Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10258
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

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Massime2

La sanzione pecuniaria prevista per la inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego va posta a carico dell'amministratore della società datrice di lavoro che con la sua condotta ha determinato l'illecito, essendo diretta, come tutte le sanzioni amministrative, a punire un comportamento di una persona fisica tenuto in violazione di norme dell'ordinamento, salva la responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge n. 689 del 1981.

Il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinate dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 472, dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, ne' può a tal fine, quando si tratti di violazioni afferenti alla materia del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie, farsi rientrare nel novero delle controversie indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981, norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale. Ne consegue che l'osservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione del pagamento di sanzione amministrativa va valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei casi menzionati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato art. 35 legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa a sanzione amministrativa inflitta dall'Ispettorato del Lavoro per inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego).

Commentario1

  • 1Circolare del 24/09/2008 n. 56 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 24 settembre 2008

    INDICE 1. Premessa 2. Organo competente all\'irrogazione delle sanzioni 3. Criteri di commisurazione della sanzione 4. Applicabilita\' del principio del favor rei 5. Termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione 6. Riscossione delle sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7. Giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7.1. Orientamento della giurisprudenza di legittimita\' 7.2. Orientamento della Corte costituzionale 7.2.1 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 8. Individuazione della giurisdizione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10258
Data del deposito : 26 luglio 2001

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