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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 627/2024 promossa da:
VIALE PETRARCA N. 167 (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BANCHELLI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MORUZZO ALESSANDRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SANTINI Controparte_2 P.IVA_3
MONICA
CONVENUTO/I
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025: per l'attore Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_3
di Livorno, contrariis rejectis, - in accoglimento dell'appello principale, riformare l'impugnata sentenza n. 380/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 10.07.2023 e pubblicata in data 06.08.2023 CP_3
nel procedimento civile n. 51/2022 R.G. per le motivazioni esposte in premessa al paragrafo n. 1 dell'atto di appello, e per l'effetto respingere tutte le domande di parte attrice in primo grado perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione in favore Controparte_4
pagina 1 di 6 dell'appellante di ogni somma versata in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale, spese legali e spese di registrazione della sentenza;
- in caso di rigetto dell'appello principale, ed in accoglimento dell'appello subordinato, riformare l'impugnata sentenza n. 380/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 10.07.2023 e pubblicata in data 06.08.2023 nel procedimento civile n. CP_3
51/2022 R.G. per tutte le motivazioni esposte in premessa al paragrafo n. 2 dell'atto di appello, e per l'effetto dichiarare il chiamato in causa in primo grado, tenuto a manlevare il Controparte_2
Condominio in Livorno, Viale Petrarca n. 167, per quanto lo stesso è stato tenuto a pagare in favore della parte attrice in primo grado in virtù della sentenza impugnata e conseguentemente condannare lo stesso terzo al pagamento in favore dell'appellante di ogni somma versata da quest'ultimo all'appellato in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale, Controparte_4 spese legali e spese di registrazione della sentenza;
con condanna dell'appellato , Controparte_2 alla refusione in favore dell'appellante delle spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”; per la convenuta “Piaccia al Tribunale Civile di Livorno, ogni avversa Controparte_4 istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello promosso ad istanza della parte appellante
Condominio Viale Petrarca n. 167, cod. fisc. in persona del suo amministratore pro P.IVA_1
tempore Sig. in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dello Controparte_5 [...]
perché infondato nelle sue Controparte_6 motivazioni, non provato in fatto ed in diritto. Conseguentemente, voglia l'adìto Tribunale confermare la sentenza n. 380/23 emessa dal Giudice di Pace di nella causa avente Rg. 51/22, in quanto CP_3
coerente nel suo tessuto motivazionale, ben motivata ed immune da vizi logici, confermando anche le sue statuizioni accoglitive della domanda promossa in primo grado dalla odierna appellata. Con vittoria di onorari, spese e competenze legali”; per la convenuta “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: a) accogliere Controparte_2
l'appello proposto in via principale dal e per l'effetto respingere Parte_2
la domanda proposta da nei confronti dello stesso, con ogni Parte_3
conseguenziale pronuncia in punto di spese del giudizio;
b) in tutti i casi confermare la sentenza del
Giudice di Pace n. 380/2023 in data 10.07.2023 nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva proposta dal nei confronti di con ogni conseguenziale pronuncia Parte_1 Controparte_2 in punto di spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 I. Con sentenza del Giudice di Pace di n.380/2023, depositata in data 6 agosto 2023, il Giudice CP_3
di prime cure condannava il a pagare alla Controparte_7
la somma complessiva di euro 1.272,80 a titolo di risarcimento del Controparte_4 danno, oltre accessori, per l'incidente avvenuto il giorno 6 marzo 2020 quando l'auto della veniva danneggiata dal cancello automatico durante la manovra di uscita dal garage del CP_4 condominio ai sensi dell'art. 2051 cc e respingeva la domanda di garanzia spiegata dal
[...]
nei confronti della Controparte_7 Controparte_2
II. Con atto notificato in data 28 febbraio 2024, il Controparte_7
proponeva appello avverso la predetta sentenza e deduceva che:
[...] non ricorreva la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc perché l'istruttoria aveva dimostrato che il cancello rispettava la normativa di riferimento sulla sicurezza, come risultava dal certificato di conformità prodotto in giudizio, e non era possibile che il cancello si fosse chiuso improvvisamente in quanto, in caso di malfunzionamento delle fotocellule, in cancello non si sarebbe aperto o, dopo l'apertura, richiuso;
il teste veva dichiarato di aver provveduto a riparare il cancello elettrico immediatamente dopo Tes_1 il danneggiamento avvenuto in data 06.03.2020, provocato dall'urto con l'auto di proprietà della
, e di aver verificato che il cancello risultava funzionante e non avrebbe potuto chiudersi CP_4 mentre l'auto era nella manovra di passaggio;
l'istruttoria dimostrava che il conducente dell'auto della aveva attraversato il cancello CP_4 quando questo era in fase di chiusura e vicino all'auto stessa, cosicché l'urto tra l'auto ed il cancello era riconducibile esclusivamente alla manovra imprudente del conducente dell'auto; in caso di rigetto dell'appello relativo alla condanna al risarcimento del danno, la sentenza impugnata doveva essere riformata nella parte in cui aveva respinto la domanda del Condominio di garanzia nei confronti della Controparte_2
III. Con comparsa depositata in data 19 giugno 2024, si costituiva in giudizio la Controparte_4 la quale chiedeva il rigetto dell'appello.
[...]
IV. Con comparsa depositata in data 11 giugno 2024, si costituiva in giudizio la
[...]
e chiedeva la conferma della sentenza di rigetto della domanda di garanzia Controparte_2
spiegata dal Controparte_3
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali depositate dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Le prove orali e documentali, unitamente valutate, dimostrano in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 cc che l'urto tra il cancello condominiale e l'auto della è unicamente Controparte_4
riconducibile alla colpa del conducente del veicolo.
Non è quindi configurabile la responsabilità per la cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cc e pertanto l'appello deve essere accolto.
La dichiarazione di conformità prodotta dall'appellante con il documento n.1, la deposizione del testimone il teste ha dichiarato di aver provveduto a riparare il cancello elettrico Tes_1 Tes_1 immediatamente dopo il danneggiamento avvenuto in data 06.03.2020 provocato dall'urto con l'auto di proprietà dell'appellata, e di aver verificato in quella circostanza che l'impianto risultava funzionante, tant'è vero che l'unica riparazione eseguita era stata quella relativa alla staffa anteriore, che si era distaccata con l'urto dell'auto) e le resultanze della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado dimostrano che il cancello, al momento dell'incidente, era funzionante e che non si sarebbe richiuso con l'auto in fase di attraversamento.
La domanda della si basa esclusivamente e sostanzialmente sulla Controparte_4 deposizione della sentita all'udienza del 17 gennaio 2022. Testimone_2
Si base alle deduzione delle parti l'auto coinvolta nel sinistro era di proprietà della
[...]
ed era condotta da coniuge del testimone Controparte_4 Persona_1 [...]
Tes_2
Il legame di familiarità tra il testimone ed il conducente induce il Giudice alla valutazione dell'attendibilità della testimonianza con particolare rigore in quanto è logico ritenere, in base all'esperienza comune, che la proprietaria del veicolo, odierna appellata, avrebbe potuto chiedere il risarcimento dei danni al qualora fosse emerso un suo errore di guida colposo. Persona_1
Orbene, fatta questa premessa, il teste ha dichiarato: “abbiamo aperto il cancello, eravamo in prossimità del cancello, stavamo arrivando e ci siamo fermati, quando il cancello si è aperto del tutto abbiamo iniziato l'attraversamento, ma una parte si è richiusa, urtando il banco posteriore dell'auto. La parte sinistra si è chiusa durante l'attraversamento”.
Non è assolutamente credibile che il cancello, dopo aver dato prova di corretto funzionamento, aprendo entrambe le ante, si sia poi rotto, facendo chiudere solo un'anta del cancello.
