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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
GRASSI SO, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 312/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00127/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00127/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00127/2025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso dalla Agenzia delle Entrate di Lucca, che comunicava il recupero di maggiori imposte sul reddito, addizionali, interessi e sanzioni per un totale di euro 22.247,42, per redditi percepiti in Germania nell'anno 2019, in qualità di assistente di volo della compagnia di volo Società_1 con sede in Germania.
La ricorrente precisava di avere presentato dichiarazione dei redditi nello stato tedesco, dichiarando gli emolumenti da lavoro dipendente, e versando regolarmente le imposte come da documentazione prodotta.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente contestava la violazione dell'art. 15 paragrafo 3 della convenzione Italia Germania in materia tributaria, che stabilisce la imposizione dei redditi percepiti in corrispettivo da lavoro dipendente svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale nel paese dove ha sede l'impresa.
Con il secondo motivo, gradatamente, la ricorrente eccepiva il mancato riconoscimento del credito di imposta per quanto risultante pagato all'estero.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che ribadiva che ai sensi dell'art. 3 TUIR il reddito da lavoro dipendente svolto in Germania deve essere dichiarato in Italia e sottoposto a tassazione nel nostro paese, in quanto la
Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni non comporta alcuna deroga al citato principio generale.
Inoltre la detrazione delle imposte versate all'estero non spetta in caso di omessa dichiarazione dei redditi presentata in Italia.
Peraltro l'Agenzia delle Entrate, in via conciliativa, proponeva di riconoscere parzialmente le imposte versate in Germania per Euro 3258,00, nonché i contributi previdenziali per Euro 2197,00, ed Euro 122,00 come contributo di solidarietà, sottraendo la somma di Euro 624,02, per la quale dalla dichiarazione presentata in Germania spetta il rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Corte, come già deciso nella sentenza n. 187 del 2025, ritiene che nel caso in esame debba trovare applicazione l'art. 15 comma 3 della convenzione fra Italia e Germania sulla doppia imposizione, che dispone
“nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di una attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa”. Il tenore letterale della norma
è assolutamente chiaro, e non può dare spazio a diverse interpretazioni come prospettato dalla Agenzia delle Entrate;
si tratta di una norma speciale che regola una determinata tipologia di rapporto di lavoro rispetto a tutte le altre fattispecie di produzione di reddito all'estero. La disposizione citata quindi individua la potestà impositiva della Germania, quale Stato contraente in cui è situata la sede dell'impresa datore di lavoro ( Lufthansa); questa specifica individuazione è indipendente dal numero dei giorni in un anno in cui è svolta la prestazione di lavoro, nonché dalla residenza del lavoratore, in deroga al principio generale di cui all'art. 3 TUIR. La contribuente ha legittimamente omesso di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, stante la tassazione esclusiva nello Stato tedesco, che ha determinato la esclusione della base imponibile italiana.
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna quindi l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali in favore di Ricorrente_1 liquidate in complessivi Euro due mila cinquecento, oltre accessori di legge e rifusione del CU.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
condanna la convenuta amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500 per onorari oltre accessori come per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
GRASSI SO, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 312/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00127/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00127/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00127/2025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso dalla Agenzia delle Entrate di Lucca, che comunicava il recupero di maggiori imposte sul reddito, addizionali, interessi e sanzioni per un totale di euro 22.247,42, per redditi percepiti in Germania nell'anno 2019, in qualità di assistente di volo della compagnia di volo Società_1 con sede in Germania.
La ricorrente precisava di avere presentato dichiarazione dei redditi nello stato tedesco, dichiarando gli emolumenti da lavoro dipendente, e versando regolarmente le imposte come da documentazione prodotta.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente contestava la violazione dell'art. 15 paragrafo 3 della convenzione Italia Germania in materia tributaria, che stabilisce la imposizione dei redditi percepiti in corrispettivo da lavoro dipendente svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale nel paese dove ha sede l'impresa.
Con il secondo motivo, gradatamente, la ricorrente eccepiva il mancato riconoscimento del credito di imposta per quanto risultante pagato all'estero.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che ribadiva che ai sensi dell'art. 3 TUIR il reddito da lavoro dipendente svolto in Germania deve essere dichiarato in Italia e sottoposto a tassazione nel nostro paese, in quanto la
Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni non comporta alcuna deroga al citato principio generale.
Inoltre la detrazione delle imposte versate all'estero non spetta in caso di omessa dichiarazione dei redditi presentata in Italia.
Peraltro l'Agenzia delle Entrate, in via conciliativa, proponeva di riconoscere parzialmente le imposte versate in Germania per Euro 3258,00, nonché i contributi previdenziali per Euro 2197,00, ed Euro 122,00 come contributo di solidarietà, sottraendo la somma di Euro 624,02, per la quale dalla dichiarazione presentata in Germania spetta il rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Corte, come già deciso nella sentenza n. 187 del 2025, ritiene che nel caso in esame debba trovare applicazione l'art. 15 comma 3 della convenzione fra Italia e Germania sulla doppia imposizione, che dispone
“nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di una attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa”. Il tenore letterale della norma
è assolutamente chiaro, e non può dare spazio a diverse interpretazioni come prospettato dalla Agenzia delle Entrate;
si tratta di una norma speciale che regola una determinata tipologia di rapporto di lavoro rispetto a tutte le altre fattispecie di produzione di reddito all'estero. La disposizione citata quindi individua la potestà impositiva della Germania, quale Stato contraente in cui è situata la sede dell'impresa datore di lavoro ( Lufthansa); questa specifica individuazione è indipendente dal numero dei giorni in un anno in cui è svolta la prestazione di lavoro, nonché dalla residenza del lavoratore, in deroga al principio generale di cui all'art. 3 TUIR. La contribuente ha legittimamente omesso di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, stante la tassazione esclusiva nello Stato tedesco, che ha determinato la esclusione della base imponibile italiana.
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna quindi l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali in favore di Ricorrente_1 liquidate in complessivi Euro due mila cinquecento, oltre accessori di legge e rifusione del CU.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
condanna la convenuta amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500 per onorari oltre accessori come per legge.