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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Giudice Dott. Luca Trognacara
a scioglimento della riserva assunta in data 17.12.2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 17927 /2023 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. MORELLI LUCA,
con domicilio eletto presso il suo domicilio telematico – PEC
parte attrice
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI VENEZIA , con domicilio eletto presso il suo domicilio telematico – Pec
Controparte_2
1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI VENEZIA , con domicilio eletto presso il suo indirizzo telematico – PEC
parti convenute
in punto: Impugnazione avverso il decreto prot. n.
Cat.A12/imm/2023/2^Sez/VD/22VR007429 emesso in data 24.10.2023, notificato
in data 01.11.2023, dalla , con Parte_2
cui si decreta l'archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di cure mediche – gravidanza tenuto conto che dal momento della
nascita del figlio (13.12.2021) sono già trascorsi i sei mesi successivi Per_1
previsti dall'art. 19 comma 2 le tt. D) D.L.vo 286/98.
Rilevato
-che in data 24.10.2023 la Questura della Provincia di notificava al CP_2
ricorrente il provvedimento con cui si decreta l'archiviazione della istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche – gravidanza connesse alla nascita del figlio nato il [...] ; Per_2
- che il ricorrente impugnava il suesteso provvedimento secondo il combinato disposto degli art. 30 comma 6 D.L. vo 286/1998 150/2011 e 281 undecies cpc adducendo che : 1) è presente in Italia sin dal 2003; 2) In data 09.11.2013 egli ha contratto matrimonio in Legnago (VR) con la SI.ra , nata in CP_3
MAROCCO il 28.06.1987, munita di regolare permesso di soggiorno;
3) dall'unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]), (nato a Persona_3 Per_4
Legnago il 03.08.2018) e (nato a [...] il [...]);
4. I minori e Per_1 Per_4
stanno frequentando l'Istituto Scolastico Comprensivo di Legnago;
Persona_3
2 5.In data 23.11.2018 la SI.ra ha avviato un'impresa individuale P.IVA CP_3
con sede in Legnago (VR), via Suore n. 1 ed avente ad oggetto il P.IVA_1
commercio al dettaglio ed ambulante di tessuti ed abbigliamento e che nell'ambito della sua attività in data 01.02.2022 la stessa ha assunto alle sue dipendenze CP_3
il marito /ricorrente
- che il ricorrente ha quindi evidenziato di essere coniugato e convivente con una straniera regolarmente soggiornante in Italia, che convive altresì con tre figli minori e che mantiene sé stesso ed il suo nucleo familiare con il suo reddito da lavoro dipendente, di tal ché devono ritenersi sussistenti i presupposti per il rilascio a suo favore di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D.L.vo 286/98.
che il ricorrente pertanto concludeva:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia, contrariis rejectis, previa occorrendo ogni
più opportuna istruttoria, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto il decreto
impugnato prot. Cat.A12/Imm/2023/2^Sez/VD/22VR007429 del 24.10.2023 emesso
dal Questore della Provincia di e contestualmente ordinare il rilascio a CP_2
favore di di un permesso di soggiorno per motivi Parte_1
familiari ex art. 30 comma 1 lett. b) D.L.vo 286/98 o con la formula meglio vista;
.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio oltre ad accessori di legge da
liquidarsi a favore del difensore che si dichiara anticipatario.
Le amministrazioni convenute si sono costituite a mezzo della Avvocatura
Distrettuale e a causa è stata istruita documentalmente e a mezzo note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. e le
Ciò premesso
3 Visti gli atti
Considerata l'istruttoria documentale svolta
-Ritenute condivisibile le argomentazioni dedotte da parte attrice in quanto suffragate dalla documentazione dimessa,
- Ritenuto pacificamente acclarato che in data 22.03.2022 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19
co.2 lett. d) del D.lgs 286/1998 quale coniuge di donna in stato di gravidanza come indicato dalla sentenza della corte Costituzionale del 27 luglio 2000 n. 376 secondo cui il soggiorno per cure mediche gravidanza è esteso anche al “padre convivente e
coniugato con la donna in stato di gravidanza, fin dall'inizio della gravidanza e per i
sei mesi successivi alla nascita del figlio”
- considerato che è fuori di dubbio che il ricorrente ha beneficiato di tutto il periodo di tempo indicato nella sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 2000 n. 376;
- considerato che è innegabile che il ricorrente e di lui moglie coniugati dal
09.11.2013 a Legnago (VR) hanno formato un solido nucleo familiare, costituito oltre che dal figlio per cui aveva ottenuto il titolo di soggiorno anche dagli altri due figli sopra menzionati (cdr. doc. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente);
- ritenuto, come ammesso dalla stessa Questura della Provincia di che la CP_2
moglie convivente vive in Italia con titolo di soggiorno per lavoro autonomo, in fase di rinnovazione all'epoca del provvedimento impugnato e che l'istante lavora alle dipendenze della propria moglie convivente (cfr. docc.
5-6 fascicolo parte ricorrente);
-rilevato che per le ragioni innanzi descritte che in base all' art. 30 del T.U. .
è in possesso dei requisiti per il ricongiungimento per motivi familiari CP_4
4 con una straniera regolarmente soggiornante in Italia, ossia con la moglie ER
[...]
-ritenuto come posto in evidenza dallo stesso ricorrente che il diritto all'unità
familiare sancito dall'art. 28 D.L.vo 286/98, secondo cui al comma 3 in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla L. 27 maggio 1991 n. 176.;
- che nella specie i minori sono tre e apparirebbe incongruo, illogico e contrario ai principi giuridici della unità familiare oltre che dell' istituto del ricongiungimento non riconoscere al ricorrente nessun titolo di soggiorno e quindi esporlo a provvedimenti di espulsione per poi riattribuirli un titolo di soggiorno nel territorio italiano in forza della instauranda procedura di ricongiungimento familiare e nel frattempo costringere i minori (oltre che la coniuge) a vedersi deprivati della figura paterna per un periodo di tempo imponderabile e con effetti pregiudizievoli irreversibili a carico dei suddetti minori.
Ciò posto in accoglimento della impugnazione del provvedimento indicato in epigrafe, va ordinato il rilascio a favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. b) D.lgvo 286/98 per una durata equivalente a quella del familiare convivente ex art. 30 comma 3 D.lgvo 286/98 e con possibilità di rinnovo insieme con quest'ultimo
p.q.m.
5 Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione civile,
nella persona del presente Giudice Monocratico:
in accoglimento della domanda di impugnazione ordina il rilascio a favore di di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 Parte_1
comma 1 lett. b) D.L.vo 286/98; per una durata equivalente a quella del familiare convivente ex art. 30 comma 3 D.lgvo 286/98 e con possibilità di rinnovo insieme con quest'ultimo
-condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Venezia, il 28/02/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Luca Trognacara
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Giudice Dott. Luca Trognacara
a scioglimento della riserva assunta in data 17.12.2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 17927 /2023 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. MORELLI LUCA,
con domicilio eletto presso il suo domicilio telematico – PEC
parte attrice
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI VENEZIA , con domicilio eletto presso il suo domicilio telematico – Pec
Controparte_2
1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI VENEZIA , con domicilio eletto presso il suo indirizzo telematico – PEC
parti convenute
in punto: Impugnazione avverso il decreto prot. n.
Cat.A12/imm/2023/2^Sez/VD/22VR007429 emesso in data 24.10.2023, notificato
in data 01.11.2023, dalla , con Parte_2
cui si decreta l'archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di cure mediche – gravidanza tenuto conto che dal momento della
nascita del figlio (13.12.2021) sono già trascorsi i sei mesi successivi Per_1
previsti dall'art. 19 comma 2 le tt. D) D.L.vo 286/98.
Rilevato
-che in data 24.10.2023 la Questura della Provincia di notificava al CP_2
ricorrente il provvedimento con cui si decreta l'archiviazione della istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche – gravidanza connesse alla nascita del figlio nato il [...] ; Per_2
- che il ricorrente impugnava il suesteso provvedimento secondo il combinato disposto degli art. 30 comma 6 D.L. vo 286/1998 150/2011 e 281 undecies cpc adducendo che : 1) è presente in Italia sin dal 2003; 2) In data 09.11.2013 egli ha contratto matrimonio in Legnago (VR) con la SI.ra , nata in CP_3
MAROCCO il 28.06.1987, munita di regolare permesso di soggiorno;
3) dall'unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]), (nato a Persona_3 Per_4
Legnago il 03.08.2018) e (nato a [...] il [...]);
4. I minori e Per_1 Per_4
stanno frequentando l'Istituto Scolastico Comprensivo di Legnago;
Persona_3
2 5.In data 23.11.2018 la SI.ra ha avviato un'impresa individuale P.IVA CP_3
con sede in Legnago (VR), via Suore n. 1 ed avente ad oggetto il P.IVA_1
commercio al dettaglio ed ambulante di tessuti ed abbigliamento e che nell'ambito della sua attività in data 01.02.2022 la stessa ha assunto alle sue dipendenze CP_3
il marito /ricorrente
- che il ricorrente ha quindi evidenziato di essere coniugato e convivente con una straniera regolarmente soggiornante in Italia, che convive altresì con tre figli minori e che mantiene sé stesso ed il suo nucleo familiare con il suo reddito da lavoro dipendente, di tal ché devono ritenersi sussistenti i presupposti per il rilascio a suo favore di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D.L.vo 286/98.
che il ricorrente pertanto concludeva:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia, contrariis rejectis, previa occorrendo ogni
più opportuna istruttoria, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto il decreto
impugnato prot. Cat.A12/Imm/2023/2^Sez/VD/22VR007429 del 24.10.2023 emesso
dal Questore della Provincia di e contestualmente ordinare il rilascio a CP_2
favore di di un permesso di soggiorno per motivi Parte_1
familiari ex art. 30 comma 1 lett. b) D.L.vo 286/98 o con la formula meglio vista;
.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio oltre ad accessori di legge da
liquidarsi a favore del difensore che si dichiara anticipatario.
Le amministrazioni convenute si sono costituite a mezzo della Avvocatura
Distrettuale e a causa è stata istruita documentalmente e a mezzo note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. e le
Ciò premesso
3 Visti gli atti
Considerata l'istruttoria documentale svolta
-Ritenute condivisibile le argomentazioni dedotte da parte attrice in quanto suffragate dalla documentazione dimessa,
- Ritenuto pacificamente acclarato che in data 22.03.2022 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19
co.2 lett. d) del D.lgs 286/1998 quale coniuge di donna in stato di gravidanza come indicato dalla sentenza della corte Costituzionale del 27 luglio 2000 n. 376 secondo cui il soggiorno per cure mediche gravidanza è esteso anche al “padre convivente e
coniugato con la donna in stato di gravidanza, fin dall'inizio della gravidanza e per i
sei mesi successivi alla nascita del figlio”
- considerato che è fuori di dubbio che il ricorrente ha beneficiato di tutto il periodo di tempo indicato nella sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 2000 n. 376;
- considerato che è innegabile che il ricorrente e di lui moglie coniugati dal
09.11.2013 a Legnago (VR) hanno formato un solido nucleo familiare, costituito oltre che dal figlio per cui aveva ottenuto il titolo di soggiorno anche dagli altri due figli sopra menzionati (cdr. doc. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente);
- ritenuto, come ammesso dalla stessa Questura della Provincia di che la CP_2
moglie convivente vive in Italia con titolo di soggiorno per lavoro autonomo, in fase di rinnovazione all'epoca del provvedimento impugnato e che l'istante lavora alle dipendenze della propria moglie convivente (cfr. docc.
5-6 fascicolo parte ricorrente);
-rilevato che per le ragioni innanzi descritte che in base all' art. 30 del T.U. .
è in possesso dei requisiti per il ricongiungimento per motivi familiari CP_4
4 con una straniera regolarmente soggiornante in Italia, ossia con la moglie ER
[...]
-ritenuto come posto in evidenza dallo stesso ricorrente che il diritto all'unità
familiare sancito dall'art. 28 D.L.vo 286/98, secondo cui al comma 3 in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla L. 27 maggio 1991 n. 176.;
- che nella specie i minori sono tre e apparirebbe incongruo, illogico e contrario ai principi giuridici della unità familiare oltre che dell' istituto del ricongiungimento non riconoscere al ricorrente nessun titolo di soggiorno e quindi esporlo a provvedimenti di espulsione per poi riattribuirli un titolo di soggiorno nel territorio italiano in forza della instauranda procedura di ricongiungimento familiare e nel frattempo costringere i minori (oltre che la coniuge) a vedersi deprivati della figura paterna per un periodo di tempo imponderabile e con effetti pregiudizievoli irreversibili a carico dei suddetti minori.
Ciò posto in accoglimento della impugnazione del provvedimento indicato in epigrafe, va ordinato il rilascio a favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. b) D.lgvo 286/98 per una durata equivalente a quella del familiare convivente ex art. 30 comma 3 D.lgvo 286/98 e con possibilità di rinnovo insieme con quest'ultimo
p.q.m.
5 Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione civile,
nella persona del presente Giudice Monocratico:
in accoglimento della domanda di impugnazione ordina il rilascio a favore di di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 Parte_1
comma 1 lett. b) D.L.vo 286/98; per una durata equivalente a quella del familiare convivente ex art. 30 comma 3 D.lgvo 286/98 e con possibilità di rinnovo insieme con quest'ultimo
-condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Venezia, il 28/02/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Luca Trognacara
6