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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10443 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 7646/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 13.11.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7646 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Giotto n. 18, presso lo studio degli avvocati Teresa Raimo e Riccardo Coscetta, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
esercente l'impresa individuale Controparte_1 CP_2
P.I.. polacca rappresentato e difeso dall'
[...] P.IVA_2 avvocato Katarzyna Olga Zarzecka ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Anastasia Volpicelli, con studio in via Monte Nero, 13, a Napoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 18.3.2021, la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.736/2021, emesso l'1.2.2021 e notificato l'8.2.2021, con il quale il Tribunale di Napoli aveva ordinato alla stessa di pagare in favore di Controparte_1 quale titolare di la somma di € 21.664,94, Controparte_2 oltre interessi al tasso e alla decorrenza previsti dall'art.5 D.lgs.
n.231/2002.
Tale credito, rappresentato nella fattura del 21.11.2018, era stato ceduto alla società Bibby Financial services Sp. con un contratto di factoring stipulato il 19.9.2018 e la in ossequio a tale cessione, Parte_1 effettuava il pagamento dell'intera somma direttamente alla cessionaria.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 3 In ordine alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 sollevava alla società cessionaria le medesime eccezioni di merito,
[...] sicchè la Bibby Financial Service S.p. decideva poi di restituire alla una parte della somma ricevuta in pagamento da CP_2 Pt_2
3. In particolare parte opponente eccepiva che, a fronte dei gravi vizi
[...] della merce consegnata, era stato concluso via e-mail un accordo transattivo, col quale la , per il tramite del sig. che la CP_2 Tes_1 rappresentava, si obbligava a consegnare 12 pedane di cagliata a un prezzo agevolato di € 2,30 al Kg e una pedana in omaggio, consentendo contestualmente alla il pagamento della merce il Parte_1
30.3.2019.
Tale accordo, restava, tuttavia, inadempiuto, non avendo la mai CP_2 provveduto alla consegna della fornitura oggetto della transazione de qua e insistendo nel chiedere all'odierna opponente il pagamento del debito residuo.
4. In data 25.6.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_2 quale eccepiva, da un lato, che dalla documentazione allegata da parte opponente sarebbe emersa chiaramente una tacita accettazione del debito (debito che non sarebbe mai stato, peraltro, contestato dall'opponente), e, dall'altro lato, che alcun accordo transattivo sarebbe stato validamente concluso, stante la circostanza che il sig. Persona_1
, col quale avveniva lo scambio di alcune e-mail prodotte
[...] dall'opponente, non avrebbe avuto potere di rappresentanza della . CP_2
Lo stesso, invero, aveva concluso con la un mero contratto di CP_2 procacciamento di affari (cfr. contratto allegato del 18.7.2014), sicché il sig. avrebbe avuto il potere di procacciare Persona_1 potenziali clienti, non anche quello di rappresentare la nella CP_2 stipula di contratti o accordi transattivi.
Inoltre, stante l'avvenuta cessione dei crediti, la parte opposta non avrebbe comunque potuto concludere alcun accordo transattivo, posto che “in seguito alla cessione di credito, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 4 non può validamente negoziarlo in danno del cessionario” (p. 11 comparsa costituzione e risposta).
4.1. La eccepiva, altresì, l'insussistenza dei vizi della merce CP_2 consegnata in adempimento del contratto originario, contestando che dalle foto allegate nulla emergeva e che, in ogni caso, la Parte_1 non avrebbe denunziato i vizi nei termini di leggi, posto che erano passati ben due mesi dalla consegna della merce.
4.2. Parte opposta, rilevava, inoltre, come i suddetti vizi erano stati denunciati alla e all'agente , e non, invece, alla CP_2 Persona_1 società di factoring. L'opponente, invero, era perfettamente a conoscenza dell'avvenuta cessione del credito alla Bibby financial services e, pertanto, avrebbe dovuto presentare a questa (e non, invece, alla cedente) la denuncia dei vizi.
5. Con ordinanza del 21.11.2021, il giudice precedentemente assegnatario della presente causa concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo qui opposto e rinviava la causa per pronunciarsi sulle istanze istruttorie. In data 7.6.2022, il medesimo giudice emanava ordinanza di rigetto della prova testimoniale articolata dall'opponente e la causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5.1. All'udienza odierna, la prima celebrata dallo scrivente, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata e va accolta.
6.1. In primo luogo, appare necessario chiarire che, quanto alla eccepita accettazione tacita del debito da parte dell'opponente, risulta evidente che alcuna contestazione vi è in ordine né all'an né al quantum del debito oggetto del presente giudizio, relativo alla fattura del 28.11.2021, posto che entrambe le parti ne ammettono la sussistenza.
La questione attiene, piuttosto, alla sussistenza di un valido negozio transattivo che le parti avrebbero concluso per far fronte ai vizi della cagliata consegnata.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Ebbene, sul punto non può sottacersi come tale accordo transattivo non solo esista, ma sia anche valido.
Invero, da un lato, esso emerge chiaramente dalle lettere scambiate via
e-mail tra la e i sigg. e Parte_1 Parte_3 Persona_1
(cfr. e-mails del 4.2.2019, 6.2.2019 e 8.2.2019; doc. 7 prod.
[...] parte opponente), nelle quali quest'ultimo, peraltro, si scusava espressamente per il disagio procurato e affermava che l'azienda si sarebbe impegnata alla consegna della merce nella settimana successiva.
Tali emails risultano essere state inviate anche all'odierno opposto.
Poiché la merce viziata (e già consegnata) era ancora nella materiale disponibilità della e poiché la e-mail di risposta di Parte_1 fa espressamente riferimento alla merce ordinata in data Tes_1
4.1.2019, appare evidente che un accordo transattivo su tale punto sia stato concluso.
In sintesi, con il predetto scambio di emails, l'opposta si obbligava a consegnare 12 pedane di cagliata a un prezzo agevolato di € 2,30 al Kg
e una pedana in omaggio, consentendo contestualmente alla Pt_1 il pagamento della merce il 30.3.2019.
[...]
6.2 Quanto alla validità del contratto transattivo, parte opposta eccepiva la invalidità della transazione sull'assunto secondo cui il sig. Tes_1 non avrebbe avuto poteri di rappresentanza, ma meri poteri di procacciamento di affari.
Tale eccezione va rigettata, in quanto se, da un lato, risulta stipulato in data 18.7.2014 un contratto di procacciamento di affari tra la e la CP_2
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 6 New All Service s.r.l.s. (di cui risultava socio al Persona_1
10%), dall'altro lato, è altrettanto vero che la sostanza prevale sulla forma e che nel caso di specie il SE esercitava concretamente attività di rappresentante e non di mero mediatore. Esso, infatti, non si limitava a proporre alla Datix papabili clienti, ma intratteneva con loro rapporti attinenti, peraltro, alla gestione successiva alla vendita, quale quella relativa ai tempi di consegna, qualità delle merce, etc..
Con tale atteggiamento la ha senz'altro, con colpa, ingenerato il CP_2 dubbio, nell'opponente in buona fede, che il fosse un Tes_1 rappresentante, ex art. 1398 c.c. (Cass. n. 18519/2018).
6.3 A tutto voler concedere, quand'anche il sig. fosse stato Tes_1 privo di potere di rappresentanza (e avesse, quindi, agito come falsus procurator), il contratto transattivo sarebbe comunque valido, stante la tacita ratifica effettuata dalla . CP_2
A dispetto di quanto dalla stessa sostenuto, infatti, le e-mails risultano inviate anche alla stessa, sicché questa può ritenersi pienamente CP_2
a conoscenza degli accordi presi con parte opponente e, non avendo contestato nulla, il contratto transattivo in questione deve essere considerato eventualmente ratificato, ai sensi dell'art. 1399 c.c..
6.4 Infondata risulta pure l'eccezione relativa alla tardività della denuncia dei vizi, posto che, proprio nelle e-mails allegate, la CP_2 ammette, per il tramite del suo rappresentante, di essere a conoscenza dei vizi (si veda, in particolare, la e-mail dell'8.2.2019).
Del resto l'opponente ha dichiarato nella suddetta comunicazione come la venditrice ne fosse a conoscenza, tanto da concordare le condizioni sopra indicate.
L'opposta, sul punto, nulla ha replicato via e-mail, riconoscendo quindi implicitamente i vizi della merce venduta.
Sul punto, appare opportuno richiamare l'art.1495 comma 2 c.c., il quale prevede espressamente che la denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla consegna non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il vizio.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 7 6.5 Quanto, infine, alla circostanza che, stante l'avvenuta cessione del credito, i vizi avrebbero dovuto essere denunciati alla società cessionaria (e non più alla cedente), in quanto “con la cessione del credito, il cedente ne perde la disponibilità e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario”, l'eccezione risulta infondata, dal momento che il credito relativo alla fattura emanata in data 28.11.2021
è stato oggetto di un accordo di retrocessione stipulato in data
27.1.2020, come risulta dalla documentazione allegata da parte opposta
(doc.3 traduzione) e, pertanto, il cedente risulta nella piena titolarità dei poteri transattivi.
6.6. Il contratto di transazione è, quindi, validamente concluso e parte opposta avrebbe dovuto adempiervi prima ancora di richiedere l'adempimento della prestazione alla controparte.
7. Le spese, attesa la soccombenza, vengono poste a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 con applicazione di valori minimi, ampiamente satisfattivi per l'attività espletata (scaglione fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 736/2021;
2) condanna esercente l'impresa individuale Controparte_2 al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese relative al presente giudizio, che liquida in €2.540,00 per compensi, €150,00 per esborsi, oltre I.V.A. se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti Raimo Teresa e Riccardo Coscetta, antistatari.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 8 Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 9
11 SEZIONE CIVILE
N. 7646/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 13.11.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7646 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Giotto n. 18, presso lo studio degli avvocati Teresa Raimo e Riccardo Coscetta, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
esercente l'impresa individuale Controparte_1 CP_2
P.I.. polacca rappresentato e difeso dall'
[...] P.IVA_2 avvocato Katarzyna Olga Zarzecka ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Anastasia Volpicelli, con studio in via Monte Nero, 13, a Napoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 18.3.2021, la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.736/2021, emesso l'1.2.2021 e notificato l'8.2.2021, con il quale il Tribunale di Napoli aveva ordinato alla stessa di pagare in favore di Controparte_1 quale titolare di la somma di € 21.664,94, Controparte_2 oltre interessi al tasso e alla decorrenza previsti dall'art.5 D.lgs.
n.231/2002.
Tale credito, rappresentato nella fattura del 21.11.2018, era stato ceduto alla società Bibby Financial services Sp. con un contratto di factoring stipulato il 19.9.2018 e la in ossequio a tale cessione, Parte_1 effettuava il pagamento dell'intera somma direttamente alla cessionaria.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 3 In ordine alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 sollevava alla società cessionaria le medesime eccezioni di merito,
[...] sicchè la Bibby Financial Service S.p. decideva poi di restituire alla una parte della somma ricevuta in pagamento da CP_2 Pt_2
3. In particolare parte opponente eccepiva che, a fronte dei gravi vizi
[...] della merce consegnata, era stato concluso via e-mail un accordo transattivo, col quale la , per il tramite del sig. che la CP_2 Tes_1 rappresentava, si obbligava a consegnare 12 pedane di cagliata a un prezzo agevolato di € 2,30 al Kg e una pedana in omaggio, consentendo contestualmente alla il pagamento della merce il Parte_1
30.3.2019.
Tale accordo, restava, tuttavia, inadempiuto, non avendo la mai CP_2 provveduto alla consegna della fornitura oggetto della transazione de qua e insistendo nel chiedere all'odierna opponente il pagamento del debito residuo.
4. In data 25.6.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_2 quale eccepiva, da un lato, che dalla documentazione allegata da parte opponente sarebbe emersa chiaramente una tacita accettazione del debito (debito che non sarebbe mai stato, peraltro, contestato dall'opponente), e, dall'altro lato, che alcun accordo transattivo sarebbe stato validamente concluso, stante la circostanza che il sig. Persona_1
, col quale avveniva lo scambio di alcune e-mail prodotte
[...] dall'opponente, non avrebbe avuto potere di rappresentanza della . CP_2
Lo stesso, invero, aveva concluso con la un mero contratto di CP_2 procacciamento di affari (cfr. contratto allegato del 18.7.2014), sicché il sig. avrebbe avuto il potere di procacciare Persona_1 potenziali clienti, non anche quello di rappresentare la nella CP_2 stipula di contratti o accordi transattivi.
Inoltre, stante l'avvenuta cessione dei crediti, la parte opposta non avrebbe comunque potuto concludere alcun accordo transattivo, posto che “in seguito alla cessione di credito, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 4 non può validamente negoziarlo in danno del cessionario” (p. 11 comparsa costituzione e risposta).
4.1. La eccepiva, altresì, l'insussistenza dei vizi della merce CP_2 consegnata in adempimento del contratto originario, contestando che dalle foto allegate nulla emergeva e che, in ogni caso, la Parte_1 non avrebbe denunziato i vizi nei termini di leggi, posto che erano passati ben due mesi dalla consegna della merce.
4.2. Parte opposta, rilevava, inoltre, come i suddetti vizi erano stati denunciati alla e all'agente , e non, invece, alla CP_2 Persona_1 società di factoring. L'opponente, invero, era perfettamente a conoscenza dell'avvenuta cessione del credito alla Bibby financial services e, pertanto, avrebbe dovuto presentare a questa (e non, invece, alla cedente) la denuncia dei vizi.
5. Con ordinanza del 21.11.2021, il giudice precedentemente assegnatario della presente causa concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo qui opposto e rinviava la causa per pronunciarsi sulle istanze istruttorie. In data 7.6.2022, il medesimo giudice emanava ordinanza di rigetto della prova testimoniale articolata dall'opponente e la causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5.1. All'udienza odierna, la prima celebrata dallo scrivente, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata e va accolta.
6.1. In primo luogo, appare necessario chiarire che, quanto alla eccepita accettazione tacita del debito da parte dell'opponente, risulta evidente che alcuna contestazione vi è in ordine né all'an né al quantum del debito oggetto del presente giudizio, relativo alla fattura del 28.11.2021, posto che entrambe le parti ne ammettono la sussistenza.
La questione attiene, piuttosto, alla sussistenza di un valido negozio transattivo che le parti avrebbero concluso per far fronte ai vizi della cagliata consegnata.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Ebbene, sul punto non può sottacersi come tale accordo transattivo non solo esista, ma sia anche valido.
Invero, da un lato, esso emerge chiaramente dalle lettere scambiate via
e-mail tra la e i sigg. e Parte_1 Parte_3 Persona_1
(cfr. e-mails del 4.2.2019, 6.2.2019 e 8.2.2019; doc. 7 prod.
[...] parte opponente), nelle quali quest'ultimo, peraltro, si scusava espressamente per il disagio procurato e affermava che l'azienda si sarebbe impegnata alla consegna della merce nella settimana successiva.
Tali emails risultano essere state inviate anche all'odierno opposto.
Poiché la merce viziata (e già consegnata) era ancora nella materiale disponibilità della e poiché la e-mail di risposta di Parte_1 fa espressamente riferimento alla merce ordinata in data Tes_1
4.1.2019, appare evidente che un accordo transattivo su tale punto sia stato concluso.
In sintesi, con il predetto scambio di emails, l'opposta si obbligava a consegnare 12 pedane di cagliata a un prezzo agevolato di € 2,30 al Kg
e una pedana in omaggio, consentendo contestualmente alla Pt_1 il pagamento della merce il 30.3.2019.
[...]
6.2 Quanto alla validità del contratto transattivo, parte opposta eccepiva la invalidità della transazione sull'assunto secondo cui il sig. Tes_1 non avrebbe avuto poteri di rappresentanza, ma meri poteri di procacciamento di affari.
Tale eccezione va rigettata, in quanto se, da un lato, risulta stipulato in data 18.7.2014 un contratto di procacciamento di affari tra la e la CP_2
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 6 New All Service s.r.l.s. (di cui risultava socio al Persona_1
10%), dall'altro lato, è altrettanto vero che la sostanza prevale sulla forma e che nel caso di specie il SE esercitava concretamente attività di rappresentante e non di mero mediatore. Esso, infatti, non si limitava a proporre alla Datix papabili clienti, ma intratteneva con loro rapporti attinenti, peraltro, alla gestione successiva alla vendita, quale quella relativa ai tempi di consegna, qualità delle merce, etc..
Con tale atteggiamento la ha senz'altro, con colpa, ingenerato il CP_2 dubbio, nell'opponente in buona fede, che il fosse un Tes_1 rappresentante, ex art. 1398 c.c. (Cass. n. 18519/2018).
6.3 A tutto voler concedere, quand'anche il sig. fosse stato Tes_1 privo di potere di rappresentanza (e avesse, quindi, agito come falsus procurator), il contratto transattivo sarebbe comunque valido, stante la tacita ratifica effettuata dalla . CP_2
A dispetto di quanto dalla stessa sostenuto, infatti, le e-mails risultano inviate anche alla stessa, sicché questa può ritenersi pienamente CP_2
a conoscenza degli accordi presi con parte opponente e, non avendo contestato nulla, il contratto transattivo in questione deve essere considerato eventualmente ratificato, ai sensi dell'art. 1399 c.c..
6.4 Infondata risulta pure l'eccezione relativa alla tardività della denuncia dei vizi, posto che, proprio nelle e-mails allegate, la CP_2 ammette, per il tramite del suo rappresentante, di essere a conoscenza dei vizi (si veda, in particolare, la e-mail dell'8.2.2019).
Del resto l'opponente ha dichiarato nella suddetta comunicazione come la venditrice ne fosse a conoscenza, tanto da concordare le condizioni sopra indicate.
L'opposta, sul punto, nulla ha replicato via e-mail, riconoscendo quindi implicitamente i vizi della merce venduta.
Sul punto, appare opportuno richiamare l'art.1495 comma 2 c.c., il quale prevede espressamente che la denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla consegna non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il vizio.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 7 6.5 Quanto, infine, alla circostanza che, stante l'avvenuta cessione del credito, i vizi avrebbero dovuto essere denunciati alla società cessionaria (e non più alla cedente), in quanto “con la cessione del credito, il cedente ne perde la disponibilità e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario”, l'eccezione risulta infondata, dal momento che il credito relativo alla fattura emanata in data 28.11.2021
è stato oggetto di un accordo di retrocessione stipulato in data
27.1.2020, come risulta dalla documentazione allegata da parte opposta
(doc.3 traduzione) e, pertanto, il cedente risulta nella piena titolarità dei poteri transattivi.
6.6. Il contratto di transazione è, quindi, validamente concluso e parte opposta avrebbe dovuto adempiervi prima ancora di richiedere l'adempimento della prestazione alla controparte.
7. Le spese, attesa la soccombenza, vengono poste a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 con applicazione di valori minimi, ampiamente satisfattivi per l'attività espletata (scaglione fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 736/2021;
2) condanna esercente l'impresa individuale Controparte_2 al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese relative al presente giudizio, che liquida in €2.540,00 per compensi, €150,00 per esborsi, oltre I.V.A. se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti Raimo Teresa e Riccardo Coscetta, antistatari.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 8 Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 7646/2021 r.g.a.c. Pag. 9