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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°735 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo e dall'Avv.to Giovanni Parte_1
Battista Di Vincenzo elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Palermo via Del Fante n.58/D appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Fabio Pernice presso il cui CP_1 studio in Mazara del Vallo, via San Giovanni Bosco n.9, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 5.6.2025 le parti presenti hanno concluso come in atti. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.462/2024, emessa in data 5.6.2024, il Tribunale G.L. di
Palermo, accolse, per quanto di ragione, il ricorso proposto da volto ad CP_1 ottenere il riconoscimento della malattia professionale contratta a causa dell'attività di operaio addetto al trasporto e montaggio di mobili espletata dal 1989 al 2020 alle dipendenze della Controparte_2
Diede, in particolare, atto dell'esito della disposta c.t.u. medico-legale giungendo alla conclusione che il danno biologico era valutabile nella misura del 12%. Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato il Parte_1
26.6.2024, chiedendone la riforma. Nel merito censura la sentenza impugnata, assumendo che nella specie la malattia professionale denunciata non poteva ritenersi tabellata essendo stata la domanda amministrativa presentata oltre un anno dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
in ogni caso deduce la prescrizione del diritto alla prestazione in quanto il era consapevole CP_1 della patologia denunciata sin dal 1999 e contesta che i postumi lamentati siano eziologicamente riconducibili alla malattia professionale dedotta.
Pag.1 si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Espletata c.t.u., all'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello non può essere accolto. Premesso che non vi è contestazione tra le parti circa le mansioni svolte dal CP_1 in costanza di rapporto di lavoro, osserva la Corte che il c.t.u. nominato in questa sede ha accertato, tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita, “che il periziato è affetto da patologia discale della colonna vertebrale del tratto lombare, apprezzabile già alla TAC del 13.1.1999 e nelle successive TAC del 2016 e del 2021” (cfr. relazione depositata il 13.5.2025 dal dott. . Persona_1
Ha, poi, rilevato:
- che il “ha lavorato dal 1989 al 2020, svolgendo mansione di autista addetto al CP_1 carico scarico mobili e montaggio” che lo “esponeva … a rischio di movimentazione manuale carichi … accertato nel DVR”;
- che “nello stesso documento, il rischio è stato precisato nella misura del 3.07: il valore uscente risulta alto, viene monitorato costantemente con valutazione specifiche e mirate, i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria”;
- che “quindi, la MMC, nel caso specifico, rappresenta fattore etiologico della patologia discale” e che “è ammissibile anche il nesso di causalità individuale … basato sul criterio cronologico, quantitativo e qualitativo dell'agente etiologico”. Ha, quindi, concluso che la “malattia denunciata è da ritenere tecnopatia professionale, “in riferimento alla voce tab. (cod. 213) “ernia discale del tratto lobare con disturbi trofico sensitivi persistenti” … con una percentuale di danno biologico pari al 12%”. Tale conclusione, per altro, è stata confermata anche a seguito delle osservazioni presentate dall'Istituto appellante rispetto alle quali il dott. ha compiutamente Per_1 risposto evidenziando l'irrilevanza della denuncia presentata oltre il periodo di massima indennizzabilità in quanto dalla “documentazione in atti si evince che il periziato è stato esposto a movimentazione manuale carichi (rischio elevato, accertato nel DVR) per circa 30 anni” e che “quindi la malattia denunciata è etiologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta”. Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado siano, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. Devono, quindi, disattendersi le doglianze dell' appellante in quanto se, da Pt_2 un lato, è stata certamente provata dal l'origine professionale della patologia CP_1 denunciata, dall'altro, deve escludersi che il predetto avesse compiuta conoscenza di tale origine e della sua indennizabilità sin dal 1999 ove solo si consideri che in costanza di rapporto il predetto era stato sempre giudicato pienamente idoneo alle mansioni dal competente medico aziendale (cfr. doc. fascicolo di parte). Consegue la conferma della sentenza impugnata.
Pag.2 3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore dell'appellato. I compensi di consulenza di questo grado, già liquidati con separato decreto, vanno definitivamente posti a carico dell' Parte_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.462/2024 emessa in data 5.6.2024 dal Tribunale G.L. di Marsala. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. di questo grado liquidate Parte_1 come da separato decreto. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo, 5 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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