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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1953/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1953/2017 R.G.A.C., avente a oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Castrovillari n. 273/2017 depositata in Cancelleria in data 5.5.2017, notificata, vertente TRA in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Fasano, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Aversa, elettivamente domiciliato come in CP_1 atti;
APPELLATO CONCLUSIONI Come da verbale di udienza dell'11.03.2025. La causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 12.05.2025 e il 03.06.2025). Le parti hanno depositato solo comparse conclusionali nei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
ha citato innanzi al giudice di pace di Castrovillari il chiedendo il CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 28.01.2016 stante la responsabilità dell'ente comunale ex artt. 2043 o 2051 c.c., per la complessiva somma di € 3.737,79 oltre accessori. A tal fine ha esposto che, mentre percorreva a piedi via Regina Margherita vico VII in è caduto Parte_1 in una buca non visibile e non segnalata coperta da detriti, cartacce e fogliame riportando lesioni personali, per le quali è stato accompagnato in ospedale per le cure necessarie e che la responsabilità è da ascrivere al tenuto alla manutenzione della strada. CP_2
Si è costituito il che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice di CP_2
1 pace e la nullità dell'atto di citazione per sua assoluta genericità e ha contestato la domanda attorea deducendo che la causa della caduta è da rinvenire nelle avverse condizioni metereologiche, o altre cause di forza maggiore che non era possibile rimuovere tempestivamente, vista anche l'impossibilità di controllo su tutto il territorio comunale. Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione dei testi attorei, il giudice di pace con la sentenza oggi impugnata, affermata la propria competenza, ha dichiarato il comune esclusivo responsabile del sinistro e lo ha condannato al pagamento, in favore del , della somma di euro 1.613,80 oltre interessi e al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario.
L'odierno appellante ha proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma, reiterando l'eccezione d'incompetenza per materia e riportandosi alla propria comparsa di primo grado, non condividendo l'accertamento di responsabilità dell'ente non potendo, a suo dire, imputarsi nessuna colpa al comune attesa la mancata conoscenza dell'esistenza della buca e le avverse condizioni meteo, costituenti caso fortuito o forza maggiore, elementi non preventivamente controllabili nemmeno usando l'ordinaria dirigenza nella manutenzione dei beni sottoposti a custodia, custodia che non è stato possibile effettuare in ragione dell'enorme insistenza di beni posti sotto il proprio controllo e gestione. L'appellata ha, quindi, così concluso: In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice di pace adito per le motivazioni indicate nell'atto di appello e nei precedenti atti di causa;
- In via principale e nel merito dichiarare l' impugnata sentenza nulla per carenza di motivazione, erronea , contraddittoria ed illogica;
- In via sempre principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure, accertare una mancata responsabilità dell'ente comunale dei danni prodotti in seno all'appellato, in quanto trattasi nello specifico di caso fortuito o forza maggiore per totale mancanza di conoscenza del bene presso cui si è prodotto l'evento dannoso. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c. in capo all' odierno appellante, stabilire l'esatto ammontare del risarcimento in favore dell' appellato, in base ad una nuova valutazione del quantum richiesto, sia in riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale, che in quello morale, il cui riconoscimento in toto è stato contestato nel proposto gravame;
- Condannare il sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del CP_1 procuratore antistatario.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 02.05.2018.
In data 26.04.2018 è costituito l'appellato che ha eccepito l'intempestività dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisiti il fascicolo d'ufficio e i fascicoli di parte di primo grado (questi ultimi solo in data 24.09.2024), la causa è stata posta definitivamente in decisione all'udienza dell'11.03.2025 con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 12.05.2025 e il 03.06.2025). Le parti hanno depositato solo comparse conclusionali nei termini concessi.
In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, si rileva la tempestività dell'appello. Invero, la sentenza è stata notificata a parte appellante il 23.05.2017 per cui il termine di 30 giorni previsto da legge scadeva il 22.06.2017:
2 ebbene, l'atto di appello risulta consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica proprio il 22.06.2017, quindi nel rispetto del termine breve di impugnazione.
