650% (TAE
7,872%), […] per sconfinamento 12,450%».
Ha inoltre eliminato gli addebiti per c.m.s. e corrispettivo su accordato
(c.a.), trattandosi di voci di costo non pattuite, per un totale di euro
14.605,05.
pag. 10/19 Complessivamente, gli addebiti illegittimi su tale conto sono quindi pari a 14.908,31 (= 308,26 + 14.605,05).
Le risultanze della c.t.u. vanno condivise in quanto conformi alla documentazione disponibile in atti.
Infatti, relativamente al conto n. 7098.47 egli ha rilevato la pattuizione del tasso a credito e a debito – come emerge dalla parte del relativo documento negoziale che di seguito si riproduce – e correttamente considerato l'indeterminatezza della clausola per c.m.s. e la mancata pattuizione della c.a., delle «spese pratica fido» e per commissione istruttoria veloce:
Quanto alla c.m.s., va considerato che la sua pattuizione è effettivamente invalida, in quanto la clausola prevede soltanto l'aliquota, mentre non indica né i criteri per determinare la base di calcolo né il relativo periodo di riferimento, come emerge in altra parte del medesimo contratto, che di seguito si riproduce:
Parimenti, relativamente al n. 8556.26, le parti hanno pattuito le predette condizioni – e non quelle per c.m.s e c.a. – con il contratto del 3 settembre 2009, come emerge dalla porzione di documento che di seguito si riproduce:
pag. 11/19 La correttezza della prima ipotesi di ricalcolo è poi confortata dal fatto che – che, nel presente grado di giudizio, omette qualsiasi CP_1 confronto con tali documenti negoziali e con il loro contenuto – in primo grado, a pag. 2 e 3 della memoria ex art. 183 c.p.c. – successivamente alla produzione dei contratti da parte della banca in allegato alla comparsa di costituzione – si è limitata a prendere atto delle pattuizioni contenute in tali documenti, ossia i tassi a debito, quelli a credito, le valute e alcune spese, oltre all'anatocismo (peraltro, rinunciando alla domanda di accertamento dell'illegittimità di quest'ultima voce di costo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., di cui il giudice di prime cure non si è avveduto).
Le contestazioni da essa avanzate si sono infatti limitate, da un lato, alla mancata pattuizione di commissioni e di alcune spese – come detto eliminate dal c.t.u. nella prima ipotesi di ricalcolo – e, dall'altro, alla irregolare sottoscrizione dei contratti di apertura dei conti, per essere stati firmati unicamente nell'ultima pagina, e non in quelle corrispondenti alle singole sezioni che lo componevano, ossia il “documento di sintesi”, le
“norme contrattuali che regolano il servizio”, le “condizioni economiche” e le
“condizioni giuridiche”. quest'ultima, comunque da disattendere, CP_4 essendo la firma di ogni singola sezione non necessaria, trattandosi di due contratti unitari che, solo per ordine di esposizione e comodità di lettura pag. 12/19 sono suddivisi graficamente in sezioni, prive tuttavia di autonomia, essendo dedicate alla regolazione di profili attinenti allo stesso rapporto giuridico.
Ancora per completezza, va rilevato che l'anatocismo, rispetto a entrambi i conti dedotti in giudizio, è stato correttamente pattuito e applicato, come considerato del c.t.u. nell'elaborazione della citata prima ipotesi di ricalcolo, a differenza di quanto considerato dal Tribunale. I contratti, essendo stati stipulati, rispettivamente, nel 2008 (quanto al conto n. 7098.47) e nel 2009 (quanto al n. 8556.26), sono regolati dalle disposizioni della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120, comma 2, t.u.b. allora vigente – delibera che prevede, all'art. 2: «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». Ebbene, la specifica approvazione per iscritto emerge dai relativi contratti, all'ultima pagina dei medesimi, così come la previsione della pari periodicità, nel caso in esame trimestrale (come risulta dalle porzioni dei documenti contrattuali precedentemente riprodotte), cui la banca si è attenuta nell'applicazione di tale voce di costo, come riscontrato dal c.t.u., quanto al conto n. 7098.47, a pag. 18 della relazione integrativa, e, quanto a quello n. 8556.26, a pag. 16 della stessa.
