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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di conIGlio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna ConIGliera
- Emanuela Vitello ConIGliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 522 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GAMBINO ARMANDO e Parte_1
dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA, e dall'Avv. GRAPPONE CRISTINA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. IMPARATO Controparte_1
VERONICA, giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Chieti pubblicata il
27/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.12.2024 l' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Chieti Pt_1
che, in accoglimento della domanda della IG.ra , ha accertato il suo diritto Controparte_1 all'assegno di inclusione.
La IG.ra ha presentato ricorso contro il diniego dell' relativo Controparte_1 Pt_1 all'assegno di inclusione, sostenendo di aver presentato domanda nei termini e di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che nel proprio nucleo familiare era presente la madre, , di età superiore a 60 Persona_1 anni, requisito essenziale per l'accesso al beneficio. A sostegno della domanda, la IG.ra ha allegato la documentazione aggiornata (ISEE 2024 e certificato di stato di CP_1 famiglia) che attestava la composizione del nucleo familiare e la presenza della madre.
Dal canto suo, l' si è costituito in giudizio affermando l'infondatezza del ricorso. L'Ente Pt_1 ha sostenuto che la domanda della ricorrente era stata valutata sulla base dell'ISEE valido fino al 31 dicembre 2023, nel quale la madre non risultava inclusa, e che quindi non vi era il requisito richiesto per il riconoscimento dell'assegno di inclusione. Ha argomentato che la ricorrente aveva presentato la domanda il 30.1.2024, allegando ISEE 2023, ed aveva depositato l' ISEE per l'anno 2024, in cui risultava residente con la madre, solo in data
07/02/2024 (con omissioni/difformità), e poi con esito regolare in data 09/02/2024.
Il Tribunale di Chieti ha accolto il ricorso della IG.ra ritenendo che, alla Controparte_1 luce della documentazione prodotta (ISEE 2024 e stato di famiglia), la ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'assegno di inclusione, in quanto il nucleo familiare risultava composto anche dalla madre ultrasessantenne. Ha inoltre osservato che l' avrebbe dovuto tener conto dell'ISEE aggiornato per il 2024 e non di Pt_1
quello dell'anno precedente, in quanto già disponibile al momento della valutazione della domanda.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegno di inclusione, condannando l all'erogazione della prestazione, comprensiva dei ratei Pt_1
maturati dalla data della domanda.
L' ha proposto appello, ritenendo che il Tribunale non abbia fatto buon governo della Pt_1 normativa in tema di assegno di inclusione, ed in particolare dell' art 3, comma 3°, del Decreto del Ministero del Lavoro 13.12.2023 secondo cui:
“…..3. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi.”.
Il Tribunale avrebbe errato nel considerare valido l'ISEE 2024 presentato dopo la domanda, mentre la suddetta norma prevederebbe che per le richieste presentate fino a febbraio 2024 la verifica dei requisiti debba essere fatta sulla base dell'ISEE valido al 31 dicembre 2023.
L' avrebbe quindi correttamente respinto la domanda perché nell'ISEE 2023 non Pt_1 risultava la presenza della madre della ricorrente, requisito essenziale per l'assegno di inclusione.
L'eventuale aggiornamento dell'ISEE rileverebbe solo ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti in caso di accoglimento della domanda, non per le richieste respinte per mancanza dei requisiti iniziali.
La IG.ra secondo l' , avrebbe dovuto presentare nuova domanda dal marzo CP_1 Pt_1
2024, una volta aggiornato l'ISEE, ma non per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
L'appello è infondato. Come infatti correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la norma invocata dall' prevede espressamente la valutazione della domanda per i mesi di Pt_1 gennaio e febbraio 2024 sulla base dell'ISEE 2023 solo “in assenza di un ISEE in corso di validità”. Nel caso in questione è pacifico che, prima del rigetto da parte dell' della Pt_1 domanda della IG.ra la stessa abbia fatto pervenire all'Istituto un ISEE aggiornato, CP_1
da cui si evince la sussistenza di tutti i requisiti, compreso quello della residenza con soggetto ultrasessantenne. L' avrebbe dunque avuto l'onere di valutare la domanda sulla base Pt_1 della documentazione aggiornata, dovendosi interpretare l' art 3, comma 3° del Decreto del
Ministero del Lavoro 13.12.2023 – sia sulla base del chiaro tenore letterale, sia tenuto conto del principio di ragionevolezza – come autorizzazione a basarsi su un ISEE non aggiornato, nelle more del suo reperimento, non oltre il mese di febbraio 2024, e non come impositivo dell'obbligo di valutare la domanda sulla base di documentazione non aggiornata, qualora la documentazione aggiornata sia invece presente e sia stata portata tempestivamente a conoscenza dell' . Pt_1
L'appello dunque deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in favore dell'erario tenuto conto dell'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Respinge l'appello, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario, nella misura di euro Pt_1
1.984,00, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conIGlio del 18/09/2025
La ConIGliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di conIGlio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna ConIGliera
- Emanuela Vitello ConIGliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 522 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GAMBINO ARMANDO e Parte_1
dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA, e dall'Avv. GRAPPONE CRISTINA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. IMPARATO Controparte_1
VERONICA, giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Chieti pubblicata il
27/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.12.2024 l' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Chieti Pt_1
che, in accoglimento della domanda della IG.ra , ha accertato il suo diritto Controparte_1 all'assegno di inclusione.
La IG.ra ha presentato ricorso contro il diniego dell' relativo Controparte_1 Pt_1 all'assegno di inclusione, sostenendo di aver presentato domanda nei termini e di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che nel proprio nucleo familiare era presente la madre, , di età superiore a 60 Persona_1 anni, requisito essenziale per l'accesso al beneficio. A sostegno della domanda, la IG.ra ha allegato la documentazione aggiornata (ISEE 2024 e certificato di stato di CP_1 famiglia) che attestava la composizione del nucleo familiare e la presenza della madre.
Dal canto suo, l' si è costituito in giudizio affermando l'infondatezza del ricorso. L'Ente Pt_1 ha sostenuto che la domanda della ricorrente era stata valutata sulla base dell'ISEE valido fino al 31 dicembre 2023, nel quale la madre non risultava inclusa, e che quindi non vi era il requisito richiesto per il riconoscimento dell'assegno di inclusione. Ha argomentato che la ricorrente aveva presentato la domanda il 30.1.2024, allegando ISEE 2023, ed aveva depositato l' ISEE per l'anno 2024, in cui risultava residente con la madre, solo in data
07/02/2024 (con omissioni/difformità), e poi con esito regolare in data 09/02/2024.
Il Tribunale di Chieti ha accolto il ricorso della IG.ra ritenendo che, alla Controparte_1 luce della documentazione prodotta (ISEE 2024 e stato di famiglia), la ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'assegno di inclusione, in quanto il nucleo familiare risultava composto anche dalla madre ultrasessantenne. Ha inoltre osservato che l' avrebbe dovuto tener conto dell'ISEE aggiornato per il 2024 e non di Pt_1
quello dell'anno precedente, in quanto già disponibile al momento della valutazione della domanda.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegno di inclusione, condannando l all'erogazione della prestazione, comprensiva dei ratei Pt_1
maturati dalla data della domanda.
L' ha proposto appello, ritenendo che il Tribunale non abbia fatto buon governo della Pt_1 normativa in tema di assegno di inclusione, ed in particolare dell' art 3, comma 3°, del Decreto del Ministero del Lavoro 13.12.2023 secondo cui:
“…..3. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi.”.
Il Tribunale avrebbe errato nel considerare valido l'ISEE 2024 presentato dopo la domanda, mentre la suddetta norma prevederebbe che per le richieste presentate fino a febbraio 2024 la verifica dei requisiti debba essere fatta sulla base dell'ISEE valido al 31 dicembre 2023.
L' avrebbe quindi correttamente respinto la domanda perché nell'ISEE 2023 non Pt_1 risultava la presenza della madre della ricorrente, requisito essenziale per l'assegno di inclusione.
L'eventuale aggiornamento dell'ISEE rileverebbe solo ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti in caso di accoglimento della domanda, non per le richieste respinte per mancanza dei requisiti iniziali.
La IG.ra secondo l' , avrebbe dovuto presentare nuova domanda dal marzo CP_1 Pt_1
2024, una volta aggiornato l'ISEE, ma non per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
L'appello è infondato. Come infatti correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la norma invocata dall' prevede espressamente la valutazione della domanda per i mesi di Pt_1 gennaio e febbraio 2024 sulla base dell'ISEE 2023 solo “in assenza di un ISEE in corso di validità”. Nel caso in questione è pacifico che, prima del rigetto da parte dell' della Pt_1 domanda della IG.ra la stessa abbia fatto pervenire all'Istituto un ISEE aggiornato, CP_1
da cui si evince la sussistenza di tutti i requisiti, compreso quello della residenza con soggetto ultrasessantenne. L' avrebbe dunque avuto l'onere di valutare la domanda sulla base Pt_1 della documentazione aggiornata, dovendosi interpretare l' art 3, comma 3° del Decreto del
Ministero del Lavoro 13.12.2023 – sia sulla base del chiaro tenore letterale, sia tenuto conto del principio di ragionevolezza – come autorizzazione a basarsi su un ISEE non aggiornato, nelle more del suo reperimento, non oltre il mese di febbraio 2024, e non come impositivo dell'obbligo di valutare la domanda sulla base di documentazione non aggiornata, qualora la documentazione aggiornata sia invece presente e sia stata portata tempestivamente a conoscenza dell' . Pt_1
L'appello dunque deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in favore dell'erario tenuto conto dell'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Respinge l'appello, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario, nella misura di euro Pt_1
1.984,00, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conIGlio del 18/09/2025
La ConIGliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga