Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra con sede legale in Londra, in persona del Parte_1 procuratore speciale Avv. Gabriele Galeano, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Andrea Cantone del Foro di Milano e dall'Avv. Anna Maria Ranalli del Foro dell'Aquila come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
(CF e (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo De C.F._2
Lauretis del Foro di Pescara come da mandato rilasciato in primo grado
- appellati
Tribunale Ordinario di Vasto pubblicata in data 1/12/2022 in materia di mutuo
Conclusioni dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE, IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
• rigettare tutte le domande formulate dai nei Parte_2 confronti della;
e CP_3
• in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che il tasso di interesse corrispettivo pattuito in
CONTRATTO è legittimo e non usurario e per l'effetto accertare
e dichiarare che nulla è dovuto da ai Pt_1 Parte_2
• in accoglimento del secondo motivo di appello, porre le spese di lite del primo grado del presente giudizio, quelle di mediazione, quelle “documentate” e quelle di CTU a carico dell'odierna parte appellata;
e per l'effetto condannare quest'ultima a restituire alla quanto dovesse essere da CP_3 quest'ultima corrisposto a qualsiasi titolo in esecuzione della
SENTENZA nelle more della pronuncia di codesta Ecc.ma Corte sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
SENTENZA;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di Giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Conclusioni degli appellati
“Per tutto quanto sopra esposto, voglia la Corte adita:
- In via preliminare: respingere l'avversa istanza di sospensiva;
- In via istruttoria: darsi atto del deposito del fascicolo di parte di 1 grado;
- Nel merito: confermare la sentenza di I grado e condannare la controparte al pagamento di spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore ” CP_4
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 319 pubblicata in data 1/12/2022 il
Tribunale Ordinario di Vasto, in parziale accoglimento delle domande proposte da ed nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di , accertava che il contratto di Parte_1 mutuo ipotecario stipulato in data 28.1.2002 dagli attori con in seguito assorbita dalla convenuta, Controparte_5 avente ad oggetto l'erogazione della somma complessiva di €
77.468,53, era affetto da usura originaria con conseguente nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi e gratuità del mutuo, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.; accertava che le somme indebitamente riscosse dalla convenuta a titolo di interessi usurari ammontavano ad €
30.750,48 e ne disponeva la detrazione dagli importi ancora dovuti dagli attori all'istituto di credito;
rigettava le altre domande proposte dai sig.ri , condannava la convenuta a Pt_2 rifondere agli attori le spese di lite e le spese difensive della fase di mediazione e poneva a suo carico le spese della consulenza tecnica espletata.
1.1. Il Tribunale esponeva che gli attori avevano dedotto la mancata indicazione nel contratto del TAEG/ISC;
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
l'usurarietà dei tassi pattuiti, tenuto anche conto del tasso di mora e della commissione di estinzione anticipata, con conseguente nullità delle clausole determinative degli interessi e applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., o, in subordine l'eccessiva onerosità del mutuo rispetto al tasso medio usualmente praticato;
la violazione delle direttive comunitarie, del Codice del consumo nonché delle clausole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
avevano inoltre denunciato la mancata partecipazione della banca al procedimento di mediazione.
1.2. Il Tribunale riferiva che si era costituita in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori e la loro condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c.
1.3. Il giudice, premesso che gli attori avevano l'onere di provare le invalidità contrattuali allegate, riteneva infondate le deduzioni dei sig.ri in ordine all'indeterminatezza Pt_2 delle condizioni contrattuali per omessa specificazione di TAE,
TAEG e TEG, rilevando che, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, sia il tasso di interesse corrispettivo che quello di mora erano determinabili in virtù delle pattuizioni contrattuali che assumevano come parametro il tasso Euribor 1 mese rilevato nel mese precedente, con base di calcolo 365 giorni, e aggiunta dello spread di 1,60 punti percentuali.
1.4. Con riferimento alla mancata indicazione del TAE il
Tribunale esponeva che l'obbligo di indicare nel contratto il valore del tasso su base annua, previsto dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, è applicabile solo in caso di capitalizzazione infrannuale degli interessi, effetto questo che non si produce nel piano di ammortamento alla francese, non comportando tale modalità di calcolo delle rate la capitalizzazione degli interessi, sicché non vi era nessuna differenza fra il TAN pattuito e il TAN effettivo.
1.4.1. Il giudice rilevava che in ogni caso l'omessa o erronea indicazione degli indici informativi TAE, TEG, TAEG non comportava la nullità del contratto in base alla normativa vigente al momento della stipula del mutuo. 1.5. Il Tribunale osservava che la clausola contrattuale che prevedeva che, qualora non venisse più pubblicato il tasso
Euribor, il tasso di interesse sarebbe stato calcolato sulla base di nuovi parametri monetari, non veniva in rilievo, atteso che tale ipotesi non si era verificata.
1.6. Per quanto atteneva alla dedotta usurarietà del mutuo, il giudice condivideva i criteri di calcolo utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ai fini della comparazione con il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto aveva considerato il tasso di interesse pattuito, comprensivo di ogni onere e spesa (escluse imposte e tasse), incluse quindi le spese di assicurazione, di istruttoria e di gestione del rapporto, trattandosi di costi sostenuti dalla parte mutuataria, in conformità alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi della Banca
d'Italia del 2009, con esclusione della penale per estinzione anticipata del mutuo, che costituisce un costo eventuale.
1.6.1. In adesione a quanto accertato dal consulente, il
Tribunale riteneva superato il tasso soglia fissato per i mutui nel primo trimestre del 2002 con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2001 in misura dell'8,265%, atteso che in base ai calcoli del perito il TEG contrattuale risultava pari all'8,426%.
1.6.2. Il Tribunale riteneva quindi usurari gli interessi pattuiti nel contratto, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., in base al quale il debitore è tenuto unicamente alla restituzione del capitale.
1.7. Sulla base del piano di ammortamento rielaborato dal consulente d'ufficio il Tribunale determinava in € 30.750,48 la quota degli interessi corrisposti alla banca dai mutuatari, da decurtare dagli importi ancora dovuti dai sig.ri in Pt_2 restituzione del capitale. 2. Con atto di citazione notificato in data 2.02.2023
proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.
2.1. Si costituivano in giudizio i sig.ri Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado.
2.2. Con ordinanza in data 19.05.2023 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.3. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18/6/2024, sostituita e celebrata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
2.3.1. Con ordinanza in data 20/05/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di appello la banca lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, recependo le indicazioni del consulente, aveva incluso nel calcolo del TEG le spese di perizia dell'immobile, le spese di invio del piano di ammortamento e le spese preventivate contrattualmente per la riscossione di ogni rata.
3.1. osserva che tali spese e la somma di euro Pt_1
76,18, calcolata dal consulente per la riscossione delle singole rate, non erano mai state mai addebitate agli appellati, come emergeva dall'art. 1 del contratto di mutuo e dal piano di ammortamento ad esso allegato. 3.2. L'appellante osserva inoltre che il giudice di primo grado non aveva considerato che il contratto era stato stipulato nel 2002, per cui le Istruzioni della Banca d'Italia ratione temporis applicabili erano quelle aggiornate al 2001, che escludevano le “spese di perizia” e le “spese per invio piano di ammortamento” dalla formula di calcolo del TEG, e non già le successive istruzioni del 2009.
3.3. Lamenta inoltre che il tasso pattuito nel contratto era stato erroneamente confrontato con il tasso soglia fissato per i mutui, mentre il contratto rientrava nella categoria
“anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle Banche oltre Euro 5.000”, per i quali il tasso soglia al momento della stipula del contratto era pari al 9,885%; evidenzia che le Istruzioni della Banca d'Italia aggiornate al
2001 stabilivano che “le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria “altri finanziamenti a medio-lungo termine” (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato”.
3.3.1. Ne conseguiva che, anche ove si fossero condivisi i criteri di calcolo del TEG utilizzati dal consulente, il tasso degli interessi corrispettivi non era usurario, ove raffrontato al tasso soglia previsto per i finanziamenti alle imprese.
4. Il motivo deve essere accolto.
4.1. Va premesso che il giudice di primo grado ha correttamente ricondotto alla categoria dei mutui il finanziamento in stato di avanzamento lavori con garanzia ipotecaria stipulato dai sig.ri di con la banca appellante, Pt_2 sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22380 del 2019, secondo la quale “in tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, indicate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'articolo 2, comma 2, della legge 108/1996 e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni;
in conseguenza, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento
a stati di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale”.
4.2. Fondate sono invece le doglianze dell'appellante in ordine al calcolo del TEG.
4.2.1. Le Istruzioni della Banca d'Italia aggiornate al
2001 applicabili ratione temporis al fine del calcolo del T.E.G.M escludevano “il recupero di spese anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali spese postali)”.
4.2.2. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione (vedi Cass. n. 12965 del 2016) “quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per
l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti,
l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla
Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio"
4.2.3. Ne consegue che le spese di perizia, indicate nel contratto nell'importo di euro 1.549,37, non dovevano essere considerate ai fini del calcolo del TEG.
4.3. Va peraltro osservato che, anche a voler considerare tali spese e le spese di riscossione di ogni singola rata, gli importi effettivamente addebitati dalla banca agli appellati non ammontano alla somma di euro 1.626,84 per spese iniziali e di euro 76,18 per la riscossione delle singole rate, contrariamente a quanto indicato dal consulente tecnico d'ufficio.
4.3.1. La prima erogazione del mutuo da parte della banca
è avvenuta per l'importo di euro 48.000,00 alla data del
28.1.2002 di stipula del contratto e la seconda erogazione a saldo è avvenuta per l'importo di euro 29.468,53 ad aprile del
2002, come stabilito dall'art. 1 del contratto di mutuo (cfr. allegato n. 1 al fascicolo di primo grado degli appellati).
4.3.2. L'importo effettivamente versato dalla banca alla parte mutuataria in relazione alla prima tranche, al netto dell'imposta, ammonta ad euro 47.337,72, come risulta dall'art. 1 del contratto di mutuo. Conseguentemente le spese addebitate una tantum sulla somma mutuata ammontano ad euro 662,28, di cui euro 120,00 a titolo di imposta sostitutiva ed euro 542,28 a titolo di “spese perfezionamento pratica” ed oneri di assicurazione, sicché le spese di perizia e le spese per l'invio del piano di ammortamento non risultano addebitate.
4.3.3. Anche l'importo di euro 76,18, calcolato dal consulente d'ufficio a titolo di spese di riscossione di ogni rata sulla base delle somme massime addebitabili ai mutuatari indicate nell'allegato D al contratto, non risulta addebitato ai sig.ri i quali per ogni rata hanno versato la minor Pt_2 somma di euro 8,91 a titolo di “spese amministrative pratica mensili” e “spese di incasso”, cui va aggiunto in coincidenza della prima rata di preammortamento l'importo di euro 103,29 per
“spese intervento procuratore”, come risulta dal piano di ammortamento prodotto in atti (cfr. doc. 2 sub doc. I del fascicolo dell'appellante).
4.4. Il consulente tecnico dell'appellante, nelle note alla consulenza d'ufficio, ha calcolato il TEG del mutuo sulla base delle spese effettivamente addebitate ai mutuatari, costituite al momento della stipula dalle spese di perfezionamento pratica e dalle spese per l'assicurazione degli immobili, pari ad euro
542,28; dalle spese per intervento del procuratore, pari ad euro
103,29; nonché dalle spese amministrative mensili e dalle spese di incasso di ogni rata, pari ad euro 8,91, ed ha ottenuto un
TEG pari al 5,458%, inferiore al tasso soglia dell'8,265%, fissato per i mutui nel primo trimestre del 2002.
4.5. Alla luce di quanto esposto, il tasso di interesse corrispettivo pattuito in contratto è legittimo e non usurario e la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha disposto la detrazione di € 30.750,48 dalle somme ancora dovute dagli odierni appellati in forza del contratto di mutuo.
5. Con il secondo motivo di appello chiede la Pt_1 riforma del capo della sentenza relativo alle spese processuali ed alle spese di mediazione, da porre a carico degli appellati.
5.1. La modifica della statuizione relativa alle spese del primo grado di giudizio consegue all'accoglimento dell'appello della banca.
6. Sulla base di quanto esposto, l'appello proposto da deve essere infatti integralmente accolto, Parte_1 con conseguente rigetto delle domande proposte da CP_1
ed in primo grado.
[...] Controparte_2
6.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 26.000,01 e
52.000,00 euro. Non risultano sostenute dall'appellante spese per la fase di mediazione, alla quale non ha partecipato.
6.2. Vanno inoltre poste a carico degli appellati le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal Tribunale di Vasto in favore del consulente dr. ferma la Persona_1 solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da ed Controparte_1
; Controparte_2 2) condanna ed , in solido Controparte_1 Controparte_2 fra loro, a rifondere a le spese del Parte_1 giudizio, che liquida per il primo grado in euro 7.616,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente grado di appello nell'importo di euro 777,00 per esborsi ed euro
9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%;
3) pone definitivamente a carico degli appellati le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal
Tribunale Ordinario di Vasto in favore del consulente dr.
ferma la solidarietà di tutte le parti nei Persona_1 confronti del consulente.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20/2/2025
La Presidente est.
Dr. Nicoletta Orlandi