Il primo motivo di appello con cui il comune reitera l'eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace va rigettato. Si rileva che il giudice di pace nella propria decisione ha correttamente disatteso tale eccezione evidenziando come l'art. 7 c.p.c. prevedesse, nella sua formulazione ratione temporis applicabile - la competenza del giudice di pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro. In tale limite rientra sicuramente la domanda azionata in primo grado dal avendo egli CP_1 chiesto il risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 3.737,79 (anche il valore della causa dichiarato al momento della sua iscrizione è stato indicato al di sotto di tale limite, ossia in euro 3.800,00; cfr. nota di iscrizione a ruolo presente nel fascicolo di primo grado) né sussiste una competenza esclusiva per materia del Tribunale in riferimento alle domande ex artt. 2043 e 2051 c.c., come preteso dall'appellante. Il primo motivo di appello si palesa, pertanto, infondato, con la conseguenza che la gravata sentenza del giudice di pace va confermata in parte qua.
Quanto, poi, agli altri motivi di gravame essi si palesano ictu oculi inammissibili ex art. 342 c.p.c. per manifesta genericità. A tal riguardo è da premettere che la mancanza di specificità dei motivi è rilevabile d'ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del giudicato interno, e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di appello non può giungere alla sua naturale conclusione. Ciò chiarito, in punto di diritto si osserva che l'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis prevedeva che “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” Pertanto, in ragione di quanto disposto bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. È, quindi, necessaria: 1) l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n° 1, prima parte, c.p.c.: cd. parte rescindente); 2) l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica, con specifica indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e dar conto della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, con specificazione del modo in cui il giudice, violando la norma, ha dato una soluzione non conforme alla norma stessa (art. 342, 1° comma, n° 2, c.p.c.); 3) l'individuazione della decisione alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n° 1, seconda parte, c.p.c.: cd. parte rescissoria). Approfondendo sul punto va ricordato che la precisa “indicazione delle parti del provvedimento” che si vuole impugnare indica la necessità di specificare espressamente i capi (o sottocapi autonomi) oggetto di censura, anche al fine di individuare quelli passati in giudicato ex art. 329, 2° comma, c.p.c., mentre l'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto comporta l'onere dell'appellante di operare la ricostruzione fattuale che avrebbe dovuto porre in essere il primo giudice, evidenziando le
3 modifiche che dovrebbero essere apportate dal giudice di appello. Con riguardo, infine, all'indicazione
“delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, va ribadito che le “circostanze” sono da individuare in quei fattori, di fatto e/o di diritto, che, a parere dell'appellante, hanno determinato l'errore di diritto denunciato. Occorre, inoltre, che l'appellante descriva il modo in cui la violazione di questi elementi abbia inciso sulla decisione impugnata, procedendo a indicare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, senza potersi limitare a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, dovendo invero argomentare circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione, così da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate. In conclusione, per superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c. l'appello deve indicare le parti del provvedimento oggetto di impugnazione, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto e deve, altresì, specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunziata e il suo rapporto di causalità con l'esito della lite. Tornando al caso di specie si osserva che l'atto di appello non risulta conforme al suindicato dettato normativo, attesa la mancanza di specificità della motivazione, nel senso su indicato. Premesso che a seguito della rituale costituzione del il quale aveva contestato – sia pur in CP_2 modo assai generico – la domanda attorea sia in diritto che nel quantum, il giudice di pace ha ritenuto di accogliere la pretesa risarcitoria del , facendo applicazione dell'art. 2051 c.c. e dunque CP_1 riconoscendo nell' convenuto la qualità di custode della strada, valutando la buca come situazione CP_3 di pericolo e negando la sussistenza del caso fortuito, in tale sede parte appellante non ha riportato le parti della sentenza censurate e nemmeno ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di pace e le circostanze da cui deriva la violazione di legge, omettendo di indicare in maniera specifica e dettagliata le questioni e i punti contestati e, con essi, le relative doglianze. L'impugnazione contiene una sequela di citazioni giurisprudenziali, un richiamo a circostanze già esposte in primo grado e un rilievo generico sulla considerazione della prova offerta e sul nesso causale, che tra l'altro pare fraintendere proprio i principi richiamati in sentenza in riferimento all'art. 2051 c.c. atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, nessuno dei testi escussi in primo grado nell'interesse del ha dichiarato che il giorno del sinistro vi erano avverse condizioni CP_1 metereologiche né tale circostanza è stata provata dal comune in primo grado, anzi lo stesso appellante deduce che i testi hanno confermato la presenza della buca e il sinistro di cui il è stato vittima. CP_1
Del resto, sul punto Suprema Corte ha ritenuto che le condizioni atmosferiche - da intendersi quale fenomeno “normale e largamente prevedibile” - che non consentono la visibilità dell'insidia agli utenti della strada, non possono integrare un caso fortuito nelle ipotesi in cui la pioggia non si pone come fattore ex se causativo del danno, bensì come fattore di aggravamento degli effetti del vizio di manutenzione, posto che “senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del bensì un eventuale concorso di colpa dell'infortunata, CP_2 per non avere visto tempestivamente la buca” (Cass., n. 11430/2011). In tal senso, va altresì rilevato che costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello a tenore del quale “(...) l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, incombe sul custode (che è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura, alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) la prova liberatoria del caso fortuito, consistente nella dimostrazione che il danno si
4 è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso ...”, con la precisazione che “... l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione (…)” ( Cass., n. 18856/2017 ). Nel caso di specie tale prova in primo grado non è stata offerta dal non avendo nessun rilievo, come correttamente rilevato CP_2 dal giudice di pace, la attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico redatta solo dopo molti mesi dal sinistro. Analogamente è a dirsi per ciò che concerne il quantum essendosi limitato l'appellante a contestare il riconoscimento del danno morale in quanto, a suo dire, non si ricadrebbe nell'ipotesi delineata dall' art. 590 c.p., non essendo ravvisabile nessuna colpa in capo al senza tenere conto che il particolare CP_2 legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa. L'appellante, del resto, non contesta nemmeno in questa sede sia la ricorrenza di una situazione di pericolo rappresentata da una buca non segnalata presente sul manto stradale, sia la sussistenza del nesso causale tra il bene e l'evento lesivo. La presenza della buca sulla strada consente di ascrivere la responsabilità della produzione del sinistro al quale gestore del bene in questione, ai sensi CP_2 dell'art 2051 c.c. Giova evidenziare che l'estensione territoriale del bene stesso e l'uso diretto e generale da parte della collettività non sono caratteristiche idonee automaticamente a escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. (Cass. 24529/2009). In particolare, nella responsabilità da custodia di strade comunali, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (circostanza non contestata), può integrare una figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo (v. Cass. n. 3651/2006; n. 15384/2006) Né l'Ente convenuto, pur costituitosi in primo grado, ha in quella sede addotto la condotta negligente del , pur potendo il fatto del danneggiato essere sussunto fra le ipotesi di caso fortuito, essendo CP_1 del tutto tardive le, pur sempre generiche, deduzioni contenute solo nella comparsa conclusionale con cui il comune ha allegato che “Se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale della danneggiata”; parimenti tardive sono le contestazioni contenute solo in comparsa conclusionale in riferimento alle produzioni documentali attoree di primo grado, a dire dell'appellante non ricollegabili all'evento lamentato. Alla luce di quanto esposto è evidente che nessuno dei motivi addotti dall'appellante è idoneo a censurare in maniera specifica e pertinente la motivazione del giudice di pace, né in fatto – nella ricostruzione degli eventi che hanno dato luogo al sinistro – né in diritto – nella sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo del 2051 c.c. e nell'applicazione delle sue regole operative.
