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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1516/2024 introdotta con ricorso depositato in data 05.11.2024 da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Torre Guelfa n. 25, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Romina Cristina D'Agostini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Caporossi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14.05.2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del giorno 08.05.2025 il ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la resistente non si è opposta rimettendosi alle determinazioni, sul punto, del Giudice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 31.08.2002, in Fermo, contraeva matrimonio concordatario con
[...]
nata a [...], il [...], C.F. , optando per il CP_1 C.F._2
regime della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio veniva trascritto presso il Comune di Fermo nel registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 2002, alla parte II, serie A, Uff. 3, n. 17;
- dall'unione coniugale sono nate, entrambe a San Benedetto del Tronto, due figlie: la primogenita, maggiorenne ma non economicamente autonoma, il Persona_1
26.2.2006, C.F , e l'ultimogenita il C.F._3 Persona_2
03.12.2009, CF. ; C.F._4
- i coniugi avevano stabilito la residenza della famiglia presso l'abitazione dei genitori del ricorrente, sig. e sig.ra sita in San Benedetto del CP_2 Persona_3
Tronto, Via Torre Guelfa n. 25 int.1;
- l'unità abitativa è parte di un complesso immobiliare nel quale vivono tuttora i familiari del ricorrente ovvero i genitori al piano terra e il sig. , unitamente Parte_1
alla compagna convivente ed al figlio della stessa, al piano superiore;
- in data 25.09.2020, i coniugi addivenivano alla separazione consensuale alle seguenti condizioni: - assegnazione della casa coniugale al sig. con trasferimento della Pt_1
moglie e delle figlie nell' appartamento sito a San Benedetto del Tronto, Via Bianchi
n. 24, locato dalla resistente;
- obbligo del sig. di corrispondere il costo delle Pt_1
utenze e delle spese straordinarie dell'unità abitativa occupata da moglie e figlie nella misura del 50%; - affido condiviso delle figlie, all'epoca entrambe minorenni;
- contributo a carico del ricorrente per il mantenimento di moglie e figlie come segue: €
200,00 per la coniuge ed € 1000,00 complessivi per le figlie, oltre alle spese straordinarie per la prole, da individuarsi secondo le linee guida in materia del CNF, riportate nel ricorso congiunto, nella misura del 100%; - contributo, pari ad € 600,00 per l'abitazione da corrispondere alla coniuge sino a quando le figlie non avessero lasciato la casa materna per trasferirsi altrove;
- spese per abbigliamento e ricariche telefoniche relative alle figlie rispettivamente nella misura del 50% e del 100% a carico del padre;
- impegno del sig. ad acquistare, entro 3 anni dall'omologa, un Pt_1
immobile sito nel comune di San Benedetto del Tronto ad uso abitativo, la cui nuda proprietà sarebbe stata intestata alle figlie e l'usufrutto alla sig.ra - disciplina del CP_1
diritto di permanenza delle figlie presso il padre come segue: un giorno infrasettimanale (mercoledì) dalle 19 al giovedì mattina, con onere del padre di riaccompagnarle a scuola o presso l'abitazione materna, il week end alternato (dal sabato alle 13 al lunedì mattina) ed il venerdì, dalle 18 alle 23/24, della settimana in cui ricade il week end di competenza materna;
festività natalizie e pasquali secondo l'alternanza, una settimana esclusiva a giugno ed agosto ed il giorno del compleanno del genitore. Il ricorrente precisava che entrambe le figlie, sin da epoca immediatamente successiva alla separazione, trascorrono con il padre, alternando di settimana in settimana, dal mercoledì (dall'uscita della scuola) al venerdì mattina
(periodo comprensivo del pernotto), nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna e dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina
(accompagnandole il ricorrente a scuola o a casa della madre) nella settimana in cui le ragazze trascorrono il fine settimana con il padre;
- deduceva il sig. di avere sempre adempiuto alle condizioni concordate in sede Pt_1
separativa: in particolare, egli aveva corrisposto € 600,00 per le spese locative dell'immobile abitato dalle figlie, nonché sostenuto tutte le spese straordinarie per la prole e pagato il contributo al mantenimento, attualmente pari a complessivi € 1395,60, per le figlie e per la moglie, come aggiornato secondo gli indici ISTAT;
- deduceva il ricorrente di non aver potuto provvedere all'acquisto di un appartamento da intestare alle figlie con riserva di usufrutto alla moglie, per l'impossibilità dello stesso di ottenere un finanziamento e non avendo liquidità tale da provvedervi senza necessità di un mutuo ipotecario;
- il sig. rappresentava, inoltre, che nelle more del tempo per proporre il divorzio, Pt_1
erano cambiate le condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi, così come anche la condizione e le esigenze delle figlie, il che imponeva una modifica, in sede divorzile, delle condizioni concordate nell'accordo di separazione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso e, in particolare, affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre;
Per_2
determinazione del contributo al mantenimento della prole a carico del padre nella misura di complessivi € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che la madre percepiva l'Assegno Unico Universale al 100%, cui comunque il non si opponeva;
quest'ultimo chiedeva infine che fosse stabilito Pt_1
che le parti, in ragione dei propri redditi e della loro capacità lavorativa, non avevano diritto all'assegno divorzile.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva che fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. Nello specifico, chiedeva che venissero emanati dal magistrato delegato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. con i quali, in difformità rispetto a quanto domandato dal ricorrente, fosse posto a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento della prole pari a complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di € 200,00 mensili e che fosse disposto per il Pt_1
l'obbligo di pagare il canone di locazione dell'immobile ove attualmente vivono le figlie con la madre, pari a € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese relative alle utenze domestiche di detta abitazione;
nelle conclusioni rassegnate per il merito, instava per quelle proposte con riferimento ai provvedimenti urgenti e, in via riconvenzionale, chiedeva, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento del agli Pt_1
obblighi assunti nell'accordo di separazione, ai doveri di assistenza morale e materiale nonché a quelli costituzionalmente garantiti dagli artt. 31-32 Cost., che il ricorrente fosse condannato al risarcimento dei danni da ella subiti, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie, che quantificava nella somma di € 220.000,00, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e comparivano personalmente all'udienza del giorno 08.05.2025 davanti al Giudice delegato;
fallito il tentativo di conciliazione, la difesa del ricorrente ribadiva l'impossibilità per il suo assistito di acquistare un immobile per le figlie a San Benedetto del Tronto, atteso che le banche non gli concedono un mutuo sia in ragione delle spese che deve sostenere mensilmente (che secondo il ammontano a circa 1.400 euro), sia in quanto “La Pt_1
Fenice s.r.l.” di cui è socio, attualmente ha un'importante esposizione debitoria con gli
Istituti di credito. La resistente contestava le avverse deduzioni, ritenendo che la situazione patrimoniale allegata dal marito non fosse quella reale, sicché chiedeva che fossero disposte indagini tributarie al fine di accertare i redditi del ricorrente;
inoltre, rappresentava che, se il era in grado di pagare un canone di locazione di euro 600 Pt_1
mensili, ben avrebbe potuto sostenere un analogo esborso per una rata di un mutuo. La difesa del ricorrente contestava la mancata produzione della documentazione contabile da parte della resistente ed eccepiva l'inammissibilità, in questa sede, della domanda di risarcimento del danno proposta dalla in quanto l'inadempimento della CP_1
clausola dell'accordo di separazione relativa all'obbligo per il di acquistare un Pt_1
immobile per le figlie rappresentava una questione prettamente civilistica. A fronte di tali eccezioni, la resistente deduceva, sul primo punto, che, in realtà, aveva depositato tutti i documenti richiesti, fatta eccezione per l'estratto del conto corrente postale, di cui era in attesa dell'invio da parte di;
con riferimento alla seconda CP_3
eccezione del ricorrente, la deduceva che l'inadempimento dell'obbligo assunto CP_1
da quest'ultimo nell'accordo di separazione aveva avuto dei riflessi anche sulla sua sfera esistenziale e costituiva una violazione dei doveri di assistenza morale familiare, sicché la pretesa risarcitoria era pienamente ammissibile nel presente giudizio di divorzio. A quel punto, il Giudice relatore disponeva la discussione orale sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le parti concludevano come indicato in epigrafe;
all'esito, il magistrato delegato disponeva che tramite la
Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto, con facoltà di sub delega, fossero acquisite informazioni sui redditi effettivamente conseguiti da e dalle Parte_1
società di cui è socio e a lui riconducibili, ossia La Fenice s.r.l. e Parte_2
compresi i conti correnti intestati al personalmente e alle predette società, Pt_1
riservandosi di disporre accertamenti sulle disponibilità economiche della che, in CP_1
quella sede, veniva invitata a completare il deposito della documentazione bancaria;
infine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riserva di adottare, all'esito della trasmissione degli accertamenti della Guardia di Finanza, i provvedimenti urgenti e di decidere sulle istanze probatorie.
Osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n.
55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
La regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Pt_1
, nato a [...] il [...], C.F. , e
[...] C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
unitisi in matrimonio in data 31.08.2002 nel Comune di Fermo;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fermo, per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2002, Numero 17 Parte II Serie A Ufficio 3;
3) dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 27/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1516/2024 introdotta con ricorso depositato in data 05.11.2024 da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Torre Guelfa n. 25, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Romina Cristina D'Agostini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Caporossi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14.05.2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del giorno 08.05.2025 il ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la resistente non si è opposta rimettendosi alle determinazioni, sul punto, del Giudice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 31.08.2002, in Fermo, contraeva matrimonio concordatario con
[...]
nata a [...], il [...], C.F. , optando per il CP_1 C.F._2
regime della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio veniva trascritto presso il Comune di Fermo nel registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 2002, alla parte II, serie A, Uff. 3, n. 17;
- dall'unione coniugale sono nate, entrambe a San Benedetto del Tronto, due figlie: la primogenita, maggiorenne ma non economicamente autonoma, il Persona_1
26.2.2006, C.F , e l'ultimogenita il C.F._3 Persona_2
03.12.2009, CF. ; C.F._4
- i coniugi avevano stabilito la residenza della famiglia presso l'abitazione dei genitori del ricorrente, sig. e sig.ra sita in San Benedetto del CP_2 Persona_3
Tronto, Via Torre Guelfa n. 25 int.1;
- l'unità abitativa è parte di un complesso immobiliare nel quale vivono tuttora i familiari del ricorrente ovvero i genitori al piano terra e il sig. , unitamente Parte_1
alla compagna convivente ed al figlio della stessa, al piano superiore;
- in data 25.09.2020, i coniugi addivenivano alla separazione consensuale alle seguenti condizioni: - assegnazione della casa coniugale al sig. con trasferimento della Pt_1
moglie e delle figlie nell' appartamento sito a San Benedetto del Tronto, Via Bianchi
n. 24, locato dalla resistente;
- obbligo del sig. di corrispondere il costo delle Pt_1
utenze e delle spese straordinarie dell'unità abitativa occupata da moglie e figlie nella misura del 50%; - affido condiviso delle figlie, all'epoca entrambe minorenni;
- contributo a carico del ricorrente per il mantenimento di moglie e figlie come segue: €
200,00 per la coniuge ed € 1000,00 complessivi per le figlie, oltre alle spese straordinarie per la prole, da individuarsi secondo le linee guida in materia del CNF, riportate nel ricorso congiunto, nella misura del 100%; - contributo, pari ad € 600,00 per l'abitazione da corrispondere alla coniuge sino a quando le figlie non avessero lasciato la casa materna per trasferirsi altrove;
- spese per abbigliamento e ricariche telefoniche relative alle figlie rispettivamente nella misura del 50% e del 100% a carico del padre;
- impegno del sig. ad acquistare, entro 3 anni dall'omologa, un Pt_1
immobile sito nel comune di San Benedetto del Tronto ad uso abitativo, la cui nuda proprietà sarebbe stata intestata alle figlie e l'usufrutto alla sig.ra - disciplina del CP_1
diritto di permanenza delle figlie presso il padre come segue: un giorno infrasettimanale (mercoledì) dalle 19 al giovedì mattina, con onere del padre di riaccompagnarle a scuola o presso l'abitazione materna, il week end alternato (dal sabato alle 13 al lunedì mattina) ed il venerdì, dalle 18 alle 23/24, della settimana in cui ricade il week end di competenza materna;
festività natalizie e pasquali secondo l'alternanza, una settimana esclusiva a giugno ed agosto ed il giorno del compleanno del genitore. Il ricorrente precisava che entrambe le figlie, sin da epoca immediatamente successiva alla separazione, trascorrono con il padre, alternando di settimana in settimana, dal mercoledì (dall'uscita della scuola) al venerdì mattina
(periodo comprensivo del pernotto), nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna e dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina
(accompagnandole il ricorrente a scuola o a casa della madre) nella settimana in cui le ragazze trascorrono il fine settimana con il padre;
- deduceva il sig. di avere sempre adempiuto alle condizioni concordate in sede Pt_1
separativa: in particolare, egli aveva corrisposto € 600,00 per le spese locative dell'immobile abitato dalle figlie, nonché sostenuto tutte le spese straordinarie per la prole e pagato il contributo al mantenimento, attualmente pari a complessivi € 1395,60, per le figlie e per la moglie, come aggiornato secondo gli indici ISTAT;
- deduceva il ricorrente di non aver potuto provvedere all'acquisto di un appartamento da intestare alle figlie con riserva di usufrutto alla moglie, per l'impossibilità dello stesso di ottenere un finanziamento e non avendo liquidità tale da provvedervi senza necessità di un mutuo ipotecario;
- il sig. rappresentava, inoltre, che nelle more del tempo per proporre il divorzio, Pt_1
erano cambiate le condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi, così come anche la condizione e le esigenze delle figlie, il che imponeva una modifica, in sede divorzile, delle condizioni concordate nell'accordo di separazione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso e, in particolare, affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre;
Per_2
determinazione del contributo al mantenimento della prole a carico del padre nella misura di complessivi € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che la madre percepiva l'Assegno Unico Universale al 100%, cui comunque il non si opponeva;
quest'ultimo chiedeva infine che fosse stabilito Pt_1
che le parti, in ragione dei propri redditi e della loro capacità lavorativa, non avevano diritto all'assegno divorzile.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva che fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. Nello specifico, chiedeva che venissero emanati dal magistrato delegato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. con i quali, in difformità rispetto a quanto domandato dal ricorrente, fosse posto a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento della prole pari a complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di € 200,00 mensili e che fosse disposto per il Pt_1
l'obbligo di pagare il canone di locazione dell'immobile ove attualmente vivono le figlie con la madre, pari a € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese relative alle utenze domestiche di detta abitazione;
nelle conclusioni rassegnate per il merito, instava per quelle proposte con riferimento ai provvedimenti urgenti e, in via riconvenzionale, chiedeva, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento del agli Pt_1
obblighi assunti nell'accordo di separazione, ai doveri di assistenza morale e materiale nonché a quelli costituzionalmente garantiti dagli artt. 31-32 Cost., che il ricorrente fosse condannato al risarcimento dei danni da ella subiti, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie, che quantificava nella somma di € 220.000,00, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e comparivano personalmente all'udienza del giorno 08.05.2025 davanti al Giudice delegato;
fallito il tentativo di conciliazione, la difesa del ricorrente ribadiva l'impossibilità per il suo assistito di acquistare un immobile per le figlie a San Benedetto del Tronto, atteso che le banche non gli concedono un mutuo sia in ragione delle spese che deve sostenere mensilmente (che secondo il ammontano a circa 1.400 euro), sia in quanto “La Pt_1
Fenice s.r.l.” di cui è socio, attualmente ha un'importante esposizione debitoria con gli
Istituti di credito. La resistente contestava le avverse deduzioni, ritenendo che la situazione patrimoniale allegata dal marito non fosse quella reale, sicché chiedeva che fossero disposte indagini tributarie al fine di accertare i redditi del ricorrente;
inoltre, rappresentava che, se il era in grado di pagare un canone di locazione di euro 600 Pt_1
mensili, ben avrebbe potuto sostenere un analogo esborso per una rata di un mutuo. La difesa del ricorrente contestava la mancata produzione della documentazione contabile da parte della resistente ed eccepiva l'inammissibilità, in questa sede, della domanda di risarcimento del danno proposta dalla in quanto l'inadempimento della CP_1
clausola dell'accordo di separazione relativa all'obbligo per il di acquistare un Pt_1
immobile per le figlie rappresentava una questione prettamente civilistica. A fronte di tali eccezioni, la resistente deduceva, sul primo punto, che, in realtà, aveva depositato tutti i documenti richiesti, fatta eccezione per l'estratto del conto corrente postale, di cui era in attesa dell'invio da parte di;
con riferimento alla seconda CP_3
eccezione del ricorrente, la deduceva che l'inadempimento dell'obbligo assunto CP_1
da quest'ultimo nell'accordo di separazione aveva avuto dei riflessi anche sulla sua sfera esistenziale e costituiva una violazione dei doveri di assistenza morale familiare, sicché la pretesa risarcitoria era pienamente ammissibile nel presente giudizio di divorzio. A quel punto, il Giudice relatore disponeva la discussione orale sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le parti concludevano come indicato in epigrafe;
all'esito, il magistrato delegato disponeva che tramite la
Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto, con facoltà di sub delega, fossero acquisite informazioni sui redditi effettivamente conseguiti da e dalle Parte_1
società di cui è socio e a lui riconducibili, ossia La Fenice s.r.l. e Parte_2
compresi i conti correnti intestati al personalmente e alle predette società, Pt_1
riservandosi di disporre accertamenti sulle disponibilità economiche della che, in CP_1
quella sede, veniva invitata a completare il deposito della documentazione bancaria;
infine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riserva di adottare, all'esito della trasmissione degli accertamenti della Guardia di Finanza, i provvedimenti urgenti e di decidere sulle istanze probatorie.
Osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n.
55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
La regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Pt_1
, nato a [...] il [...], C.F. , e
[...] C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
unitisi in matrimonio in data 31.08.2002 nel Comune di Fermo;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fermo, per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2002, Numero 17 Parte II Serie A Ufficio 3;
3) dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 27/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi