Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Biagio Politano Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1309/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VA RA (CZ) alla Via A. Martelli n. 68, presso e nello Studio dell'Avv. Giovanni Russomanno, del foro di Catanzaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
Ricorrente in appello
E
, nata a [...], il [...], residente in [...]88060- Controparte_1
IA (CZ), Via Cesare Battisti n. 71, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado dagli Avv.ti Domenico
Galati e Fernando Scicchitano, entrambi del foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori presso il loro studio in-88060- IA M.na (CZ), Via
F.lli Drosi n. 12
Resistente
Conclusioni delle parti: il ricorrente chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis Parte_1 reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1071/2023 resa dall'On.le Giudice monocratico c/o il Tribunale di Catanzaro nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 1658/2022 e pubblicata in data 28.06.2023, n. 1440/2023 di Rep. del 28.06.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni
1
avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le richieste e eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
– riformare inoltre la Sentenza impugnata con riferimento alle questioni sul giudizio cautelare, disponendo, stante la palese inammissibilita/improcedibilita dell'azione promossa, condanna a carico dell'appellata ed in favore dell'odierno istante alla refusione di spese e competenze del giudizio cautelare;
– Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
la resistente chiede: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita: 1) Controparte_1
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal nato a [...]_1
(CZ) il 02.10.1963, C.F.: con l'avv. Giovanni Russomanno per tutti i motivi C.F._1 ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
3) Confermare la sentenza di primo grado;
4) Condannare il Parte_1 nato a [...] il [...], C.F.: alle spese e compensi di giudizio C.F._1 oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori costituiti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione conveniva in giudizio , al fine Controparte_1 Parte_1 di sentire dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di azienda concluso con quest'ultimo in data 03.01.2011, allegando l'inadempimento del conduttore alle obbligazioni assunte, con conseguente condanna dello stesso al pagamento dei canoni non pagati, per l'importo complessivo di € 32.000,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna al risarcimento del danno quantificato nella misura di € 9.000,00.
Esposte le ragioni a sostegno dell'azione esperita concludeva chiedendo di accertarsi il reiterato inadempimento contrattuale relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione;
dichiarare la risoluzione del contratto di fitto dell'azienda commerciale “Wine
Bar Vitale” di stipulato per atto Notaio in data Controparte_1 Persona_1
03.01.2011 per reiterata violazione di cui all'art. 6 del contratto da parte del sig. Pt_1 accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale condannare il convenuto al pagamento dei canoni non versati da settembre 2019 ad aprile 2022 e ammontanti a complessivi €
32.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni quantificati in € 9.000,00.
Si costituiva in giudizio deducendo di aver sempre regolarmente pagato i Parte_1 canoni previsti;
di essere stato vittima di comportamenti vessatori da parte della locatrice e dei di lei congiunti, nonché eccependo la nullità del contratto di affitto di azienda ai sensi dell'art. 1325 c.c., per impossibilità di realizzare l'oggetto per cui le parti stipularono lo stesso.
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Più in particolare, lamentava la non conformità dell'azienda ad una serie di prescrizioni amministrative e normative di guisa da non poter esercitare legittimamente l'attività per cui l'affitto era avvenuto ed eccependo, pertanto, la nullità del contratto illo tempore stipulato.
Sulla scorta di quanto esposto, nonché dei costi sostenuti per regolarizzare l'attività esercitata, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attrice al rimborso della somma complessiva di € 200.000,00 (rectius 212.000,00) di cui € 80.000,00 a titolo di esborsi ed € 132.000,00 a titolo di canoni versati.
Espletata l'istruttoria tramite prova documentale, con sentenza n. 1071/2023, all'esito dell'udienza di discussione del 27.06.2023, il tribunale di Catanzaro, così provvedeva:
1) accertava e dichiarava la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data 03/01/2011, dal 09.09.2021, per inadempimento dell'affittuario alle obbligazioni di pagamento del canone mensile, condanna Parte_1 all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'azienda;
2) condannava , al pagamento, a favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 34.000,00, di cui € 13.000,00 a titolo di canoni di affitto non pagati fino alla risoluzione del contratto ed € 21.000,00 a titolo di indennità di occupazione per le mensilità decorrenti tra la comunicazione del 09.09.2021 ed il mese di giugno 2023, oltre ad interessi dalla scadenza del singolo rateo sino al soddisfo;
3) rigettava ogni altra domanda avanzata dalle parti;
4) condannava a rifondere le spese del presente giudizio di merito in Parte_1 favore di , liquidate in € 6.380,77 di cui € 570,77 per esborsi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
In sintesi -per quanto qui interessa in relazione all'oggetto del presente ricorso in appello- il tribunale, quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal ha ritenuto che: CP_2
“per quanto concerne la domanda di restituzione della somma di € 132.000,00 asseritamente pagata da gennaio 2011 a dicembre 2020, quale somma pagata in aggiunta al canone di affitto di azienda, la suddetta circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio, non avendo parte resistente prodotto alcuna prova al riguardo né, tantomeno, chiesto di provare la suddetta circostanza”;
“anche la domanda relativa al rimborso della somma di € 80.000,00, relativa a spese asseritamente sostenute dal al fine di regolarizzare l'attività che gli era stata ceduta dalla non appare CP_2 CP_1 meritevole di accoglimento” atteso che “il convenuto si è limitato ad elencare in tre punti alcuni adempimenti cui sarebbe stato costretto a procedere a causa della difformità dell'azienda affittata rispetto all'attività da esercitare e per cui il contratto di affitto era stato stipulato”.
§ 2. Il giudizio di secondo grado
Con ricorso iscritto a ruolo generale il 14.08.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Pt_1
.
[...]
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A sostegno del gravame, premessa una ricostruzione temporale degli accadimenti, dalla stipula del contratto alla decisione impugnata, ha articolato quattro motivi di appello.
Con il primo motivo contesta l' “Erronea valutazione dei rilievi difensivi – omesso esame del compendio probatorio documentale – vizio di motivazione e di illogicità”.
A sostegno del motivo deduce:
- che il giudice di prime cure non ha affatto preso in considerazione alcuna delle ragioni difensive, per le quali si era ben costituito un compendio probatorio documentale che di fatto attestava l'inutilizzabilità del contratto di cessione aziendale nella parte in cui lo stesso era in buona sostanza sprovvisto delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita e consumazione di alimenti e bevande;
- che nonostante nel contratto di cessione di azienda sottoscritto unitamente alla CP_1 la stessa dava atto di possedere le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande ed alimenti, poi, a ben vedere, le stesse sono risultate del tutto inservibili, poiché il locale in essere non rispondeva di fatto alle necessarie prescrizioni normative;
- che le autorizzazioni amministrative hanno carattere personale e non possono essere oggetto del contratto di cessione d'azienda, pertanto non possono essere oggetto di un trasferimento tra privati;
- che il giudice di prime cure non ha affatto valorizzato l'evenienza delle documentate inidoneità intrinseche e caratteristiche del bene locato, in specie nella parte cui lo stesso era sprovvisto del c.d. Bagno del personale;
- che la malafede della in pratica per aver ceduto un'attività diversa rispetto a quella CP_1 che esercitava in concreto, la si evince altresì laddove nell'immediatezza della cessione andava poi a formalizzare atto di rinuncia all'autorizzazione.
Con il secondo motivo contesta il “Vizio di ultrapetizione della Sentenza impugnata – pronuncia su domanda non richiesta e di differente natura”.
A sostegno del motivo deduce:
- che il sistema processuale è congegnato in maniera tale da evidenziare l'assoluta autonomia dei giudizi e delle annesse domande - di risoluzione per inadempimento del conduttore, da un lato, e di adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni, dall'altro – spettando alla parte attrice scegliere, a fronte della morosità del conduttore, se azionare una o entrambe le tutele previste le quali, sebbene connesse, presuppongono comunque che la parte interessata proponga le esplicite istanze;
- che nel caso in esame manca nell'atto di intimazione e nei successivi scritti integrativi depositati dopo il mutamento del rito, una espressa richiesta della ricorrente finalizzata ad ottenere - oltre che la convalida dello sfratto e, quindi, la risoluzione del rapporto per l'avversario inadempimento, con il rilascio dell'immobile - la condanna altresì della
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conduttrice pagamento dei canoni insoluti, scaduti e/o a scadere, sì che, sul punto, nessuna pronuncia sul punto il tribunale poteva adottare.
Con il terzo motivo eccepisce il “difetto di legittimazione passiva dell'appellante”.
A sostegno del motivo deduce che “il venir meno delle autorizzazioni in capo alla CP_1
e la costituzione, di sana pianta, di nuove autorizzazioni in capo al , Parte_1 conduce da se alla rilevanza di un difetto di legittimazione passiva in capo all'appellante” poiché “l'azienda ceduta dalla in favore del di fatto non esiste più sin dalla CP_1 Pt_1 immediatezza successiva all'accordo notarile di cessione, in virtù della dichiarazione di rinuncia resa dalla e dalla impellente necessita del di ottenere nuove CP_1 Pt_1 autorizzazioni che tranciano in radice l'accordo contrattuale di cessione e rendono certamente vano un suo richiamo”.
Con il quarto motivo contesta la “omessa pronuncia sul ricorso d'urgenza promosso dalla
”. Controparte_1
Con atto depositato in via telematica in data 21.11.2023 si è costituita in giudizio
[...]
contestando le avverse deduzioni e chiedendo, con le conclusioni riportate CP_1 in epigrafe, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto dello stesso.
2.1. Con ordinanza del 19 dicembre 2023, all'esito dell'udienza del 19.12.2023 -sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.- il consigliere istruttore disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale e rinviava per la discussione all'udienza collegiale del 14 maggio 2024.
All'udienza del 14.05.2024 il collegio rinviava, per i medesimi incombenti, per il prosieguo all'udienza del 26.11.2024.
A seguito della soppressione della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello la causa veniva assegnata alla Seconda Sezione Civile e rinviata all'udienza del 14.03.2025.
All'esito della trattazione dell'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note, richiamandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi e la causa è stata decisa mediante il deposito del dispositivo di sentenza entro il giorno successivo alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5°, c.p.c.
§ 3. I motivi della decisione
3.1. Infondato è il primo motivo di gravame.
Pienamente condivisibili – e non scalfite dalle censure articolate nell'atto di appello- sono le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova delle circostanze dedotte dall'odierno appellante con la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio di primo grado.
Del tutto infondato - e tutt'ora indimostrato – è l'assunto posto a base del primo motivo di gravame con cui l'appellante si duole che “il giudice di prime cure non ha affatto preso
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in considerazione alcuna delle ragioni difensive, per le quali si era ben costituito un compendio probatorio documentale che di fatto attestava l'inutilizzabilità del contratto di cessione aziendale nella parte in cui lo stesso era in buona sostanza sprovvisto delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita e consumazione di alimenti e bevande”.
La totale assenza di prove documentali a sostegno delle richieste avanzate con la domanda riconvenzionale giustifica ampiamente la conclusione cui è pervenuto il tribunale.
In merito non appare superfluo rilevare, in via preliminare, che, in ossequio alle regole generali relative al riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il convenuto
(conduttore) che propone domanda riconvenzionale è soggetto all'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato adempiuto essendo rimasto del tutto sfornita di prova sia la domanda relativa al rimborso della somma di € 80.000,00, relativa a spese asseritamente sostenute dal al fine di regolarizzare l'attività che gli CP_2 era stata ceduta dalla sia la circostanza dedotta con l'atto di appello relativa alla CP_1
“l'inutilizzabilità del contratto di cessione aziendale”.
A ben vedere, infatti, in allegato alla costituzione in giudizio in primo grado con la quale è stata spiegata domanda riconvenzionale, risulta essere stato prodotto ed allegato:
- contratto di affitto con allegato inventario;
- quietanze di pagamenti relativi all'anno 2000;
- raccomandata del 09.09.2021 relativa a richiesta di rimborso e/o compensazione;
- documenti di inizio attività del CP_2
- documenti relativi all'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata alla CP_1
I suddetti documenti non offrono alcun elemento oggettivo per suffragare quanto dedotto dall'appellante.
Nulla di quanto prodotto documenta le circostanze dedotte nel primo motivo di gravame, ossia:
- che non vi fossero le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita e consumo di alimenti e bevande;
- che le autorizzazioni della fossero inservibili;
CP_1
- che il locale non rispondeva alle necessarie prescrizioni normative;
- che vi fosse una inidoneità intrinseca del bene locato perché sprovvisto del bagno del personale.
Al contrario dalla documentazione prodotta emerge che:
- a seguito di istruttoria amministrativa -acquisiti i pareri favorevole dell'ASP rilasciato all'esito di sopralluogo- il Comune di IA in data 15.11.2010 rilasciava regolare autorizzazione all'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande di tipo “C”,
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sala giochi con bar, a , con riferimento all'attività sita in IA via Controparte_1
Europa 45/B;
- oggetto del contratto di affitto di azienda commerciale è proprio l'azienda commerciale
“Wine Bar” sita in via Europa 45/B esercente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sala giochi, con licenza di tipo “C” (che l'oggetto del contratto coincidesse con l'attività per cui la era stata autorizzata lo si deduce, CP_1 inequivocamente, dal riferimento, contenuto all'art. 10 del contratto, all'autorizzazione di cui al punto che precede).
Ed allora, poste le circostanze oggettive documentate, nessun elemento consente di inferire la prova della eccepita inutilizzabilità del contratto di cessione aziendale.
Tutt'ora di tale circostanza (e delle altre dedotte nel primo motivo di appello) non è stata offerta prova documentale alcuna (essendo stati allegati all'atto di appello gli stessi documenti già prodotti in primo grado e non essendo stata avanzata alcuna ulteriore nuova richiesta istruttoria).
Non vi è, dunque, prova alcuna che l'appellante non abbia materialmente potuto svolgere l'attività oggetto del contratto (attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sala giochi, con licenza di tipo C) né che sia stato costretto a realizzare un adeguamento dei locali con conseguente esborso dei relativi costi.
Anche in relazione alla “inidoneità intrinseche e caratteristiche del bene locato, in specie nella parte cui lo stesso era sprovvisto del c.d. Bagno del personale”, difetta qualsivoglia prova documentale a riscontro.
Non vi è prova documentale, infatti: né che la mancanza di tale servizio igienico sia stata causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione o di impedimento all'esercizio dell'attività commerciale;
né, tantomeno, che il abbia dovuto sostenere spese di adeguamento Pt_1 dei locali o di realizzazione del citato servizio igienico.
Nulla di tutto ciò.
Nulla di quanto dedotto è risultato suffragato da alcuna prova documentale.
Tanto giustifica ampiamente il rigetto del motivo di gravame e la conferma sul punto della sentenza gravata.
3.2. Fondato è il secondo motivo di appello con cui il eccepisce un “vizio di Pt_1 ultrapetizione della sentenza gravata”.
In merito appare sufficiente osservare che:
- con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la ha chiesto, oltre CP_1 all'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento, che venisse
“Accertata e dichiarata la risoluzione contrattuale condannare il convenuto al pagamento dei canoni non versati da settembre 2019 ad aprile 2022 e ammontanti a complessivi € 32.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”;
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- non risulta che tale domanda sia stata modificata o specificata in corso di causa né che la abbia chiesto la condanna al pagamento di quanto maturato dopo il CP_1 mese di aprile 2022 o abbia formalmente richiesto il pagamento di un corrispettivo per la occupazione dell'immobile dalla data di risoluzione fino al rilascio;
- il tribunale, a fronte della domanda spiegata, ritenuta raggiunta la prova della morosità nel pagamento dei canoni, ha condannato il conduttore odierno appellante al pagamento, in favore del locatore , della somma complessiva Controparte_1 di € 34.000,00, differenziando la quota parte dovuta a titolo di canoni di affitto non pagati fino alla risoluzione del contratto e la quota parte dovuta titolo di indennità di occupazione per le mensilità decorrenti tra la comunicazione di risoluzione del
09.09.2021 e la data della pronuncia, oltre, ovviamente, ad interessi dalla scadenza del singolo rateo sino al soddisfo.
Ed allora, non essendovi stata richiesta condanna al pagamento di un corrispettivo per la occupazione dell'immobile successiva ad aprile 2022 e comunque fino al rilascio dell'immobile, deve ravvisarsi il denunciato vizio di ultrapetizione.
La sentenza gravata va, pertanto, riformata sul punto rideterminando la somma dovuta dal in complessivi euro 21.000,001, pari alla somma di euro 1.000,00 mensili Pt_1
(corrispondente al canone di affitto) non corrisposti fino al mese di aprile 2022, ossia fino alla data della domanda come articolata dal ricorrente in primo grado.
3.3. Inammissibile è il terzo motivo di appello con cui il eccepisce il difetto di Pt_1 legittimazione passiva dell'appellante atteso che trattasi di profilo non eccepito nel corso del giudizio di primo grado ed introdotto solo in grado di appello.
In ogni caso non appare superfluo osservare che l'azione spiegata in giudizio dalla CP_1 trova il suo fondamento nel contratto di affitto di azienda stipulato tra la stessa, in qualità di locatore, e il in qualità di conduttore affittuario. Pt_1
Ergo correttamente l'azione -fondata su un inadempimento contrattuale- è stata esercitata nei confronti della controparte contrattuale rispetto alla quale nessun dubbio può porsi circa la sua legittimazione passiva.
La suggestiva tesi difensiva, incentrata su una lettura atomistica e parcellizzata dei dati e totalmente svincolata da qualsivoglia appiglio normativo, è, pertanto, in ogni caso, totalmente infondata.
3.4. Infondato è, infine, il quarto motivo di appello.
Presso ed evidenziato che all'udienza del 27 giugno 2023, i procuratori di entrambe le parti hanno chiesto “ che, nel caso di decisione della causa nel merito, la domanda cautelare si ritenga assorbita” (cfr. allegato al ricorso in appello) e che il tribunale, con ordinanza in pari data, ha dichiarato “la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di 1 13.000,00 euro come ritenuti dal primo giudice fino alla data del 09.09.2021 e 8.000,00 euro dalla suddetta data al mese di aprile 2022
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interesse ad una pronuncia sulla domanda cautelare, atteso che all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa nel merito e, all'esito della discussione, questo giudice ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c. determinandosi per tal guisa il venir meno di ogni interesse ad ottenere una tutela cautelare della domanda” (cfr. allegato al ricorso in appello), le doglianze articolate nel motivo di gravame appaiono del tutto prive di rilevanza concreta e di alcuna incidenza sulla valutazione del merito del giudizio e, pertanto, vanno rigettate.
Del resto è lo stesso procuratore dell'appellante che nel corso del giudizio di primo grado ha chiesto, unitamente a controparte, che la domanda cautelare fosse ritenuta assorbita dalla decisione di merito, per cui è del tutto pretestuosa ed ingiustificata la doglianza articolata avendo, di fatto, lui stesso sollecitato tale tipo di decisione.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite del giudizio di appello possono essere compensate nella misura del 50% stante l'accoglimento di uno dei motivi di gravame e la parziale limitata riforma della sentenza impugnata. Per il restante 50% seguono la soccombenza di Parte_2
e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, ridotti della metà considerata la modesta difficoltà della controversia.
4.2. La statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado può, invece, essere confermata atteso la sostanziale soccombenza del e che la rideterminazione Pt_1 dell'importo dovuto per cui è condanna non modifica lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro Parte_1
n. 1071/2023 resa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 1658/2022 e pubblicata in data 28.06.2023, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore del locatore , della Controparte_3 Controparte_1 somma di € 21.000,00 a titolo di canoni di affitto non pagati;
2) Condanna al rimborso del 50% delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio di appello nei confronti di , liquidate in euro Controparte_1
2.498,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. con compensazione delle spese quanto al restante 50%.
Così deciso in data 15.05.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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