Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, la presenza del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, in quanto volta ad assicurare la difesa dell'assicuratore nonché a rendere opponibile al responsabile del danno l'accertamento della responsabilità, è necessaria ai fini dell'integrità del contraddittorio in sede di accertamento dell'"an debeatur"; una volta formatosi il giudicato interno implicito su tale questione, tale presenza diventa tuttavia superflua nel prosieguo del giudizio sul "quantum debeatur", anche ai fini dell'esercizio della rivalsa, che rientra nella piena discrezionalità dell'assicuratore, indipendentemente dalla posizione del danneggiato, mentre la condanna al risarcimento del danno dell'assicuratore in via solidale con il responsabile del danno rende, per la natura stessa dell'obbligazione, facoltativa l'integrazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10386 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE m UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA Sel dal Sig. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per glity LUG. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ! 1 IL CANCELLIERE Oggetto 1 0 38 6/02 Responsabilità solidale -giudicato sull'an- SEZIONE TERZA CIVILE prosecuzione sul quantum nei confronti di uno dei Composta dagli 111.mi Sig.ri responsabili -ammissibilità- Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 16764/99 Dott. Ugo FAVARA Consiglie: 27988 Dott. Roberto PREDEN Consigliere 2077 Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Ud. 04/12/01 Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio "Dan" dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 17 LUG 2002 GENERALI ilASSICURAZIONI SPA, nella qualità d'Impresa IL CANCELLIERE Designata per la Regione Campania ex art. 20 della legge 990/69, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Adriano Porri e rag. NI Benzoni, domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO 8,elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difeso Richiesta copia studio 71 dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti € 155 - ricorrente il17 ANCELLIEREcontro AC WA, AC MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PIA, AC ELIDE, UFFICIO COPIE 2001 elettivamente domiciliate in ROMA LARGO DELLA GANC Richiesta copia IA 1, studio dal Sig. 2088 presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, per diritti € 455 17 LUG 2002- IL CANCELLIERE --- difese dall'avvocato EUGENIO MEMOLA, la prima giusta delega a margine del ricorso e le altre per procura speciale per OT UI LA di Foiano della Chiana del 20/09/99 rep. n. 52844; - controricorrenti nonchè
contro
VA AT VED DI AL IN PROPRIO E NELL INTERESSE DEI MINORI DI AL AL, AN, AT, MA, CI, LL, EN, nonchè CA IC e FIRS ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 94/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 25/11/98 e depositata il 18/01/99 (R.G. 1800/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Antonio GURGO (per delega Avv. Erasmo AUGERI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rinvio per integrazione del contraddittorio;
nel merito per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 9.10.1987 AR DA, MA 2 IA e EL, figlie di AR LD, investito, mentre attraversava la strada in Torre Annunziata il giorno 24.11.1983, dalla moto Honda tg. NA 261207 di proprietà di PA NI, guidata da Di AT NC, I che ne causò lesioni personali che lo portarono alla morte, convennero in giudizio costoro insieme alla FIRS Ass.ni spa, assicuratore della responsabilità civile dello stesso motoveicolo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ad esse conseguiti. Precisavano le attrici che la responsabilità del Di AT era stata accertata in sede penale. Dei convenuti si costituiva in giudizio solo la Firs, che nelle more del procedimento veniva posta in liquidazione coatta amministrativa. La causa era, quindi, proseguita nei confronti del commissario liquidatore della Firs e delle Generali Ass.ni spa, quale impresa designata dall'INA per la Re- gione Campania ex art. 20 1. 990/69. Con sentenza 16.7.96 20.2.97 il tribunale di Tor- - re Annunziata, competente per territorio, affermava la responsabilità esclusiva del Di AT e condannava i convenuti in solido a pagare alle attrici, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di L. 103 milioni, oltre rivalutazione monetaria e interessi. 3 lamen-Proponevano appello le Generali Ass.ni spa, tando che il tribunale aveva valicato il limite del massimale assicurativo di legge, vigente all'epoca del fatto, e che la rivalutazione e gli interessi non erano dovuti e, comunque, non erano cumulabili. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 94 del 25.11.1999 riteneva non cumulabili gli interessi e la rivalutazione, bensì che la svalutazione andava calco- lata in base agli indici ISTAT delle famiglie degli operai e impiegati con l'aggiunta degli interessi nella misura del 5%%;B confermata nel resto l'impugnata senten- za. Per la cassazione della decisione ricorrono le Ge- nerali Ass.ni spa esponendo due motivi. Resistono con controricorso le AR, eccependo in via preliminare l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione perché fatta alla vedova del Di Sal- vatore in proprio e quale legale rappresentante dei fi- gli minori, mentre alcuni di costoro erano divenuti maggiorenni. Il P.G. d'udienza, in via pregiudiziale, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di PA NI, proprietario della moto investitrice, per omessa notifica del ricorso allo stesso. MOTIVI DELLA DECISIONE Le questioni pregiudiziali sulla regolarità del contraddittorio risultano superate dal giudicato impli- cito formatosi con la mancata impugnazione della sen- tenza di primo grado in punto di responsabilità. Trova, infatti, applicazione nel caso in esame il principio ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la rilevabilità del difetto di integrità del contraddittorio incontra un limite nel espressamente о implicitamente si sia giudicato che formato su tale punto della decisione. Ed invero, nel giudizio di risarcimento del danno. promosso condal danneggiato l'azione diretta contro l'assicuratore, se la presenza del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante è ri- chiesta ai fini dell'accertamento dell'an debeatur sia per assicurare la difesa dell'assicuratore che per ren- dere opponibile al responsabile del danno l'accertamento della responsabilità, tuttavia, una vol- ta formatosi il giudicato sulla responsabilità, la per- manenza di tali soggetti diventa superflua nel giudizio sul quantum debeatur, anche ai fini dell'esercizio di rivalsa, rientrando il medesimo nella piena discrezio- nalità dell'assicuratore, indipendentemente dalla posi- zione del danneggiato, mentre la condanna al risarci- 5 mento del danno dell'assicuratore in via solidale con il responsabile del danno rende, per la natura stessa dell'obbligazione, facoltativa l'integrazione del con- traddittorio (cfr. Cass. civ. 360/1986; Cass. Un. Civ. 5350/1982). Nel caso in esame, essendosi il giudicato implicito formato sulla responsabilità esclusiva del conducente della moto Honda e con la condanna solidale di costui al risarcimento del danno, del proprietario della moto e natura solidaledell'assicuratore la i dell'obbligazione risarcitoria rende facoltativo il contraddittorio ai fini dell'accertamento del quantum debeatur con la conseguenza che il giudizio può prose- guire soltanto tra le danneggiate e l'assicuratore. Fondato è il primo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge (artt. 19 e 21 legge 990/69 in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c.) e del difetto di motivazione sul punto dell'esposizione economica dell'assicuratore oltre i limiti del massima- le di legge all'epoca dell'incidente. Inconferente è nel caso in esame la differenziazio- fra danno patrimoniale e danno morale, vertendosi ne solo sulla misura del danno morale. Tale misura, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, non può superare, come disposto dall'art. 21 lett. c. legge 990/69, il massimale previ- sto all'epoca dell'incidente. Improprio è il richiamo fatto al precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass. civ. 13.2.1992 n. 1742), che si limita ad affer- mare che nel sistema della legge sull'assicurazione ob- bligatoria il danno morale è sempre risarcibile secondo la regola generale, indipendentemente cioè dalla sussi- stenza del requisito della vivenza a carico, che va, invece, preso in considerazione ai fini della valuta- zione del danno patrimoniale spettante agli aventi di- ritto. Orbene, in ragione dell'epoca del sinistro (24.11.1983) il massimale applicabile secondo l'aumento disposto con D. P.R. 35722 luglio 1983 n. era di L. 75.000.000 per ogni persona danneggiata. Orbene, dovendosi intendere per "persona danneggia- ta" ogni vittima dell'incidente, è evidente che la mi- sura del danno morale da attribuirsi agli aventi dirit- to della persona rimasta vittima del sinistro non pote- va superare nel suo complesso la somma di lire 75.000.000 da dividersi tra le stesse eredi. Ne consegue, che avendo la Corte di merito, supera- to il limite di massimale applicabile, la sentenza im- pugnata, assorbito il rimanente motivo, va cassata con 7 rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napo- li, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso;
assorbito il resto;
cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma addì 4.12.2001. I CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mavue Jaman RE C1 ana Aiello IL CANCE ott.ssa M D 17.06.07 CANCELERE C 2 109T 19.11 0 0 ) . 2 7 . 20,66 7 / T 456T E E ) V S C TOT. 149,771 O P l S N O i g A r . T L a c E C N o D a i A t t t a p r R a e s A r r A I c A i G e a Z t n 7 v U m a i n e i N 1 r e S Q o E a g C e t i l 6 A M r O i I a G i b z a R T i a D c A s s 7 s i l N n I i . t 3 M g E o t p . e o r . s C R D o p D e ( ( r R u l I e 10 ( 002 8 ENTRATE