Sentenza 3 febbraio 2003
Massime • 1
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva, ricorre la stessa 'ratio' in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione. Pertanto, il termine annuale di decadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa in detto giudizio (art. 327, cod. proc. civ), da calcolare 'ex numeratione dierum', deve essere computato senza aggiungere ad esso i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2003, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 145, presso lo studio dell'avvocato GUIDO NUCCI, difeso dall'avvocato VINCENZO PIRAINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ TARTAGLIA 21, presso lo studio dell'avvocato LELIO PLACIDI, difeso dall'avvocato ALDO LUCARELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 719/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione 2^ Civile, emessa l'11/03/98 e depositata il 20/05/98 (R.G. 209/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e del controricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è sorta in un processo di espropriazione forzata immobiliare promosso davanti al tribunale di Pisa da EN GA
contro
ER NI.
Pervenuto il processo alla fase di distribuzione del ricavato, NI ha sollevato una questione di estinzione.
I fatti che si desumono dalla sentenza impugnata e dal ricorso sono i seguenti.
1.1. - Il 10.12.1981 veniva eseguito il pignoramento da EN GA sulla base di titolo esecutivo costituito da cambiali. Il 6.12.1982 interveniva nel processo GI OG, che depositava tre assegni bancari emessi da NI e si qualificava creditore munito di titolo esecutivo.
Il 5.6.1984, all'udienza fissata per provvedere sulla istanza di autorizzazione della vendita, si aveva la presenza di due dei creditori, OG e la CA popolare di Novara.
Il primo chiedeva che la vendita fosse disposta ed il giudice, con ordinanza pronunziata il 25.1.1985, stabiliva per l'incanto la data del 26.2.1985.
All'incanto nessuno, ne' creditori ne' debitore ne' offerenti, si presentava, ed il giudice fissava una nuova udienza, dopo di che il processo proseguiva sino alla vendita del bene pignorato, avvenuta nell'incanto tenutosi il 22.1.1991.
1.2. - Intanto, il debitore NI aveva intrapreso un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Con ricorso depositato il 21.2.1985 - dunque tra la pronuncia dell'ordinanza di vendita e la data fissata per l'incanto - aveva contestato che la GA ed il creditore intervenuto OG avessero diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza dei titoli depositati.
Questo giudizio non veniva proseguito e si estingueva. 1.3. - Dopo la vendita, con un ricorso 14.1.1993 - a trasferimento avvenuto ed in fase di distribuzione del ricavato - il debitore sosteneva che il credito di OG s'era estinto.
Ne sorgeva una controversia in sede di distribuzione del ricavato, ma la domanda veniva rigettata con sentenza del 12.8.1996. 1.4. - NI, il 15.10.1996, depositava un ultimo ricorso, con il quale chiedeva che il processo esecutivo fosse dichiarato estinto e che gli fosse consegnata la somma che non era stata assegnata a OG, ma accantonata a causa della controversia insorta in sede di distribuzione.
Fondava il ricorso su questi argomenti.
OG era intervenuto depositando tre assegni bancari. Uno mancava però della data di emissione, gli altri erano postdatati e perciò nessuno aveva efficacia di titolo esecutivo. Ne seguiva che all'udienza del 5.6.1984 non era stato presente alcun creditore munito di titolo esecutivo e siccome nessuno era presente il giorno dell'incanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare estinto il processo già il 26.2.1985, cioè il giorno fissato per l'incanto.
Peraltro, anche nelle successive udienze del 3.7.1985, 15.10.1985 e 17.3.1987 non era stato compiuto alcun atto esecutivo. Per lo stesso motivo, l'assenza di un creditore munito di titolo esecutivo all'incanto in cui era avvenuta l'aggiudicazione, anche questa era da considerare nulla.
1.5. - Il ricorso veniva rigettato dal giudice dell'esecuzione ed il reclamo proposto contro la relativa ordinanza veniva rigettato prima dal tribunale poi dalla corte d'appello.
2. - La corte d'appello di Firenze, nella sentenza depositata il 20.5.1998, ha svolto queste considerazioni. Se nessun creditore munito di titolo esecutivo compare in una qualsiasi udienza ed anche all'incanto, si determina la situazione prevista dal primo comma dell'art. 631 cod. proc. civ. Secondo la tesi sostenuta dall'attore, nell'udienza del 5.6.1984, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare di ufficio che gli assegni depositati da OG non presentavano i requisiti formali per valere come titolo esecutivo, astenersi dal pronunciare l'ordinanza di vendita e dichiarare estinto il processo nella udienza fissata per l'incanto, in cui nessuno era comparso.
Se non che da un lato il difetto di regolarità degli assegni non era stata dedotto nella udienza, dall'altro mentre per uno la postdatazione avrebbe potuto essere rilevata sulla base di elementi che risultavano dallo stesso documento, non altrettanto sarebbe stato possibile fare per gli altri due.
Secondo la parte, il fatto era stato accertato in un processo penale dal pretore di Livorno con sentenza 29.5.- 17.6.1985, ma si trattava di un'affermazione incidentale, contenuta in una sentenza che non risultava fosse passata in giudicato e che comunque era stata pronunciata quando l'udienza di autorizzazione della vendita era stata già tenuta.
Il primo presupposto dell'estinzione configurata dall'art. 631 cod. proc. civ. non si era quindi realizzato.
Ma l'art. 631, al secondo comma, prevede anche un altro presupposto, cioè che la seconda udienza che le parti disertano sia stata preceduta da una comunicazione di udienza fissata in base al primo comma e, se una parte sia comparsa all'udienza precedente, ciò può aversi solo in quanto il giudice abbia rilevato che non era dotata di poteri di impulso processuale, diversamente della nuova udienza non va data comunicazione.
Orbene, neanche questa seconda condizione s'era verificata. La corte d'appello ha aggiunto ulteriori considerazioni. La sentenza 12.8.1996, che aveva rigettato la domanda intesa a far accertare che il credito di OG s'era estinto, aveva affermato l'esistenza e validità dell'obbligazione cartolare assunta verso di lui da NI e questo appariva precludere il riesame della questione della idoneità degli assegni a valere come titolo esecutivo.
3. - ER NI ha chiesto che la sentenza 20.5.1998 sia cassata.
Egli ha notificato il ricorso il 23.6.1999.
GI OG ha resistito con controricorso notificato il 15.9.1999.
Ha eccepito che NI è decaduto dal diritto di impugnazione, perché ha proposto ricorso oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza.
Il difensore del ricorrente ha depositato il 21.11.2001 il certificato di morte della parte da lui assistita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il giudizio di Cassazione instaurato con il ricorso deve proseguire sebbene la parte sia nel frattempo defunta. La giurisprudenza è costante nel ritenere che le norme sulla interruzione del processo non si applicano nel giudizio di Cassazione (Cass., Sez. 3^, 1 dicembre 1998 n. 12198). 2. - Il ricorso è stato notificato il 23.6.1999, quando era già scaduto, dal 20.5.1999, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, trascorso il quale le parti decadono dal diritto di proporre ricorso per Cassazione (art. 327, primo comma, cod. proc. civ.). Sì presenta la questione se la decadenza non sia stata però impedita, perché la parte ha proposto ricorso nello spazio di tempo di 46 giorni per la durata del quale il corso dei termini processuali resta sospeso tra l'1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno in base all'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742. 2.1. - L'art. 3 della legge dispone che, in materia civile, l'art. 1 e quindi la sospensione feriale dei termini processuali non si applicano alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12. L'art. 92, primo comma, menziona i procedimenti di opposizione all'esecuzione.
2.2. - La disposizione dettata dall'art. 3 della legge 742 del 1969 è stata interpretata, nella giurisprudenza della Corte, nel senso che la sospensione feriale dei termini non si applica in tutti i casi in cui, minacciata od iniziata l'esecuzione forzata, su domanda di parte ha inizio un giudizio di cognizione, nel quale si tratta di decidere una questione dalla cui soluzione dipende se la parte istante abbia diritto di iniziare l'esecuzione forzata o di farla proseguire, indipendentemente dal fatto che la pendenza di tale giudizio determini o no, direttamente o per disposizione del giudice, la sospensione del diritto della parte istante. La norma è stata così applicata nel caso di opposizione a precetto proposta per contestare il credito in base al quale è minacciata l'esecuzione (artt. 615, primo comma, cod. proc. civ.) (Cass., Sez. 3^, 11 dicembre 1976 n. 4619; 30 gennaio 1978 n. 431; 14 febbraio 1981 n. 929; Sez. 1^, 13 maggio 1982 n. 2295); di accertamento dell'obbligo del terzo nella relativa espropriazione (artt. 548 e 549 cod. proc. civ.) (Cass., Sez. 3^, 6 dicembre 1974 n. 4063; Sez. Un. 2 febbraio 1977 n. 467; Sez. 3^, 18 marzo 1983 n. 1937; Sez. Un. 19 ottobre 1998 n. 10369); di opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo all'esecuzione (artt. 615 secondo comma, 617 secondo comma e 619 cod. proc. civ.) (tra le decisioni più recenti Cass., Sez. 3^, 26 aprile 2000 n. 5345); di controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 cod. proc. civ.) (Cass., Sez. 1^, 27 gennaio 1978 n. 394); di opposizioni agli atti esecutivi in tema di regolarità della vendita, come operazione divisionale nell'espropriazione forzata di beni indivisi (artt. 601, 787 e 788 cod. proc. civ.) (Cass., Sez. 3^, 9 giugno 1994 n. 5614). Orbene, quante volte la parte che vi abbia interesse chiede una decisione circa l'estinzione del processo esecutivo e propone reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione o rigetta la relativa eccezione (art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.), sul reclamo si deve decidere con sentenza e ciò significa che il reclamo determina l'apertura di un giudizio di cognizione il quale si pone rispetto al processo esecutivo in un rapporto che ricade nell'ambito della fattispecie configurata dall'art. 3 della legge 742 del 1969. A partire dal reclamo si apre infatti un giudizio, volto ad apprestare tutela al contrapposto interesse dei creditori o del debitore, a conseguire il risultato utile dell'espropriazione ovvero a riottenere la libera disponibilità dei beni pignorati o di quanto è stato ricavato dalla loro espropriazione: e sino a quando non resti definitivamente accertato che il processo non si è estinto o si è estinto, la possibilità di realizzare l'uno o l'altro risultato resterà incerto.
Orbene, appunto in ragione del più sollecito superamento di tale incertezza è stato previsto che i giudizi di cognizione che si innestano nel processo esecutivo sono sottratti alla sospensione feriale dei termini processuali.
Merita solo aggiungere che, nel caso in esame, i giudici di inerito hanno appunto esaminato le questioni, poste con il ricorso a suo tempo presentato dalla parte, secondo il modulo processuale del reclamo previsto dall'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., dando poi ingresso all'appello contro la sentenza che aveva rigettato il reclamo.
E il regime dell'impugnazione di una sentenza dipende dalla qualificazione che il giudice abbia dato della domanda nel deciderne.
Del resto, quello del reclamo non è solo il mezzo predisposto dalla legge per reagire contro l'ordinanza, che dichiara l'estinzione del processo esecutivo, provvedendo sulla questione a seguito di eccezione o di ufficio, ovvero rigetta la relativa eccezione. Deve anche essere considerato l'unico mezzo appropriato per reagire contro il provvedimento che dispone per il successivo corso del processo esecutivo, quando la parte, che abbia interesse alla dichiarazione della sua estinzione, intenda sostenere che il giudice avrebbe dovuto rilevarla di ufficio, perché s'era in presenza di una situazione disciplinata dall'art. 631 cod. proc. civ. Diversamente, si potrebbe pervenire al risultato che, verificatasi una fattispecie d'estinzione rilevabile di ufficio in una fase del processo in cui tuttavia permangano creditori legittimati a farlo proseguire, e proseguito il processo oltre il punto in cui il fatto estintivo si è prodotto senza essere stato però dichiarato, l'interesse a far dichiarare l'estinzione potrebbe essere fatto valere senza limiti di tempo, almeno sino a quando il processo esecutivo non sia concluso.
In altri termini, quanto all'estinzione prevista dall'art. 631 cod. proc. civ., una cosa è che il giudice la possa rilevare di ufficio,
altro è che, se non l'abbia rilevata, in presenza di un processo che prosegue, la parte che vi abbia interesse non abbia l'onere di reagire in uno spazio temporale predeterminato.
Il mancato rilievo dell'estinzione non è un vizio che non possa rimanere sanato, perché, sino a quando vi sono creditori che hanno potere d'impulso processuale, il processo esecutivo può raggiungere il suo scopo, di dar luogo alla espropriazione del bene in vista della distribuzione del ricavato.
Se invece sia venuto meno nel pignorante il titolo esecutivo o, soddisfatto questi, manchino ormai creditori muniti di potere d'impulso processuale in una fase in cui questo è necessario, il debitore ha a disposizione altri rimedi: opporsi all'esecuzione o chiedere al giudice di dichiararla improcedibile.
2.3. - Il ricorso principale deve essere perciò dichiarato inammissibile, in base al seguente principio di diritto: - "La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica riguardo al giudizio di cognizione sulla questione di estinzione del processo esecutivo, che si apre col reclamo di cui al terzo comma dell'art. 630 cod. proc. civ.: anche riguardo a questo giudizio ricorre la ragione per cui sono sottratti al regime della sospensione, in base all'art. 3 della legge, i procedimenti relativi alle opposizioni all'esecuzione, ragione che consiste nel favorire una più sollecita decisione delle questioni che rendono incerto per i creditori o per il debitore l'esito dell'azione esecutiva".
3. - La soluzione raggiunta sul punto della non applicabilità della sospensione dei termini feriali comporta che debba essere dichiarato inammissibile anche il controricorso.
È stato infatti notificato il 15.9.1999, quando era già da tempo scaduto il termine (artt. 370, primo comma, e 369, primo comma, cod. proc. civ.) entro il quale avrebbe dovuto esserlo - termine di 20
giorni dalla scadenza di quello di pari durata, assegnato per il deposito del ricorso principale e che aveva iniziato a decorrere il 23.6.1999.
4. - Siccome GI OG non ha poi partecipato all'udienza di discussione egli non ha diritto al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2003