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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4674 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Catani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Jesi (AN), Galleria della Sima n. 43, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
c.f. , in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Coppari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, via Leopardi n. 2, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione di indebito in materia bancaria.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti come da memoria ex art. 183 comma sesto n. 1) c.p.c. (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza di p.c.).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, - in qualità di erede di Parte_1 Per_1
(unitamente a a queste ultime anche quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Per_2
e agli eredi di ) - ha convenuto in giudizio
[...] Per_3 Parte_1 Controparte_1
domandando la restituzione di euro 9.734,82, pari alla quota di 1/6 del complessivo importo di euro
116.817,90 per operazioni eseguite in assenza di autorizzazione della de cuius correntista ed
Pag. 1 di 9 esponendo, in sintesi: (i) che era cointestataria con la sorella del conto corrente Persona_1 Per_2
Con n. 257/10623 aperto presso la filiale di Ancona, via Colombo n. 56, dell'originaria
[...]
Contr (poi oggi ), privo di funzione home banking, sicché ogni Controparte_3 CP_1
movimentazione doveva essere disposta presso la filiale, peraltro in assenza di soggetti abilitati ad operare sul conto in vece delle titolari;
(ii) di aver chiesto alla banca convenuta in data 13 ottobre
2014, successivamente al decesso delle correntiste e nella predetta qualità di erede di Persona_1
copia della documentazione bancaria afferente al conto corrente e che, tra quella consegnata, mancavano per quanto d'interesse le distinte di n. 13 operazioni in addebito e accredito, dal valore complessivo superiore ad euro 8.000,00, compiute tra il 1° gennaio 2009 e il 3 giugno 2014; (iii) di aver successivamente instaurato presso questo Tribunale un giudizio per la consegna dell'ulteriore documentazione mancante e ottenuto, tuttavia, soltanto un'ulteriore contabile datata 17 settembre
2013 di estinzione del libretto deposito a risparmio n. 001317/02669592 e il relativo estratto conto, recanti sottoscrizioni difformi dagli specimen di firma delle correntiste raccolti dalla stessa banca;
(iv) di aver ricevuto dalla banca, in esecuzione dell'ordine di consegna impartito dal Tribunale con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. passata in giudicato, la contabile del 03 febbraio 2010 per euro
15.517,90 (accredito per scadenza OL , la contabile del 20 ottobre 2010 per euro 36.300,00 CP_5
(accredito per rimborso Ubi Pramerica) e la contabile del 14 novembre 2013 per euro 10.000,00
(accredito per un versamento contante), quest'ultima sottoscritta da un soggetto diverso dalle titolari del conto corrente;
(v) di aver, invece, contestato la pertinenza e rilevanza dell'ulteriore documentazione trasmessa da in pretesa esecuzione dell'ordinanza, trattandosi di lettere CP_6 provenienti dall'allora di presa in carico di ordinativi di acquisto o incarico a Controparte_3
vendere titoli sottoscritte da rappresentanti della banca, in assenza di ordine sottoscritto dalle titolari del conto corrente, e recando in calce, peraltro, l'operazione dell'11 ottobre 2013 una data (17 febbraio 2017) successiva alla morte di entrambe le correntiste;
(vi) che per la prima volta nel settembre 2019 la banca aveva comunicato di aver sporto denuncia, per il tramite del “sedicente” direttore della filiale in questione, di smarrimento – in data e luogo sconosciuti – delle contabili del
26.02.2010 € 15.517,90, del 05.11.2010 € 36.300,00, del 21.03.2011 € 15.000 e del 20.11.2013 €
50.000,00; (vii) che in ultima istanza non sono state consegnate dalla banca distinte relative a operazioni del valore complessivo di euro 116.817,00, sicché “risulta evidente che tali contabili / distinte non sono mai esistite e che nessuno ha quindi mai autorizzato tali operazioni nonché l'uscita della predetta somma dal conto corrente delle de cuius e ” (pag. 11 Persona_1 Persona_2
citazione); (viii) che, peraltro, le contabili non consegnate afferiscono a un periodo in cui Per_1
non avrebbe potuto impartire – o comunque non consapevolmente – alcun ordine bancario, in
[...] quanto già manifestava “chiari segni di turbe mnesiche, labilità attentiva, disorientamento spazio-
Pag. 2 di 9 temporale” che a breve avrebbero condotto alla diagnosi di morbo di Alzheimer (in data 17 agosto
2010) e al ricovero definitivo (dal 20 dicembre 2012) presso la struttura Anni Azzurri di Ancona, ove la de cuius è rimasta sino al decesso del giugno 2014; (ix) che ogni diffida stragiudiziale per la restituzione di quanto indebitamente addebitato sul conto corrente è rimasta infruttuosa, così come il procedimento di mediazione previamente esperito anche ai fini dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso in fatto, ha eccepito la nullità, invalidità, annullabilità e inefficacia delle operazioni di addebito in conto corrente bancario, in quanto prive di autorizzazione, anche per invalidità e inopponibilità all'attore della denuncia di smarrimento delle distinte contabili, e ha lamentato la contrarietà al canone di lealtà e correttezza del complessivo operato della banca.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previo accertamento dei fatti descritti in premessa, nel merito accertata la nullità e/o annullabilità, invalidità ed inefficacia per le suindicate ragioni delle operazioni effettuate dalla attuale
[...]
