Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 2
La sanzione pecuniaria prevista per la inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego va posta a carico dell'amministratore della società datrice di lavoro che con la sua condotta ha determinato l'illecito, essendo diretta, come tutte le sanzioni amministrative, a punire un comportamento di una persona fisica tenuto in violazione di norme dell'ordinamento, salva la responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge n. 689 del 1981.
Il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinate dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 472, dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, ne' può a tal fine, quando si tratti di violazioni afferenti alla materia del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie, farsi rientrare nel novero delle controversie indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981, norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale. Ne consegue che l'osservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione del pagamento di sanzione amministrativa va valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei casi menzionati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato art. 35 legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa a sanzione amministrativa inflitta dall'Ispettorato del Lavoro per inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego).
Commentario • 1
- 1. Circolare del 24/09/2008 n. 56 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 24 settembre 2008
INDICE 1. Premessa 2. Organo competente all\'irrogazione delle sanzioni 3. Criteri di commisurazione della sanzione 4. Applicabilita\' del principio del favor rei 5. Termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione 6. Riscossione delle sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7. Giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7.1. Orientamento della giurisprudenza di legittimita\' 7.2. Orientamento della Corte costituzionale 7.2.1 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 8. Individuazione della giurisdizione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10258 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 84/97 della Sezione distaccata di Pretura di VENOSA, depositata il 04/12/97 R.G.N. 682/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.10.1992 CA AR proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 195 del 25.8.1992 relativa all'assunzione del lavoratore RA non per il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego.
L'opponente eccepiva la tardività della contestazione, avvenuta oltre 90 giorni dal termine di cui all'art. 14 L. 698/91. Inoltre - affermava - le dichiarazioni rese dal lavoratore RA risultavano essere non rispondenti al vero. Infine eccepiva la carenza di legittimazione passiva, atteso che il CA non era mai stato responsabile della ditta EMAT.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione opposta la quale deduceva la tempestività della contestazione: il verbale di contestazione era stato notificato il 3.1.1992, mentre le operazioni di accertamento dell'illecito erano state eseguite il 30.10.1991.
La contestazione, inoltre, era stata formulata sulla base non solo delle dichiarazioni del RA, ma anche su una serie di riscontri fattuali.
Il CA, infine, era stato responsabile della Cecol sino all'8.3.90, per essergli poi subentrata CC NA, con mutamento della ragione sociale.
Il Pretore di Melfi, sez. distaccata di Venosa, con sentenza n. 84/97 del 27.11/4.12.97, ha accolto il ricorso ed annullato l'ordinanza - ingiunzione n. 195 del 25.8.92, condannando l'Ispettorato convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto la violazione risultava accertata presso la ditta Emat, già Cecol, in data 20.12.1991, mentre il CA - secondo la certificazione della Camera di Commercio - era cessato da tutte le cariche sociali della Cecol in data 19/3/1990.
Avverso detta decisione l'Ispettorato Provinciale del lavoro di Potenza propone ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo. Il CA non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, complesso motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione artt. 11, 13, 18 L. 29.4.1949 n. 264, violazione e falsa applicazione artt. 14, 17, 35 L. 24.11.1981 n. 689, violazione e falsa applicazione artt. 2847, 2392, 2395 cod. civ., omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione. Il giudice di merito avrebbe infatti dovuto avere riguardo all'epoca in cui era stato commesso il fatto contestato e non già al momento dell'accertamento: a riguardo precisa che l'assunzione del lavoratore era avvenuta in data 2.11.1987, quando cioè il CA era amministratore unico della Cecol S.r.l..
Va preliminarmente affermata la tempestività del ricorso, notificato il 18.1.1999, e cioè entro il termine annuale dal deposito della sentenza impugnata (avvenuto il 4.12.1997), tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale.
Com'è noto, nell'ipotesi di assunzione di lavoratori senza il tramite dell'Ufficio di collocamento la Corte ha, con un primo orientamento, escluso la sospensione, rilevando che l'opposizione doveva considerarsi introduttiva di controversia avente "ad oggetto l'accertamento di obblighi del datore di lavoro in ordine alla regolare instaurazione di un rapporto e dunque, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 409 cod. proc. civ." (sentenza n. 11740/1997). A questo orientamento se ne è contrapposto altro - espresso da Cass., sent. nn. 6865/1998 e 9830/1997 (in fattispecie analoghe) - fondato sul rilievo che il problema dei limiti in cui una controversia nascente da opposizione ad ordinanza - ingiunzione possa essere ricompresa, ai fini dell'inapplicabilità del regime di sospensione dei termini processuali in periodo feriale, nel novero di quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., trova soluzione secondo un criterio "formale" espresso nell'art. 35 l. 689/1981, che, identificando tale possibilità nei soli casi ivi menzionati, la escluderebbe per implicito, ma non per questo meno chiaramente, in ogni altro caso, precludendo così il ricorso a criteri "ontologici".
Nell'aderire a tale secondo ordine di opinioni, le Sezioni Unite (sent. n. 63/2000) hanno osservato che il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinate dagli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 non rientra fra quelli per i quali l'art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, ne' può, a tal fine e quante volte si tratti di violazioni afferenti alla materia del lavoro o della previdenza ed assistenza obbligatorie, farsi rientrare nel novero delle controversie indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., soggette al relativo rito speciale del lavoro, tale possibilità sussistendo nei soli casi espressamente menzionati dall'art. 35 della citata l. n. 689 del 1981, che ha funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con questa sola eccezione, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale.
Il ricorso è fondato.
L'ordinanza opposta riguarda esclusivamente l'assunzione del lavoratore RA non per il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego.
A norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione (Cass. n. 12459/1998). Salva la responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge citata, le sanzioni in parola sono dirette a punire una condotta personale posta in violazione di una norma dell'ordinamento, per cui le stesse vanno poste a carico dell'amministratore della società che con la sua condotta ha determinato l'illecito. Tali principi sono senz'altro applicabili all'assunzione del lavoratore effettuata il 2/11/1987 senza il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego e quindi durante il periodo in cui l'intimato rivestiva la carica di amministratore unico della Cecol S.r.l., mantenuta fino al 19/3/1990. Erroneamente dunque il giudice di merito ha escluso la legittimazione passiva del CA: l'impugnata sentenza deve pertanto essere cassata e rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale si atterrà al principio più sopra espresso, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Melfi, quale giudice unico di primo grado.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001