Articolo 1504 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1482 terArticolo 1482 quinquies
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9 ottobre 2010
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28 agosto 2022
Art. 1504. Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata 1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata ((triennale)) , che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In materia di diritto allo studio si applicano i provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 . 2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119)) .
Entrata in vigore il 28 agosto 2022