(già nonché già ) di addebito nel Controparte_1 Controparte_7 Controparte_8 conto corrente n. 257 /10623 acceso dalla , di cui l'attore è erede, unitamente Controparte_9
alla sorella , presso la filiale della detta banca sita ad Ancona in V.le Colombo n. 56 e Persona_2
relative: - all'operazione effettuata in data 26/02/2010 di addebito in conto per € 15.517,90; - all'operazione effettuata in data 05/11/2010 di addebito in conto per € 36.300,00; - all'operazione effettuata in data 21/03/2011 di addebito in conto per € 15.000,00; - all'operazione effettuata in data
20/11/2013 di addebito in conto per € 50.000,00, condannare per l'effetto la società Controparte_1
(C.F. – P.Iva ) – in quanto subentrata alla a
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_7 sua volta subentrata alla – in persona del legale rappresentante pro-tempore a restituire CP_10 all'attore (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
quale erede della , la somma indebitamente uscita dal suindicato conto Controparte_9 corrente nei limiti della quota ereditaria pari ad 1/6 (un sesto) spettante all'attore sulla parte dovuta per legge alla e pari, quindi, a complessivi € 9.734,82, oltre ad interessi Controparte_9
legali, conteggiati dalla data del 22/11/2017 di avvenuta formale messa in mora della banca, e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
2. Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda in fatto e CP_1 diritto e, eccepite la decadenza dell'attore dalla contestazione del conto corrente a mente dell'art. 1832 c.c. e dell'art. 8 del contratto di conto corrente nonché la prescrizione dell'azione di annullamento, ha dedotto che gli addebiti per cui è causa attengono alla cointestataria del conto Per_2
della quale l'odierno attore non è erede;
contestati i presupposti per l'eccezione di nullità
[...]
Pag. 3 di 9 delle operazioni e per la ripetizione di indebito esperita ed evidenziate la piena legittimità della condotta della banca anche in relazione alla denuncia di smarrimento presentata, l'irrilevanza dello stato di salute della correntista e l'inconferenza dell'esito del pregresso giudizio sulla consegna della documentazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona, contrariis reiectis,
Nel merito:
• In via principale: rigettare la domanda formulata dal , in quanto totalmente Parte_1
infondata, in fatto ed in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione, ivi inclusa la decadenza e la prescrizione di ogni diritto;
• Con condanna dell'attore al ristoro delle spese di lite”.
3. All'esito della prima udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza del 14 marzo 2023 è stato ordinato alla convenuta, su conforme eccezione di parte attrice, di rinnovare la procura alle liti;
successivamente assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa
è stata istruita documentalmente e a mezzo prove testimoniali e, quindi, posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. La domanda attorea è infondata e va respinta.
5. In ordine all'eccezione di inesistenza e insanabilità della procura di parte convenuta, reiterata dall'attore negli scritti conclusivi, si fa integrale richiamo alle ordinanze depositate il 14 marzo e il 26 maggio 2023, non essendo state prospettate dalla parte considerazioni ulteriori atte a modificare quanto ivi osservato.
La certa riferibilità della sottoscrizione digitale utilizzata all'istituto di credito e la validità temporale del certificato di firma (cfr. ordinanza 26 maggio 2023) inducono ad escludere l'inesistenza della procura prospettata dalla parte attrice e conducono alla sua sanabilità, come nella specie avvenuto.
6. Nel merito, va innanzitutto accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento – peraltro prospettata dall'attore in termini del tutto generici – sollevata dalla banca ai sensi dell'art. 1442 c.c..
Va infatti richiamato e condiviso il costante orientamento di legittimità secondo cui “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata
Pag. 4 di 9 che, rispetto all'azione costitutiva di annullamento delle dimissioni per incapacità naturale, proposta da un lavoratore subordinato, aveva ritenuto inidonea a interrompere il corso della prescrizione la richiesta di tentativo di conciliazione relativa a domanda di annullamento di verbale di conciliazione sindacale, restando irrilevante l'eventuale collegamento negoziale tra i due atti impugnati)” (Cass.,
18 gennaio 2018, n. 1159; conforme Cass., 4 settembre 2017, n. 20705, 2 dicembre 2016, n. 24675,
21 dicembre 2010, n. 25861).
Ad avviso di questo giudice, il dies a quo della prescrizione va ancorato quantomeno al momento della consegna degli estratti di conto corrente, poiché da essi emerge l'esistenza delle operazioni contestate. Ora, tale consegna è certamente avvenuta in data anteriore al 9 giugno 2015, data apposta sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato dal il successivo 10 giugno 2015 per ottenere Parte_1
ulteriore documentazione bancaria, poiché in detto ricorso si fa già espressa menzione della consegna degli estratti conto (v. doc. 13 parte attrice e in particolare ivi pag. 2-3).
Ne segue che il termine quinquennale di prescrizione era già decorso alla data del 12 ottobre 2022, in cui è avvenuta la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Alla luce del principio richiamato, inoltre, è inidonea ai fini interruttivi della prescrizione sia ogni diffida stragiudiziale inviata dal sia il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. menzionato, afferente alla sola Parte_1 richiesta di consegna di documentazione, occorrendo invece la proposizione dell'azione giudiziale di annullamento, come è avvenuto per la prima volta con l'introduzione del presente giudizio.
Sotto distinto profilo, la difesa della banca coglie nel segno laddove osserva che la violazione della buona fede oggettiva lamentata dall'attore – in specie per la complessiva condotta tenuta dalla banca, rilevando esemplificativamente al riguardo l'assoluta non corrispondenza agli specimen di firma delle sottoscrizioni apposte sull'ordine di chiusura del libretto datato 17 settembre 2013 e sulla distinta del
14 novembre 2013 – non attiene a profili di invalidità, bensì a violazioni di regole di condotta, come tali foriere al più di responsabilità (cfr. per tutte Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Nella specie in ogni caso non vi è alcuna domanda risarcitoria entro il termine di preclusione di cui all'art. 183 comma sesto n. 1) c.p.c..
Venendo alla questione di nullità delle operazioni contabili posta dall'attore, va in primo luogo osservato che, diversamente da quanto sotteso alla domanda, l'onere di forma scritta ad substantiam imposto per i contratti bancari dall'art. 117, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) attiene al solo contratto (nella specie, di conto corrente), mentre non si estende alle disposizioni di volta in volta impartite dal correntista che non modifichino le pattuizioni stipulate, rimanendo pertanto tali disposizioni sottratte da particolari vincoli di forme ed essendo rimesse alla libera determinazione dei contraenti (cfr. Cass., 25 maggio 2018, n. 13068, in motivazione;
conforme Cass., 14 febbraio 2011,
n. 3574).
Pag. 5 di 9 Quanto al caso di specie, il contratto di conto corrente nulla dispone in ordine alla necessità di forma scritta degli ordini impartiti dalle correntiste (doc. 10 attore).
Rileva, invece, che nel modulo di comunicazione dei soggetti autorizzati ad operare sul conto (doc.
11 attore) si ha quanto segue: “(…) Nell'elenco sopra riportato è altresì depositato, per il caso di disposizioni impartiteVi per iscritto, il fac-simile della firma di ciascuna delle persone indicate”. Si ha, quindi, per implicitamente ammessa l'ipotesi in cui le disposizioni vengano impartite in via orale.
Alla luce di ciò, non risulta dirimente, per ritenere l'inesistenza delle contabili in contestazione, il fatto che le stesse non siano state prodotte in copia scritta.
Peraltro, è certamente apodittico affermare, come sostenuto dall'attore, che l'avvenuta denuncia di smarrimento delle contabili sia indicativa della inesistenza delle stesse e soprattutto dell'assenza di autorizzazione delle operazioni contabili, trattandosi di affermazione non solo indimostrata, ma anche volta a desumere dal fatto noto (l'avvenuta denuncia) una conseguenza che non si pone in alcuna correlazione causale o logica con tale fatto.
In ogni caso e fermo quanto considerato, le difese della banca trovano adeguato riscontro nella documentazione dalla stessa prodotta secondo quanto si procede ad illustrare.
In via astratta, è bene considerare la generale disciplina di cui agli artt. 1854 e 1298, comma secondo,
c.c., per cui rispettivamente, nei rapporti esterni verso la banca, tutti i cointestatari muniti del potere di operare separatamente sul conto sono debitori o creditori in solido, mentre, nei rapporti interni tra i correntisti, si presume che le quote di titolarità in capo a ciascun cointestatario siano uguali, salva prova contraria.
Come osservato da giurisprudenza costante, tale ultima presunzione determina l'inversione dell'onere probatorio tra i correntisti;
pertanto, la parte che deduce l'esistenza di una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla formale cointestazione può e deve dimostrare il proprio assunto, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (così Cass., 23 febbraio 2021, n.
4838; Cass., 23 settembre 2015, n. 18777; Cass., 29 aprile 1999, n. 4327; nella giurisprudenza di merito più recente, v. App. Palermo, 12 gennaio 2023, n. 72).
Ne discende ulteriormente, per ciò che in questa sede rileva, che “non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018)” (Cass., n. 4838/2021 cit., in motivazione).
Pag. 6 di 9 In sintesi, le operazioni asseritamente non autorizzate per cui è causa sono le seguenti:
A) addebito di euro 15.517,90 in data 26 febbraio 2010;
B) addebito di euro 36.300,00 in data 5 novembre 2010;
C) addebito di euro 15.000,00 in data 21 marzo 2011;
D) addebito di euro 50.000,00 in data 20 novembre 2013.
Esaminando gli estratti conto versati in atti dall'odierno attore (doc. 7), si traggono le seguenti considerazioni, riportate secondo l'ordine appena trascritto:
A) descrizione “Partita non di Vs. competenza”, riferimento n. 257100003.
Su tale operazione, è tuttavia necessario osservare che, alla precedente data del 3 febbraio 2010, risulta un accredito di pari importo con causale “ordine 927 – (…) Favore: CP_5 CP_11 Per_2
(…) Causale Scadenza OL n. 925395”.
[...]
B) descrizione “Partita non di Vs. competenza”, riferimento n. 2571000019.
Anche su tale operazione, è tuttavia necessario osservare che, alla precedente data del 20 ottobre
2010, risulta un accredito di pari importo con causale “Ordine Ubi Pramerica SGR (…) Favore:
(…) Causale: rimb. Gestioni Pramerica”; Persona_2
C) descrizione “Disposizione di pagamento”, riferimento n. 257300124.
D) descrizione “Giro al C/C 16081”, n. 257100130.
Alla precedente data dell'11 ottobre 2013, risulta un accredito di pari importo per rimborso “deposito n. 0257/0000311009”.
Inoltre, le ulteriori operazioni eseguite in data 20 novembre 2013 e parimenti contestate dall'attore, attengono invero alla mera rettifica della data di valuta, mutata dal 20 al 19 novembre 2013, sicché si ha un solo addebito di euro 50.000,00.
Ora, quanto alle operazioni indicate alle lettere A) e B) emerge con evidenza che beneficiaria degli accrediti, di pari importo e temporalmente limitrofi, fosse sicché sugli stessi l'odierno Persona_2
attore non vanta alcun diritto, non essendo erede della titolare delle somme.
Tanto è poi confermato dall'estratto del conto corrente n. 16081 intestato (come peraltro ammesso anche dall'attore, v. terza memoria, pag. 2, ultimo paragrafo) soltanto a in cui si hanno Persona_2
accrediti di pari importo e con numeri di riferimento immediatamente successivi a quelli delle operazioni contestate (v. doc. 12 e 13 convenuta), nonché dalla documentazione afferente alle obbligazioni e alla sottoscrizione delle polizze, in cui si fa menzione soltanto di e non Persona_2 della dante causa dell'attore, (v. doc. 2, pag. 3 e 4, nonché doc. 3, pag. 12 convenuta). Per_1
Pag. 7 di 9 Quanto alla movimentazione sub C), è documentato l'accredito in pari data e per pari importo, con numero di riferimento immediatamente successivo a quello suindicato, sul conto corrente n. 16081 intestato a (v. doc. 14). Persona_2
Quanto all'ordine sub D), la banca ha documentato che il conto corrente n. 16081, su cui gli euro
50.000,00 sono stati girati, è intestato a e che le somme sono effettivamente state Persona_2
accreditate su tale conto (v. doc. 15 convenuta).
Alla luce di quanto precede – che vale anche ad assorbire ogni considerazione in merito alla prova testimoniale assunta, che risulta superflua in virtù della documentazione richiamata – le movimentazioni contestate appaiono munite di causa e valide, costituendo disposizioni di denaro di titolarità della cointestataria fermo che non è neppure prospettato che tali Persona_2
movimentazioni siano state compiute in danno della quota depositata sul conto corrente di spettanza di e che, in ogni caso, rispetto a tale questione la banca convenuta sarebbe priva di Persona_1
legittimazione passiva.
Appaiono inoltre defatigatorie le contestazioni mosse dall'attore sulla documentazione prodotta dalla convenuta (e in particolare sugli estratti del conto n. 16081, doc. da 12 a 15), posto che:
- il disconoscimento è inammissibile perché privo dei connotati che devono caratterizzarlo, non essendo circostanziato e non concretizzandosi nell'allegazione di elementi attestanti la difformità tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. sul punto Cass., 13 maggio 2021, n. 12794);
- l'invio degli estratti conto a di cui l'attore lamenta l'omessa prova, non incide Persona_2 sull'esistenza delle movimentazioni contabili ed è perciò ininfluente nella presente sede;
- nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto di conto corrente (qual è nella specie l'attore, posto che il conto corrente n. 16081 è stipulato tra la banca e un soggetto terzo) l'estratto conto ha valore di prova documentale liberamente valutabile dal giudice secondo il generale principio di cui all'art. 116 c.p.c.;
- l'attore è evidentemente carente di legittimazione attiva a far valere la pretesa mancata autorizzazione alla produzione di tale documentazione nella presente sede per violazione della normativa in tema di privacy, trattando di questione della quale possono dolersi, al più, gli eredi della correntista Persona_2
- l'estraneità del conto corrente n. 16081 e dell'intestataria al presente giudizio è Persona_2 certamente irrilevante, rientrando la produzione documentale in questione nell'esercizio del diritto di difesa della convenuta e nel riparto dell'onere probatorio delineato dall'art. 2697 c.c.;
- la data di creazione dei relativi documenti ben può essere riferita alla data di estrazione dai sistemi della banca convenuta o di trasmissione al difensore dell'esercizio di difesa, non dimostrando
Pag. 8 di 9 alcunché in merito all'inesistenza delle operazioni contabili indicate né alla artefatta creazione del documento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi – congrui in ragione del numero di questioni poste dall'attore pur a fronte delle evidenze documentali fornite dalla convenuta, sino agli scritti conclusivi – previsti dal D.M. n.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, avuto riguardo al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 4674/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta la domanda promossa da contro Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 19 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4674 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Catani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Jesi (AN), Galleria della Sima n. 43, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
c.f. , in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Coppari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, via Leopardi n. 2, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione di indebito in materia bancaria.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti come da memoria ex art. 183 comma sesto n. 1) c.p.c. (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza di p.c.).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, - in qualità di erede di Parte_1 Per_1
(unitamente a a queste ultime anche quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Per_2
e agli eredi di ) - ha convenuto in giudizio
[...] Per_3 Parte_1 Controparte_1
domandando la restituzione di euro 9.734,82, pari alla quota di 1/6 del complessivo importo di euro
116.817,90 per operazioni eseguite in assenza di autorizzazione della de cuius correntista ed
Pag. 1 di 9 esponendo, in sintesi: (i) che era cointestataria con la sorella del conto corrente Persona_1 Per_2
Con n. 257/10623 aperto presso la filiale di Ancona, via Colombo n. 56, dell'originaria
[...]
Contr (poi oggi ), privo di funzione home banking, sicché ogni Controparte_3 CP_1
movimentazione doveva essere disposta presso la filiale, peraltro in assenza di soggetti abilitati ad operare sul conto in vece delle titolari;
(ii) di aver chiesto alla banca convenuta in data 13 ottobre
2014, successivamente al decesso delle correntiste e nella predetta qualità di erede di Persona_1
copia della documentazione bancaria afferente al conto corrente e che, tra quella consegnata, mancavano per quanto d'interesse le distinte di n. 13 operazioni in addebito e accredito, dal valore complessivo superiore ad euro 8.000,00, compiute tra il 1° gennaio 2009 e il 3 giugno 2014; (iii) di aver successivamente instaurato presso questo Tribunale un giudizio per la consegna dell'ulteriore documentazione mancante e ottenuto, tuttavia, soltanto un'ulteriore contabile datata 17 settembre
2013 di estinzione del libretto deposito a risparmio n. 001317/02669592 e il relativo estratto conto, recanti sottoscrizioni difformi dagli specimen di firma delle correntiste raccolti dalla stessa banca;
(iv) di aver ricevuto dalla banca, in esecuzione dell'ordine di consegna impartito dal Tribunale con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. passata in giudicato, la contabile del 03 febbraio 2010 per euro
15.517,90 (accredito per scadenza OL , la contabile del 20 ottobre 2010 per euro 36.300,00 CP_5
(accredito per rimborso Ubi Pramerica) e la contabile del 14 novembre 2013 per euro 10.000,00
(accredito per un versamento contante), quest'ultima sottoscritta da un soggetto diverso dalle titolari del conto corrente;
(v) di aver, invece, contestato la pertinenza e rilevanza dell'ulteriore documentazione trasmessa da in pretesa esecuzione dell'ordinanza, trattandosi di lettere CP_6 provenienti dall'allora di presa in carico di ordinativi di acquisto o incarico a Controparte_3
vendere titoli sottoscritte da rappresentanti della banca, in assenza di ordine sottoscritto dalle titolari del conto corrente, e recando in calce, peraltro, l'operazione dell'11 ottobre 2013 una data (17 febbraio 2017) successiva alla morte di entrambe le correntiste;
(vi) che per la prima volta nel settembre 2019 la banca aveva comunicato di aver sporto denuncia, per il tramite del “sedicente” direttore della filiale in questione, di smarrimento – in data e luogo sconosciuti – delle contabili del
26.02.2010 € 15.517,90, del 05.11.2010 € 36.300,00, del 21.03.2011 € 15.000 e del 20.11.2013 €
50.000,00; (vii) che in ultima istanza non sono state consegnate dalla banca distinte relative a operazioni del valore complessivo di euro 116.817,00, sicché “risulta evidente che tali contabili / distinte non sono mai esistite e che nessuno ha quindi mai autorizzato tali operazioni nonché l'uscita della predetta somma dal conto corrente delle de cuius e ” (pag. 11 Persona_1 Persona_2
citazione); (viii) che, peraltro, le contabili non consegnate afferiscono a un periodo in cui Per_1
non avrebbe potuto impartire – o comunque non consapevolmente – alcun ordine bancario, in
[...] quanto già manifestava “chiari segni di turbe mnesiche, labilità attentiva, disorientamento spazio-
Pag. 2 di 9 temporale” che a breve avrebbero condotto alla diagnosi di morbo di Alzheimer (in data 17 agosto
2010) e al ricovero definitivo (dal 20 dicembre 2012) presso la struttura Anni Azzurri di Ancona, ove la de cuius è rimasta sino al decesso del giugno 2014; (ix) che ogni diffida stragiudiziale per la restituzione di quanto indebitamente addebitato sul conto corrente è rimasta infruttuosa, così come il procedimento di mediazione previamente esperito anche ai fini dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso in fatto, ha eccepito la nullità, invalidità, annullabilità e inefficacia delle operazioni di addebito in conto corrente bancario, in quanto prive di autorizzazione, anche per invalidità e inopponibilità all'attore della denuncia di smarrimento delle distinte contabili, e ha lamentato la contrarietà al canone di lealtà e correttezza del complessivo operato della banca.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previo accertamento dei fatti descritti in premessa, nel merito accertata la nullità e/o annullabilità, invalidità ed inefficacia per le suindicate ragioni delle operazioni effettuate dalla attuale
[...]
(già nonché già ) di addebito nel Controparte_1 Controparte_7 Controparte_8 conto corrente n. 257 /10623 acceso dalla , di cui l'attore è erede, unitamente Controparte_9
alla sorella , presso la filiale della detta banca sita ad Ancona in V.le Colombo n. 56 e Persona_2
relative: - all'operazione effettuata in data 26/02/2010 di addebito in conto per € 15.517,90; - all'operazione effettuata in data 05/11/2010 di addebito in conto per € 36.300,00; - all'operazione effettuata in data 21/03/2011 di addebito in conto per € 15.000,00; - all'operazione effettuata in data
20/11/2013 di addebito in conto per € 50.000,00, condannare per l'effetto la società Controparte_1
(C.F. – P.Iva ) – in quanto subentrata alla a
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_7 sua volta subentrata alla – in persona del legale rappresentante pro-tempore a restituire CP_10 all'attore (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
quale erede della , la somma indebitamente uscita dal suindicato conto Controparte_9 corrente nei limiti della quota ereditaria pari ad 1/6 (un sesto) spettante all'attore sulla parte dovuta per legge alla e pari, quindi, a complessivi € 9.734,82, oltre ad interessi Controparte_9
legali, conteggiati dalla data del 22/11/2017 di avvenuta formale messa in mora della banca, e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
2. Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda in fatto e CP_1 diritto e, eccepite la decadenza dell'attore dalla contestazione del conto corrente a mente dell'art. 1832 c.c. e dell'art. 8 del contratto di conto corrente nonché la prescrizione dell'azione di annullamento, ha dedotto che gli addebiti per cui è causa attengono alla cointestataria del conto Per_2
della quale l'odierno attore non è erede;
contestati i presupposti per l'eccezione di nullità
[...]
Pag. 3 di 9 delle operazioni e per la ripetizione di indebito esperita ed evidenziate la piena legittimità della condotta della banca anche in relazione alla denuncia di smarrimento presentata, l'irrilevanza dello stato di salute della correntista e l'inconferenza dell'esito del pregresso giudizio sulla consegna della documentazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona, contrariis reiectis,
Nel merito:
• In via principale: rigettare la domanda formulata dal , in quanto totalmente Parte_1
infondata, in fatto ed in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione, ivi inclusa la decadenza e la prescrizione di ogni diritto;
• Con condanna dell'attore al ristoro delle spese di lite”.
3. All'esito della prima udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza del 14 marzo 2023 è stato ordinato alla convenuta, su conforme eccezione di parte attrice, di rinnovare la procura alle liti;
successivamente assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa
è stata istruita documentalmente e a mezzo prove testimoniali e, quindi, posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. La domanda attorea è infondata e va respinta.
5. In ordine all'eccezione di inesistenza e insanabilità della procura di parte convenuta, reiterata dall'attore negli scritti conclusivi, si fa integrale richiamo alle ordinanze depositate il 14 marzo e il 26 maggio 2023, non essendo state prospettate dalla parte considerazioni ulteriori atte a modificare quanto ivi osservato.
La certa riferibilità della sottoscrizione digitale utilizzata all'istituto di credito e la validità temporale del certificato di firma (cfr. ordinanza 26 maggio 2023) inducono ad escludere l'inesistenza della procura prospettata dalla parte attrice e conducono alla sua sanabilità, come nella specie avvenuto.
6. Nel merito, va innanzitutto accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento – peraltro prospettata dall'attore in termini del tutto generici – sollevata dalla banca ai sensi dell'art. 1442 c.c..
Va infatti richiamato e condiviso il costante orientamento di legittimità secondo cui “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata
Pag. 4 di 9 che, rispetto all'azione costitutiva di annullamento delle dimissioni per incapacità naturale, proposta da un lavoratore subordinato, aveva ritenuto inidonea a interrompere il corso della prescrizione la richiesta di tentativo di conciliazione relativa a domanda di annullamento di verbale di conciliazione sindacale, restando irrilevante l'eventuale collegamento negoziale tra i due atti impugnati)” (Cass.,
18 gennaio 2018, n. 1159; conforme Cass., 4 settembre 2017, n. 20705, 2 dicembre 2016, n. 24675,
21 dicembre 2010, n. 25861).
Ad avviso di questo giudice, il dies a quo della prescrizione va ancorato quantomeno al momento della consegna degli estratti di conto corrente, poiché da essi emerge l'esistenza delle operazioni contestate. Ora, tale consegna è certamente avvenuta in data anteriore al 9 giugno 2015, data apposta sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato dal il successivo 10 giugno 2015 per ottenere Parte_1
ulteriore documentazione bancaria, poiché in detto ricorso si fa già espressa menzione della consegna degli estratti conto (v. doc. 13 parte attrice e in particolare ivi pag. 2-3).
Ne segue che il termine quinquennale di prescrizione era già decorso alla data del 12 ottobre 2022, in cui è avvenuta la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Alla luce del principio richiamato, inoltre, è inidonea ai fini interruttivi della prescrizione sia ogni diffida stragiudiziale inviata dal sia il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. menzionato, afferente alla sola Parte_1 richiesta di consegna di documentazione, occorrendo invece la proposizione dell'azione giudiziale di annullamento, come è avvenuto per la prima volta con l'introduzione del presente giudizio.
Sotto distinto profilo, la difesa della banca coglie nel segno laddove osserva che la violazione della buona fede oggettiva lamentata dall'attore – in specie per la complessiva condotta tenuta dalla banca, rilevando esemplificativamente al riguardo l'assoluta non corrispondenza agli specimen di firma delle sottoscrizioni apposte sull'ordine di chiusura del libretto datato 17 settembre 2013 e sulla distinta del
14 novembre 2013 – non attiene a profili di invalidità, bensì a violazioni di regole di condotta, come tali foriere al più di responsabilità (cfr. per tutte Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Nella specie in ogni caso non vi è alcuna domanda risarcitoria entro il termine di preclusione di cui all'art. 183 comma sesto n. 1) c.p.c..
Venendo alla questione di nullità delle operazioni contabili posta dall'attore, va in primo luogo osservato che, diversamente da quanto sotteso alla domanda, l'onere di forma scritta ad substantiam imposto per i contratti bancari dall'art. 117, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) attiene al solo contratto (nella specie, di conto corrente), mentre non si estende alle disposizioni di volta in volta impartite dal correntista che non modifichino le pattuizioni stipulate, rimanendo pertanto tali disposizioni sottratte da particolari vincoli di forme ed essendo rimesse alla libera determinazione dei contraenti (cfr. Cass., 25 maggio 2018, n. 13068, in motivazione;
conforme Cass., 14 febbraio 2011,
n. 3574).
Pag. 5 di 9 Quanto al caso di specie, il contratto di conto corrente nulla dispone in ordine alla necessità di forma scritta degli ordini impartiti dalle correntiste (doc. 10 attore).
Rileva, invece, che nel modulo di comunicazione dei soggetti autorizzati ad operare sul conto (doc.
11 attore) si ha quanto segue: “(…) Nell'elenco sopra riportato è altresì depositato, per il caso di disposizioni impartiteVi per iscritto, il fac-simile della firma di ciascuna delle persone indicate”. Si ha, quindi, per implicitamente ammessa l'ipotesi in cui le disposizioni vengano impartite in via orale.
Alla luce di ciò, non risulta dirimente, per ritenere l'inesistenza delle contabili in contestazione, il fatto che le stesse non siano state prodotte in copia scritta.
Peraltro, è certamente apodittico affermare, come sostenuto dall'attore, che l'avvenuta denuncia di smarrimento delle contabili sia indicativa della inesistenza delle stesse e soprattutto dell'assenza di autorizzazione delle operazioni contabili, trattandosi di affermazione non solo indimostrata, ma anche volta a desumere dal fatto noto (l'avvenuta denuncia) una conseguenza che non si pone in alcuna correlazione causale o logica con tale fatto.
In ogni caso e fermo quanto considerato, le difese della banca trovano adeguato riscontro nella documentazione dalla stessa prodotta secondo quanto si procede ad illustrare.
In via astratta, è bene considerare la generale disciplina di cui agli artt. 1854 e 1298, comma secondo,
c.c., per cui rispettivamente, nei rapporti esterni verso la banca, tutti i cointestatari muniti del potere di operare separatamente sul conto sono debitori o creditori in solido, mentre, nei rapporti interni tra i correntisti, si presume che le quote di titolarità in capo a ciascun cointestatario siano uguali, salva prova contraria.
Come osservato da giurisprudenza costante, tale ultima presunzione determina l'inversione dell'onere probatorio tra i correntisti;
pertanto, la parte che deduce l'esistenza di una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla formale cointestazione può e deve dimostrare il proprio assunto, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (così Cass., 23 febbraio 2021, n.
4838; Cass., 23 settembre 2015, n. 18777; Cass., 29 aprile 1999, n. 4327; nella giurisprudenza di merito più recente, v. App. Palermo, 12 gennaio 2023, n. 72).
Ne discende ulteriormente, per ciò che in questa sede rileva, che “non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018)” (Cass., n. 4838/2021 cit., in motivazione).
Pag. 6 di 9 In sintesi, le operazioni asseritamente non autorizzate per cui è causa sono le seguenti:
A) addebito di euro 15.517,90 in data 26 febbraio 2010;
B) addebito di euro 36.300,00 in data 5 novembre 2010;
C) addebito di euro 15.000,00 in data 21 marzo 2011;
D) addebito di euro 50.000,00 in data 20 novembre 2013.
Esaminando gli estratti conto versati in atti dall'odierno attore (doc. 7), si traggono le seguenti considerazioni, riportate secondo l'ordine appena trascritto:
A) descrizione “Partita non di Vs. competenza”, riferimento n. 257100003.
Su tale operazione, è tuttavia necessario osservare che, alla precedente data del 3 febbraio 2010, risulta un accredito di pari importo con causale “ordine 927 – (…) Favore: CP_5 CP_11 Per_2
(…) Causale Scadenza OL n. 925395”.
[...]
B) descrizione “Partita non di Vs. competenza”, riferimento n. 2571000019.
Anche su tale operazione, è tuttavia necessario osservare che, alla precedente data del 20 ottobre
2010, risulta un accredito di pari importo con causale “Ordine Ubi Pramerica SGR (…) Favore:
(…) Causale: rimb. Gestioni Pramerica”; Persona_2
C) descrizione “Disposizione di pagamento”, riferimento n. 257300124.
D) descrizione “Giro al C/C 16081”, n. 257100130.
Alla precedente data dell'11 ottobre 2013, risulta un accredito di pari importo per rimborso “deposito n. 0257/0000311009”.
Inoltre, le ulteriori operazioni eseguite in data 20 novembre 2013 e parimenti contestate dall'attore, attengono invero alla mera rettifica della data di valuta, mutata dal 20 al 19 novembre 2013, sicché si ha un solo addebito di euro 50.000,00.
Ora, quanto alle operazioni indicate alle lettere A) e B) emerge con evidenza che beneficiaria degli accrediti, di pari importo e temporalmente limitrofi, fosse sicché sugli stessi l'odierno Persona_2
attore non vanta alcun diritto, non essendo erede della titolare delle somme.
Tanto è poi confermato dall'estratto del conto corrente n. 16081 intestato (come peraltro ammesso anche dall'attore, v. terza memoria, pag. 2, ultimo paragrafo) soltanto a in cui si hanno Persona_2
accrediti di pari importo e con numeri di riferimento immediatamente successivi a quelli delle operazioni contestate (v. doc. 12 e 13 convenuta), nonché dalla documentazione afferente alle obbligazioni e alla sottoscrizione delle polizze, in cui si fa menzione soltanto di e non Persona_2 della dante causa dell'attore, (v. doc. 2, pag. 3 e 4, nonché doc. 3, pag. 12 convenuta). Per_1
Pag. 7 di 9 Quanto alla movimentazione sub C), è documentato l'accredito in pari data e per pari importo, con numero di riferimento immediatamente successivo a quello suindicato, sul conto corrente n. 16081 intestato a (v. doc. 14). Persona_2
Quanto all'ordine sub D), la banca ha documentato che il conto corrente n. 16081, su cui gli euro
50.000,00 sono stati girati, è intestato a e che le somme sono effettivamente state Persona_2
accreditate su tale conto (v. doc. 15 convenuta).
Alla luce di quanto precede – che vale anche ad assorbire ogni considerazione in merito alla prova testimoniale assunta, che risulta superflua in virtù della documentazione richiamata – le movimentazioni contestate appaiono munite di causa e valide, costituendo disposizioni di denaro di titolarità della cointestataria fermo che non è neppure prospettato che tali Persona_2
movimentazioni siano state compiute in danno della quota depositata sul conto corrente di spettanza di e che, in ogni caso, rispetto a tale questione la banca convenuta sarebbe priva di Persona_1
legittimazione passiva.
Appaiono inoltre defatigatorie le contestazioni mosse dall'attore sulla documentazione prodotta dalla convenuta (e in particolare sugli estratti del conto n. 16081, doc. da 12 a 15), posto che:
- il disconoscimento è inammissibile perché privo dei connotati che devono caratterizzarlo, non essendo circostanziato e non concretizzandosi nell'allegazione di elementi attestanti la difformità tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. sul punto Cass., 13 maggio 2021, n. 12794);
- l'invio degli estratti conto a di cui l'attore lamenta l'omessa prova, non incide Persona_2 sull'esistenza delle movimentazioni contabili ed è perciò ininfluente nella presente sede;
- nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto di conto corrente (qual è nella specie l'attore, posto che il conto corrente n. 16081 è stipulato tra la banca e un soggetto terzo) l'estratto conto ha valore di prova documentale liberamente valutabile dal giudice secondo il generale principio di cui all'art. 116 c.p.c.;
- l'attore è evidentemente carente di legittimazione attiva a far valere la pretesa mancata autorizzazione alla produzione di tale documentazione nella presente sede per violazione della normativa in tema di privacy, trattando di questione della quale possono dolersi, al più, gli eredi della correntista Persona_2
- l'estraneità del conto corrente n. 16081 e dell'intestataria al presente giudizio è Persona_2 certamente irrilevante, rientrando la produzione documentale in questione nell'esercizio del diritto di difesa della convenuta e nel riparto dell'onere probatorio delineato dall'art. 2697 c.c.;
- la data di creazione dei relativi documenti ben può essere riferita alla data di estrazione dai sistemi della banca convenuta o di trasmissione al difensore dell'esercizio di difesa, non dimostrando
Pag. 8 di 9 alcunché in merito all'inesistenza delle operazioni contabili indicate né alla artefatta creazione del documento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi – congrui in ragione del numero di questioni poste dall'attore pur a fronte delle evidenze documentali fornite dalla convenuta, sino agli scritti conclusivi – previsti dal D.M. n.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, avuto riguardo al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 4674/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta la domanda promossa da contro Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 19 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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