Sentenza 15 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2004, n. 11270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11270 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA TE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALSUGANA 2, presso lo studio dell'avvocato MAIELLO TAMMARO, difesa dall'avvocato BRINDISI FERDINANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO AR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANLIO TORQUATO 15, presso lo studio dell'avvocato GENEROSO PERFETTO, difeso dagli avvocati GIUSEPPE MEROLLA, VINCENZO CAMPANILE quest'ultimo con studio in 80100 Napoli piazza Garibaldi 80, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 669/00 del Giudice di pace di FRATTAMAGGIORE, emessa il 22/05/00 e depositata il 25/05/00 (R.G. 2432/99);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/03/04 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. il tribunale di Napoli nel 1998 condannò MA AR LO e QU EL all'esecuzione di obblighi assunti in favore di NA AN e dichiarò compensate le spese del giudizio.
2. NA AN, con atto di precetto del 27 luglio 1999, ha intimato a MA AR LO il pagamento delle spese del giudizio, indicate in complessive lire 1.688.168, comprendenti le seguenti voci della tariffa forense: diritti di precetto;
diritto per il ritiro copie, diritti di registrazione;
pagamento di contributi cassa previdenza avvocati ed iva.
MA AR LO, con atto del 31 luglio 1999, assumendo che le somme non erano dovute negli importi indicati, ha proposto opposizione contro l'atto di precetto davanti al giudice di pace di Frattamaggiore ed ha chiesto la riduzione dell'importo domandato e la restituzione della somma di lire 168.300, siccome "illegittimamente versate".
3. Il giudice di pace, con sentenza del 25 maggio 2000, ha accolto l'opposizione ed ha condannato NA AN al pagamento in favore dell'opposto della somma di lire 137.700.
Il giudice di pace ha ritenuto che alcune voci della tariffa forense, distintamente indicate, dovevano essere liquidate in misura diversa da quella indicata nell'atto di precetto.
4. NA AN ha proposto ricorso per Cassazione. MA AR LO ha resistito con controricorso.
5. Il ricorso è rigettato in base alle considerazioni di seguito esposte.
6. Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ., il quale, al secondo comma, nel testo vigente alla data della proposizione dell'opposizione disponeva che "il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni". Il potere equitativo del giudice dì pace, indicato nella norma, si esprime in un giudizio di tipo intuitivo e non di tipo sillogistico;
non richiede, in altre parole, la preventiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto.
Da questo principio si possono ricavare le seguenti implicazioni sul piano dell'impugnazione con il ricorso per Cassazione delle corrispondenti decisioni, valevoli nel presente giudizio.
6.1. Il difetto di motivazione può essere dedotto soltanto sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della sua enunciazione meramente apparente.
La decisione del giudice di pace, infatti, deve fornire le giustificazioni delle scelte operate, affinché appaiano razionali, fondate e condivisibili. La mancanza o il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza del giudice di pace possono essere dedotti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, primo comma n. 4 del medesimo codice e 118, secondo comma, seconda parte, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice (che rispettivamente impongono al giudice di indicare concisamente i motivi della decisione e, in particolare, le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata), tenendo presente il carattere non sillogistico, ma intuitivo del giudizio di equità. il giudice di pace, anche nella motivazione della sentenza emessa secondo equità, è tenuto, quindi, al rispetto della regola sancita negli artt. 102 della Costituzione e 118 disp. att. cod. proc. civ. Il giudice di pace, in altre parole, non può limitarsi ad affermare che l'allontanamento dal criterio di stretto diritto gli "sembra equo", ma deve dare conto del perché un determinato comportamento gli appare meritevole di tutela più o meno ampia rispetto alla valu- tazione data dall'ordinamento positivo, facendo vedere come quest'apprezzamento sia obiettivamente giusto in base a quei particolari di fatto che rilevano specificamente nel giudizio di equità.
6.2. La violazione delle norme di diritto sostanziale è censura consentita soltanto in caso d'inosservanza o falsa applicazione delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie: Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU. Tra queste non rientrano le disposizioni della legge 13 giugno 1942 n. 749 sugli onorari di avvocato per le prestazioni in materia civile, con annesso decreto ministeriale di approvazione della tariffa corrispondente.
7. Applicando i principi prima indicati, si ricava che le censure contenute nel ricorso non possono formare motivo di ricorso per Cassazione.
Esse, infatti, riguardano la violazione della tariffa forense, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione.
8. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in E. 350,00, di cui E. 100,00, per spese, oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004