Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/07/1974, ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via XX Settembre n. 10/5, presso lo studio dell'Avv. Daniela Fizzotti, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nata ad [...]_1 C.F._2
(AL) il 29/05/1980, residente in [...]9, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Roma n. 5/8, presso lo studio dell'Avv. Mauro Grego, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
04/04/2025.
1
Con ricorso presentato in data 27/06/2024, il IG. chiedeva che venisse Parte_1
regolamentato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] in data [...], avuto dalla relazione Per_1
sentimentale e convivenza more uxorio con la IG.ra e Controparte_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'01/10/2024, si costituiva in giudizio la IG.ra la quale, pur contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e nulla opponendo CP_1
alla domanda di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, chiedeva la conferma del regime di collocazione e frequentazione pressoché paritario da tempo attuato dalle parti, le quali si alternavano nella casa familiare in comproprietà fra le stesse facendosi carico in via diretta ed in egual misura al mantenimento del figlio.
All'udienza del 26/11/2024, emergeva tuttavia il dissidio in punto assegnazione della casa ex familiare stante l'indisponibilità del IG. a proseguire con il regime di alternanza Pt_1
dei genitori nella stessa sicché, fallito ogni tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 30/12/2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, avverso la quale la IG.ra proponeva reclamo dinanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Genova che veniva respinto con ordinanza n. 305 del 04/03/2025.
Alla successiva udienza del 03/04/2025, i difensori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo fra le stesse e la causa veniva quindi rinviata all'udienza cartolare del 10/04/2025 per il deposito di brevi note scritte contenenti le condizioni concordate.
Pertanto, il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale del minore.
Stante l'intervenuto accordo fra le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
2 OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) Il figlio di anni 7 è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
2) La casa familiare sita in Genova, Via Assarotti 18/9, viene assegnata al signor che vi continuerà a risiedere. La IGnora ha già rilasciato la Parte_1 CP_1
casa familiare. Restano impregiudicati eventuali diritti di debito credito connessi all'immobile ed ai rapporti tra le Parti diversi rispetto a quelli relativi alla frequentazione del minore.
3) La collocazione del figlio è convenuta in via alternata nelle abitazioni dei genitori con tempi paritetici.
4) I genitori terranno il figlio in via alternata nei seguenti termini (salvi diversi accordi tra le Parti):
a. dal lunedì all'uscita da scuola (o alle 16,30 in caso in cui sia a casa da scuola Per_1
per qualsiasi ragione o nella fase di fermo scolastico) al mercoledì mattina con riaccompagnamento di a scuola alle 7.50 (oppure fino alle 16,30 in caso in cui Per_1
non vada a scuola); Per_1
b. dal mercoledì all'uscita da scuola (o alle 16,30 in caso in cui non sia a scuola) Per_1
al venerdì mattina con riaccompagnamento di a scuola alle 7.50 (oppure fino Per_1
alle 16,30 in caso in cui non vada a scuola); Per_1
c. dal venerdì all'uscita da scuola (o alle 16,30 in caso in cui non vada a scuola Per_1
per qualsiasi ragione) al lunedì mattina con riaccompagnamento di a scuola alle Per_1
7.50 (oppure fino alle 16,30 in caso in cui non vada a scuola). Per_1
Le vacanze estive, pasquali, natalizie e ponti lunghi sono divisi equamente al 50% tra i genitori secondo l'alternanza annuale. Le vacanze invernali da trascorrere con figlio, ossia quelle comprese sino al 7 gennaio, dovranno essere comunicate entro l'inizio dell'anno scolastico.
Le vacanze estive dei genitori con e, comunque, quelle successive rispetto mese Per_1
di gennaio, dovranno essere comunicate entro il 30 marzo per permettere alle parti una migliore gestione delle ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro ed approfittare di prezzi migliori per eventuali prenotazioni.
3 La proposta della suddivisione dei periodi di vacanza deve essere comunicata per iscritto via messaggio o e-mail. In caso di mancata risposta o in mancanza di proposte alternative concrete di uno dei genitori alla proposta di divisione delle vacanze scolastiche da parte dell'altro genitore entro 15 giorni, la proposta si intende accolta.
Durante il periodo estivo ogni genitore ha diritto a tre settimane di cui soltanto due consecutive con conseguente interruzione della frequentazione ordinaria.
In tutti gli altri periodi restano valide le frequentazioni ordinarie.
Quanto al periodo natalizio, in via alternata per un pari numero di giorni da calcolarsi di volta in volta in base alla cadenza delle festività, indicativamente con un genitore dal 23 dicembre (o dal fermo scolastico) al 31 dicembre alle ore 15,00 e, con l'altro genitore, dal
31 dicembre al 6 gennaio.
In ogni caso, trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre dalle ore 19,00 alle ore Per_1
21,00 del 25 dicembre con un genitore e con l'altro genitore dalle ore 21,00 del 25 alle
21,00 del 26 dicembre.
Nelle festività civili e/o religiose e/o ponti (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) si applica il criterio dell'alternanza.
5) Solo in caso di malattia di i genitori avranno diritto al recupero dei giorni di Per_1
rispettiva competenza non trascorsi con il figlio.
Nell'ipotesi in cui uno dei genitori, nei giorni di sua spettanza, non possa pernottare con il figlio, l'altro genitore dovrà essere preferito rispetto ad una baby sitter salvo diverso accordo.
6) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva competenza senza che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento di all'altro genitore anche considerate le frequentazioni in misura Per_1
paritaria e le rispettive capacità patrimoniali.
7) I genitori si impegnano a sostenere in misura del 50% le spese straordinarie relative al figlio secondo la disciplina del protocollo datato 15.9.2016 ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it).
4 In ogni caso le Parti devono comunicare preventivamente (tramite mail o messaggio) le spese relative al figlio e l'altro genitore sarà tenuto al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti. Le spese delle attività dovranno essere decise all'inizio dell'anno scolastico in modo da poter gestire ed organizzare gli impegni di con congruo anticipo. Le attività dovranno essere decise sulla base Per_1
delle esigenze, inclinazioni e desideri del minore.
La frequentazione dei centri estivi dovrà essere concordata (con spese al 50%) qualora comprenda giorni di competenza paterna in considerazione della circostanza che il sig. durante il periodo estivo non ha impegni lavorativi, salvo la facoltà della madre di Pt_1
iscriverlo nei giorni di sua spettanza assumendosene i relativi costi.
8) Eventuali richieste di modifica delle attività in corso dovranno essere motivate per iscritto.
9) I genitori si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quello del figlio minore.
10) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti.
I legali delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31.12.2012, n. 247.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
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