Articolo 1 della Legge 8 maggio 1933, n. 505
Versione
1 giugno 1933
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 , recante provvedimenti a favore del comune di Campione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 1 giugno 1933