Sentenza 12 febbraio 2014
Sentenza 12 maggio 2015
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 6 giugno 2017
Ordinanza collegiale 1 marzo 2018
Ordinanza collegiale 18 maggio 2018
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2020
Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/10/2022, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01722/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01562/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2013, proposto da
De AS NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Ruggero De Matteis, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
contro
Comune di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, n. 30;
per l’incidente di esecuzione,
nell’ambito del ricorso n. 1562/2013, incardinato avverso il silenzio - rifiuto serbato dal Comune di SA in riferimento all’atto di diffida presentato in data 25 gennaio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di SA;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Viste le sentenze di questo T.A.R. nn. 415/2014 e 1547/2015;
Viste le precedenti ordinanze collegiali nn. 209/2016 e 926/2017 (concessione della proroga dei termini al Commissario ad acta , arch. Luigi Maniglio), nonché l’ordinanza collegiale n. 341/2018 (chiarimenti in ordine alle modalità dell’“ottemperanza”) l’ordinanza n. 828/2018 (concessione della proroga dei termini per il completamento dell’incarico di Commissario ad acta ) e l’ordinanza n. 87/2020 (ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità dell’“ottemperanza”);
Vista l’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione (proposta dal ricorrente in data 22 maggio 2021);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to A. De Matteis, in sostituzione dell'avv.to R. De Matteis, e avv.to L. Ancora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con sentenza n. 415 del 12 febbraio 2014, pronunciata nell’ambito del rito speciale ex art. 117 c.p.a., la Terza Sezione di questo T.A.R.:
- premesso che, “ a prescindere dall’esistenza di uno specifica disposizione normativa impositiva dell’obbligo di provvedere, il medesimo obbligo sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento espresso (cfr. Cons. Stato, V, 15-3-1991, n.250), ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (cfr. Consiglio di Stato, V, 22-11-1991, n.1331) ” e che, nella fattispecie in esame, “ sussiste per l’Amministrazione intimata l’obbligo di conclusione del procedimento con atto espresso e motivato, senza possibilità, in questa sede, di definire la pretesa sostanziale vantata, che va rimessa alla successiva attività amministrativa di competenza del Comune ”, e “ fermo restando il potere amministrativo di valutare la fondatezza della pretesa dedotta ”;
- ha accolto (“ nei sensi e nei limiti di cui in motivazione ”, ritenendolo “ fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata ”), il ricorso proposto dal Sig. De AS NT, dichiarando illegittimo il silenzio - inadempimento tenuto dal Comune di SA sull’istanza/diffida del 25 gennaio 2013, tendente ad ottenere la restituzione di parte del suolo di proprietà del predetto ricorrente (acquistato da quest’ultimo con atto a rogito del Notaio Italo Aromolo del 18 giugno 1988, Rep. n. 115930), occupato d’urgenza dal Comune intimato (sin dal 1981) al fine di realizzare l’ampliamento del Cimitero comunale (senza, però, perfezionare il procedimento ablatorio con l’emanazione del decreto di esproprio), nonchè il risarcimento dei danni subiti per l’illegittima privazione della disponibilità delle aree per tutto il periodo di occupazione illegittima, ordinando al Comune di SA di provvedere su tale istanza/diffida con atto espresso e motivato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 800,00.
Con sentenza 12 maggio 2015 n. 1547, la medesima Sezione:
- ha accolto l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione (ritualmente) proposta, nell’ambito del ricorso “per silentium”, dal Sig. De AS NT in data 13 - 18 giugno 2014 (ai sensi dell’art. 117, terzo comma del c.p.a., statuente che “il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio” - avverso il silenzio rifiuto - “o successivamente su istanza della parte interessata”);
- ha nominato, in considerazione della perdurante inerzia del Comune di SA, Commissario ad acta il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Lecce, che “ nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, provvederà - in sostituzione del Comune di SA - a dare esecuzione alla sentenza di questo T.A.R. n° 415/2014, provvedendo con atto espresso e motivato sull’istanza/diffida presentata in via amministrativa dal ricorrente in data 25 Gennaio 2013 ”, ponendo a carico del Comune di SA “ Le spese della presente fase (compreso il compenso spettante al Commissario ad acta), ex art. 91 c.p.c. ” (liquidando, infine, - solo - le relative spese processuali, nella misura di complessivi Euro 300,00, oltre I.V.A. e C.A.P.).
Il predetto Commissario ad acta , Arch. Luigi Maniglio - dopo la concessione di proroga (da ultimo) con l’ordinanza n. 926/2017 - ha depositato, in data 25 settembre 2017, (solo) una (mera) relazione (datata 23 settembre 2017), con cui, premessa la sequenza degli atti e degli accadimenti materiali inerenti alla vicenda in esame:
- ha comunicato che l’area in questione “ è stata già occupata dall’ampliamento del Cimitero comunale e che lo stesso non può essere retrocesso ” e che, << Pertanto, il sottoscritto provvede alla conclusione del procedimento specificando che compito del Commissario Verificatore è quello di definire il regime giuridico dell’area oggetto di contenzioso, “con conclusione del procedimento con atto espresso e motivato, senza possibilità, in questa sede, di definire la pretesa sostanziale vantata, che va rimessa alla successiva attività amministrativa di competenza del Comune ”>> (così riportando, in stralcio, parte della citata sentenza n. 415/2014, della cui esecuzione si tratta);
- si è riservato, infine, “ di adottare quanto opportuno ad evasione dell’incarico ricevuto ”;
- ha domandato la liquidazione del compenso relativo all’incarico espletato, facendo presente l’incongruenza del compenso (asseritamente) stabilito dal T.A.R., nella misura di Euro 300,00.
Indi, il ricorrente ha proposto istanza/reclamo, ai sensi dell’art. 114, commi 6 e 7, c.p.a. (notificata al Comune di SA e al Commissario ad acta rispettivamente il 12 e il 19 ottobre 2017, e depositata il 26 ottobre 2017), affinchè questo Giudice - << che, ai sensi della disposizione richiamata, “conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza nonché (...) di quelle inerenti agli atti del Commissario ad acta”, provveda all’adozione degli atti che ritenga più opportuni per la concreta ed effettiva esecuzione delle sentenze nn. 415/14 e 1547/15 >>, di cui innanzi, “ riaffidando al Commissario già nominato il potere già attribuito con la sentenza n. 415/14 o, a suo insindacabile giudizio, provvedere alla nomina di altro commissario perché provveda all’incombente ”, adottando, quindi, “ ogni e più opportuno atto per dare concreta ed effettiva esecuzione alle sentenze nn. 415/14 e 1547/15 ”.
Con ordinanza 1° marzo 2018, n. 341, questo Tribunale ha accolto la suddetta istanza/reclamo, fornendo << chiarimenti in ordine alle modalità dell’ “ottemperanza”, ex art. 114, commi 6 e 7, c.p.a. (applicati - quanto meno - analogicamente, ai sensi del sopra richiamato art. 117, comma 3 e 4 del c.p.a.), nel senso che il Commissario ad acta, Arch. Luigi Maniglio, deve formalmente provvedere, in luogo dello/degli organo/organi comunale/comunali competente/competenti, sulla istanza di restituzione e di risarcimento dei danni di che trattasi, con l’adozione, nell’esercizio del potere sostitutivo (straordinario) attribuitogli (in considerazione della prolungata inerzia dell’Amministrazione medesima), degli atti finali conclusivi del procedimento attivato con l’istanza- diffida del 25 gennaio 2013, valutando, in sostituzione del Comune di SA, la fondatezza sostanziale della pretesa, nonchè (anche) eventuali soluzioni alternative alla chiesta restituzione delle aree (ivi incluse soluzioni transattive o anche, ove ne sussistano i presupposti, l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) >>.
Con la medesima ordinanza n. 341/2018, questa Sezione ha assegnato, ai fini dell’adempimento, al Commissario, Arch. Luigi Maniglio, il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione e/o comunicazione dell’ordinanza, riservandosi la liquidazione del compenso al Commissario medesimo all’esito dell’adozione degli atti finali e del completamento dell’incarico.
Con nota depositata il 27 marzo 2018, il Commissario ad acta , Arch. Luigi Maniglio, “ in riferimento al contenzioso emarginato ed alla luce della volontà di dare esecuzione alla sentenza de qua, manifestata dal Comune di SA ”, ha chiesto una ulteriore proroga per l’espletamento dell’incarico affidatogli.
Con ordinanza 18 maggio 2018, n. 828, questo T.A.R. ha accolto la suddetta istanza di proroga, accordando “ al Commissario ad acta Arch. Luigi Maniglio l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per completare l’incarico conferitogli ”.
Successivamente, il ricorrente:
- premesso:
- che “ Con provvedimento n. 1 del 26.9.18 il Commissario nominato assunti i poteri del Consiglio Comunale ha determinato le somme spettanti al De AS, per la acquisizione delle aree ex art. 42/bis D.P.R. 327/01, ma non ha adottato alcun formale provvedimento di trasferimento dell’immobile in capo al Comune di SA né ha disposto pagamenti ovvero la restituzione del bene al Ricorrente ”;
- che, << A tutt’oggi, nonostante siano trascorsi oltre quattro mesi dall’adozione dell’atto di che trattasi, né il Commissario né, tanto meno, il Comune hanno adottato alcun atto “definitivo”;
- che, “Pur comprendendo la posizione del Commissario, che ha adottato l’atto propedeutico all’acquisizione, senza procedere sino alla definizione del procedimento … è di tutta evidenza che il De AS ha diritto ed interesse alla concreta ed effettiva esecuzione delle sentenze nn.415/14 e 1547/15, secondo quanto definito e disposto da Codesto On.le Tribunale con Ordinanza 1.3.18, n.341 e cioè attraverso con l’adozione di atti finali conclusivi del procedimento “valutando” la “chiesta restituzione delle aree” o “l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis…” >>;
ha riproposto (ulteriore) “ istanza/reclamo, ai sensi dell’art. 114, commi 6 e 7, c.p.a. ” (notificata al Comune di SA il 13 - 14 febbraio 2019 e al Commissario ad acta Arch. Luigi Maniglio il 19 febbraio 2019 e depositata in giudizio il 27 febbraio 2019), chiedendo che questo T.A.R. “ voglia riaffidare al Commissario già nominato il potere già attribuito affinché provveda ad adottare, ogni e più opportuno atto per dare concreta ed effettiva esecuzione alle sentenze nn. 415/14 e 1547/15 definendo il procedimento secondo le indicazioni di cui all’Ordinanza 341/18 ”.
Con ordinanza collegiale n. 87 del 30/01/2020, questa Sezione, rilevato “ che, effettivamente, con la deliberazione n. 1 del 26 settembre 2018 “con i poteri del Consiglio Comunale” (depositata in giudizio il 19 novembre 2018) il Commissario ad acta ha quantificato “il valore totale delle somme che il Comune di SA dovrà corrispondere al Sig. NT De AS” (trattasi, quindi, di mera relazione tecnica), senza provvedere - però - all’adozione di alcun provvedimento conclusivo del procedimento in questione ”, ha accolto la predetta ulteriore istanza/reclamo introduttiva dell’incidente di esecuzione, ritenendo “ di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità dell’ “ottemperanza”, ex art. 114, commi 6 e 7, c.p.a. (applicati - quanto meno - analogicamente, ai sensi del sopra richiamato art. 117, comma 3 e 4 del c.p.a.), nel senso che il Commissario ad acta, Arch. Luigi Maniglio, deve formalmente provvedere, in luogo dello/degli organo/organi comunale/comunali competente/competenti, sulla istanza di restituzione e di risarcimento dei danni di che trattasi, con l’adozione, nell’esercizio del potere sostitutivo (straordinario) attribuitogli (in considerazione della prolungata inerzia dell’Amministrazione medesima), degli atti finali conclusivi del procedimento (con finalizzazione, quindi, dello stesso) attivato con l’istanza- diffida del 25 gennaio 2013, valutando, in sostituzione del Comune di SA, la fondatezza sostanziale della pretesa, nonchè (anche) eventuali soluzioni alternative alla chiesta restituzione delle aree (ivi incluse soluzioni transattive o anche, qualora ne sussistano i presupposti, l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) ” e assegnando al Commissario, Arch. Luigi Maniglio, il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione e/o comunicazione della predetta ordinanza per l’adozione degli atti finali conclusivi del procedimento in questione e riservando la liquidazione del compenso al Commissario ad acta nominato all’esito dell’adozione degli atti finali e del completamento dell’incarico da parte del Commissario medesimo.
Ora, il ricorrente propone un ulteriore incidente di esecuzione, con istanza notificata e depositata in giudizio il 22/05/2021, nella quale, perdurando l’inerzia del Commissario ad acta , ha chiesto che questo Tribunale:
“ - accerti e dichiari la irretrocedibilità delle aree oggetto di occupazione da parte del Comune di SA dal 1981 senza che si sia mai perfezionato il procedimento ablatorio;
- accerti e dichiari che il Comune di SA è tenuto alla corresponsione di € 193.379,68 a titolo di valore venale del terreno, risarcimento da occupazione illegittima, rivalutazione ed interessi, come calcolata alla data del 26.09.2018, e ne disponga l’aggiornamento/attualizzazione sino alla data dell’effettivo soddisfo;
- accerti e dichiari l’assenza di alternative di fatto e di diritto rispetto all’applicazione dell’art. 42-bis D.P.R. 327/2001 e disponga, pertanto, il trasferimento della proprietà del bene;
- accerti e dichiari l’assenza di alternative di fatto e di diritto rispetto all’applicazione del combinato disposto degli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000, per come dettagliato nella parte motiva, relativamente alla liquidazione del dovuto;
- ordini al Commissario ad acta, anche previa sostituzione dello stesso, l’esecuzione delle predette attività necessarie al perfezionamento del procedimento ablatorio e di quello di liquidazione del dovuto nonché ogni ulteriore attività che si concretizzi nel trasferimento definitivo della proprietà e nella liquidazione di quanto maturato alla data della esecuzione del decisum;
- ponga, per i motivi innanzi esposti, a carico del Comune la somma di cui all’art. 114 co. 2 lett. e), determinandola in via equitativa e/o percentuale sugli importi determinati il 26.09.2018, e ne ordini calcolo ed applicazione sino all’adozione dei provvedimenti necessari satisfattivi delle legittime pretese del ricorrente riconosciute da Codesto T.A.R. e, dunque, la corresponsione all’atto della liquidazione definitiva del dovuto per l’occupazione delle aree;
- condanni il Comune di SA al pagamento delle spese e competenze di lite .”.
Il 06/08/2021, il Comune di SA si è costituito nel presente incidente di esecuzione, depositando brevi note difensive e chiedendo il rigetto dell’istanza introduttiva dello stesso.
Il 01/12/2021, il Comune di SA ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha concluso per la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell’avversa istanza, ovvero gradatamente per il rigetto nel merito, con ogni statuizione in fatto ed in rito, anche in ordine a spese e compensi del presente giudizio.
Il 09/12/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, chiedendo il rigetto delle eccezioni opposte dal Comune di SA e insistendo per le conclusioni già rassegnate.
Nella Camera di Consiglio del 22/12/2021, il difensore del Comune di SA (oltre a dichiarare che l'avv.to Giuseppina Capozza avrebbe esaurito il suo incarico difensivo con la pronuncia della prima sentenza di questo TA.R.) si è impegnato a sollecitare al Comune di SA l'adozione del provvedimento esplicito sull'istanza del ricorrente, il difensore di parte ricorrente si è rimesso al Collegio e il Presidente di questa Sezione ha disposto un breve rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022.
Il 21/02/2022, il difensore del Comune di SA ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio, con allegata nota comunale di pari data, nella quale il Comune di SA “ rappresenta che questo ufficio ha comunicato al Presidente della Commissione O.S.L., a seguito di parere legale come supporto al RUP, la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione per la fattispecie in argomento ”, con richiesta “ di informare il TAR ai fini di un breve rinvio per assumere definitivamente un provvedimento a chiusura della procedura di che trattasi ”.
Nella Camera di Consiglio del 22/02/2022, il difensore del Comune resistente ha insistito nella richiesta di rinvio corroborata dalla documentazione prodotta. Il difensore di parte ricorrente si è opposto alla richiesta di rinvio e ha insistito nella conclusione di cui all'incidente di esecuzione attivato. Il Presidente, rilevato che alla stregua delle note esibite era opportuno disporre un breve rinvio della causa anche per acclarare l'eventuale formale cessazione della procedura di dissesto finanziario, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio dell'11 maggio 2022.
Il 10/05/2022, il Comune di SA ha depositato in giudizio la nota del Comune di SA del 10/05/2022 di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
Nella Camera di Consiglio dell’11/05/2022, il difensore di parte ricorrente, preso atto del deposito avvenuto il 10 maggio 2022 della nota di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 depositata dall'avvocato del Comune di SA, ha chiesto un rinvio, quindi il Presidente ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2022.
Nella Camera di Consiglio del 14/09/2022, il difensore del Comune di SA ha dichiarato che è stata adottata, e depositata in atti, una deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 14 settembre 2022 avente ad oggetto la presa d'atto dell'avvio del procedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, e il difensore del ricorrente si è opposto ad ogni rinvio. Il Presidente, a fronte dell’adozione del suddetto provvedimento, pur non conclusivo del procedimento, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2022.
L’11/10/2022, il Comune di SA ha depositato in giudizio la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 07/10/2022, avente ad oggetto “ Acquisizione al demanio comunale delle aree occorse per l'"Ampliamento del cimitero comunale ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.- Dichiarazione di Pubblica utilità e provvedimenti conseguenti ”, nonché il decreto di acquisizione coattiva “sanante” ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. dell’11/10/2022.
Nella Camera di Consiglio del 12/10/2022, il difensore del ricorrente ha dichiarato e chiesto la pronuncia della cessata materia del contendere in relazione all’incidente di esecuzione alla luce dell'ultimo provvedimento adottato dal Comune di SA e ha insistito nella condanna del Comune resistente alle spese processuali della fase esecutiva anche a titolo di responsabilità aggravata.
Il difensore del Comune di SA ha concordato con la dichiarazione di cessata materia del contendere, ma si è opposto alla condanna alle spese processuali della fase esecutiva, quindi la causa è stata introitata ai fini della decisione dell’incidente di esecuzione proposto il 22 maggio 2021.
2. - L’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione (proposta dal ricorrente in data 22 maggio 2021) è divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, infatti, il Tribunale che, dalla documentazione esibita agli atti del giudizio, risulta che il Comune di SA, con decreto di acquisizione coattiva prot. n. 37239 dell’11/10/2022 (successivo alla notifica dell’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione), ha disposto l’acquisizione coattiva “sanante” al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 42- bis T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001), dei beni immobili in questione, siti nel Comune di SA (terreno di mq. 4.713,76 p.lla 38 fg.12, prezzo di acquisizione coattiva € 50.351,11), a conclusione del procedimento attivato (per superare l’inerzia comunale) con l’istanza - diffida del 25 gennaio 2013, sicchè l’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a., improcedibile per cessazione della materia del contendere, come - peraltro - da richiesta congiunta delle parti.
3. - Le spese del presente incidente di esecuzione, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di SA, che ha ottemperato tardivamente alle sentenze di questo T.A.R. nn. 415/2014 e 1547/2015, adottando l’atto finale esplicito conclusivo del procedimento attivato dal ricorrente (per superare l’inerzia comunale) con l’istanza - diffida del 25 gennaio 2013, solo a seguito dell’ultimo incidente di esecuzione, proposto con istanza notificata e depositata in giudizio il 22 maggio 2021, e sono liquidate come da dispositivo.
Non sussistono, tuttavia, nel caso di specie, i presupposti di legge per pronunciare la (pure) invocata condanna del Comune resistente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione attivato dal ricorrente in data 22 maggio 2021, nell’ambito del ricorso di ottemperanza come in epigrafe proposto, la dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese della presente fase esecutiva, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Rigetta l’istanza proposta dal ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO