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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7155/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MANCATO PAG. n. 22962026 COD.TRIB.1H78 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso comunicazione di mancato pagamento numero 22962026, emessa da Area s.r.l. e notificata l'11 ottobre 2024 a titolo di contributi dell'anno 2022 dovuti al
Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino, oltre sanzioni interessi, spese e diritti di riscossione, per l'importo complessivo di € 174,37.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio in favore del ricorrente, natura privatistica del rapporto tra Consorzio e consorziati, mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile, l'incostituzionalità dell'art. 23, comma
1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese del giudizio.
Si è costituita Area S.r.l., deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore.
Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è comunicazione di mancato pagamento emessa da Area S.r.l., in relazione alla somma di € 174,37 a titolo di contributi dell'anno 2022 dovuti al Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino.
Va esaminata, in via pregiudiziale, l'eccezione sollevata da Area S.r.l. di inammissibilità dei motivi inerenti al merito della pretesa.
L'eccezione è fondata.
Ciò non in quanto il concessionario non ne sia responsabile, atteso che grava su esso l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, sopportando altrimenti le conseguenze negative della lite, ma in quanto risulta che è stato notificato in data 1 agosto 2023 un avviso di accertamento, che la resistente Area S.r.l. ha prodotto in giudizio, riguardante proprio i contributi consortili del 2022.
L'avviso di accertamento, peraltro, è stato seguito da ingiunzione di pagamento, sempre relativa all'anno 2022 (€ 173,04), notificata l'1 febbraio 2024.
In conseguenza, sono inammissibili i motivi con cui parte ricorrente fa valere l'assenza di beneficio, giacché essi si sarebbero dovuti far valere mediante la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, tenuto conto che tutti i motivi (mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio in favore del ricorrente, natura privatistica del rapporto tra Consorzio e consorziati, mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile) attengono al merito della pretesa fatta valere con l'atto impugnato.
Quanto all'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003,
n. 11, la ricorrente non fa altro che dare atto dell'intervento della sentenza 19 ottobre 2018 n. 188 della Corte costituzionale, per cui anche tale motivo attiene al merito della pretesa.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in motivazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore di Area S.r.l., di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 233,00 (duecentotrentatre/00), Iva e cassa di previdenza se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore.
Il Giudice Monocratico
NI IN
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7155/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MANCATO PAG. n. 22962026 COD.TRIB.1H78 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso comunicazione di mancato pagamento numero 22962026, emessa da Area s.r.l. e notificata l'11 ottobre 2024 a titolo di contributi dell'anno 2022 dovuti al
Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino, oltre sanzioni interessi, spese e diritti di riscossione, per l'importo complessivo di € 174,37.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio in favore del ricorrente, natura privatistica del rapporto tra Consorzio e consorziati, mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile, l'incostituzionalità dell'art. 23, comma
1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese del giudizio.
Si è costituita Area S.r.l., deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore.
Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è comunicazione di mancato pagamento emessa da Area S.r.l., in relazione alla somma di € 174,37 a titolo di contributi dell'anno 2022 dovuti al Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino.
Va esaminata, in via pregiudiziale, l'eccezione sollevata da Area S.r.l. di inammissibilità dei motivi inerenti al merito della pretesa.
L'eccezione è fondata.
Ciò non in quanto il concessionario non ne sia responsabile, atteso che grava su esso l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, sopportando altrimenti le conseguenze negative della lite, ma in quanto risulta che è stato notificato in data 1 agosto 2023 un avviso di accertamento, che la resistente Area S.r.l. ha prodotto in giudizio, riguardante proprio i contributi consortili del 2022.
L'avviso di accertamento, peraltro, è stato seguito da ingiunzione di pagamento, sempre relativa all'anno 2022 (€ 173,04), notificata l'1 febbraio 2024.
In conseguenza, sono inammissibili i motivi con cui parte ricorrente fa valere l'assenza di beneficio, giacché essi si sarebbero dovuti far valere mediante la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, tenuto conto che tutti i motivi (mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio in favore del ricorrente, natura privatistica del rapporto tra Consorzio e consorziati, mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile) attengono al merito della pretesa fatta valere con l'atto impugnato.
Quanto all'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003,
n. 11, la ricorrente non fa altro che dare atto dell'intervento della sentenza 19 ottobre 2018 n. 188 della Corte costituzionale, per cui anche tale motivo attiene al merito della pretesa.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in motivazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore di Area S.r.l., di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 233,00 (duecentotrentatre/00), Iva e cassa di previdenza se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore.
Il Giudice Monocratico
NI IN