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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17793/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Sciortino Parte_1
ATTORE contro on il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Mussano Controparte_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
Piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato nel comune di Orbassano il 24.02.2012 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del comune stesso, anno 2012, numero 3, parte1.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 Orbassano, il 24/02/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 30/01/2024.
Con ricorso depositato il 14/10/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con comparsa di costituzione del 11/03/2025 si costituiva il convenuto dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Il Giudice delegato fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa assegnando termine ex art. 127 ter cpc.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state spiegate ulteriori domande e non vi è prole.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orbassano di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 14.10.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17793/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Sciortino Parte_1
ATTORE contro on il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Mussano Controparte_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
Piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato nel comune di Orbassano il 24.02.2012 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del comune stesso, anno 2012, numero 3, parte1.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 Orbassano, il 24/02/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 30/01/2024.
Con ricorso depositato il 14/10/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con comparsa di costituzione del 11/03/2025 si costituiva il convenuto dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Il Giudice delegato fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa assegnando termine ex art. 127 ter cpc.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state spiegate ulteriori domande e non vi è prole.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orbassano di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 14.10.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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