In conclusione, la sentenza gravata dev'essere riformata e i saldi dei rapporti dedotti in giudizio vanno così accertati: quanto a quello del conto n.
7098.47, che alla data del 30 settembre 2013 risultava pari a euro -
144.629,55 a debito della correntista, esso va rideterminato, alla medesima data, in euro -101.202,09, sempre a suo debito, in conseguenza del riaccredito di euro 43.427,46 per addebiti risultati illegittimi. Quanto al pag. 13/19 saldo del conto n. 8556.26, che alla predetta data del 30 settembre 2013 risultava pari a -60.332,60, a debito della correntista, va rideterminato alla medesima data in euro -45.424,29 in conseguenza del riaccredito di euro
14.908,31, per addebiti illegittimi.
3. Passando all'unico motivo dell'appello incidentale, CP_1 contesta il rigetto della domanda di «condanna della alla restituzione Pt_1 delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati». Sostiene che, a differenza di quanto considerato dal Tribunale, secondo cui entrambi i conti correnti erano estinti al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, solo quello n. 8556.56 era realmente già chiuso, mentre quello n. 7098.47 era ancora aperto. Con riferimento al primo di essi lamenta che la banca avrebbe omesso il deposito
«di alcuni e/c trimestrali (come rilevato dal CTU) e […] tutta la documentazione relativa alla chiusura del conto 8556.26, avvenuta il Contr 14/10/2013»; domanda quindi che sia reiterato l'ordine di esibizione a di documenti «che attestavano la chiusura del rapporto a saldo 0, stante l'avvenuta “copertura” da parte de dello scoperto di c/c» o, in CP_1 subordine, richiede «l'autorizzazione a produrre tale documentazione per supplire all'inerzia della banca. In conseguenza domanda che questa sia condannata a pagarle la somma di cui il Tribunale ha accertato l'illegittimo addebito, pari ad euro 49.210,30. Con riferimento all'altro conto – n.
7098.47 – esso sarebbe stato ancora aperto al momento dell'apertura del conto (e anche al momento del deposito della comparsa di costituzione in appello) e, «non essendovi quindi possibilità di compensazione tra le somme spettanti in restituzione a ed il saldo attuale del Controparte_1 conto corrente, dovrà semplicemente provvedere alla integrale CP_3 restituzione della somma di euro 126.722,42, sulla base della rideterminazione del saldo al 30/9/2013». In conclusione, domanda che la banca sia condannata a pagarle complessivamente euro 175.932,72.
Il motivo è infondato.
pag. 14/19 Va anzitutto considerato che, all'esito dell'accoglimento Contr dell'impugnazione avanzata da la somma illegittimamente addebitata non risulta essere complessivamente pari a euro 175.932,72, ma piuttosto a euro 58.335,77 (= 43.427,46, relativa al conto n. 7098.47, + 14.908,31, relativa a quello n. 8556.26); tuttavia, nemmeno con riferimento a tale minor importo la banca può essere condannata al pagamento, dovendo invece procedere al suo riaccredito.
Con riferimento a entrambi i conti, va rilevato che il giudice di prime cure – a differenza di quanto asserito da nella propria censura – CP_1 ha assunto che nessuno dei due conti correnti fosse ancora chiuso al 30 settembre 2013, data del riaccertamento dei saldi, evidentemente sulla scorta dell'accertamento peritale, dal quale emergeva che entrambi, a tale momento, presentavano un saldo negativo e non zero, come sarebbe stato in caso contrario. Mancando l'estratto conto di chiusura di entrambi i rapporti, non era disponibile in atti alcun elemento che dimostrasse l'avvenuto pagamento delle competenze – pagamento necessario affinché il suo destinatario fosse obbligato alla restituzione – e, pertanto, il giudice di prime cure si è correttamente limitato a rilevare che i saldi erano comunque a debito della correntista e a rideterminarli in conseguenza del riaccredito degli addebiti illegittimi.
