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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHRISTIAN CLERICÒ Parte_1 P.IVA_1
( ) C.F._1
ATTRICE contro
(GIÀ ) col patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_1 Controparte_2
IO
CONVENUTA
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “(…) Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati in propria memoria ex art. 183 VI comma 2° termine c.p.c. In subordine, ci si riporta ai propri atti, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, ovvero si chiede che l'On.le Magistrato adito: accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta, condannare alla corresponsione in favore di di ogni voce di indennità dovuta ai sensi CP_1 Parte_1 di legge e del contratto, oltre a quanto dovuto a titolo di competenze professionali e spese per l'esecuzione di prestazioni eseguite supplementari rispetto al contratto di agenzia in oggetto e dallo stesso non previste, contemplate ed incluse, nonché ogni voce di danno seguito alle condotte della mandante;
condannare alla corresponsione in favore di delle seguenti CP_1 Parte_1 somme: € 30.489,05 per indennità suppletiva;
€ 88.115,53 danno da perdita della rete commerciale e lucro cessante;
ovvero nella diversa misura che dovesse trovare quantificazione in corso di causa;
condannare al pagamento in favore di del compenso professionale per il potere di CP_1 Parte_1 rappresentanza esercitato in virtù di procura conferitale, da determinarsi secondo equità; condannare al pagamento in favore di Iprestito del danno non patrimoniale all'immagine della società, la CP_1 cui quantificazione si rimette all'On.le Magistrato adito;
con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione in favore del procuratore antistatario”
PER PARTE CONVENUTA: “(…) In via preliminare, insistono rispettosamente per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nella II e nella III memoria 183 c.p.c. confermando altresì le conclusioni di cui pagina 1 di 8 alla comparsa di costituzione e risposta che qui di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale- Rigettare siccome infondate in fatto e in diritto, le domande formulate dalla parte attrice nel proprio atto di citazione, mandando integralmente assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto della nella CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore ad ottenere il pagamento, da parte della Parte_1 dell'importo di euro 88.115,53 a titolo di indennità di mancato preavviso e, per l'effetto, vedere condannata la nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del Controparte_3 predetto importo ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà nel corso del giudizio oltre interessi di mora e oltre al maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma e da ritardo anche per svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singola porzione del credito fino all'effettivo pagamento. In ogni caso - con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 25 gennaio 2023 agente in attività finanziaria, conveniva Parte_1 davanti a questo tribunale (già chiedendone la condanna al CP_1 Controparte_2 pagamento delle somme di cui in epigrafe.
Esponeva che con contratto del 5 luglio 2018 la banca convenuta le aveva conferito “mandato di agenzia in attività finanziaria per finanziamenti contro cessione del quinto e prestiti con delegazione di pagamento” e con atto integrativo del 9 novembre 2018 l'aveva anche autorizzata alla promozione della stipulazione di conti correnti e mutui ipotecari erogati dalla e dal Banco di Controparte_4
Sardegna S.p.A.
Assumeva quindi come la mandante avesse ripetutamente violato le obbligazioni assunte, nonché i principi di correttezza e buona fede a presidio dell'esecuzione del contratto.
Lamentava, in particolare, che le corrispondeva in ritardo le provvigioni, ritardando l'invio CP_1 delle note proforma e degli estratti conto necessari ai pagamenti, che ometteva di renderle note le nuove misure delle provvigioni, ritardava o ometteva di comunicarle i target connessi alle premialità contrattualmente previste e la misura delle stesse. Impediva infine ai collaboratori di di Parte_1 operare presso le proprie filiali. Condotte che avevano progressivamente allontanato i professionisti dal rapporto di collaborazione con la società attrice, non essendo tollerabili i ritardi nei pagamenti e il progressivo peggioramento nelle condizioni di lavoro.
Situazione che aveva indotto essa attrice a comunicare a il 7 settembre 2022 il recesso CP_1 immediato dal contratto. Aggiungeva che, nonostante la manifestata disponibilità a concludere le pratiche già avviate, la mandante le aveva subito precluso ogni accesso ai propri portali e gestionali telematici senza nemmeno aggiornare le pratiche già acquisite dalla mandataria, in tal modo cagionando difficoltà alla clientela e agli operatori.
Tanto premesso, assumendo che avesse violato gli obblighi contrattuali, le istruzioni di settore CP_1 della Banca d'Italia e i principi di lealtà e buona fede nell'esecuzione del mandato, chiedeva fosse accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1453, c.c. e 18.9 del mandato.
Lamentava in particolare: pagina 2 di 8 la variazione di zona e di sedi operata da ex art. 7 del contratto di agenzia in conseguenza della CP_1 quale l'esponente era stata estromessa senza adeguata comunicazione e giustificazione connessa ad esigenze aziendali dalla gestione di filiali ubicate in Emilia Romagna e, soprattutto, in Campania, dove aveva sede ed aveva effettuato consistenti investimenti, variazione comportante una riduzione Parte_1 superiore al venti per cento del valore delle provvigioni di competenza di per l'anno 2021. Parte_1
ai sensi dell'art.
7.6 del mandato, avrebbe dovuto infatti comunicarle la variazione con un CP_1 preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto dall'art. 18 del contratto, ovvero di 120 giorni;
la tardiva o omessa comunicazione del mutamento delle condizioni contrattuali, prevista dall'art. 9.1, pag. 8 di 45 del contratto di agenzia, con riferimento agli aumenti dei tassi ed altri elementi essenziali, variazioni che tempestivamente l'agente avrebbe dovuto conoscere per poter esporre in maniera chiara ai clienti le condizioni di finanziamento;
detta violazione aveva esposto la mandataria a giudizi di scarsa professionalità e condotto spesso alla mancata conclusione dell'affare; inoltre la stessa CP_1 pubblicizzava attraverso la propria piattaforma on line condizioni di prestito più vantaggiose rispetto a quelle consentite all'agente, deviando la clientela e dando luogo alla perdita di numerose provvigioni;
l'omessa o ritardata trasmissione dell'estratto conto e il ritardo nel pagamento delle provvigioni, in violazione dell'art. 14.2, del contratto di agenzia che ne disponeva la consegna al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo a quello di maturazione delle stesse, prevedendo anche che le provvigioni sarebbero state corrisposte all'Agente “entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, per l'importo indicato nell'Estratto conto”. Le provvigioni venivano invece saldate sempre con notevole ritardo, anche in violazione dell'atto integrativo del 13 settembre 2018, con evidenti ripercussioni negative sulla mandataria;
il mancato pagamento del compenso dovutole per il conferimento della procura speciale, intervenuto in corso di rapporto, sebbene non previsto dall'originario contratto di mandato.
Condotte tutte che, secondo l'assunto di parte attrice, avevano progressivamente compromesso la capacità di di operare sul mercato, riducendo la sua rete commerciale e la capacità di trarre Parte_1 adeguati proventi dalla sua attività di mandataria, comportando anche un rilevante danno all'immagine dell'attrice, essendone rimasta logorata la considerazione prima goduta da parte dei consumatori.
Domandava dunque il risarcimento del danno subito per l'illegittimo comportamento contrattuale di da quantificarsi in oltre 88.000 euro ai sensi dell'art. 18.8 del contratto, l'indennità suppletiva CP_1 di clientela pari ad € 30.489,05, dovutale per la cessazione del contratto ascrivibile alla condotta ingiusta della mandante e non imputabile all'agente, nonché l'indennità per la cessazione del rapporto, dovutale ai sensi dell'art. 23.1 del contratto di agenzia e liquidata solamente per l'anno 2021, spettandole invece anche per il 2022, per cui non aveva potuto chiederla stante il recesso dal contratto.
Tanto premesso, formulava le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva tempestivamente la società convenuta e contestava la domanda, negando la ricorrenza dei presupposti costitutivi dei diritti e delle pretese indennitarie azionate dall'agente. Eccepiva, in primo luogo, che il recesso di non era sorretto da giusta causa né tantomeno da circostanze Parte_1 attribuibili alla preponente, sicché era, al contrario, dovuta a l'indennità di mancato preavviso CP_1
pagina 3 di 8 prevista dall'art. 18.8 del contratto di mandato d'agenzia. Premessa l'adesione alla normativa contrattuale ed europea disciplinante l'indennità per la cessazione del rapporto e alla gestione del fondo indennità di risoluzione rapporto attuata dall'Enasarco, precisava che il FIRR del 2022 avrebbe dovuto essere liquidato a seguito di apposita fatturazione da parte dell'agente, cui era stato già trasmesso il riepilogo delle provvigioni maturate.
Negava che le variazioni nell'assegnazione delle filiali comportassero variazioni della zona, in senso proprio, rimarcando come l'agente operasse essenzialmente sul canale open e che le relative allegazioni dell'attrice erano alquanto vaghe al riguardo. Contestava specificamente tutti gli allegati comportamenti, in assunto contrari a norme contrattuali o del principio di buona fede, negando comunque che si fosse verificata l'affermata diminuzione superiore al 20% delle provvigioni in danno di , profilo questo dirimente ai fini dell'invocato rigetto della domanda. Parte_1
Assumendo, inoltre, che il recesso dell'agente dal rapporto fosse privo di giusta causa, la preponente chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento in suo favore dell'indennità di mancato preavviso, quantificata in € 88.115,53, concludendo come trascritto in epigrafe.
La causa, istruita con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 19 settembre
2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
Le domande attrici non possono trovare accoglimento, per le seguenti argomentazioni.
Il contratto stipulato fra iBanca e l'allora (doc.1), qualificato come “mandato di Controparte_2 agenzia in attività finanziaria per finanziamenti contro cessione del quinto e prestiti con delegazione di pagamento”, mandato in origine conferito senza rappresentanza e successivamente esteso, col richiamato atto integrativo, ad altre tipologie contrattuali (conti correnti e mutui), era a tempo indeterminato, con facoltà di recesso liberamente esercitabile sia dalla banca preponente che dall'agente, purché con l'osservanza dei dovuti termini di preavviso, nella specie di cinque mesi (v. clausole 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).
Sempre secondo le previsioni contrattuali, durante il termine di preavviso il rapporto sarebbe proseguito ordinariamente e l'agente avrebbe conservato il diritto alle provvigioni maturate.
Quanto al recesso immediato, ossia per giusta causa e senza l'osservanza del termine di preavviso, è contrattualmente previsto come esso sia efficacemente esercitabile, coerentemente ai principi generali in materia di rapporti continuativi di collaborazione (art. 2119 c.c.), in presenza di inadempienze o violazioni dell'altra parte di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto contrattuale, caratterizzato nella specie da “fiducia reciproca” (v. clausole 18.8 e 18.9 del contratto).
Il contratto prevede anche che la parte che abbia ricevuto la comunicazione del recesso possa rinunciare in tutto o in parte al termine di preavviso, con conseguente venir meno dell'obbligo di corrispondere la relativa indennità (punto 18.7).
pagina 4 di 8 Deve, ancora, premettersi come il contratto di agenzia attribuisca alla banca, con le clausole 7.5 e 7.6, la facoltà di variare unilateralmente, per esigenze aziendali, l'estensione della zona di operatività dell'agente. Questi può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, qualora tale variazione comporti una riduzione superiore al 20% dell'importo delle provvigioni.
Tanto premesso circa il contenuto della regolamentazione contrattuale del rapporto, deve subito rilevarsi come le doglianze della società attrice, nonostante l'articolata e lunga esposizione dei fatti contenuta dell'atto introduttivo, non richiamino puntualmente le produzioni documentali che ne dovrebbero costituire la prova, risultando allegate alla rinfusa una serie di comunicazioni fra le parti e di prospetti contabili che ben poco consentono di desumere in ordine alla conferma degli assunti della società mandataria.
Quanto, in particolare, all'attribuzione della zona e alla sua estensione, ferma la facoltà per la mandante di variarla con comunicazione e preavviso di almeno 60 giorni, all'agente erano state assegnate col contratto zone territoriali comprendenti le regioni Sicilia, Campania e Lombardia (clausola 7.1).
Successivamente dette aree, per quanto emerge, erano state ampliate ad altre regioni, nel maggio del
2021.
Invero, la riduzione delle filiali operata dalla banca, pacificamente, senza preavviso scritto, concerneva solamente quelle operative con riferimento al canale captive o service, la cui attribuzione all'agente, come da contratto, era rimessa alla discrezionalità della mandante, trattandosi di un canale aggiuntivo e discrezionale la cui operatività risulta dipendere da scelte organizzative e commerciali della preponente, sicché difetta nella specie la prova che la revoca di alcune filiali in Campania fosse frutto di mala fede, considerandosi d'altra parte che ove l'andamento del rapporto fosse stato soddisfacente in relazione ad esse avrebbe avuto, evidentemente, interesse a mantenerle. Le comunicazioni CP_1 allegate dall'attrice al riguardo (v. mail 2 luglio 2021), esprimono doglianze del tutto generiche e comunque provenienti dal rappresentante legale di (mail 27 giugno 2022 e 7 luglio 2022 e pec Parte_1 del 27 settembre 2022).
In particolare, parte attrice non ha adeguatamente replicato e argomentato a fronte del rilievo puntualmente svolto dalla preponente circa il riferimento della nozione di “zona” di operatività prevista dal contratto al canale open, attraverso il quale l'agente avrebbe promosso in autonomia i prodotti finanziari procacciando i clienti interessati.
L'estensione della possibilità di ampliare l'attività anche al canale cosiddetto captive è, invero, pure espressamente contemplata nell'art. 3 del contratto. L'agente avrebbe potuto quindi operare Parte_1 anche con clienti per cui la stessa svolgeva attività di captive per conto delle banche del CP_1
Gruppo in conseguenza delle relative scelte commerciali, ma l'assegnazione delle singole CP_4 filiali, che concerne propriamente l'operatività sul canale captive, siccome inerente all'attività che si svolgeva appunto presso filiali del gruppo senza diritto di esclusiva, è dunque profilo differente da quello attinente all'individuazione della zona contrattualmente concordata in cui l'agente operava tramite canale open.
Non risulta affatto documentata, dunque, la riduzione delle aree territoriali regionali in cui l'agente esercitava la propria attività con quest'ultima modalità, né tantomeno la prevista riduzione del volume pagina 5 di 8 delle provvigioni conseguente alla riduzione che, per quanto emerge dalle scarne e generiche comunicazioni richiamate e allegate (lo si ribadisce, senza alcun riferimento specifico alle produzioni, avulse dall'atto introduttivo e nemmeno ordinate e numerate), erano attinenti solamente al canale captive, ossia a quello basato sull'attività precontrattuale con una serie di clienti indicati direttamente dalle filiali del gruppo e non procacciati dalla stessa agente, e per questo non riferibile alla CP_4 nozione di “zona” come prevista nel contratto e sulla cui operatività e volume di affari, peraltro, nulla specificamente deduce e documenta la società istante, sicché non è dato nemmeno comprendere la rilevanza che detta variazione potesse aver comportato sull'ammontare delle provvigioni.
Quanto all'altro profilo di modifica unilaterale in peius, inerente al mancato riconoscimento del compenso per il conferimento della procura, esso appare del tutto irrilevante, posto che l'agente risulta aver accettato senza riserve detta attribuzione, che dal contenuto contrattuale nulla è dato evincere circa l'obbligo del mandante di remunerare il conferimento del potere rappresentativo con cui espletare l'incarico di agente, né questi ha argomentato in ordine alle ricadute che il conferimento della rappresentanza avessero prodotto sugli oneri propri della sua attività e, in definitiva, su un'eventuale flessione del fatturato.
Del tutto indimostrate, ancora, consistenza e conseguenze dei lamentati ritardi nelle comunicazioni delle variazioni dei tassi d'interesse da applicare ai prestiti offerti dall'agente, su cui non v'è prova alcuna. Appare, d'altra parte, convincente al riguardo il rilievo della convenuta che sottolinea come le condizioni contrattuali dei finanziamenti illustrate ai potenziali clienti attraverso il modulo SECCI avessero comunque una durata garantita di quindici giorni, limitatamente alla quale il cliente poteva contare sulla permanenza delle condizioni offerte dal mutuante.
Infine, non vi è prova adeguata circa entità ed incidenza dei ritardi nel pagamento delle provvigioni che, peraltro, secondo quanto allegato dalla stessa agente (si veda al riguardo il punto C a pagina 6 dell'atto introduttivo), sembrano alquanto sporadici e non paiono di rilevanza e frequenza tale da compromettere il rapporto di fiducia fra le parti (la stessa attrice parla di un “ritardo di alcuni giorni” nel saldo delle provvigioni maturate per le cessioni del quinto), soprattutto ove si consideri che quelli che appaiono maggiormente rilevanti datano ad epoca assai risalente rispetto alla comunicazione del recesso da parte dell'agente.
Anche l'apertura da parte di di una piattaforma on line attraverso la quale i consumatori CP_1 interessati potevano accedere direttamente alla stipulazione dei finanziamenti senza l'intervento dell'agente risulta consentita, alla stregua della previsione di cui all'art.
3.5 del contratto che attribuisce espressamente alla preponente la possibilità di promuovere e proporre la conclusione di contratti inerenti ai medesimi prodotti finanziari offerti dal suo agente, anche direttamente e nelle medesime zone assegnate al mandatario.
Il recesso “immediato e senza preavviso, per giusta causa” comunicato dall'attrice con la pec del 14 settembre 2022, in cui richiama molteplici e gravi violazioni contrattuali non meglio Parte_1 specificate, per quanto sin qui osservato, non sembra trovare adeguata giustificazione in relazione ai lamentati profili d'inadempimento, non riscontrandosi le allegate violazioni contrattuali.
pagina 6 di 8 In definitiva, non ha dimostrato, fornendo una prospettazione non puntuale e non ancorata a Parte_1 specifiche produzioni documentali, che avesse posto in essere quella serie di condotte che, CP_1 secondo il suo assunto, avevano progressivamente dato luogo alla sensibile riduzione della capacità della società attrice di operare sul mercato, comprimendo la sua rete commerciale e la possibilità di trarre adeguati proventi dalla sua attività di mandataria, né, per quanto sin qui osservato, vi è prova del dedotto, rilevante danno all'immagine dell'attrice che avrebbe visto progressivamente scemare la considerazione prima goduta da parte dei consumatori interessati ai prodotti proposti. Le comunicazioni di recesso provenienti da diversi collaboratori di risultano, in particolare, non Parte_1 riconducibili nella loro generalità ad inadempienze della mandante, dato che alcune sono del tutto prive di motivazione ed altre ascrivono alla stessa agente le ragioni della rottura del rapporto.
La consistente riduzione delle provvigioni quale conseguenza delle allegate condotte della convenuta non risulta pertanto sorretta nemmeno da adeguati elementi presuntivi.
Deve dunque escludersi che l'attrice abbia offerto prova adeguata della giusta causa di recesso, ossia che il comportamento di sia stato tale, per scorrettezza o violazione della disciplina legale e CP_1 contrattuale del rapporto, da non consentirle la prosecuzione del rapporto nemmeno temporaneamente, cioè per i cinque mesi occorrenti per esercitare il recesso con preavviso, sempre possibile trattandosi di contratto a tempo indeterminato.
Le domande proposte da devono essere
per questi motivi
disattese, ricorrendo per quanto Parte_1 osservato, ai fini dell'invocata applicazione della previsione di cui all'art. 1751, c.c., l'ipotesi di recesso non adeguatamente giustificato da circostanze attribuibili al preponente e restando quindi escluso il riconoscimento delle indennità e dei ristori richiesti dall'agente.
Non può, d'altra parte, trovare accoglimento nemmeno la riconvenzionale formulata dalla banca convenuta con la propria comparsa di costituzione dovendo desumersi dal comportamento inerte tenuto al riguardo da successivamente alla notizia del recesso dell'agente la sua chiara volontà di CP_1 rinunciare al preavviso, con conseguente venir meno dell'obbligo di corrisponderle la relativa indennità
(arg. punto 18.7 del contratto), non avendo la convenuta manifestato alcun interesse alla prosecuzione del rapporto come può evincersi anche dal contenuto della corrispondenza intercorsa fra le parti successiva al recesso, in cui esse discutono solamente sul calcolo del trattamento di fine mandato
(FIRR).
Nessuna argomentazione spende, inoltre, la convenuta per giustificare l'ammontare della somma richiesta, che non può ritenersi adeguatamente dimostrata nemmeno nel quantum e non è pertanto liquidabile.
Dev'essere infine ribadita la valutazione d'irrilevanza delle prove testimoniali dedotte dalle parti, non dirimenti ai fini della dimostrazione dei rispettivi assunti.
Tenuto conto del rigetto delle domande proposte da , prevalentemente soccombente, ma anche Parte_1 del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la metà residua a carico della società attrice.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta le domande proposte da e la domanda riconvenzionale di già Parte_1 CP_1 Controparte_2
Condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 15.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, e compensate fra le parti per la metà residua.