La motivazione del Giudice di prime cure, secondo cui “per alterare il regolare funzionamento di un cancello motorizzato sembra sufficiente la presenza di sporco sulle cellule fotoelettriche”, è illogica e infondata in quanto le cd. “cellule fotoelettriche” erano funzionanti, visto che il cancello si era aperto.
pagina 4 di 6 L'appello viene accolto e per l'effetto la sentenza impugnata viene riformata in ogni sua parte e la domanda di risarcimento del danno avanzata da viene respinta. Controparte_4
Ne consegue, come da domanda dell'appellante, la condanna a Controparte_4
restituire al ogni somma versata in Controparte_7
esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale, spese processuali (ivi incluse le spese di CTU)
e spese di registrazione della sentenza;
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_4
delle spese di lite a favore di spese che Controparte_3
vengono liquidate per il giudizio di primo grado e di secondo grado nella misura di euro 147,00 per spese ed euro 3.950,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
In relazione all'appello relativo alla domanda di garanzia spiegata contro la Controparte_2
occorre evidenziare come tale domanda resti assorbita dall'accoglimento dell'appello principale,
[...]
ma in punto di regolazione delle spese processuali di appello occorre spiegare come il Parte_1 appellante non abbia dato la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione, così come richiesto dall'art. 1888 I comma cc.
soccombente, viene condannato ai sensi Controparte_3 dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che Controparte_2
vengono liquidate nella misura di euro 2.600,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_7
contro e ,
[...] Controparte_4 Controparte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di CP_3
n.380/2023, depositata in data 6 agosto 2023 e respinge la domanda di risarcimento del danno di
Controparte_4
condanna a restituire al Controparte_4 Controparte_7
ogni somma versata in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale,
[...]
spese processuali (ivi incluse le spese di CTU) e spese di registrazione della sentenza;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_4
la somma di euro 147,00 per spese Controparte_7
pagina 5 di 6 anticipate ed euro 3.950,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso Controparte_7
delle spese processuali ad la somma di euro 2.600,00 per onorari di Controparte_2
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 627/2024 promossa da:
VIALE PETRARCA N. 167 (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BANCHELLI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MORUZZO ALESSANDRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SANTINI Controparte_2 P.IVA_3
MONICA
CONVENUTO/I
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025: per l'attore Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_3
di Livorno, contrariis rejectis, - in accoglimento dell'appello principale, riformare l'impugnata sentenza n. 380/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 10.07.2023 e pubblicata in data 06.08.2023 CP_3
nel procedimento civile n. 51/2022 R.G. per le motivazioni esposte in premessa al paragrafo n. 1 dell'atto di appello, e per l'effetto respingere tutte le domande di parte attrice in primo grado perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione in favore Controparte_4
pagina 1 di 6 dell'appellante di ogni somma versata in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale, spese legali e spese di registrazione della sentenza;
- in caso di rigetto dell'appello principale, ed in accoglimento dell'appello subordinato, riformare l'impugnata sentenza n. 380/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 10.07.2023 e pubblicata in data 06.08.2023 nel procedimento civile n. CP_3
51/2022 R.G. per tutte le motivazioni esposte in premessa al paragrafo n. 2 dell'atto di appello, e per l'effetto dichiarare il chiamato in causa in primo grado, tenuto a manlevare il Controparte_2
Condominio in Livorno, Viale Petrarca n. 167, per quanto lo stesso è stato tenuto a pagare in favore della parte attrice in primo grado in virtù della sentenza impugnata e conseguentemente condannare lo stesso terzo al pagamento in favore dell'appellante di ogni somma versata da quest'ultimo all'appellato in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale, Controparte_4 spese legali e spese di registrazione della sentenza;
con condanna dell'appellato , Controparte_2 alla refusione in favore dell'appellante delle spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”; per la convenuta “Piaccia al Tribunale Civile di Livorno, ogni avversa Controparte_4 istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello promosso ad istanza della parte appellante
Condominio Viale Petrarca n. 167, cod. fisc. in persona del suo amministratore pro P.IVA_1
tempore Sig. in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dello Controparte_5 [...]
perché infondato nelle sue Controparte_6 motivazioni, non provato in fatto ed in diritto. Conseguentemente, voglia l'adìto Tribunale confermare la sentenza n. 380/23 emessa dal Giudice di Pace di nella causa avente Rg. 51/22, in quanto CP_3
coerente nel suo tessuto motivazionale, ben motivata ed immune da vizi logici, confermando anche le sue statuizioni accoglitive della domanda promossa in primo grado dalla odierna appellata. Con vittoria di onorari, spese e competenze legali”; per la convenuta “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: a) accogliere Controparte_2
l'appello proposto in via principale dal e per l'effetto respingere Parte_2
la domanda proposta da nei confronti dello stesso, con ogni Parte_3
conseguenziale pronuncia in punto di spese del giudizio;
b) in tutti i casi confermare la sentenza del
Giudice di Pace n. 380/2023 in data 10.07.2023 nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva proposta dal nei confronti di con ogni conseguenziale pronuncia Parte_1 Controparte_2 in punto di spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 I. Con sentenza del Giudice di Pace di n.380/2023, depositata in data 6 agosto 2023, il Giudice CP_3
di prime cure condannava il a pagare alla Controparte_7
la somma complessiva di euro 1.272,80 a titolo di risarcimento del Controparte_4 danno, oltre accessori, per l'incidente avvenuto il giorno 6 marzo 2020 quando l'auto della veniva danneggiata dal cancello automatico durante la manovra di uscita dal garage del CP_4 condominio ai sensi dell'art. 2051 cc e respingeva la domanda di garanzia spiegata dal
[...]
nei confronti della Controparte_7 Controparte_2
II. Con atto notificato in data 28 febbraio 2024, il Controparte_7
proponeva appello avverso la predetta sentenza e deduceva che:
[...] non ricorreva la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc perché l'istruttoria aveva dimostrato che il cancello rispettava la normativa di riferimento sulla sicurezza, come risultava dal certificato di conformità prodotto in giudizio, e non era possibile che il cancello si fosse chiuso improvvisamente in quanto, in caso di malfunzionamento delle fotocellule, in cancello non si sarebbe aperto o, dopo l'apertura, richiuso;
il teste veva dichiarato di aver provveduto a riparare il cancello elettrico immediatamente dopo Tes_1 il danneggiamento avvenuto in data 06.03.2020, provocato dall'urto con l'auto di proprietà della
, e di aver verificato che il cancello risultava funzionante e non avrebbe potuto chiudersi CP_4 mentre l'auto era nella manovra di passaggio;
l'istruttoria dimostrava che il conducente dell'auto della aveva attraversato il cancello CP_4 quando questo era in fase di chiusura e vicino all'auto stessa, cosicché l'urto tra l'auto ed il cancello era riconducibile esclusivamente alla manovra imprudente del conducente dell'auto; in caso di rigetto dell'appello relativo alla condanna al risarcimento del danno, la sentenza impugnata doveva essere riformata nella parte in cui aveva respinto la domanda del Condominio di garanzia nei confronti della Controparte_2
III. Con comparsa depositata in data 19 giugno 2024, si costituiva in giudizio la Controparte_4 la quale chiedeva il rigetto dell'appello.
[...]
IV. Con comparsa depositata in data 11 giugno 2024, si costituiva in giudizio la
[...]
e chiedeva la conferma della sentenza di rigetto della domanda di garanzia Controparte_2
spiegata dal Controparte_3
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali depositate dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Le prove orali e documentali, unitamente valutate, dimostrano in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 cc che l'urto tra il cancello condominiale e l'auto della è unicamente Controparte_4
riconducibile alla colpa del conducente del veicolo.
Non è quindi configurabile la responsabilità per la cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cc e pertanto l'appello deve essere accolto.
La dichiarazione di conformità prodotta dall'appellante con il documento n.1, la deposizione del testimone il teste ha dichiarato di aver provveduto a riparare il cancello elettrico Tes_1 Tes_1 immediatamente dopo il danneggiamento avvenuto in data 06.03.2020 provocato dall'urto con l'auto di proprietà dell'appellata, e di aver verificato in quella circostanza che l'impianto risultava funzionante, tant'è vero che l'unica riparazione eseguita era stata quella relativa alla staffa anteriore, che si era distaccata con l'urto dell'auto) e le resultanze della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado dimostrano che il cancello, al momento dell'incidente, era funzionante e che non si sarebbe richiuso con l'auto in fase di attraversamento.
La domanda della si basa esclusivamente e sostanzialmente sulla Controparte_4 deposizione della sentita all'udienza del 17 gennaio 2022. Testimone_2
Si base alle deduzione delle parti l'auto coinvolta nel sinistro era di proprietà della
[...]
ed era condotta da coniuge del testimone Controparte_4 Persona_1 [...]
Tes_2
Il legame di familiarità tra il testimone ed il conducente induce il Giudice alla valutazione dell'attendibilità della testimonianza con particolare rigore in quanto è logico ritenere, in base all'esperienza comune, che la proprietaria del veicolo, odierna appellata, avrebbe potuto chiedere il risarcimento dei danni al qualora fosse emerso un suo errore di guida colposo. Persona_1
Orbene, fatta questa premessa, il teste ha dichiarato: “abbiamo aperto il cancello, eravamo in prossimità del cancello, stavamo arrivando e ci siamo fermati, quando il cancello si è aperto del tutto abbiamo iniziato l'attraversamento, ma una parte si è richiusa, urtando il banco posteriore dell'auto. La parte sinistra si è chiusa durante l'attraversamento”.
Non è assolutamente credibile che il cancello, dopo aver dato prova di corretto funzionamento, aprendo entrambe le ante, si sia poi rotto, facendo chiudere solo un'anta del cancello.
La motivazione del Giudice di prime cure, secondo cui “per alterare il regolare funzionamento di un cancello motorizzato sembra sufficiente la presenza di sporco sulle cellule fotoelettriche”, è illogica e infondata in quanto le cd. “cellule fotoelettriche” erano funzionanti, visto che il cancello si era aperto.
pagina 4 di 6 L'appello viene accolto e per l'effetto la sentenza impugnata viene riformata in ogni sua parte e la domanda di risarcimento del danno avanzata da viene respinta. Controparte_4
Ne consegue, come da domanda dell'appellante, la condanna a Controparte_4
restituire al ogni somma versata in Controparte_7
esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale, spese processuali (ivi incluse le spese di CTU)
e spese di registrazione della sentenza;
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_4
delle spese di lite a favore di spese che Controparte_3
vengono liquidate per il giudizio di primo grado e di secondo grado nella misura di euro 147,00 per spese ed euro 3.950,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
In relazione all'appello relativo alla domanda di garanzia spiegata contro la Controparte_2
occorre evidenziare come tale domanda resti assorbita dall'accoglimento dell'appello principale,
[...]
ma in punto di regolazione delle spese processuali di appello occorre spiegare come il Parte_1 appellante non abbia dato la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione, così come richiesto dall'art. 1888 I comma cc.
soccombente, viene condannato ai sensi Controparte_3 dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che Controparte_2
vengono liquidate nella misura di euro 2.600,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_7
contro e ,
[...] Controparte_4 Controparte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di CP_3
n.380/2023, depositata in data 6 agosto 2023 e respinge la domanda di risarcimento del danno di
Controparte_4
condanna a restituire al Controparte_4 Controparte_7
ogni somma versata in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale,
[...]
spese processuali (ivi incluse le spese di CTU) e spese di registrazione della sentenza;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_4
la somma di euro 147,00 per spese Controparte_7
pagina 5 di 6 anticipate ed euro 3.950,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso Controparte_7
delle spese processuali ad la somma di euro 2.600,00 per onorari di Controparte_2
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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