Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2607/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2607/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. MORELLI ETHEL ( , STIANTI TOMMASO C.F._1
( come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio in Firenze, V. Baracca 185/R - parte attrice opponente - CONCLUDE come da note 31.01.25: “in via preliminare: (omissis). Sempre in via preliminare e/ pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di Controparte_1 Nel merito: 1) Dichiarare nullo e/o annullare l'“accertamento esecutivo per violazione” rela-
[...] tivo al “canone unico annuale 2024” di complessivi € 92234 – n. atto 16352091; 2) Dichiarare che Pt_1[...
nulla deve a e/o al in relazione all'”accertamento Controparte_2 Controparte_3 esecutivo per violazione” relativo al “canone unico annuale” n. atto ” P.IVA_2
- ( ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. BOCCHINO ENRICO
), ( , come da pro- C.F._3 CP_4 C.F._4 cura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto C/O ICA
S.r.l., VIALE ITALIA, 136 LA SPEZIA - parte convenuta opposta -
1
E
- , in persona del Sindaco p.t.-parte convenuta contumace- Controparte_3
Altri istituti e leggi speciali
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la premesso che: quale titolare di n. 9 stazioni di Parte_2
servizio nel , per le quali aveva pagato canone unico annuale di conces- Controparte_3 sione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (d'ora innanzi, “cup”) di € 11.744,26 per l' anno 2004, aveva ricevuto da notificazione di accertamento esecutivo per viola- CP_1
zione n. 16352091 per € 92.234,00, relativo allo stesso canone, sanzione omessa denuncia, indennità, interessi e spese di bonifica, asseritamente dovuto al . Nel pro- Controparte_3
porre opposizione, deduceva quali motivi: carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di per mancata indicazione della fonte del potere di agire per conto del CP_1 [...]
nullità dell'atto per carenza di motivazione, contenuti essenziali e prescritti per legge;
Pt_3
infondatezza della pretesa relativamente agli addebiti a titolo di canone unico annuale (stante la contestazione di mq. indicati, tariffe, voci ed importi applicati), indennità e sanzione omessa denuncia, interessi, anche considerato l'importo versato. Ciò premesso, previa so- spensione, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva l'”inammissibilità della spiegata CP_1 opposizione in quanto infondata nel merito”. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Non si costituiva il , sicché deve esserne dichiarata la contumacia. Controparte_3
2 * * *
In via preliminare, si rigetta l'eccezione di carenza di titolarità attiva del credito, sol- levata da parte attrice, previa riqualificazione della medesima eccezione, erratamente quali- ficata a titolo di carenza di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire.
Premesso che il presupposto processuale (o presupposto dell'azione) in discorso non
è automaticamente attuabile nel caso dell'agere in via amministrativa e che, in ogni caso, dovrebbe farsi riferimento alla legittimazione passiva, anziché attiva, essa consiste nella semplice coincidenza - a livello, ovviamente, di (e cioè dal mero punto di vista della) affer- mazione dei fatti come allegati dall'attore e non a livello di prova (aspetto quest'ultimo atti- nente invece il merito della controversia) - tra il soggetto nei cui confronti è proposta la domanda (convenuto) ed il titolare passivo affermato del diritto fatto valere in giudizio - nel caso di specie, con il soggetto autore dell'atto di accertamento per cui è opposizione. Si fonda esclusivamente sulla mera prospettazione di titolarità delle posizioni giuridiche (di- ritti, ma anche interessi, poteri, status ecc) dedotta in giudizio. In altre parole, è necessario – oltre che sufficiente - che la domanda giudiziale sia rivolta contro il soggetto - per ciò stesso convenuto - il quale sia anche, nella prospettazione offerta dall'attore, titolare passivo del diritto che aziona e, quindi, dell' azione proposta. Tale corrispondenza non sussiste nella fattispecie oggetto di esame, avendo l'attrice ha agito proprio nei confronti del soggetto che ha posto in essere l'avviso di accertamento per cui è opposizione.
Ciò premesso, preme richiamare la recente Sentenza della Corte di Cassazione S.U.
16/02/2016 n. 2951, la quale ha chiarito la differenza tra titolarità attiva e passiva del rap- porto giuridico e la legittimazione ad agire. L'intervento delle Sezioni Unite era stato solle- citato a causa del contrasto presente in giurisprudenza in merito alla contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio. In base a quando affer- mato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”, è, quindi, un elemento costitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla
3 categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”. La Corte, fissando alcune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Enuncia dunque il se- guente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Ciò posto, nel caso di specie non è contestabile la titolarità passiva dell'azione, coin- cidente con la titolarità attiva del potere azionato dall'odierna convenuta in via amministra- tiva, né parte attrice ha mostrato di contestare tale potere, nel momento in cui ha depositato la ricevuta di pagamento del cup effettuata per l'anno 2024, intestata proprio alla CP_1
(doc. 3 attrice).
[...]
A prescindere da ciò, parte convenuta ha depositato, in allegato alla memoria di re- plica, screen-shot del sito istituzionale del da essa risulta essere sua con- Controparte_3
cessionaria per la riscossione del cup.
***
In secondo luogo, si rigetta il motivo fondato sulla nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione. Ed infatti, contrariamente a quanto rappresentato da parte attrice,
l' atto impugnato indica la normativa, legislativa (L. n. 160/2019) e regolamentare (reg. co- munale sul cup) di riferimento, il soggetto passivo, il comune, l'anno di riferimento, i luoghi di ubicazione dei mezzi pubblicitari oggetto di accertamento, le quantità di essi riportanti vari titoli, la relativa metratura specifica di applicazione della tariffa, l'importo complessivo scaturente moltiplicato per i mq. di esposizione, oltre alle modalità di pagamento e di ricorso.
Pertanto, risultano sufficientemente de determinati i di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla emissione del provvedimento, ciò che ha consentito l'opponente di articolare compiutamente la sua difesa, anche nel merito (C. Giust. Trib. Lazio, n. 7266/23; n. 6652/23;
Liguria, N. 595/24).
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Ciò premesso, l'opposizione appare fondata nel merito, nei limiti e per le considera- zioni seguenti.
In primo luogo, si osserva che non si giustifica l'irrogazione del complessivo importo di € 54.957,00 a titolo “indennità” (per € 18.319,00) e “sanzione omessa denuncia” (per €
36.638,00: doc. 2 attrice). Quanto alla prima somma, non essendo neppure comprensibile la ratio della causale. Quanto alla seconda, non potendosi ritenere assente, nel caso di specie, la missione di una qualsiasi denuncia, poiché l'attrice ha effettivamente dichiarato la sussi- stenza dei mezzi pubblicitari, presentando la relativa dichiarazione ed incontrato una spesa di € 11.744,00 (doc. 3). Spesa della quale, ogni caso e a tutto concedere, si sarebbe dovuto dar conto in sede di accertamento.
A parte ciò, parte attrice ha contestato tariffe, voci e mq indicati dalla convenuta e relativi importi, distinti per le stazioni di servizio oggetto di accertamento.
A prescindere dalle singole, specifiche contestazioni, si osserva che, in relazione all' impianto sito in , Viale Mecenate n. 81, nella documentazione fotografica allegata CP_3
(doc. 4A) è raffigurato un impianto di erogazione del carburante privo di insegne su pensiline,
è caratterizzato da una semplice striscia gialla di contorno alle stesse. Di conseguenza, l'im- porto addebitato, per € 1.631,70, non è dovuto.
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In relazione agli altri impianti, si deve osservare quanto segue.
In disparte la questione circa il regolamento del applicabile alla Controparte_3
fattispecie per cui è causa, se quello datato 19/04/2013, come ritenuto da parte attrice (doc.
14, 15), o pure quello, non datato, ritenuto e prodotto da parte convenuta (doc. 2).
In disparte tale questione, ex art. 7, c. I, D.Lgs. 507/93, “l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”. Pertanto, solo la su- perficie occupata dal mezzo che esprime il “messaggio pubblicitario”, costituendone “vei- colo”, è soggetta a tassazione;
mentre la restante, salvo lo svolgimento di una effettiva fun- zione pubblicitaria, va considerata quale superficie tecnica, di supporto o sostegno al mezzo
5 pubblicitario, come tale non compresa nel calcolo del cup. “L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell' impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per la pubblicità è accerta- mento, di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione” Cass., V, n. 1161 del 21/01/2008; conformi: Cass., V, n. 26727 del
22/12/2016; Cass., V, n. 4908 del 07/03/2005).
Sul tema, lo stesso Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che “nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP;
considerare, infatti, come super- ficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumen- tale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del CUP. A so- stegno di quanto affermato, è utile richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di imposta comunale sulla pubblicità (si vedano la sentenza 15 maggio 2002, n. 7031
e da ultimo l'ordinanza 31 marzo 2017, n. 8427), ha individuato un principio che si ritiene possa essere applicato anche al CUP, secondo cui la superficie imponibile da prendere a base per il cal- colo dell'importo dovuto deve essere quella “…dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche pro- prie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” (doc. 10 attrice).
Riguardo al concetto di “mezzo pubblicitario”, esso è “qualsiasi forma di comunica- zione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine azien- dale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione” (Cass., V, n. 252 del
12/01/2012).
Coerente con tale concetto è che, ove per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all'art. 47, c. VII, del D. P.R. 16 dicembre
1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. di cui al D.
6 Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli stessi impianti non possono integrare mezzi pubblicitari
(avendo, per loro natura, destinazione principale diversa). La predetta disposizione prevede infatti che “si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta”.
Ciò premesso, nel caso che occupa si deve tuttavia riconoscere che, dalla documen- tazione fotografica prodotta si ricava che la “minima figura piana geometrica” idonea a rap- presentare messaggio pubblicitario è costituita non soltanto dal simbolo classico del cane a sei zampe e dal logo “ENI”, ma altresì dal fascione su cui si appoggia il cassonetto luminoso o adesivo sul quale sono inserite tali figure, il quale reca lo stesso punto di colore (giallo sgargiante) che caratterizza i marchi registrati e i colori sociali dell'attrice (doc. 11).
Ed infatti, soprattutto dalla fotografia doc. 4/B si apprezza la funzione non solo di- stintiva, ma teleologicamente finalizzata a catturare l'attenzione dell'automobilista che si approssima all'area occupata dal distributore, rivestita dalle strisce di colore giallo vivace che decorano la tettoia o pensilina degli impianti e dei locali di servizio (cfr. in particolare la quarta ed ultima fotografia), oltre che i tubi in ferro di protezione dagli urti con le auto- vetture e gli stessi impianti di erogazione.
Per cui l'utente che si trova a percorrere la strada, la guida della propria vettura, viene inevitabilmente attratto non soltanto dal logo “ENI” e dal suo classico simbolo (cane a sei zampe e lingua di fuoco), ma anche dal colore giallo evidente, il quale ha un impatto che lo riconduce ed associa automaticamente ai primi. L'utente apprezza il fatto che il distributore appartiene proprio al marchio che utilizza lo stesso colore giallo quale base dell'insegna pub- blicitaria.
Per cui è possibile affermare che l'insieme di elementi decorativi (compresa la cor- nice, distinta dal logo ma oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione del messaggio), simboli, scritture pittogrammi, concorrono assieme a svolgere una funzione pubblicitaria, poiché hanno effetto, oltre che finalità, pubblicitari e, pertanto, costituiscono
“veicolo” per il “messaggio pubblicitario”. In particolare, la cornice o fascione giallo costi- tuiscono componente pubblicitaria aggiuntiva ed estensiva, rispetto al luogo e al simbolo.
7 Ne consegue la correttezza dell'assoggettamento a tassazione dell'intera “figura piana geometrica” occupata da tali elementi (fascioni, pensiline), secondo il calcolo operato da parte convenuta, poiché è in presenza della componente pubblicitaria, anche soltanto raffor- zativa del messaggio contenuto nella figura piana per la sua forma o colore, sussiste presup- posto impositivo.
Quando infine alle misure dei supporti, parte attrice non ha fornito documentazione a sostegno delle misure da essa indicate (atto di citazione, pp. 10-12), a fronte delle schede di rilevazione ed allegati all'avviso di accertamento, prodotto dalla convenuta.
In conclusione. L'avviso di accertamento per cui è opposizione deve essere dichia- rato valido, quanto all'importo che consegue dalla seguente sottrazione: € 92234 meno
11744,26 meno 54957 meno 1631,70 uguale € 23.901,04.
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Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale – valore minimo) nell'ambito dei giudizi del valore (€ 23.901,04) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 2547 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione promossa da in persona del suo legale rap- Parte_1
presentante pro-tempore, avverso l'accertamento esecutivo per violazione rela- tivo al canone unico annuale 2024 n. atto 16352091, e contestualmente Redi de- termina l'importo dovuto in complessivi € 23.901,04;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 alle spese di giudizio per € 2.547,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 10/04/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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