Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 476
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio

    I motivi inerenti al merito della pretesa, come la mancanza di benefici, avrebbero dovuto essere fatti valere tramite la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento notificato in precedenza.

  • Inammissibile
    Natura privatistica del rapporto tra Consorzio e consorziati

    I motivi inerenti al merito della pretesa, come la natura privatistica del rapporto, avrebbero dovuto essere fatti valere tramite la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento notificato in precedenza.

  • Inammissibile
    Mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile

    I motivi inerenti al merito della pretesa, come la mancanza dei presupposti, avrebbero dovuto essere fatti valere tramite la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento notificato in precedenza.

  • Inammissibile
    Incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11

    Anche questo motivo attiene al merito della pretesa e avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 476
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 476
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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