Le spese processuali possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della particolarità delle questioni trattate. Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
5 dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. DÀ ATTO della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis per la stessa impugnazione principale, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 28.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1953/2017 R.G.A.C., avente a oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Castrovillari n. 273/2017 depositata in Cancelleria in data 5.5.2017, notificata, vertente TRA in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Fasano, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Aversa, elettivamente domiciliato come in CP_1 atti;
APPELLATO CONCLUSIONI Come da verbale di udienza dell'11.03.2025. La causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 12.05.2025 e il 03.06.2025). Le parti hanno depositato solo comparse conclusionali nei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
ha citato innanzi al giudice di pace di Castrovillari il chiedendo il CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 28.01.2016 stante la responsabilità dell'ente comunale ex artt. 2043 o 2051 c.c., per la complessiva somma di € 3.737,79 oltre accessori. A tal fine ha esposto che, mentre percorreva a piedi via Regina Margherita vico VII in è caduto Parte_1 in una buca non visibile e non segnalata coperta da detriti, cartacce e fogliame riportando lesioni personali, per le quali è stato accompagnato in ospedale per le cure necessarie e che la responsabilità è da ascrivere al tenuto alla manutenzione della strada. CP_2
Si è costituito il che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice di CP_2
1 pace e la nullità dell'atto di citazione per sua assoluta genericità e ha contestato la domanda attorea deducendo che la causa della caduta è da rinvenire nelle avverse condizioni metereologiche, o altre cause di forza maggiore che non era possibile rimuovere tempestivamente, vista anche l'impossibilità di controllo su tutto il territorio comunale. Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione dei testi attorei, il giudice di pace con la sentenza oggi impugnata, affermata la propria competenza, ha dichiarato il comune esclusivo responsabile del sinistro e lo ha condannato al pagamento, in favore del , della somma di euro 1.613,80 oltre interessi e al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario.
L'odierno appellante ha proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma, reiterando l'eccezione d'incompetenza per materia e riportandosi alla propria comparsa di primo grado, non condividendo l'accertamento di responsabilità dell'ente non potendo, a suo dire, imputarsi nessuna colpa al comune attesa la mancata conoscenza dell'esistenza della buca e le avverse condizioni meteo, costituenti caso fortuito o forza maggiore, elementi non preventivamente controllabili nemmeno usando l'ordinaria dirigenza nella manutenzione dei beni sottoposti a custodia, custodia che non è stato possibile effettuare in ragione dell'enorme insistenza di beni posti sotto il proprio controllo e gestione. L'appellata ha, quindi, così concluso: In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice di pace adito per le motivazioni indicate nell'atto di appello e nei precedenti atti di causa;
- In via principale e nel merito dichiarare l' impugnata sentenza nulla per carenza di motivazione, erronea , contraddittoria ed illogica;
- In via sempre principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure, accertare una mancata responsabilità dell'ente comunale dei danni prodotti in seno all'appellato, in quanto trattasi nello specifico di caso fortuito o forza maggiore per totale mancanza di conoscenza del bene presso cui si è prodotto l'evento dannoso. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c. in capo all' odierno appellante, stabilire l'esatto ammontare del risarcimento in favore dell' appellato, in base ad una nuova valutazione del quantum richiesto, sia in riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale, che in quello morale, il cui riconoscimento in toto è stato contestato nel proposto gravame;
- Condannare il sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del CP_1 procuratore antistatario.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 02.05.2018.
In data 26.04.2018 è costituito l'appellato che ha eccepito l'intempestività dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisiti il fascicolo d'ufficio e i fascicoli di parte di primo grado (questi ultimi solo in data 24.09.2024), la causa è stata posta definitivamente in decisione all'udienza dell'11.03.2025 con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 12.05.2025 e il 03.06.2025). Le parti hanno depositato solo comparse conclusionali nei termini concessi.
In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, si rileva la tempestività dell'appello. Invero, la sentenza è stata notificata a parte appellante il 23.05.2017 per cui il termine di 30 giorni previsto da legge scadeva il 22.06.2017:
2 ebbene, l'atto di appello risulta consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica proprio il 22.06.2017, quindi nel rispetto del termine breve di impugnazione.
Il primo motivo di appello con cui il comune reitera l'eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace va rigettato. Si rileva che il giudice di pace nella propria decisione ha correttamente disatteso tale eccezione evidenziando come l'art. 7 c.p.c. prevedesse, nella sua formulazione ratione temporis applicabile - la competenza del giudice di pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro. In tale limite rientra sicuramente la domanda azionata in primo grado dal avendo egli CP_1 chiesto il risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 3.737,79 (anche il valore della causa dichiarato al momento della sua iscrizione è stato indicato al di sotto di tale limite, ossia in euro 3.800,00; cfr. nota di iscrizione a ruolo presente nel fascicolo di primo grado) né sussiste una competenza esclusiva per materia del Tribunale in riferimento alle domande ex artt. 2043 e 2051 c.c., come preteso dall'appellante. Il primo motivo di appello si palesa, pertanto, infondato, con la conseguenza che la gravata sentenza del giudice di pace va confermata in parte qua.
Quanto, poi, agli altri motivi di gravame essi si palesano ictu oculi inammissibili ex art. 342 c.p.c. per manifesta genericità. A tal riguardo è da premettere che la mancanza di specificità dei motivi è rilevabile d'ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del giudicato interno, e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di appello non può giungere alla sua naturale conclusione. Ciò chiarito, in punto di diritto si osserva che l'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis prevedeva che “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” Pertanto, in ragione di quanto disposto bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. È, quindi, necessaria: 1) l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n° 1, prima parte, c.p.c.: cd. parte rescindente); 2) l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica, con specifica indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e dar conto della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, con specificazione del modo in cui il giudice, violando la norma, ha dato una soluzione non conforme alla norma stessa (art. 342, 1° comma, n° 2, c.p.c.); 3) l'individuazione della decisione alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n° 1, seconda parte, c.p.c.: cd. parte rescissoria). Approfondendo sul punto va ricordato che la precisa “indicazione delle parti del provvedimento” che si vuole impugnare indica la necessità di specificare espressamente i capi (o sottocapi autonomi) oggetto di censura, anche al fine di individuare quelli passati in giudicato ex art. 329, 2° comma, c.p.c., mentre l'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto comporta l'onere dell'appellante di operare la ricostruzione fattuale che avrebbe dovuto porre in essere il primo giudice, evidenziando le
3 modifiche che dovrebbero essere apportate dal giudice di appello. Con riguardo, infine, all'indicazione
“delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, va ribadito che le “circostanze” sono da individuare in quei fattori, di fatto e/o di diritto, che, a parere dell'appellante, hanno determinato l'errore di diritto denunciato. Occorre, inoltre, che l'appellante descriva il modo in cui la violazione di questi elementi abbia inciso sulla decisione impugnata, procedendo a indicare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, senza potersi limitare a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, dovendo invero argomentare circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione, così da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate. In conclusione, per superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c. l'appello deve indicare le parti del provvedimento oggetto di impugnazione, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto e deve, altresì, specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunziata e il suo rapporto di causalità con l'esito della lite. Tornando al caso di specie si osserva che l'atto di appello non risulta conforme al suindicato dettato normativo, attesa la mancanza di specificità della motivazione, nel senso su indicato. Premesso che a seguito della rituale costituzione del il quale aveva contestato – sia pur in CP_2 modo assai generico – la domanda attorea sia in diritto che nel quantum, il giudice di pace ha ritenuto di accogliere la pretesa risarcitoria del , facendo applicazione dell'art. 2051 c.c. e dunque CP_1 riconoscendo nell' convenuto la qualità di custode della strada, valutando la buca come situazione CP_3 di pericolo e negando la sussistenza del caso fortuito, in tale sede parte appellante non ha riportato le parti della sentenza censurate e nemmeno ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di pace e le circostanze da cui deriva la violazione di legge, omettendo di indicare in maniera specifica e dettagliata le questioni e i punti contestati e, con essi, le relative doglianze. L'impugnazione contiene una sequela di citazioni giurisprudenziali, un richiamo a circostanze già esposte in primo grado e un rilievo generico sulla considerazione della prova offerta e sul nesso causale, che tra l'altro pare fraintendere proprio i principi richiamati in sentenza in riferimento all'art. 2051 c.c. atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, nessuno dei testi escussi in primo grado nell'interesse del ha dichiarato che il giorno del sinistro vi erano avverse condizioni CP_1 metereologiche né tale circostanza è stata provata dal comune in primo grado, anzi lo stesso appellante deduce che i testi hanno confermato la presenza della buca e il sinistro di cui il è stato vittima. CP_1
Del resto, sul punto Suprema Corte ha ritenuto che le condizioni atmosferiche - da intendersi quale fenomeno “normale e largamente prevedibile” - che non consentono la visibilità dell'insidia agli utenti della strada, non possono integrare un caso fortuito nelle ipotesi in cui la pioggia non si pone come fattore ex se causativo del danno, bensì come fattore di aggravamento degli effetti del vizio di manutenzione, posto che “senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del bensì un eventuale concorso di colpa dell'infortunata, CP_2 per non avere visto tempestivamente la buca” (Cass., n. 11430/2011). In tal senso, va altresì rilevato che costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello a tenore del quale “(...) l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, incombe sul custode (che è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura, alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) la prova liberatoria del caso fortuito, consistente nella dimostrazione che il danno si
4 è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso ...”, con la precisazione che “... l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione (…)” ( Cass., n. 18856/2017 ). Nel caso di specie tale prova in primo grado non è stata offerta dal non avendo nessun rilievo, come correttamente rilevato CP_2 dal giudice di pace, la attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico redatta solo dopo molti mesi dal sinistro. Analogamente è a dirsi per ciò che concerne il quantum essendosi limitato l'appellante a contestare il riconoscimento del danno morale in quanto, a suo dire, non si ricadrebbe nell'ipotesi delineata dall' art. 590 c.p., non essendo ravvisabile nessuna colpa in capo al senza tenere conto che il particolare CP_2 legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa. L'appellante, del resto, non contesta nemmeno in questa sede sia la ricorrenza di una situazione di pericolo rappresentata da una buca non segnalata presente sul manto stradale, sia la sussistenza del nesso causale tra il bene e l'evento lesivo. La presenza della buca sulla strada consente di ascrivere la responsabilità della produzione del sinistro al quale gestore del bene in questione, ai sensi CP_2 dell'art 2051 c.c. Giova evidenziare che l'estensione territoriale del bene stesso e l'uso diretto e generale da parte della collettività non sono caratteristiche idonee automaticamente a escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. (Cass. 24529/2009). In particolare, nella responsabilità da custodia di strade comunali, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (circostanza non contestata), può integrare una figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo (v. Cass. n. 3651/2006; n. 15384/2006) Né l'Ente convenuto, pur costituitosi in primo grado, ha in quella sede addotto la condotta negligente del , pur potendo il fatto del danneggiato essere sussunto fra le ipotesi di caso fortuito, essendo CP_1 del tutto tardive le, pur sempre generiche, deduzioni contenute solo nella comparsa conclusionale con cui il comune ha allegato che “Se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale della danneggiata”; parimenti tardive sono le contestazioni contenute solo in comparsa conclusionale in riferimento alle produzioni documentali attoree di primo grado, a dire dell'appellante non ricollegabili all'evento lamentato. Alla luce di quanto esposto è evidente che nessuno dei motivi addotti dall'appellante è idoneo a censurare in maniera specifica e pertinente la motivazione del giudice di pace, né in fatto – nella ricostruzione degli eventi che hanno dato luogo al sinistro – né in diritto – nella sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo del 2051 c.c. e nell'applicazione delle sue regole operative.
Le spese processuali possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della particolarità delle questioni trattate. Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
5 dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. DÀ ATTO della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis per la stessa impugnazione principale, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 28.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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