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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3725/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/07/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SERAFINI DANESI EVA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori , c.f. nata a [...]_1 C.F._1
(RE) il 31/07/1972 e residente in [...], strada Pironda n. 8, lettera L, cittadina italiana e , c.f. nato a [...]_2 C.F._2 (MN) il 19/03/1965 e residente in [...]di Gonzaga (MN), strada Palazzone n. 17, cittadino italiano, celebrato con rito concordatario in Gonzaga (MN) il 29.5.2004 e regolarmente trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto Comune al n° 8, P. 2, S A, anno 2004.
2. Dichiararsi che i signori e sono Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti, in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e nulla hanno più a pretendere l'una dall'altro, avendo regolato in sede di separazione i reciproci rapporti economici, con rinuncia reciproca a qualunque assegno di mantenimento e/o divorzile.
3. Dichiararsi la revoca dell'assegno di mantenimento nonché del contributo delle spese straordinarie dovute dalla signora a favore della figlia Parte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
4. Ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gonzaga (MN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in GONZAGA (MN) il 29/05/2004 ed ivi trascritto al numero 8, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2004;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONZAGA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3725/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/07/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SERAFINI DANESI EVA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori , c.f. nata a [...]_1 C.F._1
(RE) il 31/07/1972 e residente in [...], strada Pironda n. 8, lettera L, cittadina italiana e , c.f. nato a [...]_2 C.F._2 (MN) il 19/03/1965 e residente in [...]di Gonzaga (MN), strada Palazzone n. 17, cittadino italiano, celebrato con rito concordatario in Gonzaga (MN) il 29.5.2004 e regolarmente trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto Comune al n° 8, P. 2, S A, anno 2004.
2. Dichiararsi che i signori e sono Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti, in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e nulla hanno più a pretendere l'una dall'altro, avendo regolato in sede di separazione i reciproci rapporti economici, con rinuncia reciproca a qualunque assegno di mantenimento e/o divorzile.
3. Dichiararsi la revoca dell'assegno di mantenimento nonché del contributo delle spese straordinarie dovute dalla signora a favore della figlia Parte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
4. Ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gonzaga (MN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in GONZAGA (MN) il 29/05/2004 ed ivi trascritto al numero 8, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2004;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONZAGA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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