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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 388/2025 di Ruolo Generale vertente t r a con l'avv. VALERI MATTIA Parte_1
RICORRENTE
e con l'avv. TOMASETTI MATTIA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
5.6.2025)
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Udine, il 22 novembre 2003 tra i sigg. e , trascritto presso CP_1 Parte_1
l'Ufficio di Stato Civile di Udine al n. 180 parte 1 anno 2003, per l'effetto, ordinare all'Ufficio di stato Civile del Comune di Udine di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Udine;
2. confermare che il figlio minore , fino alla maggiore età, rimanga affidato Per_1
– con affidamento congiunto – alla madre e al padre con collocazione paritaria, salvo diversa volontà del ragazzo, tenuto conto dell'età, in ordine al riparto dei
1 tempi di frequentazione dei genitori;
3. , salvo diversa volontà del ragazzo, tenuto conto dell'età, in ordine al riparto dei tempi di frequentazione dei genitori, il figlio sarà collocato a settimane alterne dalla domenica alle 21.00 sino alla domenica della settimana successiva stessa ora;
4. Durante le rispettive ferie estive i genitori avranno diritto a tenere con sé il figlio per almeno una settimana consecutiva, mentre con riguardo alle festività i genitori si alterneranno negli anni Natale – Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio, Santa
Pasqua e lunedì dell'Angelo;
5. I genitori si organizzeranno sulla base degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del minore, impegnandosi a rispettare i turni di visita sopra richiamati;
6. il mantenimento ordinario nonché le spese straordinarie necessarie alla figlia
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Persona_2 frequentante l'Università degli Studi di Ferrara sono a integrale carico del sig.
Parte_1
7. entro il giorno 15 di ogni mese, il sig. verserà sul conto corrente della Parte_1
sig.ra la soma di euro 200,00 (duecento,00) quale contributo al CP_1
mantenimento del figlio;
8. Le spese straordinarie necessarie al figlio minore , così come richiamate Per_1 per criteri e modalità di erogazione dal Regolamento adottato dall'Osservatorio per il diritto di Famiglia sez.- Udine, sono integralmente a carico del sig.
[...]
con la specificazione che sarà a carico di quest'ultimo ogni spesa Parte_1 necessaria per la frequentazione del secondogenito dell'Università o altri corsi post-diploma;
9. stante l'integrale accollo delle spese di cui al punto precedente da parte del sig.
per le ipotesi previste da Protocollo che non abbisognino di preventivo Parte_1
accordo, le parti concordano che comunque ci debba essere preventiva condivisione della spesa laddove questa risulti eccedente il valore medio di mercato;
10. il sig. provvederà al rimborso entro 30 giorni esclusivamente dietro Parte_1
esibizione di adeguata pezza giustificativa;
11. in ossequio a quanto disposto dal Protocollo sopra richiamato, ogni spesa di vitto, alloggio, vestiario e più in generale tutte le spese escluse da quelle considerate straordinarie, sono a carico del genitore che le sostiene e non danno
2 diritto ad alcun rimborso, salvo preliminare accordo;
12. i genitori assumeranno, come per Legge, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio durante il periodo di permanenza dello stesso presso il genitore ai sensi dell'art. 316 c.c.;
13. eventuali contributi economici direttamente o indirettamente connessi alle spese straordinarie sostenute per la prole, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico, vengono integralmente riconosciuti a favore della sig.ra CP_1
14. le parti danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
16. entro il giorno 15 di ogni mese, il sig. verserà sul conto corrente della Parte_1
sig.ra la somma di euro 300,00 (trecento,00) a titolo di assegno CP_1
divorzile;
17. le parti confermano la concessione in comodato d'uso gratuito, come da contratto sub doc. 6 del ricorso introduttivo, in favore della sig.ra CP_1 dell'immobile già adibito all'attività lavorativa della stessa;
18. le parti si danno atto di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere le une dalle altre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 il sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 22.11.2003 con la sig.ra Premettendo che dall'unione erano CP_1
nati i figli ed (la prima maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente, il secondo minorenne ma ormai prossimo alla maggiore età, essendo nato il [...]) e che le parti avevano concluso il giudizio di separazione rassegnando, infine, conclusioni congiunte (sentenza n. 1230/2023, passata in giudicato), il ricorrente chiedeva, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma di tutte le condizioni di cui alla separazione.
Si costituiva ritualmente la resistente, aderendo alla domanda di divorzio, ma a condizioni parzialmente diverse rispetto a quelle proposte.
3 Nel corso della prima udienza di comparizione avanti al G.I., quest'ultimo ha sentito le parti e sono state discusse, nel corso dell'udienza stessa, alcune ipotesi conciliative.
Infine, all'udienza del 5.6.2025, i procuratori hanno dato atto che nelle more le parti erano riuscite ad arrivare ad un accordo complessivo e hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte, chiedendone l'immediato accoglimento al Collegio.
***
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza depositata in data 21.12.2023, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato;
sicché alla data del deposito del ricorso (17.02.2025) erano certamente trascorsi oltre 12 mesi dall'udienza di prima comparizione delle parti avanti al giudice designato (svoltasi, in base alla lettura della sentenza, in data 7.11.2023).
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione
4 materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Nulla osta all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
[...]
nato il [...] a [...] e nata a Parte_1 CP_1
UDINE (UD) il 04/02/1968 alle seguenti condizioni:
1) conferma che il figlio minore , fino alla maggiore età, sia affidato Per_1
– con affidamento congiunto – alla madre e al padre con collocazione paritaria;
2) salvo diversa volontà del ragazzo, tenuto conto dell'età, in ordine al riparto dei tempi di frequentazione dei genitori, il figlio sarà collocato a settimane alterne presso ciascun genitore dalla domenica alle 21.00 sino alla domenica della settimana successiva stessa ora;
3) durante le rispettive ferie estive i genitori avranno diritto a tenere con sé il figlio per almeno una settimana consecutiva, mentre con riguardo alle festività i genitori si alterneranno negli anni Natale – Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio,
Santa Pasqua e lunedì dell'Angelo;
4) i genitori si organizzeranno sulla base degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del minore, impegnandosi a rispettare i turni di visita sopra richiamati;
5) il mantenimento ordinario nonché le spese straordinarie necessarie alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Persona_2 frequentante l'Università degli Studi di Ferrara resteranno ad integrale carico del sig. Parte_1
6) dispone che, entro il giorno 15 di ogni mese, il sig. versi sul Parte_1
conto corrente della sig.ra la somma di euro 200,00 (duecento,00) CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio;
Per_1
7) le spese straordinarie necessarie al figlio minore , così come Per_1
richiamate per criteri e modalità di erogazione dal Regolamento adottato
5 dall'Osservatorio per il diritto di Famiglia sez.- Udine, sono integralmente a carico del sig. con la specificazione che sarà a carico di quest'ultimo ogni Parte_1 spesa necessaria per la frequentazione del secondogenito dell'Università o altri corsi post-diploma;
8) stante l'integrale accollo delle spese di cui al punto precedente da parte del sig. per le ipotesi previste da Protocollo che non abbisognino di Parte_1
preventivo accordo, le parti concordano che comunque ci debba essere preventiva condivisione della spesa laddove questa risulti eccedente il valore medio di mercato;
9) il sig. provvederà al rimborso entro 30 giorni esclusivamente Parte_1
dietro esibizione di adeguata pezza giustificativa;
10) in ossequio a quanto disposto dal Protocollo sopra richiamato, ogni spesa di vitto, alloggio, vestiario e più in generale tutte le spese escluse da quelle considerate straordinarie, sono a carico del genitore che le sostiene e non danno diritto ad alcun rimborso, salvo preliminare accordo;
11) i genitori assumeranno, come per Legge, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio durante il periodo di permanenza dello stesso presso il genitore ai sensi dell'art. 316 c.c.;
12) eventuali contributi economici direttamente o indirettamente connessi alle spese straordinarie sostenute per la prole, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico, vengono integralmente riconosciuti a favore della sig.ra CP_1
13) dà atto che le parti danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
14) dispone che, entro il giorno 15 di ogni mese, il sig. versi sul Parte_1
conto corrente della sig.ra la somma di euro 300,00 (trecento,00) a CP_1
titolo di assegno divorzile;
15) dà atto che le parti confermano la concessione in comodato d'uso gratuito, come da contratto sub doc. 6 del ricorso introduttivo, in favore della sig.ra CP_1 dell'immobile già adibito all'attività lavorativa della stessa;
6 16) dà atto che le parti si sono date atto di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere le une dalle altre.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 180 parte 1 anno 2003);
- spese compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Annamaria Antonini dott.ssa Elisabetta Sartor
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