Tanto premesso, va considerato che per il periodo successivo al 30 settembre 2013, e fino al 18 giugno 2015, data di instaurazione del giudizio Contr di primo grado, ha effettivamente omesso di produrre in giudizio gli estratti periodici di entrambi i conti, dei quali il correntista aveva richiesto la consegna con istanza ai sensi dell'art. 119 t.u.b., cui era seguito l'ordine di esibizione da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Tuttavia, tale istanza risulta rinunciata da nel processo di CP_1 primo grado.
pag. 15/19 A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità relativa al mancato accoglimento di alcune richieste istruttorie da parte del giudice di primo grado – cui va fatto riferimento per identità di ratio nel caso in esame, in cui l'istanza sia stata accolta ma il relativo ordine sia rimasto inadempiuto – «la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi» (Cass.
12791 del 2025, in massima;
Cass. n. 33103 del 2021, sempre in massima).
Nel caso in esame, al momento della precisazione delle conclusioni nel processo di primo grado, il correntista, nel rassegnarle, ha richiamato, tra le altre, l'istanza istruttoria, formulata nella propria citazione in giudizio, di emissione dell'«ordine di esibizione […] di tutti gli estratti relativi ai rapporti di c/c indicati […] se inevasa la istanza ex art. 119 TUB avanzata con raccomandata»; tuttavia tale richiamo appare generico, in quanto l'inottemperanza della banca è addirittura prospettata con formula ipotetica
(«se inevasa») e, ciò anche alla luce del tenore complessivo delle “note scritte”, contenenti le citate conclusioni, nelle quali non vengono nemmeno indicati gli estratti conto mancanti. In tali “note”, anzi, il correntista dà contraddittoriamente atto di «come il CTU, sia nella prima relazione che nella successiva integrazione ha risposto compiutamente ai quesiti peritali, sulla base della documentazione versata in atti e quella successivamente acquisita dal CTU» e considera che non vi fosse «alcuna necessità di convocarlo nuovamente chiarimenti», così manifestando la propria accettazione rispetto al compendio probatorio formatosi.
pag. 16/19 Pertanto, non può accogliersi l'istanza di emissione di nuovo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione agli estratti conto di chiusura.
Va poi escluso che possano essere acquisiti gli estratti periodici depositati da con la comparsa di costituzione in appello, essendo CP_1 inammissibili ex art. 345 c.p.c., in base al quale «[n]on sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile»; circostanza, quest'ultima, nemmeno dedotta.
Non sussistendo in atti la documentazione asseritamente comprovante la chiusura dei conti, non vi è prova che il pagamento delle relative Contr competenze illegittimamente addebitate sia stato effettuato e, pertanto, non può essere condannata alla loro ripetizione, dovendo invece provvedere al loro riaccredito sui rispettivi conti correnti.
Il motivo va quindi respinto.
4. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente pag. 17/19 quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame sono state accolte le domande della correntista di illegittimo addebito di commissioni e spese e – con riferimento al solo conto n. 7098.47 – di interessi passivi, mentre sono state rigettate quelle di illegittimo addebito per anatocismo, per usura e di illegittime annotazioni per interessi attivi nonché quella di condanna al pagamento delle somme addebitate, ragioni che determinano reciproca soccombenza e, pertanto, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
Contr Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico di – la solidarietà prevista nel provvedimento di liquidazione vale solo limitatamente ai rapporti con l'ausiliario – in quanto tale consulenza si è resa necessaria per il ricalcolo del saldo dei conti, in conseguenza all'accoglimento dei capi della domanda, proposta dagli attori, relativi alle voci di costo invalidamente pattuite.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 938 del 2022 del Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 18/19 1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accerta e ridetermina in euro -101.202,09, a debito della correntista, il saldo, alla data del 30 settembre 2013, del conto corrente n. 7098.47, intrattenuto da con Controparte_1 [...]
saldo che, a detta data, risultava pari a euro Parte_1
-144.629,55, sempre a debito della prima;
3. accerta e ridetermina in euro -45.424,29, a debito della correntista, il saldo, alla data del 30 settembre 2013, del conto n. 8556.26, intrattenuto tra le stesse parti, saldo che, alla predetta data, risultava pari a -60.332,60, sempre a debito de Controparte_1
4. respinge l'appello incidentale di Controparte_1
5. conferma per il resto la sentenza impugnata;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
7. pone le spese di c.t.u. integralmente a carico di
[...]
Parte_1
8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de dell'ulteriore importo a titolo Controparte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 21 agosto 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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