Sassari, 30 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHRISTIAN CLERICÒ Parte_1 P.IVA_1
( ) C.F._1
ATTRICE contro
(GIÀ ) col patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_1 Controparte_2
IO
CONVENUTA
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “(…) Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati in propria memoria ex art. 183 VI comma 2° termine c.p.c. In subordine, ci si riporta ai propri atti, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, ovvero si chiede che l'On.le Magistrato adito: accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta, condannare alla corresponsione in favore di di ogni voce di indennità dovuta ai sensi CP_1 Parte_1 di legge e del contratto, oltre a quanto dovuto a titolo di competenze professionali e spese per l'esecuzione di prestazioni eseguite supplementari rispetto al contratto di agenzia in oggetto e dallo stesso non previste, contemplate ed incluse, nonché ogni voce di danno seguito alle condotte della mandante;
condannare alla corresponsione in favore di delle seguenti CP_1 Parte_1 somme: € 30.489,05 per indennità suppletiva;
€ 88.115,53 danno da perdita della rete commerciale e lucro cessante;
ovvero nella diversa misura che dovesse trovare quantificazione in corso di causa;
condannare al pagamento in favore di del compenso professionale per il potere di CP_1 Parte_1 rappresentanza esercitato in virtù di procura conferitale, da determinarsi secondo equità; condannare al pagamento in favore di Iprestito del danno non patrimoniale all'immagine della società, la CP_1 cui quantificazione si rimette all'On.le Magistrato adito;
con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione in favore del procuratore antistatario”
PER PARTE CONVENUTA: “(…) In via preliminare, insistono rispettosamente per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nella II e nella III memoria 183 c.p.c. confermando altresì le conclusioni di cui pagina 1 di 8 alla comparsa di costituzione e risposta che qui di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale- Rigettare siccome infondate in fatto e in diritto, le domande formulate dalla parte attrice nel proprio atto di citazione, mandando integralmente assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto della nella CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore ad ottenere il pagamento, da parte della Parte_1 dell'importo di euro 88.115,53 a titolo di indennità di mancato preavviso e, per l'effetto, vedere condannata la nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del Controparte_3 predetto importo ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà nel corso del giudizio oltre interessi di mora e oltre al maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma e da ritardo anche per svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singola porzione del credito fino all'effettivo pagamento. In ogni caso - con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 25 gennaio 2023 agente in attività finanziaria, conveniva Parte_1 davanti a questo tribunale (già chiedendone la condanna al CP_1 Controparte_2 pagamento delle somme di cui in epigrafe.
Esponeva che con contratto del 5 luglio 2018 la banca convenuta le aveva conferito “mandato di agenzia in attività finanziaria per finanziamenti contro cessione del quinto e prestiti con delegazione di pagamento” e con atto integrativo del 9 novembre 2018 l'aveva anche autorizzata alla promozione della stipulazione di conti correnti e mutui ipotecari erogati dalla e dal Banco di Controparte_4
Sardegna S.p.A.
Assumeva quindi come la mandante avesse ripetutamente violato le obbligazioni assunte, nonché i principi di correttezza e buona fede a presidio dell'esecuzione del contratto.
Lamentava, in particolare, che le corrispondeva in ritardo le provvigioni, ritardando l'invio CP_1 delle note proforma e degli estratti conto necessari ai pagamenti, che ometteva di renderle note le nuove misure delle provvigioni, ritardava o ometteva di comunicarle i target connessi alle premialità contrattualmente previste e la misura delle stesse. Impediva infine ai collaboratori di di Parte_1 operare presso le proprie filiali. Condotte che avevano progressivamente allontanato i professionisti dal rapporto di collaborazione con la società attrice, non essendo tollerabili i ritardi nei pagamenti e il progressivo peggioramento nelle condizioni di lavoro.
Situazione che aveva indotto essa attrice a comunicare a il 7 settembre 2022 il recesso CP_1 immediato dal contratto. Aggiungeva che, nonostante la manifestata disponibilità a concludere le pratiche già avviate, la mandante le aveva subito precluso ogni accesso ai propri portali e gestionali telematici senza nemmeno aggiornare le pratiche già acquisite dalla mandataria, in tal modo cagionando difficoltà alla clientela e agli operatori.
Tanto premesso, assumendo che avesse violato gli obblighi contrattuali, le istruzioni di settore CP_1 della Banca d'Italia e i principi di lealtà e buona fede nell'esecuzione del mandato, chiedeva fosse accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1453, c.c. e 18.9 del mandato.
Lamentava in particolare: pagina 2 di 8 la variazione di zona e di sedi operata da ex art. 7 del contratto di agenzia in conseguenza della CP_1 quale l'esponente era stata estromessa senza adeguata comunicazione e giustificazione connessa ad esigenze aziendali dalla gestione di filiali ubicate in Emilia Romagna e, soprattutto, in Campania, dove aveva sede ed aveva effettuato consistenti investimenti, variazione comportante una riduzione Parte_1 superiore al venti per cento del valore delle provvigioni di competenza di per l'anno 2021. Parte_1
ai sensi dell'art.
