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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/11/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 64/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TALOTTA DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
- SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la perizia espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, nella quale non era stata riconosciuta in favore del periziando l'indennità di accompagnamento.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Durante il processo, parte ricorrente compariva esclusivamente alla prima data di fissazione di udienza con deposito di note di trattazione, precisamente in data 18
1 gennaio 2021, senza più dare seguito al giudizio, né mediante il deposito di note, memorie, istanze istruttorie o ulteriori attività processuali idonee a coltivare la domanda. Nessuna giustificazione veniva fornita per la totale inerzia successiva.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta avverso la perizia redatta nel procedimento di ATP richiede, per essere esaminata nel merito, che la parte istante mantenga un concreto e attuale interesse ad agire, partecipando allo sviluppo del giudizio e allegando elementi che consentano al giudice di valutare le censure mosse alla consulenza tecnica.
Nel caso in esame, il ricorrente, dopo il mero deposito del ricorso, ha partecipato soltanto all'udienza del 19 gennaio 2021, omettendo ogni ulteriore attività processuale.
Tale comportamento configura un'inerzia incompatibile con la necessità di coltivare il giudizio, da cui deriva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La giurisprudenza costante ritiene, infatti, che l'interesse ad agire debba sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche perdurare fino alla decisione;
la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 21/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 64/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TALOTTA DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
- SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la perizia espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, nella quale non era stata riconosciuta in favore del periziando l'indennità di accompagnamento.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Durante il processo, parte ricorrente compariva esclusivamente alla prima data di fissazione di udienza con deposito di note di trattazione, precisamente in data 18
1 gennaio 2021, senza più dare seguito al giudizio, né mediante il deposito di note, memorie, istanze istruttorie o ulteriori attività processuali idonee a coltivare la domanda. Nessuna giustificazione veniva fornita per la totale inerzia successiva.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta avverso la perizia redatta nel procedimento di ATP richiede, per essere esaminata nel merito, che la parte istante mantenga un concreto e attuale interesse ad agire, partecipando allo sviluppo del giudizio e allegando elementi che consentano al giudice di valutare le censure mosse alla consulenza tecnica.
Nel caso in esame, il ricorrente, dopo il mero deposito del ricorso, ha partecipato soltanto all'udienza del 19 gennaio 2021, omettendo ogni ulteriore attività processuale.
Tale comportamento configura un'inerzia incompatibile con la necessità di coltivare il giudizio, da cui deriva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La giurisprudenza costante ritiene, infatti, che l'interesse ad agire debba sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche perdurare fino alla decisione;
la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 21/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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