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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3054/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3054 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ET AR AZ e dell'avv. BARONI STEFANIA
e
RC GU, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
HE IC
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 25.07.2025, e RC Parte_1
GU hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, nel pagina 1 di 14 corso della quale è nato a [...] il figlio in data Persona_1
29.09.2009, riconosciuto da entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
1) “Il figlio minore (di anni 16) è affidato congiuntamente alla madre ed Per_1
al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
Ciascun genitore quando avrà presso di sé collocato si obbliga ad Per_1
accompagnarlo e ad andare a riprenderlo a/da tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche ed a controllare che nel corso del pomeriggio o del week-end di sua spettanza abbia svolto tutti i compiti che gli erano stati assegnati.
I genitori si obbligano a seguire il figlio nell'andamento scolastico ed a partecipare personalmente ai colloqui con gli insegnanti e, qualora uno dei genitori sia impossibilitato a prendere parte agli incontri con gli insegnanti e/o alle iniziative scolastiche/parascolastiche, il medesimo si obbliga ad informarsi sul relativo esito presso l'altro genitore facendogliene espressa richiesta e quest'ultimo dovrà aggiornarlo su quanto richiesto.
pagina 2 di 14 Qualora il figlio dovesse manifestare un calo nel rendimento scolastico, i genitori si impegnano sin da ora a condividere le modalità di intervento (ad esempio, tramite lezioni di ripetizione).
Ciascun genitore si obbliga ad informare l'altro in merito alla diagnosi/prognosi delle visite mediche alle quali dovrà accompagnare il figlio quando presso di lui collocato e sui conseguenti esami e/o terapie prescrittigli.
2) Il figlio sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza ed il Per_1
domicilio presso la madre nell'abitazione sita in Formigine (MO), via Castelnuovo
Rangone n. 8.
Le parti concordano che, ai soli fini anagrafici, il figlio avrà la residenza Per_1
anagrafica presso il padre fintanto che la sig.ra non sposterà la propria Pt_1
residenza anagrafica nella casa ex familiare.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare sita in Formigine (MO), via Castelnuovo Rangone n.
8 - in comproprietà tra le parti nella misura del 50% ciascuno - ed individuata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Formigine (MO), al foglio 57, particella 148:
- sub. 8, cat. A/8. Cl. 5, cons. 12,0 vani, sup. cat. 444 mq, rendita 1.890,23 €, via
NI LL n. SN, piano S1, T, 1, 2 e 3;
- sub. 9, cat. C/6. Cl. 8, cons. 179 mq, sup. cat. 203 mq, rendita 619,39 €, via
NI LL piano S1;
è assegnato alla sig.ra sino a quando il figlio non sarà diventato Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente e non cesserà di vivere stabilmente e definitivamente con la madre.
Dal momento in cui cesserà il suddetto diritto della sig.ra Pt_1
all'assegnazione della casa ex familiare ex art. 337-sexies c.c., le parti, in qualità di comproprietari, si impegnano sin da ora a concordare tra loro le sorti dell'immobile ed a regolamentarne il godimento in conformità alle norme del codice civile.
pagina 3 di 14 Le parti danno atto che il sig. ER si è già trasferito a vivere in una nuova abitazione sita in Modena (MO), viale Vittorio Veneto n. 55, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali, ed il sig. ER dichiara pertanto di nulla più avere a pretendere dalla sig.ra per la causale de qua, ogni azione, eccezione, pretesa Pt_1
e/o rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
Alla sig.ra è assegnata la proprietà dei beni mobili che arredano e Pt_1
corredano la casa ex familiare sita in Formigine (MO), via Castelnuovo Rangone n. 8.
Le parti danno atto che ciascuna ha consegnato all'altra tutte le chiavi in suo possesso di accesso all'immobile di residenza di quest'ultima. Le parti concordano che ciascuna di loro potrà accedere all'immobile di residenza dell'altra per ragioni organizzative soltanto previo consenso scritto di quest'ultima.
4) Le parti danno atto di avere solidalmente sottoscritto un contratto di mutuo in data 14.09.2016 a ministero Notaio dott. con Credito Emiliano s.p.a. per Persona_2
la complessiva somma di € 750.000,00 (doc. n. 6).