7.6 del mandato, avrebbe dovuto infatti comunicarle la variazione con un CP_1 preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto dall'art. 18 del contratto, ovvero di 120 giorni;
la tardiva o omessa comunicazione del mutamento delle condizioni contrattuali, prevista dall'art. 9.1, pag. 8 di 45 del contratto di agenzia, con riferimento agli aumenti dei tassi ed altri elementi essenziali, variazioni che tempestivamente l'agente avrebbe dovuto conoscere per poter esporre in maniera chiara ai clienti le condizioni di finanziamento;
detta violazione aveva esposto la mandataria a giudizi di scarsa professionalità e condotto spesso alla mancata conclusione dell'affare; inoltre la stessa CP_1 pubblicizzava attraverso la propria piattaforma on line condizioni di prestito più vantaggiose rispetto a quelle consentite all'agente, deviando la clientela e dando luogo alla perdita di numerose provvigioni;
l'omessa o ritardata trasmissione dell'estratto conto e il ritardo nel pagamento delle provvigioni, in violazione dell'art. 14.2, del contratto di agenzia che ne disponeva la consegna al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo a quello di maturazione delle stesse, prevedendo anche che le provvigioni sarebbero state corrisposte all'Agente “entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, per l'importo indicato nell'Estratto conto”. Le provvigioni venivano invece saldate sempre con notevole ritardo, anche in violazione dell'atto integrativo del 13 settembre 2018, con evidenti ripercussioni negative sulla mandataria;
il mancato pagamento del compenso dovutole per il conferimento della procura speciale, intervenuto in corso di rapporto, sebbene non previsto dall'originario contratto di mandato.
Condotte tutte che, secondo l'assunto di parte attrice, avevano progressivamente compromesso la capacità di di operare sul mercato, riducendo la sua rete commerciale e la capacità di trarre Parte_1 adeguati proventi dalla sua attività di mandataria, comportando anche un rilevante danno all'immagine dell'attrice, essendone rimasta logorata la considerazione prima goduta da parte dei consumatori.
Domandava dunque il risarcimento del danno subito per l'illegittimo comportamento contrattuale di da quantificarsi in oltre 88.000 euro ai sensi dell'art. 18.8 del contratto, l'indennità suppletiva CP_1 di clientela pari ad € 30.489,05, dovutale per la cessazione del contratto ascrivibile alla condotta ingiusta della mandante e non imputabile all'agente, nonché l'indennità per la cessazione del rapporto, dovutale ai sensi dell'art. 23.1 del contratto di agenzia e liquidata solamente per l'anno 2021, spettandole invece anche per il 2022, per cui non aveva potuto chiederla stante il recesso dal contratto.
Tanto premesso, formulava le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva tempestivamente la società convenuta e contestava la domanda, negando la ricorrenza dei presupposti costitutivi dei diritti e delle pretese indennitarie azionate dall'agente. Eccepiva, in primo luogo, che il recesso di non era sorretto da giusta causa né tantomeno da circostanze Parte_1 attribuibili alla preponente, sicché era, al contrario, dovuta a l'indennità di mancato preavviso CP_1
pagina 3 di 8 prevista dall'art. 18.8 del contratto di mandato d'agenzia. Premessa l'adesione alla normativa contrattuale ed europea disciplinante l'indennità per la cessazione del rapporto e alla gestione del fondo indennità di risoluzione rapporto attuata dall'Enasarco, precisava che il FIRR del 2022 avrebbe dovuto essere liquidato a seguito di apposita fatturazione da parte dell'agente, cui era stato già trasmesso il riepilogo delle provvigioni maturate.
Negava che le variazioni nell'assegnazione delle filiali comportassero variazioni della zona, in senso proprio, rimarcando come l'agente operasse essenzialmente sul canale open e che le relative allegazioni dell'attrice erano alquanto vaghe al riguardo. Contestava specificamente tutti gli allegati comportamenti, in assunto contrari a norme contrattuali o del principio di buona fede, negando comunque che si fosse verificata l'affermata diminuzione superiore al 20% delle provvigioni in danno di , profilo questo dirimente ai fini dell'invocato rigetto della domanda. Parte_1
Assumendo, inoltre, che il recesso dell'agente dal rapporto fosse privo di giusta causa, la preponente chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento in suo favore dell'indennità di mancato preavviso, quantificata in € 88.115,53, concludendo come trascritto in epigrafe.
La causa, istruita con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 19 settembre
2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
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Le domande attrici non possono trovare accoglimento, per le seguenti argomentazioni.
Il contratto stipulato fra iBanca e l'allora (doc.1), qualificato come “mandato di Controparte_2 agenzia in attività finanziaria per finanziamenti contro cessione del quinto e prestiti con delegazione di pagamento”, mandato in origine conferito senza rappresentanza e successivamente esteso, col richiamato atto integrativo, ad altre tipologie contrattuali (conti correnti e mutui), era a tempo indeterminato, con facoltà di recesso liberamente esercitabile sia dalla banca preponente che dall'agente, purché con l'osservanza dei dovuti termini di preavviso, nella specie di cinque mesi (v. clausole 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).
Sempre secondo le previsioni contrattuali, durante il termine di preavviso il rapporto sarebbe proseguito ordinariamente e l'agente avrebbe conservato il diritto alle provvigioni maturate.
Quanto al recesso immediato, ossia per giusta causa e senza l'osservanza del termine di preavviso, è contrattualmente previsto come esso sia efficacemente esercitabile, coerentemente ai principi generali in materia di rapporti continuativi di collaborazione (art. 2119 c.c.), in presenza di inadempienze o violazioni dell'altra parte di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto contrattuale, caratterizzato nella specie da “fiducia reciproca” (v. clausole 18.8 e 18.9 del contratto).
Il contratto prevede anche che la parte che abbia ricevuto la comunicazione del recesso possa rinunciare in tutto o in parte al termine di preavviso, con conseguente venir meno dell'obbligo di corrispondere la relativa indennità (punto 18.7).
pagina 4 di 8 Deve, ancora, premettersi come il contratto di agenzia attribuisca alla banca, con le clausole 7.5 e 7.6, la facoltà di variare unilateralmente, per esigenze aziendali, l'estensione della zona di operatività dell'agente. Questi può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, qualora tale variazione comporti una riduzione superiore al 20% dell'importo delle provvigioni.
Tanto premesso circa il contenuto della regolamentazione contrattuale del rapporto, deve subito rilevarsi come le doglianze della società attrice, nonostante l'articolata e lunga esposizione dei fatti contenuta dell'atto introduttivo, non richiamino puntualmente le produzioni documentali che ne dovrebbero costituire la prova, risultando allegate alla rinfusa una serie di comunicazioni fra le parti e di prospetti contabili che ben poco consentono di desumere in ordine alla conferma degli assunti della società mandataria.
Quanto, in particolare, all'attribuzione della zona e alla sua estensione, ferma la facoltà per la mandante di variarla con comunicazione e preavviso di almeno 60 giorni, all'agente erano state assegnate col contratto zone territoriali comprendenti le regioni Sicilia, Campania e Lombardia (clausola 7.1).
Successivamente dette aree, per quanto emerge, erano state ampliate ad altre regioni, nel maggio del
2021.
Invero, la riduzione delle filiali operata dalla banca, pacificamente, senza preavviso scritto, concerneva solamente quelle operative con riferimento al canale captive o service, la cui attribuzione all'agente, come da contratto, era rimessa alla discrezionalità della mandante, trattandosi di un canale aggiuntivo e discrezionale la cui operatività risulta dipendere da scelte organizzative e commerciali della preponente, sicché difetta nella specie la prova che la revoca di alcune filiali in Campania fosse frutto di mala fede, considerandosi d'altra parte che ove l'andamento del rapporto fosse stato soddisfacente in relazione ad esse avrebbe avuto, evidentemente, interesse a mantenerle. Le comunicazioni CP_1 allegate dall'attrice al riguardo (v. mail 2 luglio 2021), esprimono doglianze del tutto generiche e comunque provenienti dal rappresentante legale di (mail 27 giugno 2022 e 7 luglio 2022 e pec Parte_1 del 27 settembre 2022).
In particolare, parte attrice non ha adeguatamente replicato e argomentato a fronte del rilievo puntualmente svolto dalla preponente circa il riferimento della nozione di “zona” di operatività prevista dal contratto al canale open, attraverso il quale l'agente avrebbe promosso in autonomia i prodotti finanziari procacciando i clienti interessati.
L'estensione della possibilità di ampliare l'attività anche al canale cosiddetto captive è, invero, pure espressamente contemplata nell'art. 3 del contratto. L'agente avrebbe potuto quindi operare Parte_1 anche con clienti per cui la stessa svolgeva attività di captive per conto delle banche del CP_1
Gruppo in conseguenza delle relative scelte commerciali, ma l'assegnazione delle singole CP_4 filiali, che concerne propriamente l'operatività sul canale captive, siccome inerente all'attività che si svolgeva appunto presso filiali del gruppo senza diritto di esclusiva, è dunque profilo differente da quello attinente all'individuazione della zona contrattualmente concordata in cui l'agente operava tramite canale open.
Non risulta affatto documentata, dunque, la riduzione delle aree territoriali regionali in cui l'agente esercitava la propria attività con quest'ultima modalità, né tantomeno la prevista riduzione del volume pagina 5 di 8 delle provvigioni conseguente alla riduzione che, per quanto emerge dalle scarne e generiche comunicazioni richiamate e allegate (lo si ribadisce, senza alcun riferimento specifico alle produzioni, avulse dall'atto introduttivo e nemmeno ordinate e numerate), erano attinenti solamente al canale captive, ossia a quello basato sull'attività precontrattuale con una serie di clienti indicati direttamente dalle filiali del gruppo e non procacciati dalla stessa agente, e per questo non riferibile alla CP_4 nozione di “zona” come prevista nel contratto e sulla cui operatività e volume di affari, peraltro, nulla specificamente deduce e documenta la società istante, sicché non è dato nemmeno comprendere la rilevanza che detta variazione potesse aver comportato sull'ammontare delle provvigioni.
Quanto all'altro profilo di modifica unilaterale in peius, inerente al mancato riconoscimento del compenso per il conferimento della procura, esso appare del tutto irrilevante, posto che l'agente risulta aver accettato senza riserve detta attribuzione, che dal contenuto contrattuale nulla è dato evincere circa l'obbligo del mandante di remunerare il conferimento del potere rappresentativo con cui espletare l'incarico di agente, né questi ha argomentato in ordine alle ricadute che il conferimento della rappresentanza avessero prodotto sugli oneri propri della sua attività e, in definitiva, su un'eventuale flessione del fatturato.
Del tutto indimostrate, ancora, consistenza e conseguenze dei lamentati ritardi nelle comunicazioni delle variazioni dei tassi d'interesse da applicare ai prestiti offerti dall'agente, su cui non v'è prova alcuna. Appare, d'altra parte, convincente al riguardo il rilievo della convenuta che sottolinea come le condizioni contrattuali dei finanziamenti illustrate ai potenziali clienti attraverso il modulo SECCI avessero comunque una durata garantita di quindici giorni, limitatamente alla quale il cliente poteva contare sulla permanenza delle condizioni offerte dal mutuante.
Infine, non vi è prova adeguata circa entità ed incidenza dei ritardi nel pagamento delle provvigioni che, peraltro, secondo quanto allegato dalla stessa agente (si veda al riguardo il punto C a pagina 6 dell'atto introduttivo), sembrano alquanto sporadici e non paiono di rilevanza e frequenza tale da compromettere il rapporto di fiducia fra le parti (la stessa attrice parla di un “ritardo di alcuni giorni” nel saldo delle provvigioni maturate per le cessioni del quinto), soprattutto ove si consideri che quelli che appaiono maggiormente rilevanti datano ad epoca assai risalente rispetto alla comunicazione del recesso da parte dell'agente.
Anche l'apertura da parte di di una piattaforma on line attraverso la quale i consumatori CP_1 interessati potevano accedere direttamente alla stipulazione dei finanziamenti senza l'intervento dell'agente risulta consentita, alla stregua della previsione di cui all'art.
3.5 del contratto che attribuisce espressamente alla preponente la possibilità di promuovere e proporre la conclusione di contratti inerenti ai medesimi prodotti finanziari offerti dal suo agente, anche direttamente e nelle medesime zone assegnate al mandatario.
Il recesso “immediato e senza preavviso, per giusta causa” comunicato dall'attrice con la pec del 14 settembre 2022, in cui richiama molteplici e gravi violazioni contrattuali non meglio Parte_1 specificate, per quanto sin qui osservato, non sembra trovare adeguata giustificazione in relazione ai lamentati profili d'inadempimento, non riscontrandosi le allegate violazioni contrattuali.
pagina 6 di 8 In definitiva, non ha dimostrato, fornendo una prospettazione non puntuale e non ancorata a Parte_1 specifiche produzioni documentali, che avesse posto in essere quella serie di condotte che, CP_1 secondo il suo assunto, avevano progressivamente dato luogo alla sensibile riduzione della capacità della società attrice di operare sul mercato, comprimendo la sua rete commerciale e la possibilità di trarre adeguati proventi dalla sua attività di mandataria, né, per quanto sin qui osservato, vi è prova del dedotto, rilevante danno all'immagine dell'attrice che avrebbe visto progressivamente scemare la considerazione prima goduta da parte dei consumatori interessati ai prodotti proposti. Le comunicazioni di recesso provenienti da diversi collaboratori di risultano, in particolare, non Parte_1 riconducibili nella loro generalità ad inadempienze della mandante, dato che alcune sono del tutto prive di motivazione ed altre ascrivono alla stessa agente le ragioni della rottura del rapporto.
La consistente riduzione delle provvigioni quale conseguenza delle allegate condotte della convenuta non risulta pertanto sorretta nemmeno da adeguati elementi presuntivi.
Deve dunque escludersi che l'attrice abbia offerto prova adeguata della giusta causa di recesso, ossia che il comportamento di sia stato tale, per scorrettezza o violazione della disciplina legale e CP_1 contrattuale del rapporto, da non consentirle la prosecuzione del rapporto nemmeno temporaneamente, cioè per i cinque mesi occorrenti per esercitare il recesso con preavviso, sempre possibile trattandosi di contratto a tempo indeterminato.
Le domande proposte da devono essere
per questi motivi
disattese, ricorrendo per quanto Parte_1 osservato, ai fini dell'invocata applicazione della previsione di cui all'art. 1751, c.c., l'ipotesi di recesso non adeguatamente giustificato da circostanze attribuibili al preponente e restando quindi escluso il riconoscimento delle indennità e dei ristori richiesti dall'agente.
Non può, d'altra parte, trovare accoglimento nemmeno la riconvenzionale formulata dalla banca convenuta con la propria comparsa di costituzione dovendo desumersi dal comportamento inerte tenuto al riguardo da successivamente alla notizia del recesso dell'agente la sua chiara volontà di CP_1 rinunciare al preavviso, con conseguente venir meno dell'obbligo di corrisponderle la relativa indennità
(arg. punto 18.7 del contratto), non avendo la convenuta manifestato alcun interesse alla prosecuzione del rapporto come può evincersi anche dal contenuto della corrispondenza intercorsa fra le parti successiva al recesso, in cui esse discutono solamente sul calcolo del trattamento di fine mandato
(FIRR).
Nessuna argomentazione spende, inoltre, la convenuta per giustificare l'ammontare della somma richiesta, che non può ritenersi adeguatamente dimostrata nemmeno nel quantum e non è pertanto liquidabile.
Dev'essere infine ribadita la valutazione d'irrilevanza delle prove testimoniali dedotte dalle parti, non dirimenti ai fini della dimostrazione dei rispettivi assunti.
Tenuto conto del rigetto delle domande proposte da , prevalentemente soccombente, ma anche Parte_1 del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la metà residua a carico della società attrice.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta le domande proposte da e la domanda riconvenzionale di già Parte_1 CP_1 Controparte_2
Condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 15.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, e compensate fra le parti per la metà residua.
Sassari, 30 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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