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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/09/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7245/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7245/2025 V.G. da
, con l'avv. PIEROBON SARA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. PIEROBON SARA CP_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso depositato l'11/07/2025 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/09/2025:
1. assegnarsi la casa coniugale sita in LA (PD), Via Primo Maggio n. 17/A, di proprietà del SI. identificata con il mappale 165 sub. 5, foglio 34, con i suoi arredi e CP_1 corredi, alla SI.ra , affinché ci abiti con i figli. Revocarsi, per l'effetto, Parte_1 2
l'assegnazione dell'ex casa coniugale, identificata con il mappale 165, sub. 4, foglio 34, disposta con decreto di omologa del 13.5.2019, emessa dal Tribunale di Padova, a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi RG 182/2019, cron. 4093/2019, cui la SI.ra ha dichiarato espressamente di rinunciarvi. Parte_1
2. Affidarsi i figli della coppia, e in via condivisa ai genitori con residenza presso Per_1 Per_2 la madre.
I tempi e le modalità di permanenza presso il padre saranno regolati come segue: i figli della coppia trascorreranno col padre un fine settimana ogni quindici giorni, nonché in via alternata, una settimana un giorno dalle ore 19.00 sino alla mattina successiva e l'altra due giorni dalle ore
16.00 sino alle 21.00.
Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori, seguendo il calendario scolastico, alternando di anno in anno le principali festività; allo stesso modo sarà per le vacanze Pasquali dove saranno alternati il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
I figli trascorreranno con il padre almeno quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31.05 di ciascun anno. I genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le eSIenze dei figli e degli stessi.
3. Disporsi che il SI. corrisponda quale contributo nel mantenimento dei figli, entro il 15° CP_1 giorno di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato alla SI.ra l'importo di Euro 500,00 (eurocinquecento), rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat a far data da un anno dal deposito della sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli, debitamente documentate, secondo le indicazioni e modalità meglio specificate nel “Protocollo” adottato dall'intestato Tribunale, e quindi:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00= annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00= annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite 3
scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby-sitter.
4. L'assegno unico familiare AUU (o qualsivoglia altra contribuzione pubblica integrativa o sostituiva dell'AUU), verrà percepito per il 100% dalla SI.ra . Parte_1
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in LA (PD) in data 28 settembre 2002, atto presente nei Registri dello Stato Civile del Comune di LA (PD) al n. 81, Parte II, Serie A, anno 2002, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: , il 26.4.2008, e il 18.2.2011. Per_1 Per_2
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i SIg.ri e consensualmente adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale per vedere pronunciata la loro separazione personale, la quale veniva omologata con Decreto n. 4093/2019 del 30/04/2019, depositato il 13/05/2019.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, ovvero dal 4.04.2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide: 4
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 28/09/2002 nel Comune di Parte_1 CP_1
LA (PD), trascritto nei registri del Comune di Padova (PD) al n. 81, Parte II,
Serie A, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 16.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7245/2025 V.G. da
, con l'avv. PIEROBON SARA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. PIEROBON SARA CP_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso depositato l'11/07/2025 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/09/2025:
1. assegnarsi la casa coniugale sita in LA (PD), Via Primo Maggio n. 17/A, di proprietà del SI. identificata con il mappale 165 sub. 5, foglio 34, con i suoi arredi e CP_1 corredi, alla SI.ra , affinché ci abiti con i figli. Revocarsi, per l'effetto, Parte_1 2
l'assegnazione dell'ex casa coniugale, identificata con il mappale 165, sub. 4, foglio 34, disposta con decreto di omologa del 13.5.2019, emessa dal Tribunale di Padova, a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi RG 182/2019, cron. 4093/2019, cui la SI.ra ha dichiarato espressamente di rinunciarvi. Parte_1
2. Affidarsi i figli della coppia, e in via condivisa ai genitori con residenza presso Per_1 Per_2 la madre.
I tempi e le modalità di permanenza presso il padre saranno regolati come segue: i figli della coppia trascorreranno col padre un fine settimana ogni quindici giorni, nonché in via alternata, una settimana un giorno dalle ore 19.00 sino alla mattina successiva e l'altra due giorni dalle ore
16.00 sino alle 21.00.
Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori, seguendo il calendario scolastico, alternando di anno in anno le principali festività; allo stesso modo sarà per le vacanze Pasquali dove saranno alternati il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
I figli trascorreranno con il padre almeno quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31.05 di ciascun anno. I genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le eSIenze dei figli e degli stessi.
3. Disporsi che il SI. corrisponda quale contributo nel mantenimento dei figli, entro il 15° CP_1 giorno di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato alla SI.ra l'importo di Euro 500,00 (eurocinquecento), rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat a far data da un anno dal deposito della sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli, debitamente documentate, secondo le indicazioni e modalità meglio specificate nel “Protocollo” adottato dall'intestato Tribunale, e quindi:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00= annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00= annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite 3
scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby-sitter.
4. L'assegno unico familiare AUU (o qualsivoglia altra contribuzione pubblica integrativa o sostituiva dell'AUU), verrà percepito per il 100% dalla SI.ra . Parte_1
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in LA (PD) in data 28 settembre 2002, atto presente nei Registri dello Stato Civile del Comune di LA (PD) al n. 81, Parte II, Serie A, anno 2002, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: , il 26.4.2008, e il 18.2.2011. Per_1 Per_2
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i SIg.ri e consensualmente adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale per vedere pronunciata la loro separazione personale, la quale veniva omologata con Decreto n. 4093/2019 del 30/04/2019, depositato il 13/05/2019.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, ovvero dal 4.04.2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide: 4
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 28/09/2002 nel Comune di Parte_1 CP_1
LA (PD), trascritto nei registri del Comune di Padova (PD) al n. 81, Parte II,
Serie A, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 16.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato