Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2003, n. 1531
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Sentenza 3 febbraio 2003

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La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva, ricorre la stessa 'ratio' in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione. Pertanto, il termine annuale di decadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa in detto giudizio (art. 327, cod. proc. civ), da calcolare 'ex numeratione dierum', deve essere computato senza aggiungere ad esso i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2003, n. 1531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1531
    Data del deposito : 3 febbraio 2003

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