TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 84140/2017 Ruolo generale affari contenziosi
TRA
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, difesa e rappresentata dall'avv. Marco Conforti
-ricorrente -
E con unico socio (c.f. , sottoposta a misura di Controparte_1 P.IVA_2 prevenzione patrimoniale ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, , in persona degli amministratori giudiziari delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale, dott. e dott. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusto provvedimento autorizzativo del Giudice Controparte_3
Delegato del 27 aprile 2018 dall'avv. Gabriele Galletti
- resistente e ricorrente in riconvenzionale – (c.f. ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._1 CP_3
(c.f. ),entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. Gabriele Galletti
[...] C.F._2
(c.f. ) - resistenti- C.F._3
, in persona del Curatore p.t. Dott.ssa Parte_2 [...] in persona del Curatore p.t. Avv. Claudio Magnanti, Controparte_4 in persona del Curatore p.t. Dott. Controparte_5 [...] in persona del Curatore p.t. Dott. Controparte_6 [...] in persona del Curatore p.t. Avv. Controparte_7 [...]
in persona del Curatore p.t. Avv. Stefano Santini, Controparte_8
- Resistenti contumaci-
che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. CRE64A31124, C.F. Parte_3
P.IVA in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei P.IVA_3 P.IVA_4
e per esso del Suo Procuratore Speciale Dott.ssa , rappresentati e Pt_3 Controparte_9 difesi dall'Avv. Giancarlo Paglietti AI RO Limited Rappresentanza Generale per l'Italia P.I. in persona del P.IVA_5 suo Procuratore Speciale, Dr. rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanni Roveda CP_10 pagina 1 di 11 -Chiamate in causa dagli Amministratori giudiziari -
Oggetto: risoluzione contratto di affitto di azienda e collegamento negoziale
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2017, la Parte_1
conveniva in giudizio ,
[...] Controparte_1 Parte_2
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_6
(“ ”), e i
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 dott.ri e , in proprio, chiedendo: “- accertato e Controparte_2 Controparte_3 dichiarato che la , in relazione al contratto di Parte_1 affitto di azienda intercorso tra le parti, è creditrice nei confronti della Controparte_1 dell'importo di Euro 123.673,23, condannare la
[...] Controparte_1 al pagamento della somma di euro 123.673,23 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legale dalla domanda;
- accertato e dichiarato che la , in relazione al contratto di Parte_1 affitto di aziende del 13.05.2016, è creditrice nei confronti delle
[...]
Parte_4 Parte_5
dell'importo complessivo di euro
[...] Parte_6
501.575,28, condannare le suddette convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 501.575,28, o nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, o in alternativa, ciascuna per quanto di loro competenza in base al medesimo criterio di ripartizione del canone complessivo di cui all'art. 3 del contratto di affitto di aziende e, quindi, ad Euro 413.398,35, Parte_2 CP_4
ad Euro 33.154,13, ad Euro 20.664,90,
[...] Controparte_8 CP_7
ad Euro 25.580,34, ad Euro 6.670,95,
[...] Controparte_5 Controparte_6
ad Euro 2.106,61, ovvero ciascuna per quanto di loro competenza secondo quanto
[...] sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo dal Tribunale in relazione alle singoli voci di credito richieste;
- accertato e dichiarato che la Parte_1
, in relazione ai lavori extracontrattuali eseguiti sull'immobile di proprietà
[...] della , ha realizzato lavori e opere sull'immobile di proprietà Controparte_1 della per un importo complessivo di euro 513.078,50,oltre Controparte_1
Iva, oltre alla ulteriore somma di euro 23.177,56 a titolo di lavori per realizzazione parco giochi Edificio C , condannare la anche in solido con Controparte_1 [...]
Parte_2 Controparte_4 Controparte_14
al
[...] Controparte_7 Controparte_8 pagamento della complessiva somma di euro 536.256,06, oltre Iva, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di arricchimento senza causa, ovvero ai sensi dell'art. 1592, II comma, cod. civ., oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;
In via subordinata - in relazione alla domanda n. 3, accertato e dichiarato per i fatti di cui in narrativa che i lavori extracontrattuali venivano autorizzati, condivisi e accettati dai pagina 2 di 11 Dott. e , condannare e , in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento in favore della della Parte_1 somma di euro 513.078,50, oltre iva, oltre alla ulteriore somma di euro 23.177,56 a titolo di lavori per realizzazione parco giochi edificio C, il tutto per complessivi euro 536.256,06, oltre Iva, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda” L'attrice esponeva che in data 13.04.2016 sottoscriveva con la Controparte_1 in persona degli Amministratori Giudiziari e
[...] Controparte_3 [...]
un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto attività di CP_2 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitata all'interno del complesso sportivo denominato “ ”, sito in Roma, Loc. Settebagni e Parte_2 in data 13.05.2016 sottoscriveva con le società , medio tempore fallite, Parte_2
,
[...] Parte_4 Controparte_15 [...]
, , tutte allora Controparte_4 Controparte_7 Controparte_8 rappresentate sempre dagli Amministratori Giudiziari e Controparte_3 [...]
,nominati dal Tribunale di Roma, Sez. per l'Applicazione delle Misure di CP_2
Prevenzione, un secondo contratto di affitto di azienda relativo alle diverse attività sportive. Nel contratto in oggetto, veniva stabilito (art. 6) il collegamento negoziale tra i singoli negozi di affitto delle singole aziende con il contratto di affitto della azienda Bar e ristorante . Le parti, in data 2.05.2017 sottoscrivevano una prima scrittura privata avente ad oggetto la ricognizione sino a quella data del reciproco dare-avere limitatamente ai soli canoni di locazione dovuti in relazione ai contratti stipulati e a titolo di riaddebiti di spese reciprocamente sostenute a vario titolo pervenendo alla data del 30.04.2017 ad una situazione debitoria dell'attrice per Euro 145.128,51. Il tecnico incaricato dalla e dalle società affittanti le aziende Parte_7 affittanti indicava le spese sostenute dall'Affittante in complessivi Euro 733.758,63, oltre Iva, a titolo di lavori contrattuali ed extracontrattuali (doc. 8), In pendenza della suddetta operazione peritale sulle opere eseguite, l'attrice, chiedeva la temporanea sospensione dal pagamento dei canoni sino al momento della conclusione delle operazioni peritali in modo da poter definitivamente fare il punto delle rispettive situazioni creditorie. In risposta i Dott. e , inviavano a mezzo Pec diffida ad Controparte_2 Controparte_3 adempiere reclamando il pagamento, del presunto credito di Euro 218.328,54 a titolo di canoni scaduti oltre quelli del mese corrente di Giugno 2017, sia in favore della (ramo ristorante e bar) che in favore delle società affittanti Controparte_1 di cui al contratto relativo al Centro Sportivo. Le parti decidevano di procedere in data 5.10.2017 alla riconsegna delle aziende per cui è causa con contestuale sottoscrizione di un accordo transattivo della controversia , subordinato quest'ultimo all'approvazione del Giudice del Tribunale competente.
pagina 3 di 11 In particolare, in detto accordo transattivo, la acconsentiva a Parte_1 riconoscere un credito in favore delle controparti pari a Euro 105.000,00 che veniva corrisposto mediante prelievo di pari importo dal deposito cauzionale di complessivi euro 156.000,00. Veniva stabilito, altresì, che la residua somma di competenza della era trattenuta dalle odierne convenute per l'eventuale pagamento di Parte_8 pregresse forniture con ENI Gas che, in quanto inclusiva di forniture anche antecedenti alla stipula dei contratti di affitto, sarebbe stata restituita all'attrice a seconda delle modalità di eventuale accordo transattivo stipulato dalla suddetta Amministrazione Giudiziaria con la citata ENI Gas. Tanto premesso l'attrice sosteneva che l'inaspettato diniego da parte del Giudice Delegato del Tribunale Penale, assunto con provvedimento del 27.10.2017, giustificato Parte dalla condotta complessiva tenuta da anche in relazione ai fatti emersi solo a seguito della riconsegna delle aziende , era da addebitare agli amministratori giudiziari che avevano negativamente relazionato il Tribunale in merito ad una presunta condotta dolosa da parte della per aver sottaciuto l'avvenuto distacco della corrente Parte_8 elettrica all'interno del Centro sportivo a causa di una rilevante morosità maturata nei confronti del fornitore . CP_16
Venuto meno il possibile accordo l'attrice avrebbe diritto, operata la compensazione con il reale credito vantato nei confronti delle convenute a decorrere dal 30.04.2017 sino alla restituzione delle aziende, al riconoscimento del maggior credito vantato nei confronti delle suddette convenute a titolo di: lavori e opere da capitolato/computo metrico;
lavori ed opere extracontrattuali eseguiti nell'ambito del Circolo sportivo per eliminare i vizi occulti nonché per il ripristino e messa a norma degli impianti;
a titolo di migliorie apportate alle strutture del centro sportivo;
rimborso pro-quota delle spese di manutenzione delle aree comuni;
rimborso pro-quota utenze deposito cauzionale fideiussioni escusse somma da riconoscersi anche in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa, ovvero ai sensi dell'art. 1592, II comma, cod. civ., oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento.
2. Si sono costituiti congiuntamente la con unico Controparte_1 socio, e , chiedendo: “a) in linea preliminare: (i) Controparte_2 Controparte_3 autorizzare, ai sensi dell'articolo 269 cod. proc. civ., la chiamata in causa, da parte del dott. del garante LLs - Rappresentanza Generale per l'Italia -polizza Controparte_2
n. CRE64A31142 e, da parte del dott. , del garante AI RO Limited - Controparte_3
Rappresentanza Generale per l'Italia -, polizza n. IFL0003051.046338, spostando la prima udienza allo scopo di consentire la citazione di essi nei termini previsti dall'articolo 163- bis cod. proc. civ.; b) previa chiamata in causa delle compagnie assicurative sub a) (i), sempre in linea preliminare, gradatamente: (ii) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande nonché dei fatti e degli elementi costituenti le ragioni delle domande;
(iii) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'iniziativa giudiziale per non impugnabilità dei provvedimenti resi dal Giudice Delegato Penale;
(iv) accertare e dichiarare, ove ritenuto che i provvedimenti resi dal Giudice Delegato Penale pagina 4 di 11 possano essere impugnati, l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale Penale di Roma, per effetto della misura di prevenzione patrimoniale ex d.lgs. n. 159/2011; (v) accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione a sensi dell'art. 5, 1°-bis comma, d.lgs. n. 28/2010; (vi) accertare e dichiarare l'errata introduzione del giudizio nelle forme del rito ordinario con conseguente mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ.; c) nel merito: (vii) rigettare tutte le domande avversarie in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di alcuna prova;
d) nel merito, in linea subordinata: (viii) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, ridurre l'importo eventualmente dovuto da SS e/o dai dottori e Controparte_2 CP_3 nella misura che risulterà di giustizia;
(ix) in ogni caso, nella denegata ipotesi di
[...] Parte accoglimento della domanda proposta da n linea subordinata nei confronti del dott. condannare i LLs - Rappresentanza Generale per l'Italia –, polizza n. Controparte_2
CRE64A31142, a manlevare il dott. dal pagamento di tutte le somme che il CP_2 medesimo sarà tenuto a corrispondere;
(x) in ogni caso, nella denegata ipotesi di Parte accoglimento della domanda proposta da n linea subordinata nei confronti del dott.
condannare AI RO Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia -, Controparte_3 polizza n. IFL0003051.046338, a manlevare il dott. dal pagamento di tutte le CP_3 somme che il medesimo sarà tenuto a corrispondere;
e) in linea riconvenzionale: Parte (xi) accertare i danni subiti da SS in ragione dell'illegittima condotta di he ha causato l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale e, per l'effetto, condannare l'attrice al relativo risarcimento da liquidarsi in via equitativa;
(xii) accertare il danno commisurato all'incremento patrimoniale netto che SS avrebbe conseguito mediante la corretta esecuzione del Contratto Bar-Ristorante, e, per l'effetto, condannare l'attrice al relativo risarcimento da liquidarsi in via equitativa;
(xiii) accertare la lesione alla reputazione professionale dei dott.ri e e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_3 condannare l'attrice, al risarcimento dei relativi danni da liquidarsi d'ufficio in via Parte equitativa;
(xiv) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ, e, per l'effetto, condannare l'attrice, oltre che al pagamento delle spese di lite, al risarcimento dei relativi danni cagionati a SS e ai dott.ri Controparte_2
e da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
Controparte_3
(xv) in ogni caso, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, cod. proc. civ., condannare i LLs - Rappresentanza Generale per l'Italia - polizza n. CRE64A31142, al pagamento delle spese Parte sostenute dal dott. per resistere all'azione giudiziale di e Controparte_2 condannare AI RO Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia -, polizza n. IFL0003051.046338, al pagamento delle spese sostenute dal dott. per Controparte_3 Parte resistere all'azione giudiziale di
3. Si sono costituite anche le compagnie assicuratrici chiamate in causa e il giudizio è stato interrotto e riassunto a causa del fallimento delle società sportive, rimanendo i fallimenti contumaci .
4. Nel corso del giudizio con provvedimento del 27 febbraio 2018 il Tribunale Penale di Roma ha confiscato le quote sociali e il patrimonio costituente l'intero complesso pagina 5 di 11 aziendale di SS ma, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16607 del 23/05/2022), “Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all'esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all'autorità pubblica. Ne discende la persistenza della piena legittimazione ad agire e resistere in giudizio delle società convenute.
5. In data 6 settembre 2019 la società attrice in liquidazione è stata volontariamente cancellata dal registro delle imprese e le parti convenute hanno di conseguenza eccepito ,alla luce della giurisprudenza di legittimità ( tra le altre Sezioni Unite sentenza n. 6070/2013), che la cancellazione volontaria si traduce sul piano processuale nel difetto di legittimazione dei soci a proseguire nell'esercizio delle pretese e dei diritti incerti o illiquidi precedentemente azionati dalla società, la quale , scegliendo di cancellarsi e sciogliersi, ha posto in atto condotta inequivocabilmente tesa a rinunciarvi, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci, inibendo a quest'ultimi ogni possibilità di coltivare le necessarie azioni giudiziali e stragiudiziali.
6. Tanto premesso , il rilievo è fondato. La cancellazione della società dal registro delle imprese è espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi illiquidi ove il liquidatore scelga di procedere alla cancellazione, senza prima svolgere e/o continuare l'attività, anche giudiziale, volta a far accertare definitivamente il credito o farlo liquidare. Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ( sentenze nn. 6070, 6071, 6072 del 2013,) “ dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”. "La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa pagina 6 di 11 ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta." La cancellazione della società dal registro delle imprese determina, quindi, ex se la cessazione della materia del contendere ovvero la rinuncia alla pretesa azionata, trattandosi, nella specie, di un credito senz'altro illiquido ed incerto. Parte Come correttamente rilevato dalle parti convenute infondato è il richiamo di lle 'sopravvenienze attive', posto che le pretese azionate non possono certamente considerarsi come 'sopravvenute', in quanto certamente note e antecedenti alla redazione del bilancio finale di liquidazione e alla cancellazione (il giudizio è stato instaurato nel 2018 mentre la cancellazione è del 6 settembre 2019 – cfr. doc. n. 28). In definitiva , pertanto, l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere, il tutto come evincibile dal bilancio finale di liquidazione che non prevede in alcun modo le pretese azionate. Tanto premesso in ordine alle domande proposte dalla società attrice cancellata dal registro delle imprese, va ricordato ancora ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 ) che la giurisprudenza di legittimità distingue i rapporti passivi, cioè quelli implicanti l'esistenza di obbligazioni gravanti sulla società, dai rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società poteva vantare diritti, ribadendo che con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Ipotizzare che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere anche nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori. Per non vulnerare il diritto di difesa pagina 7 di 11 tutelato dall'art. 24 della Costituzione, deve escludersi, quindi, che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, trasferendosi questi debiti in capo ai soci successori. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori. Sul piano processuale, la società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non può validamente intraprendere una causa, ne' esservi convenuta . L'aver ricondotto, tuttavia, la fattispecie ad un fenomeno successorio consente agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. Stando così le cose, non v'è motivo per non ritenere applicabili a tale fattispecie le disposizioni dettate dall'art. 299 c.p.c. e segg., in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa. Ne consegue che, qualora siffatto evento- come nella specie - non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, il giudizio prosegue e la sentenza va pronunciata nei confronti della società salvo che l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata come si è detto nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso ( cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014 ). Ciò premesso in sede di precisazione delle conclusioni la SS e gli amministratori e hanno insistito nelle domande riconvenzionali Controparte_2 Controparte_3 avanzate in comparsa di risposta. In particolare , i convenuti hanno dedotto che, fermo restando il grave inadempimento Parte di rispetto anche ai vari accordi succedutisi in via transattiva in relazione al Contratto Bar-Ristorante al fine di garantire la continuità aziendale, gli Amministratori Giudiziari, previe verifiche e relativi elaborati del consulente tecnico nominato, con informativa del 13 settembre 2017, precisavano che i Lavori Extra Contratto determinanti un vantaggio permanente al circolo sportivo erano da calcolarsi in un valore di euro 328.016,49, di cui euro 301.085,04 da reputarsi necessari. A seguito delle suddette precisazioni, il Giudice Delegato, con provvedimento del 14 settembre 2017, autorizzava gli Amministratori Giudiziari “a riconoscere in favore di Parte n credito di € 301.085,04 a titolo di compensazione dei canoni di affitto dovuti e Parte non pagati a condizione che corrispondesse immediatamente Parte_1 alle società in sequestro, i canoni residui di affitto dopo l'eventuale compensazione autorizzata oltra al pagamento degli stipendi arretrati dovuti al personale dipendente;
dichiarasse di non avere più nulla a pretendere dalle società affittanti per qualsiasi pagina 8 di 11 opera e/o servizio eseguito;
pagasse la 2 rata della fideiussione di € 210.000,00 scaduta il 31 maggio Parte si dimostrava, tuttavia, nuovamente inadempiente quindi gli Amministratori Giudiziari, con nota del 26 settembre 2017, dichiaravano di avvalersi delle clausole risolutive espresse previste in contratto. Ferma la risoluzione dei contratti e la riconsegna delle aziende avvenuta il 5 ottobre 2017 le parti, in pari data, negoziavano la bozza di un accordo transattivo “subordinato all'approvazione del Giudice”, volto “a evitare una controversia giudiziale” prevedendo espressamente che “l'efficacia delle previsioni inserite nel presente accordo – ferma restando in ogni caso l'avvenuta riconsegna delle aziende - è sottoposta alla condizione sospensiva costituita dalla piena approvazione e autorizzazione del Giudice Delegato Penale, Con istanza del 10 ottobre 2017, gli Amministratori Giudiziari chiedevano al Giudice Delegato autorizzazione all'accordo transattivo. Nelle ore immediatamente successive al deposito di tale istanza, e, dunque, in attesa del provvedimento del Giudice Delegato, gli Amministratori Giudiziari accertavano la grave Parte circostanza – del tutto taciuta da in sede di redazione del testo dell'accordo transattivo condizionato – relativa al distacco della corrente elettrica dell'intero circolo sportivo, determinato dalla morosità maturata dall'attrice nei confronti della società fornitrice GeneSì Energia. Condotta illegittima cha ha costretto gli Amministratori Giudiziari all'improvvisa chiusura dell'intera struttura e a sostenere i relativi costi, pari ad euro 61.797,88, IVA inclusa (doc. n. 17). Di conseguenza il Giudice Delegato, informato dell'accaduto dagli Amministratori Giudiziari, non autorizzava l'accordo transattivo, autorizzando invece gli Amministratori Giudiziari ad avviare tutte le iniziative volte al recupero del credito maturato dalle società in sequestro Tanto sinteticamente premesso, i convenuti sostengono che dalla risoluzione del rapporto intercorso con la società attrice sarebbe derivato un danno emergente costituito: da euro 48.434,00 in relazione alla “Vendita ”; dalla Parte_9 somma versata a causa della morosità dell'affittuaria al contratto concluso con GeneSì Energia relativo alla fornitura di energia elettrica, per l'affitto dei gruppi elettrogeni pari a euro 61.797,88, IVA inclusa e dal lucro cessante causato dal mancato pagamento dei canoni scaduti e dall'anticipata risoluzione contrattuale commisurato all'incremento patrimoniale netto che SS avrebbe conseguito mediante la corretta esecuzione del Contratto . Parte_10
Gli Amministratori in proprio reclamano invece danni all'immagine e reputazione per avere la società attrice arbitrariamente convenuto in giudizio gli amministratori in proprio ipotizzando un'inesistente responsabilità colposa degli stessi amministratori nel riferire al giudice delegato l'andamento del rapporto. I convenuti hanno, quindi, concluso chiedendo in via riconvenzionale “ e) in linea riconvenzionale: (xi) accertare i danni subiti da SS in ragione dell'illegittima condotta di Parte che ha causato l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale e, per l'effetto, pagina 9 di 11 condannare l'attrice al relativo risarcimento da liquidarsi in via equitativa;
(xii) accertare il danno commisurato all'incremento patrimoniale netto che SS avrebbe conseguito mediante la corretta esecuzione del Contratto Bar-Ristorante, e, per l'effetto, condannare l'attrice al relativo risarcimento da liquidarsi in via equitativa;
(xiii) accertare la lesione alla reputazione professionale dei dott.ri e e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_3 condannare l'attrice, al risarcimento dei relativi danni da liquidarsi d'ufficio in via Parte equitativa;
(xiv) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ, e, per l'effetto, condannare l'attrice, oltre che al pagamento delle spese di lite, al risarcimento dei relativi danni cagionati a SS e ai dott.ri Controparte_2
e da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Controparte_3
7. Ciò premesso le domande risarcitorie della società con Controparte_1 unico socio vanno accolte nei limiti di cui di seguito. Sono non specificatamente contestati e , comunque, documentati gli importi relativi agli esborsi affrontati dalla società per l'acquisto delle macchine per Parte_9 complessivi euro 48.434,00 più euro 61.797,88, pari a euro 110.231,8. E' documentato e non contestato che, quantomeno dal mese di aprile 2017 la società attrice fosse morosa nel pagamento del canone di affitto anche se tale debito non è stato precisato nel suo esatto ammontare . La prova del lucro cessante , tuttavia, può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza di modo che nella specie ne è consentita la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., stante la sicura fruttuosità del complesso aziendale . Tale liquidazione, quindi, comprensiva dei canoni già scaduti al momento della risoluzione del contratto, può essere equitativamente determinata in euro 300.000- valore del ristoro già all'attualità - non avendo l'attrice specificamente allegato e dimostrato occasioni perdute di vendere o locare il bene a terzi per un importo maggiore . Con riferimento al danno alla reputazione dei due amministratori giudiziari evocati in giudizio in proprio, ad avviso del giudicante sussistono i presupposti per il riconoscimento di una somma ex art. 96 terzo comma c.p.c. ma non anche, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il riconoscimento di un danno alla reputazione . Sebbene, infatti, sia emerso in corso di causa che i convenuti , pubblici ufficiali , hanno amministrato il patrimonio sequestrato compiendo tutte le attività sotto la vigilanza del giudice delegato e previa autorizzazione del giudice ai sensi dell' articolo 40 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella fattispecie non sono emersi i presupposti dimostrativi di un'effettiva lesione dell'immagine dei professionisti costituiti dalla diffusione dello scritto , nella specie soltanto l'atto di citazione, e dell'effettiva esistenza di un offesa personale diretta a colpire la dignità dei professionisti stessi . Ad avviso del giudicante , invece, le difese della società attrice laddove sostiene che gli amministratori abbiano riportato vicende relative all'esecuzione del contratto in modo inveritiero tanto da indurre in errore il giudice delegato alla procedura , travalicano i limiti del diritto di difesa e giustificano la condanna della società al risarcimento del danno in misura di euro 5.000,00 in favore di ciascuno dei convenuti . pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sulle domande proposte dall'attrice
[...]
; Parte_1
- accoglie parzialmente le domande risarcitorie proposte Controparte_1 con unico socio e, per l'effetto, condanna la al Parte_1 pagamento alla società convenuta di euro 110.231,8, oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di danno emergente;
- condanna ancora la al in favore della Parte_1 [...] con unico socio della somma di euro 300.000 a titolo di lucro Controparte_1 cessante;
- condanna la al risarcimento a Parte_1 [...]
e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. mediante il pagamento di euro CP_2 Controparte_3
5.000,00 ciascuno;
- condanna la società attrice a rifondere ai convenuti con Controparte_1 unico socio , e nonché alle compagnie chiamate in Controparte_2 Controparte_3 causa le spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 22.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali nei confronti dei convenuti costituiti con unico socio , e ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in euro 11.500,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali nei confronti di ciascuna delle assicurazioni chiamate in causa . Così deciso in Roma l'11 marzo 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
pagina 11 di 11