Entrambe le parti, in qualità di cointestatari del mutuo stesso, si obbligano a continuare a provvedere al pagamento - per la rispettiva quota del 50% (cinquanta per cento) ciascuna - delle rate restitutorie del mutuo ipotecario sino alla sua estinzione. Il sig. ER si obbliga a manlevare e tenere indenne la sig.ra assegnataria Pt_1
dell'immobile, da qualunque danno e/o spesa dovessero eventualmente derivarle dal proprio mancato e/o ritardato pagamento del mutuo de quo.
Il sig. ER, in qualità di comproprietario dell'immobile adibito ad ex casa familiare, si obbliga a continuare a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) a tutte le relative spese di manutenzione straordinaria ed alle spese condominiali di proprietà.
5) Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio secondo i seguenti tempi e modalità:
- la prima settimana: il weekend dal venerdì sera quando il padre lo preleverà
pagina 4 di 14 dall'abitazione materna entro le ore 18,00 e sino alla domenica compresa incluso il pernottamento;
- la seconda settimana: un giorno infrasettimanale con pernotto e precisamente dal lunedì al martedì mattina quando il padre accompagnerà a scuola o presso Per_1
l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- la terza settimana: due giorni infrasettimanali, individuati nelle giornate di lunedì e di martedì, comprensivi del pernottamento a seconda degli impegni di e Per_1
dei genitori, oltre il weekend dal venerdì sera quando il padre lo preleverà dall'abitazione materna entro le ore 18,00 e sino alla domenica compresa;
- la quarta settimana: un giorno infrasettimanale con pernotto e precisamente dal lunedì al martedì mattina quando il padre accompagnerà a scuola o presso Per_1
l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa.
Entrambi i genitori dovranno collaborare nella gestione e cura di quando Per_1
l'uno o l'altro si assenterà per impegni lavorativi o sarà impossibilitato ad occuparsene per malattia da comunicarsi per iscritto tra loro con congruo anticipo - e, ove possibile, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni - e concordando sin da ora che, in caso di impegni lavorativi o di malattia del genitore che ha presso di sé collocato, Per_1
quest'ultimo dovrà, in prima istanza, chiedere all'altro genitore di sostituirlo e questi dovrà comunicare la propria disponibilità entro e non oltre le 24 ore successive;
soltanto qualora l'altro genitore non risponda nei suddetti termini o sia impossibilitato ad occuparsi di , il genitore che dovrà assentarsi o che sarà ammalato potrà Per_1
avvalersi dell'aiuto della colf di comune fiducia e/o di parenti del proprio ramo genitoriale per la cura e gestione di . Per_1
Vacanze scolastiche natalizie
Salvo diversi preventivi accordi tra i genitori, trascorrerà con ciascun Per_1
genitore la metà delle vacanze scolastiche natalizie e la cui esatta cadenza dovrà essere concordata per iscritto tra le parti entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno pagina 5 di 14 tenendo conto della possibilità che la sig.ra si rechi in Brasile (di lei paese di Pt_1
origine) con il figlio in tale periodo, ipotesi per la quale il sig. ER esprime sin da ora il proprio consenso.
Si precisa che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre.
In caso di mancato accordo, per le vacanze scolastiche invernali 2025 il diritto di scelta spetterà al padre.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche Per_1
pasquali comprendenti, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta o, in alternativa, i genitori potranno accordarsi tra loro che trascorra le intere Per_1
vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, o con il padre o con la madre, tenendo conto anche degli impegni sportivi del ragazzo.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze pasquali con il figlio, gli stessi saranno tenuti a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle vacanze scolastiche pasquali di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà
l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro 30 giorni antecedenti l'inizio delle vacanze scolastiche in parola a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
In caso di mancato accordo, per le vacanze scolastiche pasquali 2026 il diritto di scelta spetterà al padre.
Vacanze scolastiche estive
Salvo diverso accordo scritto tra i genitori, dal 2026 nel corso delle vacanze scolastiche estive trascorrerà: Per_1
- con la madre una settimana a giugno e due settimane ad agosto così come è
pagina 6 di 14 abitudine del ragazzo fare;
- con il padre due settimane di vacanza.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, gli stessi saranno tenuti a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 15
(quindici) aprile successivo a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
In caso di mancato accordo, per le vacanze scolastiche estive 2026 il diritto di scelta spetterà alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località
e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Le parti si impegnano ad attuare i suesposti tempi di frequentazione con la dovuta elasticità potendo concordare direttamente tra loro e per iscritto diversi tempi di frequentazione in considerazione di eventuali e motivate esigenze lavorative o personali dei genitori e/o del minore.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con e la loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno Per_1
rispetto sia del diritto del minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi, formativi, amicali e sociali, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali.
6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il sig. ER si obbliga a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese per la manutenzione ordinaria, alle spese condominiali di godimento, alle spese per il giardiniere e per la piscina relative alla casa ex familiare.
Sulle modalità di contribuzione alle spese di cui sopra le parti concordano sin da pagina 7 di 14 ora che:
- qualora sia possibile ciascuna parte provvederà a pagare direttamente al creditore la propria quota pari al 50% (cinquanta per cento) della spesa;
- qualora il pagamento diretto pro quota al creditore non sia possibile, ciascuna parte provvederà a rimborsare all'altro la quota di propria spettanza, pari al 50%
(cinquanta per cento) della spesa, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta e contestuale esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Le parti concordano che tutte le utenze della casa familiare rimarranno intestate al sig. ER e le stesse verranno pagate dalla sig.ra - al cui indirizzo e- Pt_1
mail verranno in futuro inviate - entro la scadenza pattuita senza alcun obbligo del sig.
ER di anticiparle. Qualora non fosse possibile modificare la modalità di pagamento delle bollette attualmente in vigore e, quindi, togliere il pagamento automatico delle bollette tramite addebito sul conto corrente del sig. ER, la sig.ra si impegna a versare l'importo via via dovuto per le bollette domestiche Pt_1
direttamente sul conto corrente del sig. ER (con valuta per il beneficiario pari al giorno precedente la scadenza della bolletta). Eventuali spese da sostenersi in caso di mancato e/o anche solo ritardato pagamento delle bollette da parte della sig.ra
[...]
saranno integralmente a carico di quest'ultima (ad esempio, per distacco, Pt_1
rilascio, etc. …).
7) Sempre a titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario del figlio
, il sig. ER si obbliga a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per Per_1
cento) alle spese della colf, sig.ra , per le ore di lavoro che la medesima CP_1
svolge presso la sig.ra per 3 (tre) volte alla settimana e per un totale di 18 Pt_1
(diciotto) ore settimanali con la precisazione che, come già concordato tra le parti, la colf svolgerà il proprio lavoro presso la sig.ra il lunedì, il mercoledì ed il Pt_1
venerdì.
Il Sig. ER, datore di lavoro della colf, si obbliga a mantenere in essere il pagina 8 di 14 contratto di lavoro con la sig.ra (anche per garantire a la CP_1 Per_1
conservazione del suo rapporto con lei) e si obbliga a corrispondere integralmente e direttamente alla medesima sia lo stipendio sia il costo dell'abbonamento per i mezzi di trasporto (attualmente corriera) dalla medesima usati per raggiungere le abitazioni di entrambe le parti e la sig.ra con cadenza trimestrale, rimborserà al sig. Pt_1
ER sia la quota a proprio carico dello stipendio sia il 25% dell'abbonamento predetto dietro esibizione della prova degli avvenuti pagamenti nel trimestre di riferimento. Tale rimborso dovrà avvenire, ad opera della sig.ra a mezzo Pt_1
bonifico bancario, entro 10 (dieci) giorni dall'esibizione della prova degli avvenuti pagamenti.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro con la sig.ra - CP_1
cessazione che potrà avvenire solo per decisione della medesima o per comune accordo scritto tra le parti - i sig.ri e ER concordano sin da ora che la nuova Pt_1
collaboratrice domestica per la sig.ra sarà scelta da quest'ultima ed il sig. Pt_1
ER vi contribuirà nella misura massima sopra prevista tenendo come riferimento la retribuzione oraria percepita dalla sig.ra al momento della CP_1
sottoscrizione del ricorso congiunto avvenuta in data 24.07.2025.
8) A fronte dei contributi paterni al mantenimento ordinario del figlio di cui alle precedenti condizioni nn. 6) e 7), il sig. ER non dovrà versare alla sig.ra Pt_1
alcun ulteriore contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio sicché ciascun genitore provvederà a sostenere direttamente ed in via esclusiva tutte le spese relative al mantenimento ordinario di quando il figlio è presso di sé collocato e per tali Per_1
intendendosi, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alle utenze, all'alimentazione, all'abbigliamento ed alle calzature, alla paghetta, alle sue esigenze sociali ed amicali, al barbiere, etc.
9) I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio nella misura del 50% (cinquanta per cento) Per_1
pagina 9 di 14 ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali da banco e non prescritti dal medico curante e/o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es: farmaci omeopatici, etc.); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
c) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) richiesta dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private - quest'ultime anche se non documentate -; e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di pagina 10 di 14 abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi;
h) corsi di lingua straniera e/o di informatica;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, campo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità
e del passaporto;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame); e) spese per il golf e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, compreso l'abbonamento come partecipante sportivo agonistico, altre eventuali tasse d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei e qualunque altra spesa annessa e/o connessa alla pratica del suddetto sport ivi comprese le spese di trasferta e soggiorno;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione;
b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive diverse dal golf e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese la tassa d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (es: pittura, teatro, boy-scout, etc.); f) corsi di informatica;
g) viaggi studio in Italia e all'estero e stage sportivi;
h) spese per le feste di compleanno, comunione, cresima, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.).
Le spese per le vacanze ed i viaggi di saranno sostenute per intero dal Per_1
genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno quelle relative alle vacanze ed ai viaggi che il medesimo trascorrerà con terzi (es.: amici/amiche, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una pagina 11 di 14 formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta o il dissenso non motivato saranno intesi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del
50% (cinquanta per cento) ciascuno.
10) Le parti concordano che il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale
è attribuito in via esclusiva al sig. ER fino al compimento dei 18 anni da parte di e che, a decorrere da tale termine, sarà il figlio stesso a percepire il suddetto Per_1
contributo.
11) Il cane KO è collocato presso il sig. ER negli stessi tempi e modi in cui lo è il figlio come sopra previsti alla condizione n.
5. Per_1
Le spese di mantenimento anche ordinario (quali, a mero titolo esemplificativo, il cibo), quelle veterinarie e/o qualsiasi altra spesa annessa e/o connessa alla sua proprietà saranno a carico del sig. ER nella misura del 100% (cento per cento), il quale avrà altresì l'obbligo di stipulare a proprie cure e spese una assicurazione per danni a terzi.
12) Le parti riconoscono e concordano che l'autovettura targata FX818GL, di proprietà della sig.ra seppur formalmente intestata al PRA al sig. ER, Pt_1
rimarrà formalmente intestata al medesimo e la sig.ra reale proprietaria, si Pt_1
accolla, esonerandone il sig. ER, tutte le spese di bollo, superbollo, carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria e RCA nonché qualsiasi altra spesa annessa e connessa alla proprietà ed alla circolazione del veicolo de quo. La sig.ra si Pt_1
pagina 12 di 14 impegna a consegnare al sig. ER la documentazione a riprova dell'avvenuto pagamento delle spese suindicate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal pagamento e/o dalla richiesta del sig. ER.
Le parti concordano che sarà onere della sig.ra svolgere le pratiche Pt_1
relative alla concessione del permesso ZTL per l'autovettura intestata al sig. ER ma in uso alla medesima provvedendo a sostenerne il relativo costo.
13) Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per il figlio minore . Per_1
14) Ciascuna parte si obbliga a non interferire nella vita privata dell'altra ed a rispettarne la privacy.
15) Le parti danno atto di avere risolto fra loro con le presenti pattuizioni - anche in via transattiva e novativa - ogni questione personale e/o di carattere economico patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza e/o dopo la interruzione della stessa e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo e/o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
16) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri legali mentre quelle vive saranno a carico delle medesime nella misura del 50% ciascuna.
17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
18) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento del deposito del ricorso congiunto avvenuto in data pagina 13 di 14 25.07.2025, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3054 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ET AR AZ e dell'avv. BARONI STEFANIA
e
RC GU, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
HE IC
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 25.07.2025, e RC Parte_1
GU hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, nel pagina 1 di 14 corso della quale è nato a [...] il figlio in data Persona_1
29.09.2009, riconosciuto da entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
1) “Il figlio minore (di anni 16) è affidato congiuntamente alla madre ed Per_1
al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
Ciascun genitore quando avrà presso di sé collocato si obbliga ad Per_1
accompagnarlo e ad andare a riprenderlo a/da tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche ed a controllare che nel corso del pomeriggio o del week-end di sua spettanza abbia svolto tutti i compiti che gli erano stati assegnati.
I genitori si obbligano a seguire il figlio nell'andamento scolastico ed a partecipare personalmente ai colloqui con gli insegnanti e, qualora uno dei genitori sia impossibilitato a prendere parte agli incontri con gli insegnanti e/o alle iniziative scolastiche/parascolastiche, il medesimo si obbliga ad informarsi sul relativo esito presso l'altro genitore facendogliene espressa richiesta e quest'ultimo dovrà aggiornarlo su quanto richiesto.
pagina 2 di 14 Qualora il figlio dovesse manifestare un calo nel rendimento scolastico, i genitori si impegnano sin da ora a condividere le modalità di intervento (ad esempio, tramite lezioni di ripetizione).
Ciascun genitore si obbliga ad informare l'altro in merito alla diagnosi/prognosi delle visite mediche alle quali dovrà accompagnare il figlio quando presso di lui collocato e sui conseguenti esami e/o terapie prescrittigli.
2) Il figlio sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza ed il Per_1
domicilio presso la madre nell'abitazione sita in Formigine (MO), via Castelnuovo
Rangone n. 8.
Le parti concordano che, ai soli fini anagrafici, il figlio avrà la residenza Per_1
anagrafica presso il padre fintanto che la sig.ra non sposterà la propria Pt_1
residenza anagrafica nella casa ex familiare.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare sita in Formigine (MO), via Castelnuovo Rangone n.
8 - in comproprietà tra le parti nella misura del 50% ciascuno - ed individuata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Formigine (MO), al foglio 57, particella 148:
- sub. 8, cat. A/8. Cl. 5, cons. 12,0 vani, sup. cat. 444 mq, rendita 1.890,23 €, via
NI LL n. SN, piano S1, T, 1, 2 e 3;
- sub. 9, cat. C/6. Cl. 8, cons. 179 mq, sup. cat. 203 mq, rendita 619,39 €, via
NI LL piano S1;
è assegnato alla sig.ra sino a quando il figlio non sarà diventato Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente e non cesserà di vivere stabilmente e definitivamente con la madre.
Dal momento in cui cesserà il suddetto diritto della sig.ra Pt_1
all'assegnazione della casa ex familiare ex art. 337-sexies c.c., le parti, in qualità di comproprietari, si impegnano sin da ora a concordare tra loro le sorti dell'immobile ed a regolamentarne il godimento in conformità alle norme del codice civile.
pagina 3 di 14 Le parti danno atto che il sig. ER si è già trasferito a vivere in una nuova abitazione sita in Modena (MO), viale Vittorio Veneto n. 55, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali, ed il sig. ER dichiara pertanto di nulla più avere a pretendere dalla sig.ra per la causale de qua, ogni azione, eccezione, pretesa Pt_1
e/o rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
Alla sig.ra è assegnata la proprietà dei beni mobili che arredano e Pt_1
corredano la casa ex familiare sita in Formigine (MO), via Castelnuovo Rangone n. 8.
Le parti danno atto che ciascuna ha consegnato all'altra tutte le chiavi in suo possesso di accesso all'immobile di residenza di quest'ultima. Le parti concordano che ciascuna di loro potrà accedere all'immobile di residenza dell'altra per ragioni organizzative soltanto previo consenso scritto di quest'ultima.
4) Le parti danno atto di avere solidalmente sottoscritto un contratto di mutuo in data 14.09.2016 a ministero Notaio dott. con Credito Emiliano s.p.a. per Persona_2
la complessiva somma di € 750.000,00 (doc. n. 6).
Entrambe le parti, in qualità di cointestatari del mutuo stesso, si obbligano a continuare a provvedere al pagamento - per la rispettiva quota del 50% (cinquanta per cento) ciascuna - delle rate restitutorie del mutuo ipotecario sino alla sua estinzione. Il sig. ER si obbliga a manlevare e tenere indenne la sig.ra assegnataria Pt_1
dell'immobile, da qualunque danno e/o spesa dovessero eventualmente derivarle dal proprio mancato e/o ritardato pagamento del mutuo de quo.
Il sig. ER, in qualità di comproprietario dell'immobile adibito ad ex casa familiare, si obbliga a continuare a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) a tutte le relative spese di manutenzione straordinaria ed alle spese condominiali di proprietà.
5) Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio secondo i seguenti tempi e modalità:
- la prima settimana: il weekend dal venerdì sera quando il padre lo preleverà
pagina 4 di 14 dall'abitazione materna entro le ore 18,00 e sino alla domenica compresa incluso il pernottamento;
- la seconda settimana: un giorno infrasettimanale con pernotto e precisamente dal lunedì al martedì mattina quando il padre accompagnerà a scuola o presso Per_1
l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- la terza settimana: due giorni infrasettimanali, individuati nelle giornate di lunedì e di martedì, comprensivi del pernottamento a seconda degli impegni di e Per_1
dei genitori, oltre il weekend dal venerdì sera quando il padre lo preleverà dall'abitazione materna entro le ore 18,00 e sino alla domenica compresa;
- la quarta settimana: un giorno infrasettimanale con pernotto e precisamente dal lunedì al martedì mattina quando il padre accompagnerà a scuola o presso Per_1
l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa.
Entrambi i genitori dovranno collaborare nella gestione e cura di quando Per_1
l'uno o l'altro si assenterà per impegni lavorativi o sarà impossibilitato ad occuparsene per malattia da comunicarsi per iscritto tra loro con congruo anticipo - e, ove possibile, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni - e concordando sin da ora che, in caso di impegni lavorativi o di malattia del genitore che ha presso di sé collocato, Per_1
quest'ultimo dovrà, in prima istanza, chiedere all'altro genitore di sostituirlo e questi dovrà comunicare la propria disponibilità entro e non oltre le 24 ore successive;
soltanto qualora l'altro genitore non risponda nei suddetti termini o sia impossibilitato ad occuparsi di , il genitore che dovrà assentarsi o che sarà ammalato potrà Per_1
avvalersi dell'aiuto della colf di comune fiducia e/o di parenti del proprio ramo genitoriale per la cura e gestione di . Per_1
Vacanze scolastiche natalizie
Salvo diversi preventivi accordi tra i genitori, trascorrerà con ciascun Per_1
genitore la metà delle vacanze scolastiche natalizie e la cui esatta cadenza dovrà essere concordata per iscritto tra le parti entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno pagina 5 di 14 tenendo conto della possibilità che la sig.ra si rechi in Brasile (di lei paese di Pt_1
origine) con il figlio in tale periodo, ipotesi per la quale il sig. ER esprime sin da ora il proprio consenso.
Si precisa che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre.
In caso di mancato accordo, per le vacanze scolastiche invernali 2025 il diritto di scelta spetterà al padre.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche Per_1
pasquali comprendenti, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta o, in alternativa, i genitori potranno accordarsi tra loro che trascorra le intere Per_1
vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, o con il padre o con la madre, tenendo conto anche degli impegni sportivi del ragazzo.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze pasquali con il figlio, gli stessi saranno tenuti a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle vacanze scolastiche pasquali di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà
l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro 30 giorni antecedenti l'inizio delle vacanze scolastiche in parola a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
In caso di mancato accordo, per le vacanze scolastiche pasquali 2026 il diritto di scelta spetterà al padre.
Vacanze scolastiche estive
Salvo diverso accordo scritto tra i genitori, dal 2026 nel corso delle vacanze scolastiche estive trascorrerà: Per_1
- con la madre una settimana a giugno e due settimane ad agosto così come è
pagina 6 di 14 abitudine del ragazzo fare;
- con il padre due settimane di vacanza.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, gli stessi saranno tenuti a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 15
(quindici) aprile successivo a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
In caso di mancato accordo, per le vacanze scolastiche estive 2026 il diritto di scelta spetterà alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località
e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Le parti si impegnano ad attuare i suesposti tempi di frequentazione con la dovuta elasticità potendo concordare direttamente tra loro e per iscritto diversi tempi di frequentazione in considerazione di eventuali e motivate esigenze lavorative o personali dei genitori e/o del minore.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con e la loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno Per_1
rispetto sia del diritto del minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi, formativi, amicali e sociali, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali.
6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il sig. ER si obbliga a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese per la manutenzione ordinaria, alle spese condominiali di godimento, alle spese per il giardiniere e per la piscina relative alla casa ex familiare.
Sulle modalità di contribuzione alle spese di cui sopra le parti concordano sin da pagina 7 di 14 ora che:
- qualora sia possibile ciascuna parte provvederà a pagare direttamente al creditore la propria quota pari al 50% (cinquanta per cento) della spesa;
- qualora il pagamento diretto pro quota al creditore non sia possibile, ciascuna parte provvederà a rimborsare all'altro la quota di propria spettanza, pari al 50%
(cinquanta per cento) della spesa, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta e contestuale esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Le parti concordano che tutte le utenze della casa familiare rimarranno intestate al sig. ER e le stesse verranno pagate dalla sig.ra - al cui indirizzo e- Pt_1
mail verranno in futuro inviate - entro la scadenza pattuita senza alcun obbligo del sig.
ER di anticiparle. Qualora non fosse possibile modificare la modalità di pagamento delle bollette attualmente in vigore e, quindi, togliere il pagamento automatico delle bollette tramite addebito sul conto corrente del sig. ER, la sig.ra si impegna a versare l'importo via via dovuto per le bollette domestiche Pt_1
direttamente sul conto corrente del sig. ER (con valuta per il beneficiario pari al giorno precedente la scadenza della bolletta). Eventuali spese da sostenersi in caso di mancato e/o anche solo ritardato pagamento delle bollette da parte della sig.ra
[...]
saranno integralmente a carico di quest'ultima (ad esempio, per distacco, Pt_1
rilascio, etc. …).
7) Sempre a titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario del figlio
, il sig. ER si obbliga a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per Per_1
cento) alle spese della colf, sig.ra , per le ore di lavoro che la medesima CP_1
svolge presso la sig.ra per 3 (tre) volte alla settimana e per un totale di 18 Pt_1
(diciotto) ore settimanali con la precisazione che, come già concordato tra le parti, la colf svolgerà il proprio lavoro presso la sig.ra il lunedì, il mercoledì ed il Pt_1
venerdì.
Il Sig. ER, datore di lavoro della colf, si obbliga a mantenere in essere il pagina 8 di 14 contratto di lavoro con la sig.ra (anche per garantire a la CP_1 Per_1
conservazione del suo rapporto con lei) e si obbliga a corrispondere integralmente e direttamente alla medesima sia lo stipendio sia il costo dell'abbonamento per i mezzi di trasporto (attualmente corriera) dalla medesima usati per raggiungere le abitazioni di entrambe le parti e la sig.ra con cadenza trimestrale, rimborserà al sig. Pt_1
ER sia la quota a proprio carico dello stipendio sia il 25% dell'abbonamento predetto dietro esibizione della prova degli avvenuti pagamenti nel trimestre di riferimento. Tale rimborso dovrà avvenire, ad opera della sig.ra a mezzo Pt_1
bonifico bancario, entro 10 (dieci) giorni dall'esibizione della prova degli avvenuti pagamenti.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro con la sig.ra - CP_1
cessazione che potrà avvenire solo per decisione della medesima o per comune accordo scritto tra le parti - i sig.ri e ER concordano sin da ora che la nuova Pt_1
collaboratrice domestica per la sig.ra sarà scelta da quest'ultima ed il sig. Pt_1
ER vi contribuirà nella misura massima sopra prevista tenendo come riferimento la retribuzione oraria percepita dalla sig.ra al momento della CP_1
sottoscrizione del ricorso congiunto avvenuta in data 24.07.2025.
8) A fronte dei contributi paterni al mantenimento ordinario del figlio di cui alle precedenti condizioni nn. 6) e 7), il sig. ER non dovrà versare alla sig.ra Pt_1
alcun ulteriore contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio sicché ciascun genitore provvederà a sostenere direttamente ed in via esclusiva tutte le spese relative al mantenimento ordinario di quando il figlio è presso di sé collocato e per tali Per_1
intendendosi, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alle utenze, all'alimentazione, all'abbigliamento ed alle calzature, alla paghetta, alle sue esigenze sociali ed amicali, al barbiere, etc.
9) I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio nella misura del 50% (cinquanta per cento) Per_1
pagina 9 di 14 ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali da banco e non prescritti dal medico curante e/o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es: farmaci omeopatici, etc.); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
c) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) richiesta dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private - quest'ultime anche se non documentate -; e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di pagina 10 di 14 abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi;
h) corsi di lingua straniera e/o di informatica;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, campo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità
e del passaporto;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame); e) spese per il golf e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, compreso l'abbonamento come partecipante sportivo agonistico, altre eventuali tasse d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei e qualunque altra spesa annessa e/o connessa alla pratica del suddetto sport ivi comprese le spese di trasferta e soggiorno;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione;
b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive diverse dal golf e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese la tassa d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (es: pittura, teatro, boy-scout, etc.); f) corsi di informatica;
g) viaggi studio in Italia e all'estero e stage sportivi;
h) spese per le feste di compleanno, comunione, cresima, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.).
Le spese per le vacanze ed i viaggi di saranno sostenute per intero dal Per_1
genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno quelle relative alle vacanze ed ai viaggi che il medesimo trascorrerà con terzi (es.: amici/amiche, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una pagina 11 di 14 formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta o il dissenso non motivato saranno intesi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del
50% (cinquanta per cento) ciascuno.
10) Le parti concordano che il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale
è attribuito in via esclusiva al sig. ER fino al compimento dei 18 anni da parte di e che, a decorrere da tale termine, sarà il figlio stesso a percepire il suddetto Per_1
contributo.
11) Il cane KO è collocato presso il sig. ER negli stessi tempi e modi in cui lo è il figlio come sopra previsti alla condizione n.
5. Per_1
Le spese di mantenimento anche ordinario (quali, a mero titolo esemplificativo, il cibo), quelle veterinarie e/o qualsiasi altra spesa annessa e/o connessa alla sua proprietà saranno a carico del sig. ER nella misura del 100% (cento per cento), il quale avrà altresì l'obbligo di stipulare a proprie cure e spese una assicurazione per danni a terzi.
12) Le parti riconoscono e concordano che l'autovettura targata FX818GL, di proprietà della sig.ra seppur formalmente intestata al PRA al sig. ER, Pt_1
rimarrà formalmente intestata al medesimo e la sig.ra reale proprietaria, si Pt_1
accolla, esonerandone il sig. ER, tutte le spese di bollo, superbollo, carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria e RCA nonché qualsiasi altra spesa annessa e connessa alla proprietà ed alla circolazione del veicolo de quo. La sig.ra si Pt_1
pagina 12 di 14 impegna a consegnare al sig. ER la documentazione a riprova dell'avvenuto pagamento delle spese suindicate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal pagamento e/o dalla richiesta del sig. ER.
Le parti concordano che sarà onere della sig.ra svolgere le pratiche Pt_1
relative alla concessione del permesso ZTL per l'autovettura intestata al sig. ER ma in uso alla medesima provvedendo a sostenerne il relativo costo.
13) Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per il figlio minore . Per_1
14) Ciascuna parte si obbliga a non interferire nella vita privata dell'altra ed a rispettarne la privacy.
15) Le parti danno atto di avere risolto fra loro con le presenti pattuizioni - anche in via transattiva e novativa - ogni questione personale e/o di carattere economico patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza e/o dopo la interruzione della stessa e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo e/o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
16) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri legali mentre quelle vive saranno a carico delle medesime nella misura del 50% ciascuna.
17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
18) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento del deposito del ricorso congiunto avvenuto in data pagina 13 di 14 25.07.2025, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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