Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10386
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Sentenza 17 luglio 2002

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In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, la presenza del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, in quanto volta ad assicurare la difesa dell'assicuratore nonché a rendere opponibile al responsabile del danno l'accertamento della responsabilità, è necessaria ai fini dell'integrità del contraddittorio in sede di accertamento dell'"an debeatur"; una volta formatosi il giudicato interno implicito su tale questione, tale presenza diventa tuttavia superflua nel prosieguo del giudizio sul "quantum debeatur", anche ai fini dell'esercizio della rivalsa, che rientra nella piena discrezionalità dell'assicuratore, indipendentemente dalla posizione del danneggiato, mentre la condanna al risarcimento del danno dell'assicuratore in via solidale con il responsabile del danno rende, per la natura stessa dell'obbligazione, facoltativa l'integrazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10386
    Data del deposito : 17 luglio 2002

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